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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1639/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
ZZ RI, RE
NOLA CATIA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4107/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rti Municipia S.p.a./abaco S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 15476/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 08/11/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20220002074030746478545 TASSA AUTO 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20180002001540000702151
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 118/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come da verbale di udienza
Appellato: come da vwerbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 15476/2024, depositata in data 8 novembre 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, rigettava il ricorso proposto dal contribuente Ricorrente_1 avverso il fermo amministrativo n. 20220002074030746478545 relativo alla tassa automobilistica dell'anno
2012, nonché del preavviso di fermo n. 20180002001540000702151 e degli atti sottostanti, per un importo di € 1.102,68.
Il ricorrente sosteneva di non essere stato correttamente informato degli atti e di aver scoperto dell'esistenza del fermo solo in data 10 aprile 2024, quando i Carabinieri di Sarno avevano fermato il veicolo di sua proprietà, targato Targa_1 Solo il giorno successivo, accedendo al portale del concessionario, era venuto a conoscenza della posizione debitoria che riguardava ben tre veicoli e l'importo totale dovuto alla Regione Campania. Pur ritenendo il debito inesistente, Ricorrente_1 si vedeva costretto a saldare l'importo dovuto per poter liberare i veicoli, riservandosi espressamente il diritto di impugnare il provvedimento e di richiedere eventuali azioni risarcitorie per il danno subito. Contestava la legittimità del fermo e sosteneva la prescrizione della tassa.
La Regione Campania, costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva e sottolineava che gli atti prodromici erano stati regolarmente notificati, interrompendo la prescrizione triennale prevista per le tasse automobilistiche.
Gli atti interruttivi citati erano: avvisi di accertamento n. 201400278056, 201400525315, 201401336739,
201400801784 e 201401482204 notificati nel 2014 e ingiunzioni di pagamento n. 234400278056,
234400525315, 234401336739, 234400801784 e 234401482204 del 2017.
Inoltre, nel 2019 era stato notificato il preavviso di fermo n. 20180002001540000702151 e nel 2022 il fermo amministrativo n. 20220002074030746478545, entrambi regolarmente indirizzati all'abitazione del contribuente.
Municipia S.p.A. confermava la validità delle notifiche e precisava che il pagamento equivaleva a mero sblocco dei veicoli, senza riconoscere vizi degli atti. La Corte rilevava che il contribuente aveva già saldato il debito e che la Regione, con provvedimento n.
20240002141691073898141 del 29 aprile 2024, aveva disposto la revoca del fermo dei veicoli targati
Targa_1, Targa_3 e Targa_4, eliminando così l'interesse a ricorrere.
Sul merito, si evidenziava che il ricorso era infondato, poiché la prescrizione triennale non era maturata, interrotta dai numerosi atti succitati e ulteriormente sospesa dalle misure straordinarie di sospensione dei termini di riscossione legate alla pandemia da Covid-19.
Di conseguenza, la Corte rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 300,00, oltre agli accessori di legge.
Con l'appello proposto il contribuente contesta, in primis, l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui in seguito alla revoca del fermo amministrativo da parte della Regione Campania sarebbe venuto meno l'interesse a ricorrere del contribuente.
L'appellante sottolinea poi che il pagamento effettuato per liberare i veicoli non costituisce riconoscimento del debito né rinuncia al diritto di contestarlo, essendo avvenuto esclusivamente per evitare conseguenze pregiudizievoli. La giurisprudenza della Corte di Cassazione conferma che tale pagamento non preclude la possibilità di agire in giudizio sul merito della pretesa tributaria, né sul principio dell'an debeatur.
Altro motivo d'appello è incentrato sulla validità delle notifiche: il preavviso di fermo amministrativo è stato consegnato a una persona non abilitata (la cognata del ricorrente) e che in ogni caso manca l'invio della raccomandata informativa, obbligatorio ai sensi dell'articolo 60 del DPR 600/73 e dell'articolo 139 c.p.c., adempimento essenziale che rende la notifica nulla se omesso. La mancata osservanza di tali formalità, unitamente alla inesistenza della notifica del fermo vero e proprio, costituisce motivo di nullità del procedimento esecutivo e cautelare intrapreso dal concessionario, in quanto Ric_1 non aveva mai ricevuto alcun atto che gli intimasse il pagamento del bollo automobilistico o che lo informasse della misura cautelare.
Infine, l'appello contesta l'affermazione di inammissibilità per tardività del ricorso, sottolineando che lo stesso
è stato notificato nei termini previsti dal rito, a partire dalla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza del fermo tramite i Carabinieri e il portale del concessionario.
L'appellante chiede di riformare la sentenza di primo grado, dichiarando l'annullamento del fermo amministrativo e del preavviso di fermo, con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita in giudizio Municipia S.p.A., già Engineering Tributi S.p.A., chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dell'appello per tardività, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 e 21 del D.Lgs.
542/1992, evidenziando che l'atto impugnato era preceduto da altri atti esattoriali notificati regolarmente e mai contestati, il che rende incontrovertibile la pretesa creditoria.
Deduce inoltre che l'appellante ha già pagato quanto dovuto, riconoscendo implicitamente il proprio debito, confermando così la correttezza della decisione di primo grado.
Per quanto riguarda le notifiche, si sottolinea che tutti gli atti prodromici, inclusi avvisi di accertamento, ingiunzioni e preavvisi di fermo, sono stati notificati regolarmente e documentati agli atti. Eventuali contestazioni sull'eventuale notifica a persona diversa dal destinatario o sulla mancanza della raccomandata informativa non sono rilevanti secondo la giurisprudenza tributaria vigente. Inoltre, eventuali vizi possono essere contestati solo relativamente al contenuto dell'atto impugnato, non agli atti precedenti mai impugnati, come chiarito dalla Cassazione (Cass. 20751/06).
In merito alla decadenza dell'azione esecutiva e al principio di proporzionalità invocato dall'appellante, le controdeduzioni evidenziano che l'azione di riscossione posta in essere da Municipia S.p.A. è pienamente conforme alla normativa speciale e che tutti i termini sono stati rispettati, comprese le notifiche. Il principio di proporzionalità richiamato dall'appellante si applica esclusivamente alle iscrizioni ipotecarie sugli immobili e non ai preavvisi di fermo amministrativo dei veicoli, rendendo irrilevante la sua invocazione.
Si chiede di rigettare sia la sospensiva sia l'appello proposto, confermando la sentenza di primo grado e condannando l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
In data 26 dicembre 2025 il contribuente ha depositato memorie di replica in cui contesta il fermo amministrativo e il preavviso di fermo sottostante, sostenendo la mancata o inesistente notifica degli atti.
Deduce che risultano validamente notificati solo gli avvisi di accertamento del 02/10/2014 e del 23/11/2017, mentre tutte le altre notifiche, inclusa quella del preavviso di fermo eseguita dal concessionario, sono inesistenti.
La memoria sottolinea che il preavviso di fermo è stato consegnato a una persona non abilitata a riceverlo, in questo caso la cognata del contribuente, la quale non rientra tra i soggetti autorizzati dalla normativa vigente, come ribadito dalla Cassazione (sentenze 26864/2014, 23490/2024, 23028/2006 e altre).
Inoltre, la memoria evidenzia che l'invio della raccomandata informativa (C.A.N.), obbligatorio ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. b/bis del DPR 600/73, non è stato eseguito. Il mancato adempimento di questa formalità essenziale rende nulla la notifica del preavviso di fermo e, di conseguenza, invalida il fermo amministrativo.
Si chiede l'annullamento della sentenza di primo grado, del fermo amministrativo e del preavviso di fermo, con vittoria di spese, diritti e onorari per entrambi i gradi di giudizio.
Con memoria illustrativa depositata in data 29 dicembre 2025, Municipia S.p.a. ribadisce quanto già esposto nelle precedenti controdeduzioni depositate, evidenziando la validità delle notifiche alla dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità secondo cui agli atti tributari si applica la normativa semplificata sulle notifiche. Si insiste nella richiesta di rigetto dell'appello e nella condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
All'odierna udienza, sentite le parti, la Corte ha deciso come da dispositivo versato in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
In riferimento alla tassa di circolazione dei veicoli l'art. 5, comma 51, del D.L. 30/12/1982 n. 953, convertito con legge 28/02/1983 n. 53, che espressamente prevede: “L'azione della amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
La lettera della disposizione in esame fa riferimento alla prescrizione dell'azione “per il recupero delle tasse”, con ciò evidentemente riferendosi sia alla fase di accertamento che a quella successiva relativa alla notifica della cartella esattoriale.
La Corte di Cassazione ha chiarito che il termine di prescrizione inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa, ma dall'inizio dell'anno successivo, in virtù della previsione di cui al D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, art. 2 (convertito nella L. 7 marzo 1986, n. 60) (in applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che il suddetto termine triennale spirasse, per un pagamento scadente il 31 gennaio 1996, non già il 31 gennaio 1999, ma il 31 dicembre 1999). Al riguardo, i giudici di legittimità hanno precisato che, in tema di tassa di possesso sugli autoveicoli, il D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, art. 3, convertito nella L. 7 marzo 1986, n. 60, che ha sostituito l'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, comma 31, convertito con modificazioni nella L. 28 febbraio 1983, n. 53, non si è limitato a disporre, in via generale, l'allungamento del termine prescrizionale biennale stabilito nel testo originario, ma ha inteso, altresì, assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva (Cass. ord. 10 agosto 2022, n. 24595; Cass. sent. 17 aprile 2009, n. 9120; sent. 9 maggio 2014,
n. 10067).
Sulla individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione triennale, si sono poi formati nella giurisprudenza di legittimità due diversi indirizzi interpretativi.
Secondo un primo orientamento, la prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli inizia a decorrere dal giorno successivo alla notifica dell'accertamento.
Si osserva che la “specialità” del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, che rinvia il dies a quo della prescrizione al primo giorno dell'anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto, deriva dalla concessione al contribuente della facultas solutionis fino alla scadenza dell'anno di maturazione della tassa automobilistica. L'applicazione estensiva della norma non è consentita quando si tratta computare ex novo il termine dal primo giorno dell'anno successivo, dopo che si è verificato l'evento interruttivo della prescrizione o impeditivo della decadenza, non ricorrendo più la medesima ratio legis. In tal modo, infatti, verrebbe surrettiziamente introdotto un differimento ulteriore della decorrenza del periodo prescrizionale non previsto da alcuna disposizione normativa, laddove, invece, vi deve essere una stretta continuità e contiguità sul piano cronologico nella consecuzione del vecchio e del nuovo termine estintivo. Infatti, lo slittamento della decorrenza al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento opererebbe (come una sorta di causa sospensiva della prescrizione) in pregiudizio del contribuente, poiché si riconoscerebbe all'ente impositore il beneficio un'ingiustificata dilatazione del termine per la notifica della cartella esattoriale, che - oltre ad essere di incerta durata, in relazione alla minore o maggiore prossimità dell'atto interruttivo alla scadenza dell'anno in corso - sarebbe irragionevole ed incongruo rispetto ad una confacente tutela del credito tributario.
Secondo altro orientamento, che pure condivide la non applicabilità estensiva dell'art art. 5, comma 51, la prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli inizia a decorrere (non dal 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, bensì) dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'accertamento. In tal senso si attestano i più recenti arresti della Corte di Cassazione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 21915 del
02/08/2024) secondo cui decorso della prescrizione comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2935 cod.civ. (cfr. S.U. 5572/2012, in materia previdenziale;
Cass. n. 1543/2018, Cass. n. 33039/2019), non potendosi, dunque, considerare la decorrenza della prescrizione nel periodo in cui l'accertamento non è ancora definitivo, essendo aperta la possibilità per il contribuente di contrastare l'accertamento medesimo davanti al giudice munito di giurisdizione> (v. in motivazione Cass. n. 10334/2021 cit). E ancora: tributario, vige un principio di settore, enucleabile dall'art. 2935 cod.civ., secondo cui il decorso del termine della prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza dei sessanta giorni per la formazione della definitività dell'atto presupposto (Cass. n. 10334/2021; Cass. Cass. n. 1543/2018, Cass. n. 5572/2012, Cass. n. 33039/2019) >.
La notifica dell'avviso di accertamento della tassa auto entro il termine di cui all'art. 5, comma 51, del D.L.
30/12/1982 n. 953 interrompe il termine di prescrizione triennale, che inizia nuovamente a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'accertamento.
Conferente, al riguardo, è il principio affermato dalla Corte di cassazione secondo cui: della tempestività della notificazione della cartella per la riscossione coattiva rispetto al presupposto avviso di accertamento relativo a tassa automobilistica, la previsione dell'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983, come modificato dall'art. 3 del d.l. n. 2 del 1986, conv. con modif. dalla l. n. 60 del 1986, non è applicabile in quanto, dettata per l'eterogeneità dei termini di scadenza per il pagamento dell'imposta nel corso dell'anno di competenza, non può estendersi agli atti successivi aventi una decorrenza ben individuata correlata alla data di notifica dell'atto prodromico, con il conseguente richiamo alla disciplina generale ricavabile dagli artt. 2935 e 2943 c.c., secondo la quale, in ipotesi di interruzione del termine di prescrizione, il nuovo termine, nel caso di specie triennale, decorre dalla data di irretrattabilità dell'atto interruttivo e, quindi, decorso il sessantesimo giorno successivo a quello della notificazione dell'avviso>.
Nel caso in esame, avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione 2012, gli atti interruttivi del termine di prescrizione triennale sono costituiti dagli avvisi di accertamento n. 201400278056,
201400525315, 201401336739, 201400801784 e 201401482204 tutti emessi in data 7 agosto 2014 e notificati il 2 ottobre 2014 presso l'indirizzo fiscale del contribuente (Sarno Indirizzo_1), a mani dello stesso;
ad essi sono seguite le ingiunzioni di pagamento n. 234400278056, 234400525315,
234401336739, 234400801784 e 234401482204 tutte notificate presso il medesimo indirizzo fiscale del contribuente, a mani dello stesso, il 23 novembre 2017.
Ne consegue che eventuali questioni relative alla prescrizione dei crediti relativi a tassa automobilistica 2012 avrebbero dovuto essere eccepite con l'impugnazione dei suddetti avvisi di accertamento, che, invece, come si è detto, risultano regolarmente notificati entro il termine triennale e non opposti. Analoghe considerazioni valgono per le ingiunzioni di pagamento, regolarmente notificate entro 1° dicembre 2017 (tre anni decorrenti dalla definitività degli avvisi: 2 ottobre 2014 + 60 giorni).
Agli avvisi di accertamento hanno fatto seguito le notifiche del sollecito di pagamento in data 31 luglio 2018
e del preavviso di fermo n. 20180002001540000702151 in data 18 novembre 2019. Il successivo fermo amministrativo n. 20220002074030746478545 è stato poi revocato con provvedimento del 29 aprile 2024
a seguito di pagamento di quanto dovuto.
Sulla validità della notifica del preavviso di fermo, eseguita presso l'indirizzo fiscale del contribuente a mani di familiare (“cognata”) in data 18 novembre 2019, preliminarmente, si osserva che la notificazione degli atti tributari – oltre che tramite ufficiali notificatori abilitati (tra i quali i messi comunali e i messi speciali autorizzati, in base all'articolo 60 del Dpr 600/1973) nel rispetto delle ordinarie regole del codice di procedura civile – può essere eseguita dall'Ufficio finanziario anche “direttamente” (vale a dire, senza intermediazione di un ufficiale notificatore), a mezzo del servizio postale, mediante invio dell'atto tramite raccomandata.
La norma generale di riferimento in materia è costituita dall'articolo 14 della legge 890/1982, in base al quale la notifica “degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente” può sempre essere eseguita “a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari”, secondo le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati. Tale disposizione è applicabile anche quando l'atto impositivo sia emesso da un ente locale, che, pertanto, può procedere alla notificazione dello stesso in via diretta, senza intermediazione dell'Ufficiale giudiziario, servendosi del servizio postale.
Per quanto riguarda i tributi locali l'art. 1, comma 161, Legge 27/12/2006 n. 296 conferma la possibilità dell'ente impositore di inviare direttamente la raccomandata con avviso di ricevimento già prevista dalle singole leggi istitutive dei tributi locali: procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato...>
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato il principio secondo cui quando l'ufficio finanziario si sia avvalso della facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982.
La circostanza che l'art. 14 della L. n. 890/1982 faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del
1973, art. 60 e delle singole leggi d'imposta ( D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta>) non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario.
Ed invero, l'art. 60 comma 1, lett. b-bis) D.P.R. n. 600/1973 dispone: dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata>.
È bene evidenziare, tuttavia, che il comma 1, lett. b-bis) del citato art. 60 ( destinatario dell'atto o dell'avviso […] il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione […] a mezzo lettera raccomandata>), si applica ai soli casi di notifiche effettuate con l'intervento dell'ufficiale giudiziario e, pertanto, non alle notifiche “dirette” dell'Ufficio finanziario.
In definitiva, secondo quanto affermato dalla Corte di legittimità con orientamento ormai consolidato, in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall'Ufficio, non si applicano le regole procedurali della legge 890/1982, che riguarderebbero le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l'ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie.
Nel caso in disamina, alcun elemento consente di provare l'esclusione della qualifica di familiare della persona che ebbe a ricevere l'atto presso il domicilio fiscale del destinatario, sicché in assenza di prova contraria, gravante su quest'ultimo, il rapporto di convivenza, anche provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare.
La Corte di legittimità ha già da tempo affermato il principio che convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria. Tale prova, peraltro, non può essere fornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza diversa dal luogo in cui è stata effettuata la notifica, in quanto siffatte risultanze, aventi valore meramente dichiarativo, offrono a loro volta una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario, presso la quale, pertanto, la notificazione è validamente eseguita, ed il cui accertamento da parte del giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizi della relativa motivazione> (Sez. 1, Sentenza n. 24852 del 22/11/2006, Rv. 593223 - 01).
Dunque, ai fini della prova della esclusione del rapporto di convivenza non è sufficiente la produzione del certificato relativo alla stato di famiglia, in conformità al principio sopra enunciato ribadito di recente alla
Corte di legittimità (Cfr Sez. 3 - , Ordinanza n. 32575 del 14/12/2024) : del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario, nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto>. La notifica del preavviso di fermo deve, pertanto, ritenersi validamente eseguita senza che si renda necessaria, altresì, la prova della ricezione della raccomandata informativa.
Riguardo poi al fermo dei veicoli targati Targa_1, Targa_3 e Targa_4 si ribadisce quanto già affermato dalla Corte di primo grado in relazione all'assenza di interesse del contribuente all'impugnazione per effetto dell'intervenuta revoca disposta con provvedimento n. 20240002141691073898141 del 29 aprile 2024.
L'appello proposto va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado che si liquidano in € 550,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
ZZ RI, RE
NOLA CATIA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4107/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rti Municipia S.p.a./abaco S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 15476/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 08/11/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20220002074030746478545 TASSA AUTO 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20180002001540000702151
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 118/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come da verbale di udienza
Appellato: come da vwerbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 15476/2024, depositata in data 8 novembre 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, rigettava il ricorso proposto dal contribuente Ricorrente_1 avverso il fermo amministrativo n. 20220002074030746478545 relativo alla tassa automobilistica dell'anno
2012, nonché del preavviso di fermo n. 20180002001540000702151 e degli atti sottostanti, per un importo di € 1.102,68.
Il ricorrente sosteneva di non essere stato correttamente informato degli atti e di aver scoperto dell'esistenza del fermo solo in data 10 aprile 2024, quando i Carabinieri di Sarno avevano fermato il veicolo di sua proprietà, targato Targa_1 Solo il giorno successivo, accedendo al portale del concessionario, era venuto a conoscenza della posizione debitoria che riguardava ben tre veicoli e l'importo totale dovuto alla Regione Campania. Pur ritenendo il debito inesistente, Ricorrente_1 si vedeva costretto a saldare l'importo dovuto per poter liberare i veicoli, riservandosi espressamente il diritto di impugnare il provvedimento e di richiedere eventuali azioni risarcitorie per il danno subito. Contestava la legittimità del fermo e sosteneva la prescrizione della tassa.
La Regione Campania, costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva e sottolineava che gli atti prodromici erano stati regolarmente notificati, interrompendo la prescrizione triennale prevista per le tasse automobilistiche.
Gli atti interruttivi citati erano: avvisi di accertamento n. 201400278056, 201400525315, 201401336739,
201400801784 e 201401482204 notificati nel 2014 e ingiunzioni di pagamento n. 234400278056,
234400525315, 234401336739, 234400801784 e 234401482204 del 2017.
Inoltre, nel 2019 era stato notificato il preavviso di fermo n. 20180002001540000702151 e nel 2022 il fermo amministrativo n. 20220002074030746478545, entrambi regolarmente indirizzati all'abitazione del contribuente.
Municipia S.p.A. confermava la validità delle notifiche e precisava che il pagamento equivaleva a mero sblocco dei veicoli, senza riconoscere vizi degli atti. La Corte rilevava che il contribuente aveva già saldato il debito e che la Regione, con provvedimento n.
20240002141691073898141 del 29 aprile 2024, aveva disposto la revoca del fermo dei veicoli targati
Targa_1, Targa_3 e Targa_4, eliminando così l'interesse a ricorrere.
Sul merito, si evidenziava che il ricorso era infondato, poiché la prescrizione triennale non era maturata, interrotta dai numerosi atti succitati e ulteriormente sospesa dalle misure straordinarie di sospensione dei termini di riscossione legate alla pandemia da Covid-19.
Di conseguenza, la Corte rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 300,00, oltre agli accessori di legge.
Con l'appello proposto il contribuente contesta, in primis, l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui in seguito alla revoca del fermo amministrativo da parte della Regione Campania sarebbe venuto meno l'interesse a ricorrere del contribuente.
L'appellante sottolinea poi che il pagamento effettuato per liberare i veicoli non costituisce riconoscimento del debito né rinuncia al diritto di contestarlo, essendo avvenuto esclusivamente per evitare conseguenze pregiudizievoli. La giurisprudenza della Corte di Cassazione conferma che tale pagamento non preclude la possibilità di agire in giudizio sul merito della pretesa tributaria, né sul principio dell'an debeatur.
Altro motivo d'appello è incentrato sulla validità delle notifiche: il preavviso di fermo amministrativo è stato consegnato a una persona non abilitata (la cognata del ricorrente) e che in ogni caso manca l'invio della raccomandata informativa, obbligatorio ai sensi dell'articolo 60 del DPR 600/73 e dell'articolo 139 c.p.c., adempimento essenziale che rende la notifica nulla se omesso. La mancata osservanza di tali formalità, unitamente alla inesistenza della notifica del fermo vero e proprio, costituisce motivo di nullità del procedimento esecutivo e cautelare intrapreso dal concessionario, in quanto Ric_1 non aveva mai ricevuto alcun atto che gli intimasse il pagamento del bollo automobilistico o che lo informasse della misura cautelare.
Infine, l'appello contesta l'affermazione di inammissibilità per tardività del ricorso, sottolineando che lo stesso
è stato notificato nei termini previsti dal rito, a partire dalla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza del fermo tramite i Carabinieri e il portale del concessionario.
L'appellante chiede di riformare la sentenza di primo grado, dichiarando l'annullamento del fermo amministrativo e del preavviso di fermo, con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita in giudizio Municipia S.p.A., già Engineering Tributi S.p.A., chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dell'appello per tardività, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 e 21 del D.Lgs.
542/1992, evidenziando che l'atto impugnato era preceduto da altri atti esattoriali notificati regolarmente e mai contestati, il che rende incontrovertibile la pretesa creditoria.
Deduce inoltre che l'appellante ha già pagato quanto dovuto, riconoscendo implicitamente il proprio debito, confermando così la correttezza della decisione di primo grado.
Per quanto riguarda le notifiche, si sottolinea che tutti gli atti prodromici, inclusi avvisi di accertamento, ingiunzioni e preavvisi di fermo, sono stati notificati regolarmente e documentati agli atti. Eventuali contestazioni sull'eventuale notifica a persona diversa dal destinatario o sulla mancanza della raccomandata informativa non sono rilevanti secondo la giurisprudenza tributaria vigente. Inoltre, eventuali vizi possono essere contestati solo relativamente al contenuto dell'atto impugnato, non agli atti precedenti mai impugnati, come chiarito dalla Cassazione (Cass. 20751/06).
In merito alla decadenza dell'azione esecutiva e al principio di proporzionalità invocato dall'appellante, le controdeduzioni evidenziano che l'azione di riscossione posta in essere da Municipia S.p.A. è pienamente conforme alla normativa speciale e che tutti i termini sono stati rispettati, comprese le notifiche. Il principio di proporzionalità richiamato dall'appellante si applica esclusivamente alle iscrizioni ipotecarie sugli immobili e non ai preavvisi di fermo amministrativo dei veicoli, rendendo irrilevante la sua invocazione.
Si chiede di rigettare sia la sospensiva sia l'appello proposto, confermando la sentenza di primo grado e condannando l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
In data 26 dicembre 2025 il contribuente ha depositato memorie di replica in cui contesta il fermo amministrativo e il preavviso di fermo sottostante, sostenendo la mancata o inesistente notifica degli atti.
Deduce che risultano validamente notificati solo gli avvisi di accertamento del 02/10/2014 e del 23/11/2017, mentre tutte le altre notifiche, inclusa quella del preavviso di fermo eseguita dal concessionario, sono inesistenti.
La memoria sottolinea che il preavviso di fermo è stato consegnato a una persona non abilitata a riceverlo, in questo caso la cognata del contribuente, la quale non rientra tra i soggetti autorizzati dalla normativa vigente, come ribadito dalla Cassazione (sentenze 26864/2014, 23490/2024, 23028/2006 e altre).
Inoltre, la memoria evidenzia che l'invio della raccomandata informativa (C.A.N.), obbligatorio ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. b/bis del DPR 600/73, non è stato eseguito. Il mancato adempimento di questa formalità essenziale rende nulla la notifica del preavviso di fermo e, di conseguenza, invalida il fermo amministrativo.
Si chiede l'annullamento della sentenza di primo grado, del fermo amministrativo e del preavviso di fermo, con vittoria di spese, diritti e onorari per entrambi i gradi di giudizio.
Con memoria illustrativa depositata in data 29 dicembre 2025, Municipia S.p.a. ribadisce quanto già esposto nelle precedenti controdeduzioni depositate, evidenziando la validità delle notifiche alla dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità secondo cui agli atti tributari si applica la normativa semplificata sulle notifiche. Si insiste nella richiesta di rigetto dell'appello e nella condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
All'odierna udienza, sentite le parti, la Corte ha deciso come da dispositivo versato in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
In riferimento alla tassa di circolazione dei veicoli l'art. 5, comma 51, del D.L. 30/12/1982 n. 953, convertito con legge 28/02/1983 n. 53, che espressamente prevede: “L'azione della amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
La lettera della disposizione in esame fa riferimento alla prescrizione dell'azione “per il recupero delle tasse”, con ciò evidentemente riferendosi sia alla fase di accertamento che a quella successiva relativa alla notifica della cartella esattoriale.
La Corte di Cassazione ha chiarito che il termine di prescrizione inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa, ma dall'inizio dell'anno successivo, in virtù della previsione di cui al D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, art. 2 (convertito nella L. 7 marzo 1986, n. 60) (in applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che il suddetto termine triennale spirasse, per un pagamento scadente il 31 gennaio 1996, non già il 31 gennaio 1999, ma il 31 dicembre 1999). Al riguardo, i giudici di legittimità hanno precisato che, in tema di tassa di possesso sugli autoveicoli, il D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, art. 3, convertito nella L. 7 marzo 1986, n. 60, che ha sostituito l'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, comma 31, convertito con modificazioni nella L. 28 febbraio 1983, n. 53, non si è limitato a disporre, in via generale, l'allungamento del termine prescrizionale biennale stabilito nel testo originario, ma ha inteso, altresì, assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva (Cass. ord. 10 agosto 2022, n. 24595; Cass. sent. 17 aprile 2009, n. 9120; sent. 9 maggio 2014,
n. 10067).
Sulla individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione triennale, si sono poi formati nella giurisprudenza di legittimità due diversi indirizzi interpretativi.
Secondo un primo orientamento, la prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli inizia a decorrere dal giorno successivo alla notifica dell'accertamento.
Si osserva che la “specialità” del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, che rinvia il dies a quo della prescrizione al primo giorno dell'anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto, deriva dalla concessione al contribuente della facultas solutionis fino alla scadenza dell'anno di maturazione della tassa automobilistica. L'applicazione estensiva della norma non è consentita quando si tratta computare ex novo il termine dal primo giorno dell'anno successivo, dopo che si è verificato l'evento interruttivo della prescrizione o impeditivo della decadenza, non ricorrendo più la medesima ratio legis. In tal modo, infatti, verrebbe surrettiziamente introdotto un differimento ulteriore della decorrenza del periodo prescrizionale non previsto da alcuna disposizione normativa, laddove, invece, vi deve essere una stretta continuità e contiguità sul piano cronologico nella consecuzione del vecchio e del nuovo termine estintivo. Infatti, lo slittamento della decorrenza al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento opererebbe (come una sorta di causa sospensiva della prescrizione) in pregiudizio del contribuente, poiché si riconoscerebbe all'ente impositore il beneficio un'ingiustificata dilatazione del termine per la notifica della cartella esattoriale, che - oltre ad essere di incerta durata, in relazione alla minore o maggiore prossimità dell'atto interruttivo alla scadenza dell'anno in corso - sarebbe irragionevole ed incongruo rispetto ad una confacente tutela del credito tributario.
Secondo altro orientamento, che pure condivide la non applicabilità estensiva dell'art art. 5, comma 51, la prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli inizia a decorrere (non dal 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, bensì) dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'accertamento. In tal senso si attestano i più recenti arresti della Corte di Cassazione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 21915 del
02/08/2024) secondo cui decorso della prescrizione comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2935 cod.civ. (cfr. S.U. 5572/2012, in materia previdenziale;
Cass. n. 1543/2018, Cass. n. 33039/2019), non potendosi, dunque, considerare la decorrenza della prescrizione nel periodo in cui l'accertamento non è ancora definitivo, essendo aperta la possibilità per il contribuente di contrastare l'accertamento medesimo davanti al giudice munito di giurisdizione> (v. in motivazione Cass. n. 10334/2021 cit). E ancora: tributario, vige un principio di settore, enucleabile dall'art. 2935 cod.civ., secondo cui il decorso del termine della prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza dei sessanta giorni per la formazione della definitività dell'atto presupposto (Cass. n. 10334/2021; Cass. Cass. n. 1543/2018, Cass. n. 5572/2012, Cass. n. 33039/2019) >.
La notifica dell'avviso di accertamento della tassa auto entro il termine di cui all'art. 5, comma 51, del D.L.
30/12/1982 n. 953 interrompe il termine di prescrizione triennale, che inizia nuovamente a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'accertamento.
Conferente, al riguardo, è il principio affermato dalla Corte di cassazione secondo cui: della tempestività della notificazione della cartella per la riscossione coattiva rispetto al presupposto avviso di accertamento relativo a tassa automobilistica, la previsione dell'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983, come modificato dall'art. 3 del d.l. n. 2 del 1986, conv. con modif. dalla l. n. 60 del 1986, non è applicabile in quanto, dettata per l'eterogeneità dei termini di scadenza per il pagamento dell'imposta nel corso dell'anno di competenza, non può estendersi agli atti successivi aventi una decorrenza ben individuata correlata alla data di notifica dell'atto prodromico, con il conseguente richiamo alla disciplina generale ricavabile dagli artt. 2935 e 2943 c.c., secondo la quale, in ipotesi di interruzione del termine di prescrizione, il nuovo termine, nel caso di specie triennale, decorre dalla data di irretrattabilità dell'atto interruttivo e, quindi, decorso il sessantesimo giorno successivo a quello della notificazione dell'avviso>.
Nel caso in esame, avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione 2012, gli atti interruttivi del termine di prescrizione triennale sono costituiti dagli avvisi di accertamento n. 201400278056,
201400525315, 201401336739, 201400801784 e 201401482204 tutti emessi in data 7 agosto 2014 e notificati il 2 ottobre 2014 presso l'indirizzo fiscale del contribuente (Sarno Indirizzo_1), a mani dello stesso;
ad essi sono seguite le ingiunzioni di pagamento n. 234400278056, 234400525315,
234401336739, 234400801784 e 234401482204 tutte notificate presso il medesimo indirizzo fiscale del contribuente, a mani dello stesso, il 23 novembre 2017.
Ne consegue che eventuali questioni relative alla prescrizione dei crediti relativi a tassa automobilistica 2012 avrebbero dovuto essere eccepite con l'impugnazione dei suddetti avvisi di accertamento, che, invece, come si è detto, risultano regolarmente notificati entro il termine triennale e non opposti. Analoghe considerazioni valgono per le ingiunzioni di pagamento, regolarmente notificate entro 1° dicembre 2017 (tre anni decorrenti dalla definitività degli avvisi: 2 ottobre 2014 + 60 giorni).
Agli avvisi di accertamento hanno fatto seguito le notifiche del sollecito di pagamento in data 31 luglio 2018
e del preavviso di fermo n. 20180002001540000702151 in data 18 novembre 2019. Il successivo fermo amministrativo n. 20220002074030746478545 è stato poi revocato con provvedimento del 29 aprile 2024
a seguito di pagamento di quanto dovuto.
Sulla validità della notifica del preavviso di fermo, eseguita presso l'indirizzo fiscale del contribuente a mani di familiare (“cognata”) in data 18 novembre 2019, preliminarmente, si osserva che la notificazione degli atti tributari – oltre che tramite ufficiali notificatori abilitati (tra i quali i messi comunali e i messi speciali autorizzati, in base all'articolo 60 del Dpr 600/1973) nel rispetto delle ordinarie regole del codice di procedura civile – può essere eseguita dall'Ufficio finanziario anche “direttamente” (vale a dire, senza intermediazione di un ufficiale notificatore), a mezzo del servizio postale, mediante invio dell'atto tramite raccomandata.
La norma generale di riferimento in materia è costituita dall'articolo 14 della legge 890/1982, in base al quale la notifica “degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente” può sempre essere eseguita “a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari”, secondo le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati. Tale disposizione è applicabile anche quando l'atto impositivo sia emesso da un ente locale, che, pertanto, può procedere alla notificazione dello stesso in via diretta, senza intermediazione dell'Ufficiale giudiziario, servendosi del servizio postale.
Per quanto riguarda i tributi locali l'art. 1, comma 161, Legge 27/12/2006 n. 296 conferma la possibilità dell'ente impositore di inviare direttamente la raccomandata con avviso di ricevimento già prevista dalle singole leggi istitutive dei tributi locali: procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato...>
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato il principio secondo cui quando l'ufficio finanziario si sia avvalso della facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982.
La circostanza che l'art. 14 della L. n. 890/1982 faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del
1973, art. 60 e delle singole leggi d'imposta ( D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta>) non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario.
Ed invero, l'art. 60 comma 1, lett. b-bis) D.P.R. n. 600/1973 dispone: dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata>.
È bene evidenziare, tuttavia, che il comma 1, lett. b-bis) del citato art. 60 ( destinatario dell'atto o dell'avviso […] il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione […] a mezzo lettera raccomandata>), si applica ai soli casi di notifiche effettuate con l'intervento dell'ufficiale giudiziario e, pertanto, non alle notifiche “dirette” dell'Ufficio finanziario.
In definitiva, secondo quanto affermato dalla Corte di legittimità con orientamento ormai consolidato, in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall'Ufficio, non si applicano le regole procedurali della legge 890/1982, che riguarderebbero le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l'ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie.
Nel caso in disamina, alcun elemento consente di provare l'esclusione della qualifica di familiare della persona che ebbe a ricevere l'atto presso il domicilio fiscale del destinatario, sicché in assenza di prova contraria, gravante su quest'ultimo, il rapporto di convivenza, anche provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare.
La Corte di legittimità ha già da tempo affermato il principio che convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria. Tale prova, peraltro, non può essere fornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza diversa dal luogo in cui è stata effettuata la notifica, in quanto siffatte risultanze, aventi valore meramente dichiarativo, offrono a loro volta una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario, presso la quale, pertanto, la notificazione è validamente eseguita, ed il cui accertamento da parte del giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizi della relativa motivazione> (Sez. 1, Sentenza n. 24852 del 22/11/2006, Rv. 593223 - 01).
Dunque, ai fini della prova della esclusione del rapporto di convivenza non è sufficiente la produzione del certificato relativo alla stato di famiglia, in conformità al principio sopra enunciato ribadito di recente alla
Corte di legittimità (Cfr Sez. 3 - , Ordinanza n. 32575 del 14/12/2024) : del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario, nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto>. La notifica del preavviso di fermo deve, pertanto, ritenersi validamente eseguita senza che si renda necessaria, altresì, la prova della ricezione della raccomandata informativa.
Riguardo poi al fermo dei veicoli targati Targa_1, Targa_3 e Targa_4 si ribadisce quanto già affermato dalla Corte di primo grado in relazione all'assenza di interesse del contribuente all'impugnazione per effetto dell'intervenuta revoca disposta con provvedimento n. 20240002141691073898141 del 29 aprile 2024.
L'appello proposto va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado che si liquidano in € 550,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore