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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 19/10/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4151/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa IU LU, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co., c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 4151/2024, promossa da: avv. (c.f. ) in proprio ex art. 86 c.p.c. nonché a mezzo Pt_1 Pt_2 C.F._1 dell'avv. Andrea Baccarani che la rappresenta e difende, con poteri anche disgiunti, ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio, in Modena, Strada degli Schiocchi n. 12, con indirizzi di posta elettronica certificata: - Email_1 Email_2
ATTRICE - OPPONENTE contro
avv. (c.f. ), in proprio ex art. 86 c.p.c. nonché a mezzo CP_1 CP_2 C.F._2 dell'avv. Adriana Sammartino che lo rappresenta e difende, con poteri anche disgiunti, ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio, in Modena, via Santissima Trinità, n. 8, con indirizzi di posta elettronica certificata: - Email_3 Email_4
CONVENUTO - OPPOSTO
Avente ad oggetto: opposizione ex artt. 615, co. I, co. I c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: come da memoria finale autorizzata del 4.7.2025. Per parte convenuta opposta: come da note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 17.7.2025.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. proponeva opposizione Parte_3 preventiva all'esecuzione avverso l'atto di precetto, notificatole in data 9.8.2024, da parte dell'avv.
[...]
, con il quale le veniva intimato di ottemperare a quanto disposto nell'ordinanza cautelare del CP_3
15.7.2021, resa dal Tribunale di Modena, all'esito del procedimento di danno temuto R.G. n. 5805/2020, così come confermata dalla successiva sentenza di merito n. 978/2024, pronunciata dal medesimo Tribunale in data 27-28.5.2024 (RG. n. 624/2022) e precisamente “di provvedere all'innalzamento del bordo della vasca, per portarne la capienza totale ad un minino di 300 litri;
- di provvedere all'accurata impermeabilizzazione di tutta la superficie della vasca e lungo tutti i bordi per un'altezza adeguata a contenere un minimo di 300 litri d'acqua; - di effettuare il controllo periodico degli scarichi, anche relativo al tratto di tubatura a valle dell'innesto con la cucina”.
A fondamento della promossa opposizione, parte attrice deduceva l'avvenuta integrale esecuzione dei lavori prescritti e, per l'effetto, il pieno soddisfacimento della pretesa avversaria. Conseguentemente, la stessa, chiedeva disporsi, in via preliminare, la sospensione, anche immediata e inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva dei titoli ex adverso azionati e, in via principale, nel merito, l'invalidità dell'atto impugnato per tutti i motivi esposti;
il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali.
1.2 – Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 22.11.2024, si costituiva, nell'intestato giudizio, l'avv. , contestando gli assunti avversari per aver, controparte, compiuto interventi CP_3 diversi da quelli ordinati dal giudice, con conseguente sua inottemperanza alle prescrizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Modena richiamata nell'atto di precetto opposto. Dunque, parte convenuta insisteva per il rigetto dell'opposizione avversaria per le ragioni illustrate in atti, con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nonché alla refusione delle spese di lite.
1.3 – Con ordinanza dell'1.4.2025, si rigettava l'istanza di sospensione formulata da parte attrice opponente e, al contempo, stante la natura documentale della vertenza, si rinviava per la discussione finale all'udienza cartolare del 17.7.2025, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione a norma dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., coma novellato dal D.Lgs. n. 149/2022.
2.
Parte opponente assume, in questa sede, di aver provveduto a dare compiuta attuazione alle prescrizioni contenute nella decisione giudiziale conclusiva del procedimento per danno temuto, promosso, nei suoi confronti, dall'avv. . CP_3
In particolare, a suo dire, l'intervento alternativo di riduzione della portata della cisterna in luogo dell'innalzamento del gradino non avrebbe pregiudicato l'assolvimento degli obblighi posti a suo carico dal titolo azionato. Parimenti, sarebbe comprovato l'avvenuto adempimento degli ulteriori incombenti indicati in sentenza e, segnatamente, “il controllo periodico degli scarichi, anche relativo al tratto d'innesto della tubatura a valle dell'innesto della cucina”. Dal canto suo, parte convenuta nega che una simile condotta possa dirsi effettivamente adempiente alle direttive giudizialmente impartite. pagina 2 di 4 Fermo quanto sopra, in corso di causa, parte attrice ha documentato (doc. 20) di aver dato spontanea esecuzione alla sentenza nel rispetto letterale di quanto, dalla medesima, prescritto. In particolare, dalla dichiarazione, a firma del tecnico incaricato geom. datata 16.4.2025 Testimone_1 si evince che: (i) il gradino della vasca del sottotetto è stato alzato di circa cm.1,2; (ii) la capienza della vasca è stata aumentata ed è attualmente superiore a 300 litri;
(iii) il margine di impermeabilizzazione sui lati della vasca è stato ulteriormente alzato, pur essendo già stato precedentemente adeguato a norma;
(iv) è stata verificata la funzionalità degli scarichi della soffitta e di tutti gli scarichi domestici, i quali risultano liberi e perfettamente operativi, aumentando l'altezza del gradino. A prescindere dalla discutibile valenza probatoria della documentazione sopra richiamata – valevole, al più, quale mera allegazione difensiva di carattere tecnico (cfr. Cass. civ., ord. n. 33504 dell'1.12.2023) - preme evidenziarsi come non spetti al giudice dell'opposizione procedere ad una disamina della corretta esecuzione degli obblighi di fare indicati nel titolo giudiziale accluso agli atti. Infatti - come già rammentato in sede di rigetto dell'istanza di sospensione - in materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, spetta al giudice dell'esecuzione accertare la portata sostanziale della sentenza di cognizione e determinare le modalità di esecuzione dell'obbligazione idonee a ricondurre la situazione di fatto alla regolamentazione del rapporto ivi stabilita, nonché verificare la corrispondenza a tale regolamentazione del risultato indicato dalla parte istante nel precetto, e, se del caso, disporre le opere necessarie a realizzarlo (cfr. Cass. civ., n. 15727 del 18/7/2011). Peraltro, il giudice dell'esecuzione, nell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 612 c.p.c., può tenere conto della situazione di fatto esistente al momento in cui ne viene richiesta la coattiva osservanza, fermo restando, in ogni caso, che eventuali lacune del titolo esecutivo devono essere colmate mediante l'emanazione, in sede cognitiva, di altro titolo integrativo del precedente (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent., 19/01/1989, n. 266). Dunque, l'acclarata incompetenza del giudice dell'opposizione a statuire nel merito degli interventi eseguiti dall'opponente – da accertarsi, per le ragioni illustrate, esclusivamente in sede esecutiva - rende, di per sé, l'opposizione promossa priva di pregio, non essendo, comunque, in discussione il titolo fondante l'esecuzione intrapresa da parte convenuta con l'atto di precetto, qui, opposto, tra l'altro, neppure impugnato, in via incidentale, dall'avv. nel procedimento R.G. n. 962/2024, pendente innanzi alla Pt_1
Corte di Appello di Bologna.
3.
Al rigetto dell'opposizione consegue, in applicazione del criterio della soccombenza, la condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, da liquidarsi, in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, considerati il valore indeterminato della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, con una riduzione del solo compenso spettante per la fase istruttoria in ragione della natura documentale della vertenza. In ultima analisi, è, poi, da escludersi l'applicazione della previsione di cui all'art. 96 c.p.c., ancorché richiesta da parte convenuta, posto che la sola infondatezza dell'azione non costituisce circostanza di per sè sufficiente ai fini di un'eventuale condanna (cfr. Cass. civ. 20.7.2023, n. 21667).
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione promosso da avv. nei confronti di avv. , ogni altra Pt_1 Pt_2 CP_1 CP_2 istanza, eccezione e domanda, disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione;
2. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
3. condanna parte opponente al pagamento, in favore della controparte, delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 6.000,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge.
Modena, 19 ottobre 2025
Il Giudice
IU LU
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa IU LU, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co., c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 4151/2024, promossa da: avv. (c.f. ) in proprio ex art. 86 c.p.c. nonché a mezzo Pt_1 Pt_2 C.F._1 dell'avv. Andrea Baccarani che la rappresenta e difende, con poteri anche disgiunti, ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio, in Modena, Strada degli Schiocchi n. 12, con indirizzi di posta elettronica certificata: - Email_1 Email_2
ATTRICE - OPPONENTE contro
avv. (c.f. ), in proprio ex art. 86 c.p.c. nonché a mezzo CP_1 CP_2 C.F._2 dell'avv. Adriana Sammartino che lo rappresenta e difende, con poteri anche disgiunti, ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio, in Modena, via Santissima Trinità, n. 8, con indirizzi di posta elettronica certificata: - Email_3 Email_4
CONVENUTO - OPPOSTO
Avente ad oggetto: opposizione ex artt. 615, co. I, co. I c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: come da memoria finale autorizzata del 4.7.2025. Per parte convenuta opposta: come da note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 17.7.2025.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. proponeva opposizione Parte_3 preventiva all'esecuzione avverso l'atto di precetto, notificatole in data 9.8.2024, da parte dell'avv.
[...]
, con il quale le veniva intimato di ottemperare a quanto disposto nell'ordinanza cautelare del CP_3
15.7.2021, resa dal Tribunale di Modena, all'esito del procedimento di danno temuto R.G. n. 5805/2020, così come confermata dalla successiva sentenza di merito n. 978/2024, pronunciata dal medesimo Tribunale in data 27-28.5.2024 (RG. n. 624/2022) e precisamente “di provvedere all'innalzamento del bordo della vasca, per portarne la capienza totale ad un minino di 300 litri;
- di provvedere all'accurata impermeabilizzazione di tutta la superficie della vasca e lungo tutti i bordi per un'altezza adeguata a contenere un minimo di 300 litri d'acqua; - di effettuare il controllo periodico degli scarichi, anche relativo al tratto di tubatura a valle dell'innesto con la cucina”.
A fondamento della promossa opposizione, parte attrice deduceva l'avvenuta integrale esecuzione dei lavori prescritti e, per l'effetto, il pieno soddisfacimento della pretesa avversaria. Conseguentemente, la stessa, chiedeva disporsi, in via preliminare, la sospensione, anche immediata e inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva dei titoli ex adverso azionati e, in via principale, nel merito, l'invalidità dell'atto impugnato per tutti i motivi esposti;
il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali.
1.2 – Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 22.11.2024, si costituiva, nell'intestato giudizio, l'avv. , contestando gli assunti avversari per aver, controparte, compiuto interventi CP_3 diversi da quelli ordinati dal giudice, con conseguente sua inottemperanza alle prescrizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Modena richiamata nell'atto di precetto opposto. Dunque, parte convenuta insisteva per il rigetto dell'opposizione avversaria per le ragioni illustrate in atti, con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nonché alla refusione delle spese di lite.
1.3 – Con ordinanza dell'1.4.2025, si rigettava l'istanza di sospensione formulata da parte attrice opponente e, al contempo, stante la natura documentale della vertenza, si rinviava per la discussione finale all'udienza cartolare del 17.7.2025, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione a norma dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., coma novellato dal D.Lgs. n. 149/2022.
2.
Parte opponente assume, in questa sede, di aver provveduto a dare compiuta attuazione alle prescrizioni contenute nella decisione giudiziale conclusiva del procedimento per danno temuto, promosso, nei suoi confronti, dall'avv. . CP_3
In particolare, a suo dire, l'intervento alternativo di riduzione della portata della cisterna in luogo dell'innalzamento del gradino non avrebbe pregiudicato l'assolvimento degli obblighi posti a suo carico dal titolo azionato. Parimenti, sarebbe comprovato l'avvenuto adempimento degli ulteriori incombenti indicati in sentenza e, segnatamente, “il controllo periodico degli scarichi, anche relativo al tratto d'innesto della tubatura a valle dell'innesto della cucina”. Dal canto suo, parte convenuta nega che una simile condotta possa dirsi effettivamente adempiente alle direttive giudizialmente impartite. pagina 2 di 4 Fermo quanto sopra, in corso di causa, parte attrice ha documentato (doc. 20) di aver dato spontanea esecuzione alla sentenza nel rispetto letterale di quanto, dalla medesima, prescritto. In particolare, dalla dichiarazione, a firma del tecnico incaricato geom. datata 16.4.2025 Testimone_1 si evince che: (i) il gradino della vasca del sottotetto è stato alzato di circa cm.1,2; (ii) la capienza della vasca è stata aumentata ed è attualmente superiore a 300 litri;
(iii) il margine di impermeabilizzazione sui lati della vasca è stato ulteriormente alzato, pur essendo già stato precedentemente adeguato a norma;
(iv) è stata verificata la funzionalità degli scarichi della soffitta e di tutti gli scarichi domestici, i quali risultano liberi e perfettamente operativi, aumentando l'altezza del gradino. A prescindere dalla discutibile valenza probatoria della documentazione sopra richiamata – valevole, al più, quale mera allegazione difensiva di carattere tecnico (cfr. Cass. civ., ord. n. 33504 dell'1.12.2023) - preme evidenziarsi come non spetti al giudice dell'opposizione procedere ad una disamina della corretta esecuzione degli obblighi di fare indicati nel titolo giudiziale accluso agli atti. Infatti - come già rammentato in sede di rigetto dell'istanza di sospensione - in materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, spetta al giudice dell'esecuzione accertare la portata sostanziale della sentenza di cognizione e determinare le modalità di esecuzione dell'obbligazione idonee a ricondurre la situazione di fatto alla regolamentazione del rapporto ivi stabilita, nonché verificare la corrispondenza a tale regolamentazione del risultato indicato dalla parte istante nel precetto, e, se del caso, disporre le opere necessarie a realizzarlo (cfr. Cass. civ., n. 15727 del 18/7/2011). Peraltro, il giudice dell'esecuzione, nell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 612 c.p.c., può tenere conto della situazione di fatto esistente al momento in cui ne viene richiesta la coattiva osservanza, fermo restando, in ogni caso, che eventuali lacune del titolo esecutivo devono essere colmate mediante l'emanazione, in sede cognitiva, di altro titolo integrativo del precedente (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent., 19/01/1989, n. 266). Dunque, l'acclarata incompetenza del giudice dell'opposizione a statuire nel merito degli interventi eseguiti dall'opponente – da accertarsi, per le ragioni illustrate, esclusivamente in sede esecutiva - rende, di per sé, l'opposizione promossa priva di pregio, non essendo, comunque, in discussione il titolo fondante l'esecuzione intrapresa da parte convenuta con l'atto di precetto, qui, opposto, tra l'altro, neppure impugnato, in via incidentale, dall'avv. nel procedimento R.G. n. 962/2024, pendente innanzi alla Pt_1
Corte di Appello di Bologna.
3.
Al rigetto dell'opposizione consegue, in applicazione del criterio della soccombenza, la condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, da liquidarsi, in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, considerati il valore indeterminato della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, con una riduzione del solo compenso spettante per la fase istruttoria in ragione della natura documentale della vertenza. In ultima analisi, è, poi, da escludersi l'applicazione della previsione di cui all'art. 96 c.p.c., ancorché richiesta da parte convenuta, posto che la sola infondatezza dell'azione non costituisce circostanza di per sè sufficiente ai fini di un'eventuale condanna (cfr. Cass. civ. 20.7.2023, n. 21667).
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione promosso da avv. nei confronti di avv. , ogni altra Pt_1 Pt_2 CP_1 CP_2 istanza, eccezione e domanda, disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione;
2. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
3. condanna parte opponente al pagamento, in favore della controparte, delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 6.000,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge.
Modena, 19 ottobre 2025
Il Giudice
IU LU
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