Art. 3.
Le disposizioni contenute nel Titolo 111 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 , convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 , sono prorogate al 31 dicembre 1967, ad eccezione di quelle del penultimo comma dell' articolo 15 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 .
Il termine del 31 dicembre 1966, stabilito dall' articolo 44 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 , convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 , e' prorogato al 31 dicembre 1967. ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 11 dicembre 1967, n. 1150 , convertito con modificazioni dalla L. 7 febbraio 1968, n. 26 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine del 31 dicembre 1967, stabilito dall' articolo 3 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142 , e' prorogato al 31 dicembre 1970".
Le disposizioni contenute nel Titolo 111 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 , convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 , sono prorogate al 31 dicembre 1967, ad eccezione di quelle del penultimo comma dell' articolo 15 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 .
Il termine del 31 dicembre 1966, stabilito dall' articolo 44 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 , convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 , e' prorogato al 31 dicembre 1967. ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 11 dicembre 1967, n. 1150 , convertito con modificazioni dalla L. 7 febbraio 1968, n. 26 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine del 31 dicembre 1967, stabilito dall' articolo 3 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142 , e' prorogato al 31 dicembre 1970".