TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/07/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 392/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RD SE presidente dott. Prisca Picalarga giudice dott. OT RU giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 392/2025 promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Parte_1 C.F._1
RC
RICORRENTE
DEL (C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
NO SI
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 16.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario in Aprilia in data 23.11.2016, con atto annotato presso il Comune di Aprilia, atto n. 113, parte 1, anno 2016.
Dall'unione è nato in data [...] il figlio Per_1
Con ricorso depositato il 28.1.2025, ha chiesto la pronuncia della separazione dei Parte_1
coniugi con disciplina della responsabilità genitoriale del figlio minore. Con memoria depositata in data 20.6.2025, si è costituito in giudizio il quale ha Controparte_2
aderito alle domande di separazione e di affidamento condiviso del figlio opponendosi, Per_1 tuttavia, alle domande di assegnazione della casa coniugale e alla quantificazione dell'assegno di mantenimento, così richiesto dalla ricorrente.
Successivamente, le parti hanno depositato in data 14.7.2025 istanza congiunta chiedendo la trasformazione della separazione giudiziale in consensuale, avendo i coniugi medio-tempore raggiunto l'accordo alle seguenti condizioni di separazione: “1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
3. La casa sita in Pomezia in Via Lucio Sergio Catilina, 6, rimarrà in uso al Sig. titolare del contratto di Controparte_2 locazione;
4. Attesa l'intenzione della Sig.ra di acquistare un altro immobile, la Parte_1
stessa si impegna a trasferire la propria residenza entro un anno dalla sottoscrizione del presente atto;
5. L'affidamento del piccolo sarà condiviso con collocamento presso la madre;
6. Il Per_1
Sig. verserà alla moglie un assegno di mantenimento per il figlio di € 250,00 CP_2 Per_1
mensili, con aggiornamento annuale ISTAT oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Velletri che le parti dichiarano di aver letto e compreso;
7. Il contributo al mantenimento di cui al punto 6. verrà versato in favore della moglie con decorrenza dal mese successivo a quello della cessazione della coabitazione tra i coniugi;
8. L'assegno unico universale sarà incassato al 50% da ciascun genitore;
9. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il Sig. potrà vedere e Controparte_2
tenere con sé il figlio quando lo vorrà o ne avrà la possibilità, compatibilmente con gli impegni del bambino e dandone congruo preavviso alla madre, ovvero, in ogni caso, secondo le seguenti modalità: - Nei week-end a fine settimana alternati, dalle ore 15.00 del venerdì sino alla domenica sera ore 19.30; - Nel corso di ciascuna settimana potrà tenerlo con sé due pomeriggi a settimana
(orientativamente il lunedì e il mercoledì) dall'uscita di scuola fino alle ore 19.30, nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana (il martedì, il giovedì ed il venerdì), dall'uscita di scuola fino alle ore 19.30, nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il padre terrà con sé il figlio dal 27 al 30 dicembre, e la madre dal 2 a 5 gennaio, e viceversa, salvo che i reciproci impegni lavorativi impongano l'osservanza dei criteri ordinari;
- nelle ricorrenze ricadenti nel periodo natalizio, ad anni alterni, e salvo diverso accordo, il minore trascorrerà con la madre il giorno del 24 dicembre (vigilia di Natale) fino alla mattina del 25 dicembre (Natale), con il padre dalla mattina del 25 dicembre alla mattina del 26 dicembre (Santo Stefano), con il padre il 31 dicembre (vigilia di capodanno) fino alla mattina del 1 gennaio, con la madre il 1 gennaio fino alla mattina del 2 gennaio, con il padre il 6 gennaio (Epifania) fino alle ore 20.30, e viceversa;
-nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo, e viceversa;
- nel periodo delle vacanze estive, il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
- il giorno della festa della mamma e del compleanno della stessa, così come il giorno della festa del papà ed il giorno del compleanno di questi, il minore trascorrerà la giornata con il genitore festeggiato, salvo impegni lavorativi;
- per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore, salvo diverso accordo, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. 10. I coniugi prestano il reciproco assenso all'espatrio per soli fini turistici;
11. Le spese di giudizio, nonché quelle relative al pagamento delle competenze professionali restano integralmente compensate tra le parti”.
All'udienza del 16.7.2025, le parti hanno confermato le condizioni di cui all'accordo sottoscritto in data 10.7.2025 ed hanno chiesto al Tribunale di decidere in conformità; il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, questo Collegio ritiene che l'accordo sottoscritto dalle parti in data 10.7.2025, sopra trascritto, possa essere integralmente recepito, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, anche con riguardo all'interesse della prole e ai provvedimenti di contenuto economico.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale che appare idonea all'interesse attuale del minore Per_1
Le spese di lite vengono integralmente compensate, atteso l'esito conciliativo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_2
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Aprilia (Lt) in data 23.11.2016;
[...]
2. omologa le condizioni di separazione concordate sopra trascritte in parte motiva e ciò a tutti gli effetti di legge;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Aprilia (Lt) (atto n. 113, parte 1, anno 2016);
4. compensa tra le parti le spese di procedura.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 23/07/2025.
Il giudice estensore Il presidente
OT RU RD SE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RD SE presidente dott. Prisca Picalarga giudice dott. OT RU giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 392/2025 promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Parte_1 C.F._1
RC
RICORRENTE
DEL (C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
NO SI
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 16.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario in Aprilia in data 23.11.2016, con atto annotato presso il Comune di Aprilia, atto n. 113, parte 1, anno 2016.
Dall'unione è nato in data [...] il figlio Per_1
Con ricorso depositato il 28.1.2025, ha chiesto la pronuncia della separazione dei Parte_1
coniugi con disciplina della responsabilità genitoriale del figlio minore. Con memoria depositata in data 20.6.2025, si è costituito in giudizio il quale ha Controparte_2
aderito alle domande di separazione e di affidamento condiviso del figlio opponendosi, Per_1 tuttavia, alle domande di assegnazione della casa coniugale e alla quantificazione dell'assegno di mantenimento, così richiesto dalla ricorrente.
Successivamente, le parti hanno depositato in data 14.7.2025 istanza congiunta chiedendo la trasformazione della separazione giudiziale in consensuale, avendo i coniugi medio-tempore raggiunto l'accordo alle seguenti condizioni di separazione: “1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
3. La casa sita in Pomezia in Via Lucio Sergio Catilina, 6, rimarrà in uso al Sig. titolare del contratto di Controparte_2 locazione;
4. Attesa l'intenzione della Sig.ra di acquistare un altro immobile, la Parte_1
stessa si impegna a trasferire la propria residenza entro un anno dalla sottoscrizione del presente atto;
5. L'affidamento del piccolo sarà condiviso con collocamento presso la madre;
6. Il Per_1
Sig. verserà alla moglie un assegno di mantenimento per il figlio di € 250,00 CP_2 Per_1
mensili, con aggiornamento annuale ISTAT oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Velletri che le parti dichiarano di aver letto e compreso;
7. Il contributo al mantenimento di cui al punto 6. verrà versato in favore della moglie con decorrenza dal mese successivo a quello della cessazione della coabitazione tra i coniugi;
8. L'assegno unico universale sarà incassato al 50% da ciascun genitore;
9. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il Sig. potrà vedere e Controparte_2
tenere con sé il figlio quando lo vorrà o ne avrà la possibilità, compatibilmente con gli impegni del bambino e dandone congruo preavviso alla madre, ovvero, in ogni caso, secondo le seguenti modalità: - Nei week-end a fine settimana alternati, dalle ore 15.00 del venerdì sino alla domenica sera ore 19.30; - Nel corso di ciascuna settimana potrà tenerlo con sé due pomeriggi a settimana
(orientativamente il lunedì e il mercoledì) dall'uscita di scuola fino alle ore 19.30, nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana (il martedì, il giovedì ed il venerdì), dall'uscita di scuola fino alle ore 19.30, nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il padre terrà con sé il figlio dal 27 al 30 dicembre, e la madre dal 2 a 5 gennaio, e viceversa, salvo che i reciproci impegni lavorativi impongano l'osservanza dei criteri ordinari;
- nelle ricorrenze ricadenti nel periodo natalizio, ad anni alterni, e salvo diverso accordo, il minore trascorrerà con la madre il giorno del 24 dicembre (vigilia di Natale) fino alla mattina del 25 dicembre (Natale), con il padre dalla mattina del 25 dicembre alla mattina del 26 dicembre (Santo Stefano), con il padre il 31 dicembre (vigilia di capodanno) fino alla mattina del 1 gennaio, con la madre il 1 gennaio fino alla mattina del 2 gennaio, con il padre il 6 gennaio (Epifania) fino alle ore 20.30, e viceversa;
-nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo, e viceversa;
- nel periodo delle vacanze estive, il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
- il giorno della festa della mamma e del compleanno della stessa, così come il giorno della festa del papà ed il giorno del compleanno di questi, il minore trascorrerà la giornata con il genitore festeggiato, salvo impegni lavorativi;
- per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore, salvo diverso accordo, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. 10. I coniugi prestano il reciproco assenso all'espatrio per soli fini turistici;
11. Le spese di giudizio, nonché quelle relative al pagamento delle competenze professionali restano integralmente compensate tra le parti”.
All'udienza del 16.7.2025, le parti hanno confermato le condizioni di cui all'accordo sottoscritto in data 10.7.2025 ed hanno chiesto al Tribunale di decidere in conformità; il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, questo Collegio ritiene che l'accordo sottoscritto dalle parti in data 10.7.2025, sopra trascritto, possa essere integralmente recepito, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, anche con riguardo all'interesse della prole e ai provvedimenti di contenuto economico.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale che appare idonea all'interesse attuale del minore Per_1
Le spese di lite vengono integralmente compensate, atteso l'esito conciliativo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_2
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Aprilia (Lt) in data 23.11.2016;
[...]
2. omologa le condizioni di separazione concordate sopra trascritte in parte motiva e ciò a tutti gli effetti di legge;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Aprilia (Lt) (atto n. 113, parte 1, anno 2016);
4. compensa tra le parti le spese di procedura.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 23/07/2025.
Il giudice estensore Il presidente
OT RU RD SE