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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 29/05/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022 544
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale,
composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa TA Grillo Presidente
dr.ssa Oriana Calvo Giudice
dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 544/2022 R.G.
PROMOSSO DA
, c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Chiarandà, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Antonella Fidelio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
RESISTENTE
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 15.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni. La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 04.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 02.05.2022, ritualmente notificato, la sig.ra adiva codesto Parte_1
Tribunale al fine di ottenere lo scioglimento del matrimonio con con il quale aveva CP_1 contratto matrimonio civile a Caltagirone il 30.07.2022, e dalla cui unione sono nati tre figli: , Per_1
e , di cui solo quest'ultima ancora minorenne. Per_2 Per_3
Esponeva la ricorrente che, con decreto n. cron. 1384/2021 del 17.02.2021, codesto Tribunale omologava la separazione tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto e successivo verbale di udienza presidenziale, il quale prevedeva l'affidamento dei figli minori della coppia ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, e diritto di visita del padre;
dal punto di vista economico, veniva posto a carico dell'odierno convenuto l'obbligo di versare alla madre la somma mensile di €
500,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli (ivi compresa la maggiore ), oltre Per_1 al 50% delle spese straordinarie in favore degli stessi, e fino al compimento dei 26 anni di età di ciascun figlio nel caso di prosecuzione degli studi universitari da parte degli stessi.
La ricorrente precisava, altresì, che a far data dalla separazione, non si era mai verificata alcuna ripresa della vita coniugale, con ciò maturando i termini di legge necessari per la proposta domanda di divorzio.
La ricorrente, pertanto, con il prefato atto introduttivo, a parziale modifica rispetto a quanto disposto nella omologata separazione, domandava aumentarsi l'assegno di mantenimento in favore dei figli (ivi compresa la figlia maggiore ) nella misura di € 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie in favore degli stessi ed alla percezione per intero degli assegni familiari riguardanti i figli minori, nonché un assegno di mantenimento in favore della stessa da porre a carico del convenuto nella misura pari ad € 100,00 mensili.
Con comparsa del 09.09.2022 si costituiva nel presente giudizio il sig. il quale, pur CP_1 aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio de quo, contestava le domande ex adverso formulate, e nello specifico quelle relative all'aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e all'assegno di mantenimento in favore della ricorrente, domandando il rigetto delle stesse e la conferma delle condizioni di cui al decreto di omologa della separazione.
All'udienza presidenziale del 23.09.2022 le parti insistevano nei propri scritti difensivi e, in ordine alle condizioni economiche, la ricorrente dichiarava di percepire il reddito di cittadinanza. All'esito della stessa, pertanto, il Presidente confermava le condizioni di cui alla separazione omologata.
Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 15.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva quindi trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
Sullo status
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
2 Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa della separazione n. cron. 1384/2021 del
17.02.2021, reso da codesto Tribunale nell'ambito del procedimento n. 239/2016 R.G.
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L.
n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 ne è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione. Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
§
Su affidamento e collocamento dei minori
Preliminarmente, per quanto attiene al regime di affidamento e collocamento del figlio , giova Per_2 osservare che l'intervenuta maggiore età dello stesso esonera il Tribunale dall'assumere decisioni circa il suo affidamento, così come alle visite del genitore non collocatario, rimettendo alla libera scelta del figlio le modalità di frequentazione con i genitori.
Per quanto attiene, invece, al regime di affidamento e collocamento dell'unica figlia ancora minorenne,
, ritiene questo Collegio di poter confermare le condizioni contenute nel decreto di omologa della Per_3 separazione n. 1384/2021 del 17.02.2021 in ordine all'affidamento ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre con la quale convive ed assegnazione a quest'ultima della casa coniugale
(peraltro di proprietà della stessa), tanto più che tale aspetto non è oggetto di contenzioso tra le parti.
Anche per ciò che attiene al diritto di visita del genitore non collocatario si ritiene di poter nuovamente confermare il superiore decreto di omologa, non essendo stata peraltro formulata da parte resistente alcuna domanda di modifica sul punto.
Il padre, pertanto, potrà tenere con sé la figlia il martedì, il giovedì e venerdì - dalle ore 18,00 Per_3 alle ore 20,00- e a settimane alterne, dal sabato all'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 20:00.
Durante le festività natalizie potrà trascorrere sette giorni consecutivi con la propria figlia, comprensivi, ad anni alterni, di Natale e Capodanno o Epifania;
durante le festività pasquali potrà alternare, anno per anno, il giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo, nonché per quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive.
§
Sul mantenimento dei figli
Per ciò che attiene alla questione relativa al mantenimento dei figli, nei cui confronti il Presidente del
Tribunale aveva disposto la conferma delle statuizioni di cui alla omologa della separazione, ritiene questo
3 Collegio di poter confermare tale onere a carico del padre, modificando però il quantum precedentemente disposto alla luce delle considerazioni che seguono.
Preliminarmente, se sussiste certamente il diritto della figlia minore al mantenimento da parte Per_3 del padre, anche rispetto al figlio si osserva che, nonostante la sopraggiunta maggiore età, si Per_2 reputa ancora opportuna la corresponsione di un contributo per il suo mantenimento, dovendosi ritenere ancora a tutti gli effetti economicamente dipendente dal sostegno dei genitori. Analoghe considerazioni valgono anche per la figlia maggiore della coppia, , oggi di anni 22 e non ancora Per_1 economicamente indipendente, poiché impegnata in un percorso di studi universitario.
Del resto, entrambe le parti del giudizio, tra le condizioni di cui alla separazione omologata, concordavano in ordine al sostegno economico da versarsi ai figli, e fino al compimento del loro ventiseiesimo anno di età, qualora gli stessi avessero deciso di intraprendere un percorso di studi universitario. Condizione che, da quanto emerge in atti, non è stata oggetto di contestazione specifica nel presente giudizio.
Tanto premesso, si osserva che nel ricorso introduttivo la ricorrente, in ordine al mantenimento dei figli, domandava modificarsi le condizioni di cui al decreto di omologa, ossia l'obbligo a carico del padre di provvedere al mantenimento dei figli (ivi compresa la figlia maggiore , studentessa universitaria Per_1 fuori sede) nella misura di € 700,00 mensili (anziché € 500,00 precedentemente disposti), oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli.
Il convenuto, dal canto suo, nella propria comparsa di costituzione domandava confermarsi l'obbligo a suo carico di versare ai propri figli (compresa la maggiore ) la somma mensile di € 500,00, oltre Per_1 al 50% delle spese straordinarie in loro favore, come disposto in sede di omologa della separazione.
Con l'ordinanza presidenziale del 23.09.2022 il Presidente confermava le condizioni di cui alla separazione, con la quale veniva posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli , e nella misura di complessivi € 500,00 mensili, oltre al 50% per le spese Per_3 Per_2 Per_1 straordinarie necessitate.
In linea generale, come noto, l'ordinamento pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di mantenere la prole, secondo un principio di proporzionalità che tiene conto della concreta e soggettiva capacità economica di ciascuno dei genitori. Ed inoltre, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147-148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura finché essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica,
a meno che lo stato di bisogno perduri per colpevole inerzia del figlio o si protragga per un tempo obiettivamente non più ragionevole, in considerazione dell'età e delle circostanze concrete. Allo stesso modo, con riguardo ai figli maggiorenni che decidano di proseguire la propria formazione professionale, la condizione di studente universitario, sebbene non legittimi un mantenimento ad libitum da parte dei genitori, tuttavia allo stato giustifica la permanenza dell'obbligo a carico del padre. Sul punto anche la
Suprema Corte ha ribadito che “i figli maggiorenni hanno diritto al mantenimento, inteso come insieme dei mezzi di sostentamento e dei mezzi necessari a soddisfare il diritto allo studio e alla istruzione nel rispetto, come impone l'art. 315-bis c.c., delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli” (Cass. civ. Sez. I, 10 luglio 2013, n. 17089).
4 Pertanto, una volta accertata la permanenza dell'an del contributo al mantenimento in capo al padre, occorre soffermarsi sulla quantificazione di tale onere, da rideterminarsi in ragione dell'età dei figli.
Sul punto, si osserva che nel caso di specie non è possibile ricostruire con precisione la attuale situazione economica della ricorrente, la quale neanche nella fase introduttiva del presente giudizio produceva documentazione reddituale a corredo delle rispettive istanze. L'unica indicazione in tal senso si rinviene in sede di udienza presidenziale, ove la stessa dichiarava di essere titolare di reddito di cittadinanza per un importo pari ad € 800,00 mensili, con ciò comunque dichiarando di godere di una, seppur minima, capacità reddituale. Allo stesso modo, sebbene espressamente invitata a depositare, in uno con la comparsa conclusionale, tutta la documentazione reddituale e patrimoniale aggiornata, non ha ottemperato a tale richiesta, limitandosi a dichiarare di aver percepito l'assegno di inclusione di € 557,00
a far data dal gennaio 2024 (in sostituzione del reddito di cittadinanza), poi ridotto a € 204,17 mensili dal mese di febbraio del corrente anno, anche in questo caso, però, senza produrre alcuna documentazione a supporto delle affermazioni rese.
Il convenuto, invece, produceva la propria documentazione reddituale sia nella fase introduttiva del presente giudizio che nella fase conclusiva dello stesso, ove depositava certificazione unica 2025 attestante redditi da lavoro pari a € 20.005,72, oltre che documentazione attestante la giacenza media relativa all'anno 2023 pari ad € 2.171,17, pertanto comprovanti una buona condizione economico- reddituale dello stesso.
In ogni caso, deve evidenziarsi che i genitori devono intendersi comunque tenuti a contribuire ai bisogni dei figli e, nel caso di specie, osserva questo Collegio che la ricorrente provvede al mantenimento diretto dei figli, attesa la convivenza con gli stessi (compresa la figlia maggiore , la quale fa rientro a Per_1 casa da Catania durante il fine settimana). Allo stesso modo, pertanto, è onere del resistente adempiere agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale. Obblighi cui, peraltro, il resistente non ha mai inteso sottrarsi, contestando, piuttosto, la mancata concertazione con la ricorrente in ordine alle spese da sostenere per i figli e rivendicando di aver sempre provveduto al pagamento di quanto dovuto in favore degli stessi.
Ad ogni modo, si osserva sul punto che l'importo già fissato in sede di separazione e provvisoriamente confermato in sede presidenziale a carico del padre (€ 500,00 mensili) rappresentava già l'importo minimo da doversi corrispondere a titolo di mantenimento in favore dei tre figli , e (oggi Per_3 Per_2 Per_1 rispettivamente di anni 11,18 e 23), dovendosi considerare le esigenze, sempre crescenti nel tempo, degli stessi.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, ritiene il Collegio di poter disporre l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli nell'importo che appare opportuno elevare a complessivi € 600,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
L'importo così fissato appare oggi adeguato a far fronte alle quotidiane esigenze di vita di ciascuno dei figli, peraltro sempre crescenti attesa l'età anagrafica della figlia e le ispirazioni ed inclinazioni Per_3 che i figli e vorranno perseguire, e in ogni caso congruo rispetto alla capacità reddituale Per_2 Per_1 del genitore obbligato alla corresponsione.
5 Deve inoltre essere fissato a carico del sig. anche il dovere di contribuire al pagamento del 50% CP_1 delle spese straordinarie necessitate per i figli, purché previamente concordate e documentate.
§
Sulle ulteriori domande di natura economica
Parte ricorrente, nel proprio atto introduttivo, domandava porsi a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere alla stessa, a titolo di mantenimento (rectius, assegno divorzile), la somma di € 100,00 mensili “nell'ipotesi in cui la stessa risulti non avere alcuna altra fonte reddituale derivante o da attività lavorativa o da qualsiasi altra causale anche di assistenza o di reddito di cittadinanza, indennità di disoccupazione, mobilità, sussidi o altre forme di sostegno da parte di Enti ovvero istituti di previdenza,
e solo dietro esibizione di idonea certificazione rilasciata dai predetti”.
Il convenuto, dal canto suo, si opponeva alla superiore domanda, deducendo che la ricorrente, già in sede di separazione omologata, aveva rinunciato a qualsiasi forma di mantenimento e che, nel presente giudizio, nulla aveva dedotto in ordine al peggioramento delle proprie condizioni economiche, se non in termini di mere asserzioni. Anzi, riferiva che la stessa aveva svolto e continuava a svolgere (seppur in nero) attività lavorativa presso un'impresa di pulizie, a riprova della capacità economica della stessa. La ricorrente non negava il rapporto di lavoro, ma riferiva l'avvenuta cessazione dello stesso.
Ebbene, pur in mancanza di documentazione prodotta dalla ricorrente, qualora fosse realmente cessato qualsiasi rapporto lavorativo, si può ragionevolmente presumere che la stessa continui a percepire forme di sostegno statali, avendo in passato sempre percepito il reddito di cittadinanza, ed avendo altresì dichiarato di percepire attualmente l'assegno di inclusione. Ed invero, come già rappresentato, la ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, reiterava la domanda economica formulata nei confronti del marito sul presupposto che dal mese di gennaio 2024 non percepiva più il reddito di cittadinanza, per poi meglio precisare, in sede di comparsa conclusionale, che in luogo del reddito di cittadinanza risultava essere adesso destinataria del reddito di inclusione, per un importo inferiore e fino al prossimo mese di giugno.
Tuttavia, tutto quanto esposto dalla ricorrente (fino alle presunte difficoltà nel rinvenire un'occupazione lavorativa a causa delle condizioni di salute riferite in seno alla memoria di replica) non hanno mai trovato alcun supporto probatorio nel corso del giudizio, non essendo mai stata prodotta alcuna certificazione medica nè documentazione comprovante la percezione del beneficio economico né tantomeno l'entità e la durata dello stesso per come labialmente riferito dalla . Parte_1
Si consideri ulteriormente che la ricorrente ha oggi 45 anni e, pertanto, in quanto soggetto giovane e che non presenta condizioni ostative (non avendo dedotto nulla in merito, come già evidenziato), può essere ritenuta soggetto potenzialmente idoneo a produrre reddito, con la conseguente possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, tanto più che la stessa ha già svolto in passato attività lavorativa. La stessa, inoltre, non è nemmeno gravata da oneri abitativi, continuando a vivere nella casa coniugale, peraltro di sua esclusiva proprietà.
Nondimeno, la domanda economica formulata, a dire il vero, non è stata nemmeno coltivata nel corso del giudizio, dovendosi peraltro rimarcare la estrema genericità della sua formulazione in sede di atto
6 introduttivo. Del resto, nessun contributo al mantenimento della ricorrente era stato disposto nella omologata separazione né in seno all'ordinanza presidenziale del presente giudizio, che peraltro non è stata reclamata in ordine a questo punto specifico.
Pertanto, la domanda di mantenimento (rectius, assegno divorzile) formulata dalla ricorrente deve essere rigettata.
***
La ricorrente, nei propri scritti difensivi, in via subordinata rispetto al richiesto aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, domandava corrispondersi la rivalutazione monetaria sull'importo di €
500,00 mensili disposto in seno al decreto di omologa della separazione, a far data dal 2021 sino al presente provvedimento, sul presupposto che il convenuto, nonostante l'esplicita richiesta formulata in tal senso, non abbia mai provveduto ad adeguare l'importo dell'assegno mensile corrisposto in favore dei figli.
Giova osservare che la superiore domanda formulata dalla ricorrente deve essere in questa sede rigettata poiché inammissibile nel giudizio di divorzio, essendo autonoma e distinta, non riconducibile direttamente alla materia del contendere, non legata da vincoli di connessione e quindi non cumulabile in unico processo.
§
Sulle spese di lite
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio e della natura della causa, può disporsi la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile tra e Parte_1 CP_1 atto trascritto negli uffici del Registro Civile del Comune di Caltagirone, atto n. 18, Parte I, Anno 2002;
2. AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
Per_3
3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia alle condizioni indicate in parte motiva;
4. DISPONE in ordine all'affidamento ed al collocamento del figlio , ormai CP_2 Per_2 maggiorenne;
5. ASSEGNA la casa coniugale alla ricorrente;
6. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 direttamente alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli , Parte_1 Per_3
e , l'importo complessivo di euro 600,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), da Per_2 Per_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, purché previamente concordate e documentate;
7. RIGETTA le domande di natura economica avanzate dalla ricorrente;
8. COMPENSA le spese di lite tra le parti;
7 Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del competente Comune affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 12.5.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa TA Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale,
composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa TA Grillo Presidente
dr.ssa Oriana Calvo Giudice
dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 544/2022 R.G.
PROMOSSO DA
, c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Chiarandà, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Antonella Fidelio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
RESISTENTE
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 15.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni. La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 04.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 02.05.2022, ritualmente notificato, la sig.ra adiva codesto Parte_1
Tribunale al fine di ottenere lo scioglimento del matrimonio con con il quale aveva CP_1 contratto matrimonio civile a Caltagirone il 30.07.2022, e dalla cui unione sono nati tre figli: , Per_1
e , di cui solo quest'ultima ancora minorenne. Per_2 Per_3
Esponeva la ricorrente che, con decreto n. cron. 1384/2021 del 17.02.2021, codesto Tribunale omologava la separazione tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto e successivo verbale di udienza presidenziale, il quale prevedeva l'affidamento dei figli minori della coppia ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, e diritto di visita del padre;
dal punto di vista economico, veniva posto a carico dell'odierno convenuto l'obbligo di versare alla madre la somma mensile di €
500,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli (ivi compresa la maggiore ), oltre Per_1 al 50% delle spese straordinarie in favore degli stessi, e fino al compimento dei 26 anni di età di ciascun figlio nel caso di prosecuzione degli studi universitari da parte degli stessi.
La ricorrente precisava, altresì, che a far data dalla separazione, non si era mai verificata alcuna ripresa della vita coniugale, con ciò maturando i termini di legge necessari per la proposta domanda di divorzio.
La ricorrente, pertanto, con il prefato atto introduttivo, a parziale modifica rispetto a quanto disposto nella omologata separazione, domandava aumentarsi l'assegno di mantenimento in favore dei figli (ivi compresa la figlia maggiore ) nella misura di € 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie in favore degli stessi ed alla percezione per intero degli assegni familiari riguardanti i figli minori, nonché un assegno di mantenimento in favore della stessa da porre a carico del convenuto nella misura pari ad € 100,00 mensili.
Con comparsa del 09.09.2022 si costituiva nel presente giudizio il sig. il quale, pur CP_1 aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio de quo, contestava le domande ex adverso formulate, e nello specifico quelle relative all'aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e all'assegno di mantenimento in favore della ricorrente, domandando il rigetto delle stesse e la conferma delle condizioni di cui al decreto di omologa della separazione.
All'udienza presidenziale del 23.09.2022 le parti insistevano nei propri scritti difensivi e, in ordine alle condizioni economiche, la ricorrente dichiarava di percepire il reddito di cittadinanza. All'esito della stessa, pertanto, il Presidente confermava le condizioni di cui alla separazione omologata.
Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 15.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva quindi trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
Sullo status
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
2 Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa della separazione n. cron. 1384/2021 del
17.02.2021, reso da codesto Tribunale nell'ambito del procedimento n. 239/2016 R.G.
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L.
n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 ne è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione. Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
§
Su affidamento e collocamento dei minori
Preliminarmente, per quanto attiene al regime di affidamento e collocamento del figlio , giova Per_2 osservare che l'intervenuta maggiore età dello stesso esonera il Tribunale dall'assumere decisioni circa il suo affidamento, così come alle visite del genitore non collocatario, rimettendo alla libera scelta del figlio le modalità di frequentazione con i genitori.
Per quanto attiene, invece, al regime di affidamento e collocamento dell'unica figlia ancora minorenne,
, ritiene questo Collegio di poter confermare le condizioni contenute nel decreto di omologa della Per_3 separazione n. 1384/2021 del 17.02.2021 in ordine all'affidamento ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre con la quale convive ed assegnazione a quest'ultima della casa coniugale
(peraltro di proprietà della stessa), tanto più che tale aspetto non è oggetto di contenzioso tra le parti.
Anche per ciò che attiene al diritto di visita del genitore non collocatario si ritiene di poter nuovamente confermare il superiore decreto di omologa, non essendo stata peraltro formulata da parte resistente alcuna domanda di modifica sul punto.
Il padre, pertanto, potrà tenere con sé la figlia il martedì, il giovedì e venerdì - dalle ore 18,00 Per_3 alle ore 20,00- e a settimane alterne, dal sabato all'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 20:00.
Durante le festività natalizie potrà trascorrere sette giorni consecutivi con la propria figlia, comprensivi, ad anni alterni, di Natale e Capodanno o Epifania;
durante le festività pasquali potrà alternare, anno per anno, il giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo, nonché per quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive.
§
Sul mantenimento dei figli
Per ciò che attiene alla questione relativa al mantenimento dei figli, nei cui confronti il Presidente del
Tribunale aveva disposto la conferma delle statuizioni di cui alla omologa della separazione, ritiene questo
3 Collegio di poter confermare tale onere a carico del padre, modificando però il quantum precedentemente disposto alla luce delle considerazioni che seguono.
Preliminarmente, se sussiste certamente il diritto della figlia minore al mantenimento da parte Per_3 del padre, anche rispetto al figlio si osserva che, nonostante la sopraggiunta maggiore età, si Per_2 reputa ancora opportuna la corresponsione di un contributo per il suo mantenimento, dovendosi ritenere ancora a tutti gli effetti economicamente dipendente dal sostegno dei genitori. Analoghe considerazioni valgono anche per la figlia maggiore della coppia, , oggi di anni 22 e non ancora Per_1 economicamente indipendente, poiché impegnata in un percorso di studi universitario.
Del resto, entrambe le parti del giudizio, tra le condizioni di cui alla separazione omologata, concordavano in ordine al sostegno economico da versarsi ai figli, e fino al compimento del loro ventiseiesimo anno di età, qualora gli stessi avessero deciso di intraprendere un percorso di studi universitario. Condizione che, da quanto emerge in atti, non è stata oggetto di contestazione specifica nel presente giudizio.
Tanto premesso, si osserva che nel ricorso introduttivo la ricorrente, in ordine al mantenimento dei figli, domandava modificarsi le condizioni di cui al decreto di omologa, ossia l'obbligo a carico del padre di provvedere al mantenimento dei figli (ivi compresa la figlia maggiore , studentessa universitaria Per_1 fuori sede) nella misura di € 700,00 mensili (anziché € 500,00 precedentemente disposti), oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli.
Il convenuto, dal canto suo, nella propria comparsa di costituzione domandava confermarsi l'obbligo a suo carico di versare ai propri figli (compresa la maggiore ) la somma mensile di € 500,00, oltre Per_1 al 50% delle spese straordinarie in loro favore, come disposto in sede di omologa della separazione.
Con l'ordinanza presidenziale del 23.09.2022 il Presidente confermava le condizioni di cui alla separazione, con la quale veniva posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli , e nella misura di complessivi € 500,00 mensili, oltre al 50% per le spese Per_3 Per_2 Per_1 straordinarie necessitate.
In linea generale, come noto, l'ordinamento pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di mantenere la prole, secondo un principio di proporzionalità che tiene conto della concreta e soggettiva capacità economica di ciascuno dei genitori. Ed inoltre, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147-148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura finché essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica,
a meno che lo stato di bisogno perduri per colpevole inerzia del figlio o si protragga per un tempo obiettivamente non più ragionevole, in considerazione dell'età e delle circostanze concrete. Allo stesso modo, con riguardo ai figli maggiorenni che decidano di proseguire la propria formazione professionale, la condizione di studente universitario, sebbene non legittimi un mantenimento ad libitum da parte dei genitori, tuttavia allo stato giustifica la permanenza dell'obbligo a carico del padre. Sul punto anche la
Suprema Corte ha ribadito che “i figli maggiorenni hanno diritto al mantenimento, inteso come insieme dei mezzi di sostentamento e dei mezzi necessari a soddisfare il diritto allo studio e alla istruzione nel rispetto, come impone l'art. 315-bis c.c., delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli” (Cass. civ. Sez. I, 10 luglio 2013, n. 17089).
4 Pertanto, una volta accertata la permanenza dell'an del contributo al mantenimento in capo al padre, occorre soffermarsi sulla quantificazione di tale onere, da rideterminarsi in ragione dell'età dei figli.
Sul punto, si osserva che nel caso di specie non è possibile ricostruire con precisione la attuale situazione economica della ricorrente, la quale neanche nella fase introduttiva del presente giudizio produceva documentazione reddituale a corredo delle rispettive istanze. L'unica indicazione in tal senso si rinviene in sede di udienza presidenziale, ove la stessa dichiarava di essere titolare di reddito di cittadinanza per un importo pari ad € 800,00 mensili, con ciò comunque dichiarando di godere di una, seppur minima, capacità reddituale. Allo stesso modo, sebbene espressamente invitata a depositare, in uno con la comparsa conclusionale, tutta la documentazione reddituale e patrimoniale aggiornata, non ha ottemperato a tale richiesta, limitandosi a dichiarare di aver percepito l'assegno di inclusione di € 557,00
a far data dal gennaio 2024 (in sostituzione del reddito di cittadinanza), poi ridotto a € 204,17 mensili dal mese di febbraio del corrente anno, anche in questo caso, però, senza produrre alcuna documentazione a supporto delle affermazioni rese.
Il convenuto, invece, produceva la propria documentazione reddituale sia nella fase introduttiva del presente giudizio che nella fase conclusiva dello stesso, ove depositava certificazione unica 2025 attestante redditi da lavoro pari a € 20.005,72, oltre che documentazione attestante la giacenza media relativa all'anno 2023 pari ad € 2.171,17, pertanto comprovanti una buona condizione economico- reddituale dello stesso.
In ogni caso, deve evidenziarsi che i genitori devono intendersi comunque tenuti a contribuire ai bisogni dei figli e, nel caso di specie, osserva questo Collegio che la ricorrente provvede al mantenimento diretto dei figli, attesa la convivenza con gli stessi (compresa la figlia maggiore , la quale fa rientro a Per_1 casa da Catania durante il fine settimana). Allo stesso modo, pertanto, è onere del resistente adempiere agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale. Obblighi cui, peraltro, il resistente non ha mai inteso sottrarsi, contestando, piuttosto, la mancata concertazione con la ricorrente in ordine alle spese da sostenere per i figli e rivendicando di aver sempre provveduto al pagamento di quanto dovuto in favore degli stessi.
Ad ogni modo, si osserva sul punto che l'importo già fissato in sede di separazione e provvisoriamente confermato in sede presidenziale a carico del padre (€ 500,00 mensili) rappresentava già l'importo minimo da doversi corrispondere a titolo di mantenimento in favore dei tre figli , e (oggi Per_3 Per_2 Per_1 rispettivamente di anni 11,18 e 23), dovendosi considerare le esigenze, sempre crescenti nel tempo, degli stessi.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, ritiene il Collegio di poter disporre l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli nell'importo che appare opportuno elevare a complessivi € 600,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
L'importo così fissato appare oggi adeguato a far fronte alle quotidiane esigenze di vita di ciascuno dei figli, peraltro sempre crescenti attesa l'età anagrafica della figlia e le ispirazioni ed inclinazioni Per_3 che i figli e vorranno perseguire, e in ogni caso congruo rispetto alla capacità reddituale Per_2 Per_1 del genitore obbligato alla corresponsione.
5 Deve inoltre essere fissato a carico del sig. anche il dovere di contribuire al pagamento del 50% CP_1 delle spese straordinarie necessitate per i figli, purché previamente concordate e documentate.
§
Sulle ulteriori domande di natura economica
Parte ricorrente, nel proprio atto introduttivo, domandava porsi a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere alla stessa, a titolo di mantenimento (rectius, assegno divorzile), la somma di € 100,00 mensili “nell'ipotesi in cui la stessa risulti non avere alcuna altra fonte reddituale derivante o da attività lavorativa o da qualsiasi altra causale anche di assistenza o di reddito di cittadinanza, indennità di disoccupazione, mobilità, sussidi o altre forme di sostegno da parte di Enti ovvero istituti di previdenza,
e solo dietro esibizione di idonea certificazione rilasciata dai predetti”.
Il convenuto, dal canto suo, si opponeva alla superiore domanda, deducendo che la ricorrente, già in sede di separazione omologata, aveva rinunciato a qualsiasi forma di mantenimento e che, nel presente giudizio, nulla aveva dedotto in ordine al peggioramento delle proprie condizioni economiche, se non in termini di mere asserzioni. Anzi, riferiva che la stessa aveva svolto e continuava a svolgere (seppur in nero) attività lavorativa presso un'impresa di pulizie, a riprova della capacità economica della stessa. La ricorrente non negava il rapporto di lavoro, ma riferiva l'avvenuta cessazione dello stesso.
Ebbene, pur in mancanza di documentazione prodotta dalla ricorrente, qualora fosse realmente cessato qualsiasi rapporto lavorativo, si può ragionevolmente presumere che la stessa continui a percepire forme di sostegno statali, avendo in passato sempre percepito il reddito di cittadinanza, ed avendo altresì dichiarato di percepire attualmente l'assegno di inclusione. Ed invero, come già rappresentato, la ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, reiterava la domanda economica formulata nei confronti del marito sul presupposto che dal mese di gennaio 2024 non percepiva più il reddito di cittadinanza, per poi meglio precisare, in sede di comparsa conclusionale, che in luogo del reddito di cittadinanza risultava essere adesso destinataria del reddito di inclusione, per un importo inferiore e fino al prossimo mese di giugno.
Tuttavia, tutto quanto esposto dalla ricorrente (fino alle presunte difficoltà nel rinvenire un'occupazione lavorativa a causa delle condizioni di salute riferite in seno alla memoria di replica) non hanno mai trovato alcun supporto probatorio nel corso del giudizio, non essendo mai stata prodotta alcuna certificazione medica nè documentazione comprovante la percezione del beneficio economico né tantomeno l'entità e la durata dello stesso per come labialmente riferito dalla . Parte_1
Si consideri ulteriormente che la ricorrente ha oggi 45 anni e, pertanto, in quanto soggetto giovane e che non presenta condizioni ostative (non avendo dedotto nulla in merito, come già evidenziato), può essere ritenuta soggetto potenzialmente idoneo a produrre reddito, con la conseguente possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, tanto più che la stessa ha già svolto in passato attività lavorativa. La stessa, inoltre, non è nemmeno gravata da oneri abitativi, continuando a vivere nella casa coniugale, peraltro di sua esclusiva proprietà.
Nondimeno, la domanda economica formulata, a dire il vero, non è stata nemmeno coltivata nel corso del giudizio, dovendosi peraltro rimarcare la estrema genericità della sua formulazione in sede di atto
6 introduttivo. Del resto, nessun contributo al mantenimento della ricorrente era stato disposto nella omologata separazione né in seno all'ordinanza presidenziale del presente giudizio, che peraltro non è stata reclamata in ordine a questo punto specifico.
Pertanto, la domanda di mantenimento (rectius, assegno divorzile) formulata dalla ricorrente deve essere rigettata.
***
La ricorrente, nei propri scritti difensivi, in via subordinata rispetto al richiesto aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, domandava corrispondersi la rivalutazione monetaria sull'importo di €
500,00 mensili disposto in seno al decreto di omologa della separazione, a far data dal 2021 sino al presente provvedimento, sul presupposto che il convenuto, nonostante l'esplicita richiesta formulata in tal senso, non abbia mai provveduto ad adeguare l'importo dell'assegno mensile corrisposto in favore dei figli.
Giova osservare che la superiore domanda formulata dalla ricorrente deve essere in questa sede rigettata poiché inammissibile nel giudizio di divorzio, essendo autonoma e distinta, non riconducibile direttamente alla materia del contendere, non legata da vincoli di connessione e quindi non cumulabile in unico processo.
§
Sulle spese di lite
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio e della natura della causa, può disporsi la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile tra e Parte_1 CP_1 atto trascritto negli uffici del Registro Civile del Comune di Caltagirone, atto n. 18, Parte I, Anno 2002;
2. AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
Per_3
3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia alle condizioni indicate in parte motiva;
4. DISPONE in ordine all'affidamento ed al collocamento del figlio , ormai CP_2 Per_2 maggiorenne;
5. ASSEGNA la casa coniugale alla ricorrente;
6. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 direttamente alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli , Parte_1 Per_3
e , l'importo complessivo di euro 600,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), da Per_2 Per_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, purché previamente concordate e documentate;
7. RIGETTA le domande di natura economica avanzate dalla ricorrente;
8. COMPENSA le spese di lite tra le parti;
7 Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del competente Comune affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 12.5.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa TA Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
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