Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09/03/2026, n. 1906
CS
Ordinanza cautelare 5 aprile 2024
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Ordinanza collegiale 30 aprile 2025
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Ordinanza collegiale 11 novembre 2025
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Rigetto
Sentenza 9 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    ERROR IN PROCEDENDO E IN IUDICANDO – VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DI LEGGE

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il provvedimento di sospensione dell'istruttoria fosse lesivo e impugnabile autonomamente. Tuttavia, ha rigettato le censure di merito, ritenendo fondate le motivazioni dell'amministrazione basate sulla pendenza di procedimenti penali a carico del legale rappresentante e sulla sussistenza di gravi violazioni normative.

  • Rigettato
    Sulle norme del procedimento di rilascio dell’autorizzazione – Sul difetto e superficialità dell’istruttoria

    Il Consiglio di Stato ha chiarito che il comma 7 dell'art. 23 è espressamente richiamato dal comma 6 bis dell'art. 25, rendendo il richiamo normativo operato dal giudice di prime cure non estraneo alla contestazione.

  • Rigettato
    Sul difetto del presupposto giuridico di applicazione della sospensione del procedimento

    Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della sospensione basata sulla pendenza di procedimenti penali e sulla sussistenza di condotte ritenute sufficienti a fondare l'azione penale con rinvio a giudizio dell'interessato. Il certificato dei carichi pendenti ha attestato il rinvio a giudizio.

  • Rigettato
    Sulla mancata conclusione del procedimento e sulla sospensione sine die – Sulla violazione e mancata applicazione dei principi comunitari di cui all’art. 48 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea – Sulla presunzione d’innocenza

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la fattispecie non fosse pienamente sovrapponibile a quella esaminata dalla Corte di Giustizia UE, sottolineando che la misura adottata è amministrativa e non si basa su semplici indizi. La durata della sospensione è definita dalla legge.

  • Rigettato
    Sul termine di conclusione del procedimento – Sulla qualificazione del tempo quale bene della vita – Sul danno da ritardo

    La ritenuta legittimità dell'operato dell'amministrazione e la non sussistenza di una sospensione sine die rendono priva di pregio questa censura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09/03/2026, n. 1906
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1906
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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