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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 01/09/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 26/02/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. GALLUZZO ROSSELLA C.F._1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. LAURA FIRINU
Controparte_2
in persona del per la Sicilia pro tempore, rappresentata e difesa
[...] Controparte_3 dall'Avv. GIANTONY ILARDO verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “si insiste sul Parte_1
disconoscimento anche della sottoscrizione del documento proposto da così come CP_4 tempestivamente avanzato nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 31 gennaio
2024 (udienza di prima comparizione) e, per l'effetto, giova precisare che, secondo autorevole giurisprudenza, “in tema di prova documentale, vanno distinti il disconoscimento della conformità della fotocopia all'originale e il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce ad una scrittura, sebbene in entrambi il disconoscimento della parte contro cui sono prodotte debba essere espresso ex art. 2719 c.c. Se infatti il disconoscimento è circoscritto alla conformità della copia all'originale, allora si dischiude la possibilità di dimostrare la conformità attraverso strumenti diversi dalla produzione dell'originale; se invece il disconoscimento ha ad oggetto (anche) la sottoscrizione, allora non vi è altro strumento che la verificazione sull'originale, salvo che la parte interessata dimostri di aver perduto quest'ultimo senza colpa, nel qual caso è ammessa ex art. 2724
c.c. la prova per testimoni o per presunzioni” (Cass., sez. II., 13 settembre 2024, n. 24607; Cass. Sezione VI civile, Ordinanza del 11 febbraio 2020 n. 3331; Cass. n. 6077 del 2017) imponendo
l'obbligo di produzione del documento originale.
Conseguenza logica di tale orientamento è che solo in caso di disconoscimento della conformità della fotocopia all'originale, il giudice può ricorrere ad altri elementi di prova per apprezzarne l'efficacia rappresentativa dell'atto in questione dovendo comunque ben argomentare sul motivo per cui ritiene sufficiente la produzione della copia semplice dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
Ulteriore conseguenza è che, l'avviso di ricevimento, prodotto in copia semplice, non può avere natura di atto pubblico, se tempestivamente disconosciuto sulla sottoscrizione, e sorge dunque
l'obbligo del Riscossore di produrre in giudizio l'originale.
Nel caso di specie, detto obbligo, incombente sull'agente della riscossione, non è stato rispettato e conseguentemente è stata preclusa ogni eventuale ed ulteriore valutazione sul documento in questione, quale quello di proporre eventuale querela di falso, di fatto inibita dalla produzione di un documento, in copia semplice, tempestivamente disconosciuto (Cass. Ordinanza n. 2482/2020).
A ciò si aggiunga che, non trovandoci di fronte alla notifica di un atto giudiziario, l'eventuale querela di falso, proposta su una copia e tesa a confutare l'autenticità della firma apposta nell'avviso di ricevimento in quanto non riconducibile al destinatario non può che essere inammissibile (tra le tante si veda, Cass. Civ. Ordinanza 19 gennaio 2023 n. 1686; Tribunale di Palermo, sentenza 27.02.2024,
n. 1194).
Pertanto, si conclude come in atti e verbali di causa e si insiste sull'accoglimento dell'opposizione, stante l'inesistenza della notificazione postale derivata dalla mancata produzione del documento in originale.
Nella denegata ipotesi di rigetto della presente opposizione, si chiede la compensazione delle spese, stante la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti e mutevoli”. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“Ritenuto impugnativamente quanto esposto in ricorso in opposizione dal ricorrente sig Parte_1
ritenuto affermativamente quanto esposto e documentato da in sede di costituzione e CP_4
successivamente in atti e verbali di causa, conclusivamente si insiste affinchè
.VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE DI SCIACCA rigettare il ricorso
Con vittoria di spese e distrazione di spese in favore di questo difensore Avv Laura Firinu Si dichiara, inoltre, che alla stesura delle presenti note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, ai fini della pratica forense, ha partecipato il dottore c.f. Persona_1
” C.F._2 vista la nota depositata dal procuratore dell' “Visto il provvedimento ai sensi dell'art. 127 ter CP_5
c.p.c., l' rappresentato e difeso come in epigrafe, ribadisce integralmente tutte le eccezioni, CP_5
argomentazioni ed istanze esposte nella memoria difensiva di costituzione in giudizio e in corso di causa, e si oppone a nuove conclusioni, istanze istruttorie o allegazioni documentali eventualmente proposte ex adverso, per le quali sin da ora eccepisce l'inammissibilità perché tardive.
Tanto premesso, l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte.” oggetto Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.10.2023, a convenuto in giudizio avanti Parte_1
al Tribunale di Sciacca Controparte_6
(d'ora in avanti, per brevità, anche solo “ ”), proponendo
[...] CP_5 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 291 2023 9007337559000, relativa al mancato pagamento di un avviso di addebito, così meglio specificato:
- avviso di addebito n. 59120140001393409000 asseritamente notificato in data 17.10.2014 e relativo al mancato pagamento di Contributi I.V.S. e somme aggiuntive omesso versamento I.V.S. per un totale richiesto pari ad Euro 3.614,56, al fine di accertare l'insussistenza del credito.
A sostegno dell'insussistenza del credito preteso da controparte, il ricorrente ha dedotto: l'estinzione dell'obbligazione di pagamento per intervenuta prescrizione ed ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione impugnata.
Si è costituita l' contestando in fatto e diritto le deduzioni del ricorrente, ha eccepito CP_5
l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire, l'inammissibilità dell'eccezione di nullità
e/o mancata notifica dell'avviso di addebito, nonché delle altre eccezioni attinenti a vizi formali del titolo;
conseguente inammissibilità di tutte le questioni di merito non proposte nel termine perentorio di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999.
La regolarità della notifica dell'avviso di addebito, notificato a mezzo raccomandata AR, che non è stato opposto da controparte ed è divenuto, pertanto, inoppugnabile e scadenza del termine di cui all'art. 617 c.p.c. L'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione per il periodo precedente la notifica dell'avviso di addebito, siccome volta a contestare il merito della pretesa contributiva, per mancata proposizione del ricorso nel termine di cui all'art. 24, comma 5, D. Lgs. N. 46/1999.
Stante la mancata opposizione di merito ex art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999, ogni questione di merito antecedente la formazione del paragiudicato resta definitivamente preclusa sia alle parti sia al
Giudice.
L'infondatezza dell'eccezione di prescrizione relativamente al periodo successivo alla notifica dell'avviso di addebito, una volta iscritto a ruolo il credito, la responsabilità della sua gestione è per legge affidata al per per cui eventuali atti interruttivi dovevano essere CP_7 CP_8
posti in essere da . Controparte_1
Ha segnalato che, in caso di mancata prova della notifica degli atti posti sotto la responsabilità dell'Agente della Riscossione o di mancato riscontro all'emananda ordinanza di esibizione l'Istituto non sarà comunque in condizioni di procedere allo sgravio, perché il richiamato art. 19 D.Lgs. n.
112/1999 prevede, per il caso in esame, la procedura di discarico di partite inesigibili, la quale, ai sensi del comma 1, deve essere compulsata dall'Agente della Riscossione.
Ha dedotto sull'efficacia interruttiva della prescrizione degli atti unilaterali recettizi e nel merito ha rilevato che l'atto introduttivo non contiene alcuna eccezione ipoteticamente volta a contestare il merito del credito vantato dall'Istituto.
Ha concluso chiedendo il rigetto della proposta opposizione.
Si è opposta alla sospensione dell'esecuzione.
Si è costituita , contestando in fatto e diritto le Controparte_9 deduzioni del ricorrente, ha evidenziato che l' è mero adiectus solutionis causa e riceve, con CP_4
flusso telematico, le iscrizioni a ruolo. Pertanto, ove detta iscrizione debba e/o comunque sia preceduta dalla notificazione di atti, nella fattispecie avvisi di addebito, da parte dell'Ente impositore, sarà l'Ente medesimo che ne dovrà dare prova: in questo giudizio è convenuto anche l'Ente impositore e pertanto darà prova della notificazione dell'avviso di addebito 591 20140001393409000, mentre successivamente questa ha notificato la intimazione Controparte_6
29120189001935160000, che il ricorrente ha regolarmente ricevuto il 28 febbraio 2019, e non ha impugnato.
Nessuna prescrizione è pertanto maturata, all'ordinario termine di prescrizione va aggiunta la sospensione della riscossione, con sospensione dei termini di prescrizione, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.c.d. sospensione covid: l'art. 67 del D.l. n. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”), conv. in l. 24 aprile 2020, n. 27, adottato per far fronte alle contingenze emergenziali per la diffusione della
Covid-19, operando un rinvio all'art. 12 d. lgs. 159/2015.
Alla prima udienza, svolta secondo la modalità della trattazione scritta, parte ricorrente ha contestato la sottoscrizione del documento prodotto da nello specifico ci si riferisce alla notifica CP_4 dell'intimazione di pagamento n. 291 218 90019351 60/000 effettuata con poste private “NEXIVE”.
Fissata udienza in presenza, le parti hanno insistito nelle loro posizioni, indi sciolta la riserva la causa
è stata discussa e decisa, all'udienza del 6 marzo 2024– tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
*
Preliminarmente si conferma che la validità e la legittimità della consegna dell'atto di intimazione a mezzo Nexive ovvero servizio di , eseguita in conformità alla normativa del tempo, così CP_10
come da consolidata giurisprudenza di merito e legittimità hanno ampiamente chiarito sin dal D. lgs.
261/1999 di recepimento della Direttiva 97/67/CE ed in ogni caso la parte non ha evidenziato quale pregiudizio sostanziale al diritto di difesa avrebbe subito dall'invio della raccomandata a mezzo posta privata;
per quanto, invece, attiene alla richiesta della produzione in originale al fine di ogni
“eventuale” considerazione appare opportuno rilevare che, il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento di una scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (Cass. n. 9439/ 2010; Cass. n. 24456/2011; Cass.
n. 2419/2006) e ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all'originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art. 2719 c.c. (Cass. n.
14950/18).
Inoltre, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è necessario che l'agente della riscossione produca l'originale della cartella di pagamento notificata né che dia la prova del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata, essendo invece sufficiente la produzione o della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica (v. Cass. Sent. n.
20769/2021).
Così come appare, del pari, destituito di fondamento il disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione, resa dalla parte attrice, apposta sugli avvisi di ricevimento.
Sul punto, deve osservarsi, alla stregua dei principi elaborati nella giurisprudenza di merito e di legittimità, che “nel caso di notifica di cartella esattoriale (o di altro atto impositivo) a mezzo del servizio postale, il contribuente che voglia contestare il fatto che la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento non sia a lui riconducibile è obbligato a proporre querela di falso dinnanzi al Tribunale, stante la natura di atto pubblico delle affermazioni riportare nella ricevuta” (v. Corte di Appello di
Milano, Sent. n. 1662/2020) e “anche se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto, dunque, è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” ( si confrontino, Cass. Ord. n. 6041/2022; Cass. n. 4456/2020): circostanza che, nel caso di specie, non si è verificata, posto che l'attore non ha proposto la querela di falso ex art. 221 c.p.c. per dimostrare la non riferibilità, a lui medesimo, della sottoscrizione.
Da ciò consegue che la parte, qualora intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze dell'avviso di ricevimento (rectius “firma illeggibile”), deve proporre la querela di falso per l'invalidazione dell'atto pubblico (i.e. avviso di ricevimento, come, in quanto proveniente da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni): circostanza che, nel caso di specie, non ha trovato alcun riscontro.
Ciò detto bisogna esaminare l'eccepita prescrizione, parte ricorrente ha dedotto che tra la notifica dell'avviso di addebito n. 59120140001393409000 asseritamente notificato in data 17.10.2014 e la notifica dell'atto oggi impugnato, intervenuta il 12/09/2023- sono decorsi oltre cinque (5) anni.
L costituendosi ha prodotto la ricevuta della raccomandata AR con la quale in data 28 CP_4 febbraio 2019, è stata consegnata l'intimazione di pagamento n. 291 2018 90019351 60/000, ed il successivo atto è stato consegnato in data 12/09/2023, pertanto, nessuna prescrizione è maturata, come documentalmente provato.
Va, dunque, rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, rigetta il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 291 2023 9007337559000; condanna al pagamento delle spese di lite che liquida per ciascuna delle parti in Parte_1
€ 600,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CpA.
Sciacca, 1 settembre 2025
IL GIUDICE ONORARIO
dott.ssa Anna Sandra Bandini