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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 7297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7297 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa ON ZZ presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. AR EM IG LL consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5238 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 28/11/2025 e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), società semplice azienda agricola, con l'avvocato Mariano P.IV_1 Nicodemo (C.F. , con studio in Siracusa, Via C.F._1 Rudinì 5, presso il quale è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IV_2 con l'avvocato Carlo Landolina (C.F. ), C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Salvatore Maria Pappalardo, (C.F. ), in Roma, via Flaminia n. 388; C.F._3
PARTE APPELLATA
pag. 1 di 11 OGGETTO: appello contro la sentenza n. 10119 del 2022 del 23/06/2022 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 26/10/2020, l'odierna appellante proponeva giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 8746/2020, con il quale veniva intimato all'
[...]
, in persona di , il pagamento della somma di € Parte_1 CP_2
124.118,54, fatturata per prelievi irregolari relativi al periodo 05/05/2011- 15/05/2016. Il Giudice fissava per il pagamento e l'opposizione termine ridotto, ex art. 641, comma 2, c.p.c., di 15 giorni dalla notifica, che veniva eseguita dal creditore il 16/09/2020. L'opposizione veniva proposta dall'Azienda debitrice, con atto notificato il 26/10/2020. Alla prima udienza di comparizione del 16/06/202, tenuta con le modalità di cui all'art. 221, comma 4, L. 17.07.2020, n. 77, il giudice, viste le note depositate dalle parti, si riservava sulla preliminare eccezione di tardività dell'opposizione. A scioglimento della riserva, il Tribunale, con ordinanza depositata il 14/07/2021, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva rinvio per la precisazione delle conclusioni. Il 23/03/2022, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
§ 2. – All'esito del giudizio, il Tribunale ha disposto: “Dichiara inammissibile l'opposizione per tardività;Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 4.715,00 per compensi professionali e spese, oltre accessori ed IV come per legge.”
A fondamento della decisione, il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “rilevato che il decreto ingiuntivo veniva notificato a mezzo PEC in data 16.09.2020 mentre la notifica dell'atto di citazione in opposizione, effettuata a mezzo pec, si è perfezionata il giorno 26.10.2020, decorso il termine perentorio di giorni 15 sancito dall'art. 641 c.p.c., secondo comma c.p.c.; ritenuta l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della notifica;
considerato che
l'opponente contesta la regolarità della notifica dell'opposto decreto, avvenuta a mezzo pec, in quanto priva della dicitura
“Notificazione ai sensi della L. 53/1994” non presente o “virgolettata” come richiesto dall'art. 3 bis, comma 4 della predetta legge;
rilevato che nella pec di notifica effettuata dall'intimante si legge la dicitura richiesta dalla L. 53/1994 e contrariamene a quanto dedotto,
pag. 2 di 11 l'oggetto del messaggio di notifica contiene regolarmente la dizione " Notificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 bis c.p.c., dell'art. 3 bis della L. n. 53/1994 e dell'art.18 del D.M. 44/2011 "; considerato altresì che la proposizione dell' opposizione evidenzia l'avvenuto raggiungimento dello scopo dell'atto ai sensi dell' art. 156 comma 3 c.p.c.; ritenuto di applicare l'orientamento della Suprema Corte nella materia, in base al fondamentale principio per cui "la L. n. 53 del 1994, art. 11, là dove commina la nullità della notificazione eseguita personalmente dall'avvocato "se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti", non intende affatto sanzionare con l'inefficacia anche le più innocue irregolarità" - in relazione alle quali "non viene in rilievo la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, bensì, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio di raggiungimento dello scopo" - laddove "la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale", per avere la parte ricevuto la notifica e compreso il contenuto dell'atto (Cass. Sez. U., 23620/2018, 7665/2016; Cass. 14042/2018, 30927/2018, 20625/2017, 6079/2017, 19814/2016, 26831/2014); che in particolare, sulla scorta del richiamato principio di raggiungimento dello scopo, la Corte ha più volte respinto l'eccezione di nullità della notifica telematica priva della indicazione, nell'oggetto del messaggio pec, della dicitura "notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994" (Sez. U., 23620/2018; Cass. 30927/2018), rispetto alla quale la dicitura" Notificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 bis c.p.c., dell'art. 3 bis della L. n. 53/1994 e dell'art.18 del D.M. 44/2011 " presente nella notifica del decreto ingiuntivo opposto, appare sufficiente a soddisfare il requisito normativo (cfr Cassazione civile sez. I - 24/09/2020, n. 20039); rilevato che il decreto ingiuntivo opposto è stato regolarmente notificato via pec in data 16.09.2020, che il termine per la tempestiva proposizione dell'opposizione scadeva in data 01.10.2020, mentre l'atto di citazione in opposizione è stato notificato, a mezzo PEC , in data 26.10.2020, tardivamente;
che pertanto, l' opposizione, proposta oltre il termine di giorni 15 assegnato dal Giudice è tardiva inammissibile, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione , diventato esecutivo, è passato in giudicato;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo”.
§ 3. – Ha proposto appello Parte_1
, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte adita,
[...] previa sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata e conseguentemente dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo
pag. 3 di 11 opposto, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere l'originaria opposizione e pertanto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare: la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto e la nullità della sua disposizione di riduzione del termine ordinario previsto per il pagamento e la proposizione dell'opposizione; conseguentemente la tempestività dell'opposizione, in via gradata anche qualificandola come opposizione tardiva a seguito di notifica irregolare;
la propria incompetenza per territorio e dichiarare quella del Tribunale di Siracusa;
conseguentemente la nullità del decreto ingiuntivo opposto perché emesso da giudice incompetente e revocarlo;
dichiarare l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo revocandolo e che nulla l'opponente deve all'opposta per le causali dedotte in giudizio. Con vittoria di spese, compenso ed accessori del doppio grado.”.
Ha resistito Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
In via preliminare - Dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., per il motivo indicato al punto n. 1) della presente comparsa di costituzione e risposta, il gravame promosso dall'” ”, P. IV Parte_1
, con sede in RI (SR), via Magenta n. 43, in persona del P.IV_1 socio e legale rappresentante “ ”, nato a [...] il CP_2 26.11.1964, c.f. , avverso la sentenza n. 10119/2022 C.F._4 (Reg. Gen. 56949/2020) del 15.06/23.06.2022, emessa dal Tribunale di Roma, Sez. VIII Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria Luparelli. - Dichiarare inammissibile, per il motivo indicato al punto n. 2) della presente comparsa di costituzione e risposta, il gravame promosso dall'” ”, P. IV , con sede Parte_1 P.IV_1 in RI (SR), via Magenta n. 43, in persona del socio e legale rappresentante “ ”, nato a [...] il [...], c.f. CP_2
, avverso la sentenza n. 10119/2022 (Reg. Gen. C.F._4
56949/2020) del 15.06/23.06.2022, emessa dal Tribunale di Roma, Sez. VIII Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria Luparelli. Nel merito - Rigettare, con qualsivoglia statuizione, in quanto del tutto infondato, in fatto ed in diritto, l'appello promosso dall'” Parte_1
”, P. IV , con sede in RI (SR), via Magenta n. 43,
[...] P.IV_1 in persona del socio e legale rappresentante “ ”, nato a [...] il [...], c.f. , avverso la sentenza C.F._4 n. 10119/2022 (Reg. Gen. 56949/2020) del 15.06/23.06.2022, emessa dal Tribunale di Roma, Sez. VIII Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria Luparelli. - Confermare, in ogni sua parte, l'impugnata sentenza. Condannare controparte al pagamento delle spese e delle competenze di
pag. 4 di 11 entrambi i gradi di giudizio, oltre IV e CPA e rimborso forfetario come per legge.”
All'udienza del 28/11/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 4.1 – Sempre preliminarmente non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza pag. 5 di 11 delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate.
§ 5. – L'appello proposto da Parte_1
contiene sei motivi.
[...]
§ 5.1 – Il primo è intitolato: “Erroneo rigetto in rito dell'opposizione per la ritenuta sua tardiva proposizione malgrado fosse stato ritenuto che essa avesse sanato l'irregolarità della notifica.” Con tale motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata per avere affermato che l'irregolarità riscontrata nella notificazione a mezzo pec risultava sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione dell'opposizione e, nel contempo, per avere contraddittoriamente ritenuto che la proposizione dell'opposizione fosse tardiva. Assume al riguardo che l'efficacia sanante della notifica può essere riconosciuta solo nel caso in cui l'opposizione sia stata proposta tempestivamente. Pertanto, il Tribunale ritenendo tardiva l'opposizione, non avrebbe dovuto ritenere sanata la notifica bensì dichiararla improduttiva di effetti ed inidonea a consentire il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.
§ 5.2 – Il secondo motivo è intitolato: “Omessa pronuncia nel merito della pretesa”. Con tale motivo l'appellante ribadisce che il tribunale è incorso in errore ritenendo che il decreto ingiuntivo opposto fosse divenuto definitivo. Afferma al riguardo che, trattandosi di un caso di nullità della notifica del decreto ingiuntivo e di opposizione proposta fuori termine, l'applicazione del principio per cui la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo viene sanata solo da un'opposizione proposta tempestivamente avrebbe dovuto indurre il primo Giudice, che ha omesso invece ogni statuizione al riguardo, a valutare nel merito le contrapposte domande di condanna e di accertamento negativo del credito.
§ 5.3 – Il terzo motivo è intitolato: “Erronea affermazione della presenza della dizione di cui alla L. 4/1994 e della sufficienza di una diversa dizione ”. Con tale motivo l'appellante censura la decisione del Tribunale per non aver colto che l'opponente aveva contestato la validità della notificazione del decreto ingiuntivo, non perché la pec fosse priva nell'oggetto della dicitura prevista dall'art. 3 bis della L. n. 53/1994, bensì perché il testo scritto dal notificante risultava difforme dalla formula legale, e, inoltre, per avere ingiustamente valutato che l'espressione usata dall'opposto fosse regolare e sufficiente a soddisfare il requisito normativo. Afferma quindi che il Giudice, riscontrando la presenza di un testo difforme da quello dettato dall'art. 3 bis della L. n. 53/1994, avrebbe dovuto accertare , ex art. 11 della stessa legge, la nullità della notificazione, che, a pag. 6 di 11 tal punto, poteva ritenersi sanata, ex art. 156, comma 3, c.p.c., solo verificando che l'atto aveva raggiunto lo scopo di porre l'ingiunto nella condizione di proporre tempestivamente l'opposizione. Nel caso di specie, ciò non si era verificato, perché, a causa della difformità della formula contenuta nell'oggetto della pec, il destinatario, gestore di un'azienda agricola, non aveva potuto comprendere il senso della comunicazione ricevuta con la pec e non si era perciò attivato in tempo con il proprio avvocato, per dare impulso al giudizio di opposizione.
§ 5.4 – Il quarto motivo è intitolato: “Erronea valutazione in termini di irregolarità del vizio della notifica piuttosto che di nullità.” Con tale motivo l'appellante evidenzia che l'art.11 della l.n.53/94, commina espressamente la nullità della notifica a mezzo pec, se non sono osservate le disposizioni della medesima legge, che la regolamentano. Censura pertanto la sentenza, per avere valutato come irregolarità la presenza nell'oggetto della pec di un testo difforme da quello prescritto dall'art. 3 della predetta l. n. 53/94, non dichiarando nulla la notifica.
§ 5.5 – Il quinto motivo è intitolato: “omessa pronuncia sull'eccezione di nullità dell'abbreviazione del termine per la proposizione dell'opposizione ”. Con tale motivo l'appellante censura la sentenza appellata perché non contenente alcuna statuizione riguardo all'illegittima concessione del termine abbreviato di cui all'art. 641, comma 2, c.p.c., eccepita dall'opponente. Il Tribunale, afferma l'appellante, avrebbe errato a ritenere tale eccezione assorbita dalla dichiarata intempestività dell'opposizione. Anche ammettendo la validità della notificazione del decreto ingiuntivo del 16/09/2020, e l'intempestività dell'opposizione rispetto al termine abbreviato disposto dal giudice del monitorio, il giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere tempestiva la stessa opposizione rispetto al termine ordinario di quaranta giorni. La pronuncia sull'eccezione di illegittimità del termine abbreviato avrebbe perciò determinato il venir meno della causa di inammissibilità dell'opposizione.
§ 5.6 – Il sesto motivo è intitolato: “Omessa pronuncia sull'ammissibilità di opposizione tardiva per irregolarità della notifica.” Con tale motivo, l'appellante sostiene che il Tribunale, una volta riconosciuta l'irregolarità della notifica avrebbe dovuto verificare se vi fossero i presupposti per l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c.. In particolare, l'assenza di atti esecutivi, alla data di proposizione dell'opposizione era pacifica;
la conoscenza non tempestiva del decreto, risultava invece dimostrata dal fatto che la PEC era stata inviata al legale rappresentante di un'azienda agricola, privo di competenze per riconoscere come notifica, un messaggio pec “che risulti anche lievemente difforme da quello imposto specificamente dalla normativa”. Con la conseguenza, che pag. 7 di 11 lo stesso destinatario era incorso incolpevolmente nelle decadenze conseguenti al decorso del termine. L'appellante censura, pertanto, l'omessa pronuncia sul punto, da parte del Tribunale.
§ 5.7 – L'appellante ha poi dichiarato di voler riproporre i motivi di opposizione non delibati a seguito della pronuncia di inammissibilità e, in dettaglio: “Incompetenza per territorio;
Insussistenza dei presupposti del procedimento monitorio, ai fini della liquidazione delle spese;
Insussistenza del debito;
Insussistenza di interessi;
Inefficacia del decreto per mancata tempestiva notificazione”.
§ 6. – L'appello è infondato.
§ 6.1 – I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente perché intimamente connessi e sono infondati. Va innanzitutto evidenziato che le censure dell'appellante, dirette a dimostrare la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, non sono condivisibili.
L'appellante che ha dichiarato di impugnare integralmente la sentenza in ogni sua parte contesta la decisione del Tribunale per non aver dichiarato nulla -in applicazione dell'art. 11 della legge n. 53/1994-, la notificazione del decreto ingiuntivo effettuata a mezzo pec, non avendo inoltre colto che l'opponente aveva eccepito non l'assenza, bensì la non conformità del testo presente nell'oggetto della pec rispetto a quello prescritto dall'art. 3 bis della L. n. 53/1994. Deduce in particolare che in luogo delle parole “Notificazione ai sensi della L. 53/1994” previste dal predetto art. 3 bis, l'opposto avesse utilizzato la diversa espressione "Notificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 bis c.p.c., dell'art. 3 bis della L. n. 53/1994 e dell'art.18 del D.M. 44/2011 ". Va tuttavia osservato che, sebbene accompagnata da ulteriori indicazioni, la dichiarazione prevista dalla predetta disposizione legislativa risulta inequivocabilmente contenuta nell'oggetto della pec ricevuta da
. Né è in alcun modo Parte_1 specificato dalla normativa che la proposizione indicata nell'art. 3bis, debba costituire una sequenza di termini esclusiva ed immodificabile. La notificazione eseguita dall'opposto ha reso conoscibile al debitore il provvedimento monitorio e va considerata valida. Un consolidato indirizzo giurisprudenziale afferma che l'omessa indicazione nell'oggetto del messaggio pec, della dizione "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" costituisce una mera irregolarità e non comporta la nullità della notificazione (V. Cass., 4 ottobre 2016, n. 19814; Cass. SS.UU. Sent. 28/09/2018, n.23620). Se dunque la totale assenza della formula prevista dall'art. 3 bis, della L.n.53/1994, non determina la nullità della notificazione eseguita a mezzo pec, a maggior ragione tale esclusione pag. 8 di 11 deve affermarsi nel caso di specie, in cui la formula è presente, seppur accompagnata da ulteriori riferimenti normativi. Si tratta dunque di una di quelle “innocue irregolarità”, che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 11 della l. n.53/94, e che l'ordinamento non sanziona con l'inefficacia (cfr. Cass. Sez.6, Ord. 17/06/2014 n.13758; Cass. Sent. SS.UU.19814/2016) . E' da escludersi conseguentemente -diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, che la notifica del decreto ingiuntivo abbia potuto in alcun modo impedire la tempestiva conoscenza del ricorso notificato. Stante la regolarità della pec con cui è stato notificato il decreto opposto, pacificamente pervenuta al destinatario il 16/09/2020, il ritardo nella proposizione dell'opposizione è da porsi esclusivamente in relazione con l'inosservanza del termine abbreviato imposto dal Giudice ex art. 641 c.p.c., dovuta a disattenzione, dimenticanza o ad altra ragione comunque dipendente dal destinatario e del tutto svincolata dal tenore dell'oggetto della pec. Dall'accertata regolarità della notifica del decreto opposto e dal fatto che il debitore ha avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, deriva inoltre l'insussistenza dei presupposti per ritenere ammissibile la proposizione tardiva dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. Va infatti evidenziato che, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, è richiesto l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio;
occorre inoltre la prova da parte dell'ingiunto che, in conseguenza di tale irregolarità, egli non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova si considera raggiunta quando, in base alle modalità della notificazione, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (V. Cass. SS.UU., Sent. 22/06/2007, n. 14572). E' pertanto infondata la censura di omessa pronuncia riferita al Giudice di primo grado, risultando assorbita la decisione sull'ammissibilità dell'opposizione tardiva dall'accertamento della validità della notificazione del decreto opposto, che esclude in origine che l'atto non sia pervenuto nella sfera di conoscibilità dell'ingiunto. Ad abundantiam, va anche osservato che la dedotta incompetenza del legale rappresentante dell' appellante a riconoscere come Pt_1 notifica un messaggio “anche lievemente difforme” da quello previsto dall'art. 3 bis, derivante, secondo la difesa dell'appellante, dall'ambito dei
“lavori agricoli sociali” in cui opera l'Azienda, costituisce un dato meramente soggettivo, legato tuttalpiù a una condizione personale del destinatario. L'asserita incompetenza dell'amministratore è quindi inidonea ad integrare il requisito del non tempestiva conoscenza dell'atto notificato, ravvisabile invece in presenza di fatti che impediscano oggettivamente all'atto di raggiungere la sfera di conoscibilità dell'ingiunto.
pag. 9 di 11 Deve poi essere disattesa la censura mossa al Giudice di primo grado per non essersi pronunciato sull'eccezione di nullità dell'abbreviazione dei termini per proporre opposizione. L'appellante lamenta la mancata richiesta di termini abbreviati da parte del ricorrente e l'insussistenza dei gravi motivi idonei a giustificare il provvedimento ex art. 641, co. 2, c.p.c. Sul punto, deve rilevarsi che la richiamata disposizione codicistica non richiede una specifica istanza del ricorrente per la fissazione di termini abbreviati (Cass., Sez. 3, 09/12/2003, n. 18744). Va altresì evidenziato che i giusti motivi posti a base della riduzione del termine sono stati correttamente individuati dal Giudice della fase monitoria nei prelievi irregolari di energia elettrica avvenuti mediante allaccio abusivo alla rete Enel, relativi al periodo dal 05/05/2011 al 15/05/2016.
Va pertanto confermata la tardività dell'opposizione e, conseguentemente, l'inammissibilità della stessa dichiarata dal Tribunale. Risulta superflua, in quanto assorbita dalla declaratoria di inammissibilità, la trattazione degli ulteriori motivi di gravame.
Quanto, infine, all'eccezione di incompetenza territoriale riproposta nelle conclusioni dell'atto di appello, ne va dichiarata l'infondatezza considerato che l'azione monitoria è stata correttamente esercitata dinanzi al Tribunale di Roma, in conformità del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c e 1182,comma 3, c.c.. L'art. 20 del codice di rito individua quale foro alternativo, per le cause relative ai diritti di credito, quello del luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita;
il terzo comma dell'art. 1182, stabilisce che le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro devono essere adempiute presso il domicilio del creditore. Nel caso di specie, l'appellata ha azionato il credito di € 124.118,54, descritto nella fattura allegata al ricorso, documento ritenuto dall'ordinamento sufficiente a fondare l'emissione del provvedimento monitorio. Avendo dunque agito per un credito determinato nel suo ammontare, la creditrice, ha legittimamente adito il Tribunale di Roma, nel cui territorio si trova la propria sede legale.
§ 7. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 8. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
pag. 10 di 11 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 [...] ontro la sentenza n. 10119 del 2022 del Controparte_1 23/06/2022, resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza n. 10119 del 2022 del 23/06/2022, del Tribunale di Roma;
2. – condanna Parte_1 al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] liquidate in complessivi € Controparte_1 12.154,00, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 5.103,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 28/11/2025.
L'estensore Il presidente
AR EM IG LL ON ZZ
pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa ON ZZ presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. AR EM IG LL consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5238 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 28/11/2025 e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), società semplice azienda agricola, con l'avvocato Mariano P.IV_1 Nicodemo (C.F. , con studio in Siracusa, Via C.F._1 Rudinì 5, presso il quale è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IV_2 con l'avvocato Carlo Landolina (C.F. ), C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Salvatore Maria Pappalardo, (C.F. ), in Roma, via Flaminia n. 388; C.F._3
PARTE APPELLATA
pag. 1 di 11 OGGETTO: appello contro la sentenza n. 10119 del 2022 del 23/06/2022 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 26/10/2020, l'odierna appellante proponeva giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 8746/2020, con il quale veniva intimato all'
[...]
, in persona di , il pagamento della somma di € Parte_1 CP_2
124.118,54, fatturata per prelievi irregolari relativi al periodo 05/05/2011- 15/05/2016. Il Giudice fissava per il pagamento e l'opposizione termine ridotto, ex art. 641, comma 2, c.p.c., di 15 giorni dalla notifica, che veniva eseguita dal creditore il 16/09/2020. L'opposizione veniva proposta dall'Azienda debitrice, con atto notificato il 26/10/2020. Alla prima udienza di comparizione del 16/06/202, tenuta con le modalità di cui all'art. 221, comma 4, L. 17.07.2020, n. 77, il giudice, viste le note depositate dalle parti, si riservava sulla preliminare eccezione di tardività dell'opposizione. A scioglimento della riserva, il Tribunale, con ordinanza depositata il 14/07/2021, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva rinvio per la precisazione delle conclusioni. Il 23/03/2022, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
§ 2. – All'esito del giudizio, il Tribunale ha disposto: “Dichiara inammissibile l'opposizione per tardività;Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 4.715,00 per compensi professionali e spese, oltre accessori ed IV come per legge.”
A fondamento della decisione, il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “rilevato che il decreto ingiuntivo veniva notificato a mezzo PEC in data 16.09.2020 mentre la notifica dell'atto di citazione in opposizione, effettuata a mezzo pec, si è perfezionata il giorno 26.10.2020, decorso il termine perentorio di giorni 15 sancito dall'art. 641 c.p.c., secondo comma c.p.c.; ritenuta l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della notifica;
considerato che
l'opponente contesta la regolarità della notifica dell'opposto decreto, avvenuta a mezzo pec, in quanto priva della dicitura
“Notificazione ai sensi della L. 53/1994” non presente o “virgolettata” come richiesto dall'art. 3 bis, comma 4 della predetta legge;
rilevato che nella pec di notifica effettuata dall'intimante si legge la dicitura richiesta dalla L. 53/1994 e contrariamene a quanto dedotto,
pag. 2 di 11 l'oggetto del messaggio di notifica contiene regolarmente la dizione " Notificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 bis c.p.c., dell'art. 3 bis della L. n. 53/1994 e dell'art.18 del D.M. 44/2011 "; considerato altresì che la proposizione dell' opposizione evidenzia l'avvenuto raggiungimento dello scopo dell'atto ai sensi dell' art. 156 comma 3 c.p.c.; ritenuto di applicare l'orientamento della Suprema Corte nella materia, in base al fondamentale principio per cui "la L. n. 53 del 1994, art. 11, là dove commina la nullità della notificazione eseguita personalmente dall'avvocato "se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti", non intende affatto sanzionare con l'inefficacia anche le più innocue irregolarità" - in relazione alle quali "non viene in rilievo la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, bensì, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio di raggiungimento dello scopo" - laddove "la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale", per avere la parte ricevuto la notifica e compreso il contenuto dell'atto (Cass. Sez. U., 23620/2018, 7665/2016; Cass. 14042/2018, 30927/2018, 20625/2017, 6079/2017, 19814/2016, 26831/2014); che in particolare, sulla scorta del richiamato principio di raggiungimento dello scopo, la Corte ha più volte respinto l'eccezione di nullità della notifica telematica priva della indicazione, nell'oggetto del messaggio pec, della dicitura "notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994" (Sez. U., 23620/2018; Cass. 30927/2018), rispetto alla quale la dicitura" Notificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 bis c.p.c., dell'art. 3 bis della L. n. 53/1994 e dell'art.18 del D.M. 44/2011 " presente nella notifica del decreto ingiuntivo opposto, appare sufficiente a soddisfare il requisito normativo (cfr Cassazione civile sez. I - 24/09/2020, n. 20039); rilevato che il decreto ingiuntivo opposto è stato regolarmente notificato via pec in data 16.09.2020, che il termine per la tempestiva proposizione dell'opposizione scadeva in data 01.10.2020, mentre l'atto di citazione in opposizione è stato notificato, a mezzo PEC , in data 26.10.2020, tardivamente;
che pertanto, l' opposizione, proposta oltre il termine di giorni 15 assegnato dal Giudice è tardiva inammissibile, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione , diventato esecutivo, è passato in giudicato;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo”.
§ 3. – Ha proposto appello Parte_1
, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte adita,
[...] previa sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata e conseguentemente dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo
pag. 3 di 11 opposto, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere l'originaria opposizione e pertanto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare: la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto e la nullità della sua disposizione di riduzione del termine ordinario previsto per il pagamento e la proposizione dell'opposizione; conseguentemente la tempestività dell'opposizione, in via gradata anche qualificandola come opposizione tardiva a seguito di notifica irregolare;
la propria incompetenza per territorio e dichiarare quella del Tribunale di Siracusa;
conseguentemente la nullità del decreto ingiuntivo opposto perché emesso da giudice incompetente e revocarlo;
dichiarare l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo revocandolo e che nulla l'opponente deve all'opposta per le causali dedotte in giudizio. Con vittoria di spese, compenso ed accessori del doppio grado.”.
Ha resistito Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
In via preliminare - Dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., per il motivo indicato al punto n. 1) della presente comparsa di costituzione e risposta, il gravame promosso dall'” ”, P. IV Parte_1
, con sede in RI (SR), via Magenta n. 43, in persona del P.IV_1 socio e legale rappresentante “ ”, nato a [...] il CP_2 26.11.1964, c.f. , avverso la sentenza n. 10119/2022 C.F._4 (Reg. Gen. 56949/2020) del 15.06/23.06.2022, emessa dal Tribunale di Roma, Sez. VIII Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria Luparelli. - Dichiarare inammissibile, per il motivo indicato al punto n. 2) della presente comparsa di costituzione e risposta, il gravame promosso dall'” ”, P. IV , con sede Parte_1 P.IV_1 in RI (SR), via Magenta n. 43, in persona del socio e legale rappresentante “ ”, nato a [...] il [...], c.f. CP_2
, avverso la sentenza n. 10119/2022 (Reg. Gen. C.F._4
56949/2020) del 15.06/23.06.2022, emessa dal Tribunale di Roma, Sez. VIII Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria Luparelli. Nel merito - Rigettare, con qualsivoglia statuizione, in quanto del tutto infondato, in fatto ed in diritto, l'appello promosso dall'” Parte_1
”, P. IV , con sede in RI (SR), via Magenta n. 43,
[...] P.IV_1 in persona del socio e legale rappresentante “ ”, nato a [...] il [...], c.f. , avverso la sentenza C.F._4 n. 10119/2022 (Reg. Gen. 56949/2020) del 15.06/23.06.2022, emessa dal Tribunale di Roma, Sez. VIII Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria Luparelli. - Confermare, in ogni sua parte, l'impugnata sentenza. Condannare controparte al pagamento delle spese e delle competenze di
pag. 4 di 11 entrambi i gradi di giudizio, oltre IV e CPA e rimborso forfetario come per legge.”
All'udienza del 28/11/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 4.1 – Sempre preliminarmente non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza pag. 5 di 11 delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate.
§ 5. – L'appello proposto da Parte_1
contiene sei motivi.
[...]
§ 5.1 – Il primo è intitolato: “Erroneo rigetto in rito dell'opposizione per la ritenuta sua tardiva proposizione malgrado fosse stato ritenuto che essa avesse sanato l'irregolarità della notifica.” Con tale motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata per avere affermato che l'irregolarità riscontrata nella notificazione a mezzo pec risultava sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione dell'opposizione e, nel contempo, per avere contraddittoriamente ritenuto che la proposizione dell'opposizione fosse tardiva. Assume al riguardo che l'efficacia sanante della notifica può essere riconosciuta solo nel caso in cui l'opposizione sia stata proposta tempestivamente. Pertanto, il Tribunale ritenendo tardiva l'opposizione, non avrebbe dovuto ritenere sanata la notifica bensì dichiararla improduttiva di effetti ed inidonea a consentire il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.
§ 5.2 – Il secondo motivo è intitolato: “Omessa pronuncia nel merito della pretesa”. Con tale motivo l'appellante ribadisce che il tribunale è incorso in errore ritenendo che il decreto ingiuntivo opposto fosse divenuto definitivo. Afferma al riguardo che, trattandosi di un caso di nullità della notifica del decreto ingiuntivo e di opposizione proposta fuori termine, l'applicazione del principio per cui la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo viene sanata solo da un'opposizione proposta tempestivamente avrebbe dovuto indurre il primo Giudice, che ha omesso invece ogni statuizione al riguardo, a valutare nel merito le contrapposte domande di condanna e di accertamento negativo del credito.
§ 5.3 – Il terzo motivo è intitolato: “Erronea affermazione della presenza della dizione di cui alla L. 4/1994 e della sufficienza di una diversa dizione ”. Con tale motivo l'appellante censura la decisione del Tribunale per non aver colto che l'opponente aveva contestato la validità della notificazione del decreto ingiuntivo, non perché la pec fosse priva nell'oggetto della dicitura prevista dall'art. 3 bis della L. n. 53/1994, bensì perché il testo scritto dal notificante risultava difforme dalla formula legale, e, inoltre, per avere ingiustamente valutato che l'espressione usata dall'opposto fosse regolare e sufficiente a soddisfare il requisito normativo. Afferma quindi che il Giudice, riscontrando la presenza di un testo difforme da quello dettato dall'art. 3 bis della L. n. 53/1994, avrebbe dovuto accertare , ex art. 11 della stessa legge, la nullità della notificazione, che, a pag. 6 di 11 tal punto, poteva ritenersi sanata, ex art. 156, comma 3, c.p.c., solo verificando che l'atto aveva raggiunto lo scopo di porre l'ingiunto nella condizione di proporre tempestivamente l'opposizione. Nel caso di specie, ciò non si era verificato, perché, a causa della difformità della formula contenuta nell'oggetto della pec, il destinatario, gestore di un'azienda agricola, non aveva potuto comprendere il senso della comunicazione ricevuta con la pec e non si era perciò attivato in tempo con il proprio avvocato, per dare impulso al giudizio di opposizione.
§ 5.4 – Il quarto motivo è intitolato: “Erronea valutazione in termini di irregolarità del vizio della notifica piuttosto che di nullità.” Con tale motivo l'appellante evidenzia che l'art.11 della l.n.53/94, commina espressamente la nullità della notifica a mezzo pec, se non sono osservate le disposizioni della medesima legge, che la regolamentano. Censura pertanto la sentenza, per avere valutato come irregolarità la presenza nell'oggetto della pec di un testo difforme da quello prescritto dall'art. 3 della predetta l. n. 53/94, non dichiarando nulla la notifica.
§ 5.5 – Il quinto motivo è intitolato: “omessa pronuncia sull'eccezione di nullità dell'abbreviazione del termine per la proposizione dell'opposizione ”. Con tale motivo l'appellante censura la sentenza appellata perché non contenente alcuna statuizione riguardo all'illegittima concessione del termine abbreviato di cui all'art. 641, comma 2, c.p.c., eccepita dall'opponente. Il Tribunale, afferma l'appellante, avrebbe errato a ritenere tale eccezione assorbita dalla dichiarata intempestività dell'opposizione. Anche ammettendo la validità della notificazione del decreto ingiuntivo del 16/09/2020, e l'intempestività dell'opposizione rispetto al termine abbreviato disposto dal giudice del monitorio, il giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere tempestiva la stessa opposizione rispetto al termine ordinario di quaranta giorni. La pronuncia sull'eccezione di illegittimità del termine abbreviato avrebbe perciò determinato il venir meno della causa di inammissibilità dell'opposizione.
§ 5.6 – Il sesto motivo è intitolato: “Omessa pronuncia sull'ammissibilità di opposizione tardiva per irregolarità della notifica.” Con tale motivo, l'appellante sostiene che il Tribunale, una volta riconosciuta l'irregolarità della notifica avrebbe dovuto verificare se vi fossero i presupposti per l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c.. In particolare, l'assenza di atti esecutivi, alla data di proposizione dell'opposizione era pacifica;
la conoscenza non tempestiva del decreto, risultava invece dimostrata dal fatto che la PEC era stata inviata al legale rappresentante di un'azienda agricola, privo di competenze per riconoscere come notifica, un messaggio pec “che risulti anche lievemente difforme da quello imposto specificamente dalla normativa”. Con la conseguenza, che pag. 7 di 11 lo stesso destinatario era incorso incolpevolmente nelle decadenze conseguenti al decorso del termine. L'appellante censura, pertanto, l'omessa pronuncia sul punto, da parte del Tribunale.
§ 5.7 – L'appellante ha poi dichiarato di voler riproporre i motivi di opposizione non delibati a seguito della pronuncia di inammissibilità e, in dettaglio: “Incompetenza per territorio;
Insussistenza dei presupposti del procedimento monitorio, ai fini della liquidazione delle spese;
Insussistenza del debito;
Insussistenza di interessi;
Inefficacia del decreto per mancata tempestiva notificazione”.
§ 6. – L'appello è infondato.
§ 6.1 – I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente perché intimamente connessi e sono infondati. Va innanzitutto evidenziato che le censure dell'appellante, dirette a dimostrare la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, non sono condivisibili.
L'appellante che ha dichiarato di impugnare integralmente la sentenza in ogni sua parte contesta la decisione del Tribunale per non aver dichiarato nulla -in applicazione dell'art. 11 della legge n. 53/1994-, la notificazione del decreto ingiuntivo effettuata a mezzo pec, non avendo inoltre colto che l'opponente aveva eccepito non l'assenza, bensì la non conformità del testo presente nell'oggetto della pec rispetto a quello prescritto dall'art. 3 bis della L. n. 53/1994. Deduce in particolare che in luogo delle parole “Notificazione ai sensi della L. 53/1994” previste dal predetto art. 3 bis, l'opposto avesse utilizzato la diversa espressione "Notificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 bis c.p.c., dell'art. 3 bis della L. n. 53/1994 e dell'art.18 del D.M. 44/2011 ". Va tuttavia osservato che, sebbene accompagnata da ulteriori indicazioni, la dichiarazione prevista dalla predetta disposizione legislativa risulta inequivocabilmente contenuta nell'oggetto della pec ricevuta da
. Né è in alcun modo Parte_1 specificato dalla normativa che la proposizione indicata nell'art. 3bis, debba costituire una sequenza di termini esclusiva ed immodificabile. La notificazione eseguita dall'opposto ha reso conoscibile al debitore il provvedimento monitorio e va considerata valida. Un consolidato indirizzo giurisprudenziale afferma che l'omessa indicazione nell'oggetto del messaggio pec, della dizione "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" costituisce una mera irregolarità e non comporta la nullità della notificazione (V. Cass., 4 ottobre 2016, n. 19814; Cass. SS.UU. Sent. 28/09/2018, n.23620). Se dunque la totale assenza della formula prevista dall'art. 3 bis, della L.n.53/1994, non determina la nullità della notificazione eseguita a mezzo pec, a maggior ragione tale esclusione pag. 8 di 11 deve affermarsi nel caso di specie, in cui la formula è presente, seppur accompagnata da ulteriori riferimenti normativi. Si tratta dunque di una di quelle “innocue irregolarità”, che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 11 della l. n.53/94, e che l'ordinamento non sanziona con l'inefficacia (cfr. Cass. Sez.6, Ord. 17/06/2014 n.13758; Cass. Sent. SS.UU.19814/2016) . E' da escludersi conseguentemente -diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, che la notifica del decreto ingiuntivo abbia potuto in alcun modo impedire la tempestiva conoscenza del ricorso notificato. Stante la regolarità della pec con cui è stato notificato il decreto opposto, pacificamente pervenuta al destinatario il 16/09/2020, il ritardo nella proposizione dell'opposizione è da porsi esclusivamente in relazione con l'inosservanza del termine abbreviato imposto dal Giudice ex art. 641 c.p.c., dovuta a disattenzione, dimenticanza o ad altra ragione comunque dipendente dal destinatario e del tutto svincolata dal tenore dell'oggetto della pec. Dall'accertata regolarità della notifica del decreto opposto e dal fatto che il debitore ha avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, deriva inoltre l'insussistenza dei presupposti per ritenere ammissibile la proposizione tardiva dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. Va infatti evidenziato che, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, è richiesto l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio;
occorre inoltre la prova da parte dell'ingiunto che, in conseguenza di tale irregolarità, egli non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova si considera raggiunta quando, in base alle modalità della notificazione, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (V. Cass. SS.UU., Sent. 22/06/2007, n. 14572). E' pertanto infondata la censura di omessa pronuncia riferita al Giudice di primo grado, risultando assorbita la decisione sull'ammissibilità dell'opposizione tardiva dall'accertamento della validità della notificazione del decreto opposto, che esclude in origine che l'atto non sia pervenuto nella sfera di conoscibilità dell'ingiunto. Ad abundantiam, va anche osservato che la dedotta incompetenza del legale rappresentante dell' appellante a riconoscere come Pt_1 notifica un messaggio “anche lievemente difforme” da quello previsto dall'art. 3 bis, derivante, secondo la difesa dell'appellante, dall'ambito dei
“lavori agricoli sociali” in cui opera l'Azienda, costituisce un dato meramente soggettivo, legato tuttalpiù a una condizione personale del destinatario. L'asserita incompetenza dell'amministratore è quindi inidonea ad integrare il requisito del non tempestiva conoscenza dell'atto notificato, ravvisabile invece in presenza di fatti che impediscano oggettivamente all'atto di raggiungere la sfera di conoscibilità dell'ingiunto.
pag. 9 di 11 Deve poi essere disattesa la censura mossa al Giudice di primo grado per non essersi pronunciato sull'eccezione di nullità dell'abbreviazione dei termini per proporre opposizione. L'appellante lamenta la mancata richiesta di termini abbreviati da parte del ricorrente e l'insussistenza dei gravi motivi idonei a giustificare il provvedimento ex art. 641, co. 2, c.p.c. Sul punto, deve rilevarsi che la richiamata disposizione codicistica non richiede una specifica istanza del ricorrente per la fissazione di termini abbreviati (Cass., Sez. 3, 09/12/2003, n. 18744). Va altresì evidenziato che i giusti motivi posti a base della riduzione del termine sono stati correttamente individuati dal Giudice della fase monitoria nei prelievi irregolari di energia elettrica avvenuti mediante allaccio abusivo alla rete Enel, relativi al periodo dal 05/05/2011 al 15/05/2016.
Va pertanto confermata la tardività dell'opposizione e, conseguentemente, l'inammissibilità della stessa dichiarata dal Tribunale. Risulta superflua, in quanto assorbita dalla declaratoria di inammissibilità, la trattazione degli ulteriori motivi di gravame.
Quanto, infine, all'eccezione di incompetenza territoriale riproposta nelle conclusioni dell'atto di appello, ne va dichiarata l'infondatezza considerato che l'azione monitoria è stata correttamente esercitata dinanzi al Tribunale di Roma, in conformità del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c e 1182,comma 3, c.c.. L'art. 20 del codice di rito individua quale foro alternativo, per le cause relative ai diritti di credito, quello del luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita;
il terzo comma dell'art. 1182, stabilisce che le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro devono essere adempiute presso il domicilio del creditore. Nel caso di specie, l'appellata ha azionato il credito di € 124.118,54, descritto nella fattura allegata al ricorso, documento ritenuto dall'ordinamento sufficiente a fondare l'emissione del provvedimento monitorio. Avendo dunque agito per un credito determinato nel suo ammontare, la creditrice, ha legittimamente adito il Tribunale di Roma, nel cui territorio si trova la propria sede legale.
§ 7. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 8. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
pag. 10 di 11 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 [...] ontro la sentenza n. 10119 del 2022 del Controparte_1 23/06/2022, resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza n. 10119 del 2022 del 23/06/2022, del Tribunale di Roma;
2. – condanna Parte_1 al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] liquidate in complessivi € Controparte_1 12.154,00, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 5.103,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 28/11/2025.
L'estensore Il presidente
AR EM IG LL ON ZZ
pag. 11 di 11