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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 10/03/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente
Nicolò Sesta ..............................................................................estensore
Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Difeso dall'avv. PERRIA ANTONIO (c.f. ) C.F._2 con studio in
AS RA (c.f. ) C.F._3 Difeso dall'avv. ULLASCI EZIO (c.f. ), con C.F._4 studio in Indirizzo Telematico
– Ricorrenti –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
ORISTANO
– Pubblico ministero –
Ruolo: n. 2666/2024 r.g.v.g.
Conclusioni delle parti
I ricorrenti concludono come da dispositivo.
— 1 — Il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Ragioni della decisione
e SS MU si sono uniti in matrimonio il 14 Parte_1 aprile 2007. Hanno un figlio, (29 luglio 2012). La famiglia vi- Per_1 veva a Terralba, in via Coco 110, in abitazione di proprietà della sig.ra
Pt_1
Il 9 agosto hanno presentato ricorso per separarsi a queste condi- zioni:
1) affidamento condiviso di , con collocazione prevalente Per_1 presso la madre e assegnazione a lei della casa familiare;
2) frequentazioni tra padre e figlio in giorni settimanali calenda- rizzati;
3) obbligo per il padre di provvedere al mantenimento del figlio versando alla madre 200 € al mese, oltre metà spese straordinarie, e cessione dell0assegno unico. Comparsi all'udienza del 17 dicembre 2024, i coniugi hanno con- fermato di volersi separare alle condizioni sopra indicate. La sig.ra lavora come assistente domiciliare per una società Pt_1 cooperativa, dalla quale percepisce una retribuzione di 1.050 € al mese. Il sig. MU lavora come muratore per una società lucrativa e percepisce una retribuzione di 1.000 € al mese. Le condizioni sono eque e conformi all'interesse del minore.
Dispositivo
Il Tribunale, sull'accordo delle parti, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale di e SS Parte_1
MU (Terralba, atto 2 del 2007, parte 1), incaricando l'ufficiale dello stato civile delle annotazioni di sua competenza. 2. La casa coniugale sita in Terralba, via Giudice Coco n. 110, di proprietà esclusiva di , resta assegnata alla medesima pro- Parte_1 prietaria che quivi continuerà ad abitare unitamente al minore figlio che pertanto seguirà il domicilio materno, con conse- Persona_2 guente obbligo del MU di provvedere immediatamente a trasferire al- trove la propria residenza.
— 2 — 3. Il minore resta affidato ad entrambi i genitori, Persona_2 con collocazione prevalente e fissazione della residenza presso il domi- cilio materno.
Entrambi i genitori cureranno il mantenimento, l'istruzione e l'e- ducazione del minore che dovrà mantenere con entrambi rapporti equi- librati e continuativi come pure dovrà conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori dovranno adottare sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il minore, tra cui le scelte educative e scola- stiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività educative extrascolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, le attività sportive e ricreative. Limitatamente alle decisioni su questioni d'ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente in base ai tempi di permanenza del minore presso i ri- spettivi domicili. 4. MU SS, nel rispetto delle esigenze anche di studio del minore figlio , potrà incontrarlo e tenerlo con sé per un minimo Per_1 di due pomeriggi alla settimana, dalle ore 17,30 alle ore 21,00 (fino alle ore 22 durante la vigenza dell'ora legale) e, a fine settimana alterni, dall'uscita di scuola del sabato fino alle ore 21,00 della domenica (fino alle ore 22 durante la vigenza dell'ora legale) e, nel periodo estivo o di vacanza scolastica, dalle ore 9 del sabato fino alle ore 21,00 della do- menica (fino alle ore 22 durante la vigenza dell'ora legale).
Il MU potrà inoltre incontrare e tenere con sé il minore ogni qualvolta il figlio lo desideri.
Durante il periodo estivo ovvero dal 10 giugno al 10 settembre, in aggiunta a quanto sopra, il minore trascorrerà col padre ulteriori 15 giorni anche non consecutivi che i genitori avranno cura di concordare annualmente entro il 30 giugno, tenendo conto dei periodi di ferie di entrambi.
Il minore trascorrerà le festività natalizie in modo alternato con entrambi i genitori ovvero, ad anni alterni, presso un genitore dal 23.12 al 30.12 e presso l'altro dal 31.12 al 06.01 e così pure, ad anni alterni, con un genitore trascorrerà la Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo.
Il minore trascorrerà il giorno del suo compleanno ad anni alterni con ciascun genitore e trascorrerà col padre il giorno della "festa del papà" ed il giorno del compleanno del padre mentre con la madre tra- scorrerà il giorno della "festa della mamma" come pure il giorno del compleanno della madre.
Sono fatti salvi i diversi accordi che i genitori raggiungeranno di
— 3 — volta in volta, specificandosi che eventuali modifiche delle suindicate condizioni dovranno essere concordate con almeno un giorno d'anticipo onde consentire il soddisfacimento delle esigenze del minore e degli eventuali impegni anche lavorativi di entrambi i genitori.
I genitori sono tenuti a comunicarsi reciprocamente ogni even- tuale variazione dell'abituale dimora e/o residenza. I ricorrenti, nei rapporti reciproci e con il minore, si impegnano altresì all'osservanza delle ulteriori condizioni di dettaglio di cui al piano genitoriale dagli stessi sottoscritto, allegato al ricorso.
5. MU SS si obbliga a corrispondere a , entro Parte_1 il giorno 5 di ogni mese ed a mezzo bonifico alle coordinate IBAN: [...], la somma di € 200,00 mensili a ti- tolo di contributo al mantenimento del minore figlio: detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla data del decreto di omologa delle condizioni di separazione.
6. I genitori concorreranno, in misura pari al 50% ciascuno, a so- stenere le spese straordinarie, scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N., concordate o comunque necessitate, con conseguente obbligo di rimborso, previa esibizione di adeguata documentazione, al genitore che le avesse anticipate nell'interesse del figlio.
A titolo esemplificativo si stabilisce che costituiscono spese straordinarie anche quelle relative a: corredo di inizio anno scolastico (zaino, libri, quaderni, attrezzatura di studio, etc), viaggi d'istruzione, acquisto di personal computer e strumenti musicali, corsi di specializ- zazione, conseguimento di patenti di guida, sanzioni amministrative
(violazioni del codice della strada da parte del figlio), canoni di loca- zioni per l'alloggio presso sedi universitarie, spese per il c.d. tempo pro- lungato (pre-scuola e dopo-scuola), spese per mensa scolastica, spese per scuolabus o treno, spese per centri ricreativi estivi, spese per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, spese per l'orga- nizzazione di ricevimenti e festeggiamenti dedicati al minore (per es. compleanni, sacramenti, ecc.) quando presenti entrambi i genitori, spese per viaggi e vacanze del figlio, salvo quelle trascorse unitamente ad un genitore che, in tal caso, sosterrà per intero il relativo esborso.
Tutte le spese sopra indicate ed in genere quelle straordinarie, ri- partite al 50% fra i genitori, saranno rimborsate al genitore che le avesse anticipate previa esibizione dei giustificativi di spesa entro il termine di 15 giorni dalla presentazione delle relative ricevute. 7. Prende atto che i coniugi stabiliscono che l'Assegno Unico e
— 4 — Universale, attualmente di importo mensile pari ad € 233,00, verrà per- cepito per intero ed in via esclusiva da per cui Parte_1 Parte_2
si obbliga fin d'ora a sottoscrivere tutta la documentazione even-
[...] tualmente necessaria, da presentare all'Inps, onde consentire alla Pt_1 di percepire tale provvidenza. 8. Prende atto che i genitori si autorizzano fin d'ora reciproca- mente a recarsi all'estero in compagnia del figlio come pure a richiedere ed ottenere il rilascio/rinnovo dei documenti di viaggio, permessi e pas- saporti per il minore.
9. Prende atto che i ricorrenti concordano che le autovetture Fiat
Doblò, targata CY451SC e Hyundai X35, targata EV619SZ, entrambe intestate al MU, resteranno di proprietà del medesimo intestatario. Il MU assume l'obbligo di provvedere in via esclusiva al rim- borso delle rate mensili, ciascuna dell'importo di € 320,00, suo tempo concesso per l'acquisto della predetta autovettura Hyundai X35, ed € 130,00 mensili relative ad altro prestito concesso allo stesso dall'Istituto di credito Intesa Sanpaolo. Il MU assume altresì l'obbligo di provvedere in via esclusiva al pagamento delle tasse automobilistiche (cc.dd. bolli auto) ancora do- vute riguardo alle suddette autovetture. 10. Prende atto che MU SS riconosce che le somme di denaro depositate nel conto corrente intestato alla costituito presso Pt_1
Banca di Desio e della Brianza Spa, costituiscono bene personale della medesima intestataria.
MU SS si obbliga a prestare il consenso ed a sottoscrivere la documentazione necessaria per l'immediata estinzione della cointe- stazione del rapporto di conto corrente n. 13831/6152/93054785 costi- tuito presso Intesa San Paolo Spa, Filiale di Terralba, il cui saldo attivo costituisce bene personale del MU.
11. Prende atto che si obbliga al pagamento in via Parte_1 esclusiva delle somme ancora dovute al a titolo di Controparte_1
TARI nonché delle somme ancora dovute ad per consumi Parte_3 idrici realizzati durante la vita coniugale: a tale riguardo il MU assume fin d'ora l'obbligo di sottoscrivere qualsivoglia documento necessario per la volturazione delle suindicate utenze a nome della nonché Pt_1 per consentire il pagamento frazionato o rateizzato delle somme ancora dovute per TARI e pregressi consumi idrici. 12. Prende atto che i coniugi dichiarano che nulla è dovuto vicen- devolmente a titolo di assegno di mantenimento, essendo i coniugi eco- nomicamente indipendenti.
— 5 — 13. Prende atto che i ricorrenti rinunciano fin d'ora reciproca- mente a qualsivoglia altra pretesa, di carattere economico e non econo- mico, scaturente dal matrimonio o comunque dalla comunione legale fra coniugi o comunque dalla comproprietà di beni mobili o immobili.
Prende atto che il MU ha provveduto al ritiro dalla casa coniugale di tutti i propri effetti personali. 14. Prende atto che i ricorrenti, salvo l'esatto adempimento delle suindicate obbligazioni, dichiarano di non avere null'altro da preten- dere reciprocamente e di avere quindi provveduto alla concorde e sod- disfacente regolamentazione di ogni rapporto patrimoniale, nessuno escluso, scaturente dal matrimonio e di avere quindi provveduto alla consensuale suddivisione di tutti i beni caduti nella comunione legale che pertanto dichiarano, ad ogni effetto di legge, di sciogliere.
15. Compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 marzo 2025.
La Presidente L'estensore
Consuelo Mighela Nicolò Sesta
— 6 —