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Sentenza 6 agosto 2024
Sentenza 6 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/08/2024, n. 13033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13033 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale Civile di Roma, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe DI SALVO PRESIDENTE
Dott. Maurizio MANZI GIUDICE
Dott.ssa Cristina PIGOZZO GIUDICE RELATORE
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n.52630 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 18.04.2023 e promossa
da
N. 407/2016 Parte_1
In persona del Curatore, elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico n. 107, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Borrè, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce all'atto di citazione ATTRICE nei confronti di
CP_1
Elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini 6, presso lo studio dell'avv. Serafino Conforti che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: azione di responsabilità contro gli organi amministrativi
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 18.04.2023 le parti precisavano le seguenti conclusioni:
PARTE ATTRICE:
“Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, accertare e dichiarare che la GN in qualità di amministratore unico della CP_1 [...] si è indebitamente appropriata di somme della società per un importo pari a 342.768,84 Parte_1 euro, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà eventualmente accertata a mezzo c.t.u., in subordine, accertare che la GN in qualità di amministratore unico della CP_1 [...]
è responsabile della distrazione di somme della società per un importo pari a 342.768,84 Parte_1 euro, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà eventualmente accertata a mezzo c.t.u.; per
l'effetto, sia nel caso che sia accertato che la convenuta si sia indebitamente appropriata di dette somme sia nell'ipotesi subordinata che la stessa venga comunque dichiarata responsabile della distrazione di dette somme: condannare la GN alla restituzione e quindi al CP_1 pagamento in favore del dell'importo di 342.768,84 euro, o di quell'altra somma Parte_1 maggiore o minore che sarà eventualmente accertata a mezzo c.t.u., oltre interessi legali dal dì delle singole appropriazioni ed ex art. 1284, 4° comma, dalla data di proposizione della domanda giudiziaria;
condannare altresì la GN al risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_1 patrimoniali, ex artt. 185 c.p. E 2059 c.c., da liquidarsi nell'importo che sarà accertato dall'espletanda CTU o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione;
con condanna al pagamento delle spese e compensi di lite, oltre spese generali 12,5%, c.a.p. e i.v.a. come per legge”.”.
PARTE CONVENUTA:
“Voglia l' respinta ogni avversa eccezione e conclusione, rigettare la domanda di parte CP_2 attrice, siccome palesamente infondata in fatto e in diritto per le ragioni dedotte nella superiore narrativa.
Con condanna di parte attrice alla refusione delle spese, diritti e onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
POSIZIONI delle PARTI e FATTI di causa
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2
conveniva in giudizio la sig.ra , esponendo:
[...] CP_1
- che l'odierna convenuta aveva ricoperto la carica di amministratore unico della Parte_1
dalla sua costituzione fino al 21 maggio 2015, giorno delle dimissioni;
- che in data 20.11.2015 subentrava come socio unico il sig. il quale nell'esaminare Controparte_3
gli estratti del c/c bancario n. 7790.93, intrattenuto dalla odierna attrice con Monte dei Paschi di Siena, rilevava che la nel periodo 2012-2015 aveva disposto dei trasferimenti di denaro della società a CP_1
2 con operazione descritte come “addebito per giroconto fra conti di nomin. diversi”, nonché con bonifici in proprio favore, operazioni prive di giustificazione causale, ed in particolare: - anno 2012 per euro 98.872,00; - anno 2013 per euro 67.471,04; - anno 2014 per euro 162.750,50; - anno 2015 per euro 13.675,30; per un totale complessivo di euro 342.768,42;
- che il nuovo amministratore unico non avendo ricevuto nessuna giustificazione da parte della CP_1
e presentava denuncia- querela, con procedimento penale era ancora pendente;
- che nelle more, nel maggio 2016, la veniva dichiarata fallita. Parte_1
Parte attrice deduceva la responsabilità della sig.ra nel periodo in cui aveva ricoperto la CP_1
carica di amministratore Unico della società de qua, in quanto aveva indebitamente distratto la complessiva somma di € 342.768,84, senza alcuna giustificazione.
Premesso ciò, parte attrice precisava le conclusioni come in epigrafe.
^^^^^^
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la quale contestava CP_1
tutto quanto ex adverso dedotto, esponendo:
- che l'odierna attrice aveva ricoperto la carica di amministratore unico, oltre che nella Parte_1
[... in bonis, in altre società, tutte riconducibili ai fratelli e quali la CP_4 Controparte_3 CP_5
Poloartica srl, Ancostar srl e Mabe sro, facenti tutte capo alla holding di fatto della
[...] [...]
, fallita nel 2008; CP_6
-che il business del gruppo era caratterizzato da attività che si diversificavano tra loro nella CP_3
produzione di prodotti surgelati, distribuzione e/o commercializzazione e logistica/ magazzinaggio, sempre nel campo strettamente alimentare;
- che sebbene la GN risultasse legale rappresentante di queste società, di fatto tutte le scelte CP_1
imprenditoriali, gestionali e di amministrazione erano riconducibili esclusivamente alla volontà della famiglia ed in particolare ai fratelli e CP_3 CP_4 Controparte_3
- che erano frequenti prestiti infra gruppo tra le società, per garantire la continuità aziendale delle stesse che in un dato momento si trovavano senza liquidità, e molto spesso il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti di una società veniva eseguito da una altra società del gruppo;
- che i prelievi erano stati imposti dal sig. nell'esercizio di fatto dell'attività di Controparte_7
dominus effettivo della società, per il pagamento di un mutuo di un immobile in Terracina, che la sig.ra era stata costretta ad acquistare nel 2011 da una società il cui amministratore, CP_1 Persona_1
era amico del tale immobile, acquistato nell'interesse del sig. per
[...] CP_3 CP_3
interposizione proprio della GN la quale inizialmente aveva sostenuto le rate del mutuo era CP_1
stato poi successivamente intestato al signor i prelievi de quibus erano stati resi necessari CP_3
3 per il rimborso del pagamento della tasse e delle rate condominiali maturate per gli anni 2011 al 2015, che facevano capo alla GN in quanto all'epoca formalmente intestataria, non CP_1
provvedendovi direttamente il sig. inoltre, la sig.ra veniva costretta a prelevare CP_3 CP_1
sempre dalle casse della contanti per pagare gli affitti di un immobile sito in Piazza Pt_1 Parte_1
di Spagna, appartenente alla GN ex moglie del sig. Persona_2 Controparte_7
- che tutti i prelievi venivano annotati su un registro con il benestare e firmato per accettazione dal sig. ma che tale registro era scomparso al momento del fallimento della società. Controparte_3
Deduceva che nessuna responsabilità le era ascrivibile, in quanto i veri legittimati ed unici responsabili erano i fratelli e veri dominus delle società CP_4 Controparte_3
Ciò premesso, parte convenuta concludeva come in epigrafe
Venivano concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., e la causa veniva istruita documentalmente non ritenendosi ammissibili le prove per testimoni ed interrogatorio formale formulate da parte convenuta.
All'udienza del 18.04.2023 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Delimitazione del thema decidendum
n. 407/2016 ha instaurato il presente giudizio nei confronti dell'ex Parte_1
amministratore unico della società, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni CP_1
subiti dalla società, in quanto nel periodo in cui aveva ricoperto la carica di amministratrice, ovvero dalla costituzione della società fino al 21.05.2015 si era appropriata indebitamente della somma complessiva di euro 342.768,84 derivante da varie operazioni privi di giustificazione.
La convenuta ha contestato la fondatezza delle domande di parte attrice sul presupposto CP_1 che erano i fratelli e i veri “dominus” della società. CP_4 Controparte_3
^^^^^^
Orbene, giova ricordare che – con riferimento alle società a responsabilità limitata – la disciplina delle azioni di responsabilità è contenuta nell'art. 2476 c.c. e mira a far valere la responsabilità degli
4 amministratori per quelle violazioni dei loro doveri che abbiano cagionato un pregiudizio patrimoniale alla società.
Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e gli stessi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
In caso di fallimento della società, la legittimazione attiva a proporre l'azione di responsabilità per atti di mala gestio dell'amministratore si trasferisce, ai sensi dell'art. 146, commi 2 e 3, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, al curatore fallimentare.
Va, ora, precisato che il rimedio in oggetto tende alla reintegrazione del patrimonio sociale danneggiato dagli amministratori e, pertanto, costituisce uno strumento di conservazione di tale patrimonio e non un mero mezzo di controllo dell'operato degli amministratori.
Ai fini del riparto dell'onere della prova l'azione sociale di responsabilità ex art. 2476, III co., c.c., ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo. La norma di cui all'art. 2392 c.c. struttura, quindi, una responsabilità degli amministratori in termini colposi, come emerge chiaramente sia dal richiamo, contenuto nel primo comma della disposizione menzionata, alla diligenza quale criterio di valutazione e di ascrivibilità della responsabilità (richiamo che sarebbe in contrasto con una valutazione in termini oggettivi della responsabilità) sia dalla circostanza che il secondo comma consente all'amministratore di andare esente da responsabilità, fornendo la prova positiva di essere immune da colpa.
Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dell'azione de qua consegue che, mentre sull'attore (società o curatore fallimentare che sia) grava esclusivamente l'onere di dedurre le violazioni agli obblighi gravanti sugli amministratori e dimostrare il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti. In altre parole,
l'inadempimento si presumerà colposo e, quindi, non spetterà al curatore fornire la prova della colpa degli amministratori, mentre spetterà al convenuto amministratore evidenziare di avere adempiuto il proprio compito con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo (cfr., in questo senso, Cassazione civile,
5 sez. I, 24 marzo 1999, n. 2772; Trib. Roma, 8 maggio 2003; Cassazione civile, sez. I, 22 ottobre 1998,
n. 10488).
In altri termini, anche con riferimento all'inadempimento dell'amministratore ai doveri ed obblighi posti a suo carico opera la presunzione di colpa inferibile dal generale disposto dell'art. 1218 c.c. onde la società che agisce con il rimedio di cui all'art. 2476 c.c. non è tenuta ad offrire la prova positiva del cennato elemento soggettivo, spettando, piuttosto, all'amministratore chiamato in responsabilità dimostrare di aver adempiuto il proprio compito con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo (cfr., in questo senso, Cassazione civile, sez. I, 24 marzo 1999, n. 2772; Trib. Roma, 8 maggio
2003; Cassazione civile, sez. I, 22 ottobre 1998, n. 10488).
Ebbene, l'amministratore di società, in forza della sola accettazione dell'incarico, è gravato dagli specifici obblighi contemplati dalla legge o dallo statuto nonché dal generale dovere di esercitare le proprie funzioni con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi in vista del perseguimento dell'oggetto sociale.
In particolare, l'accettazione del mandato gestorio comporta per l'amministratore l'obbligo di attivarsi affinché i beni e le risorse di pertinenza della società vengano destinati al perseguimento dei fini sociali e non siano in altro modo “distratti o distolti”.
In altri termini la responsabilità connessa al ruolo di amministratore si determina per effetto della nomina da parte dell'organo competente e della successiva accettazione di tale nomina da parte del soggetto designato, che perciò assume l'impegno di adempiere a tutti gli obblighi connessi alla carica e di svolgere le funzioni gestorie con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico.
Pertanto, non vale certo ad escludere la responsabilità per mala gestio l'affermazione di aver assunto solo “formalmente” la carica di amministratore e di non aver, di fatto, gestito la società; ché, anzi,
l'inerzia dell'amministratore di diritto e la circostanza che lo stesso, pur avendo accettato la carica di amministratore unico, abbia omesso le attività - anche di controllo - dovute in ragione della assunzione del mandato gestorio vale di per sé a fondare la responsabilità anche per eventuali sottrazioni o distrazioni di risorse sociali poste in essere da terzi senza l'opposizione del soggetto che, per legge, è gravato dal dovere di preservare l'integrità del patrimonio sociale e la destinazione dello stesso all'attività di impresa.
Può ritenersi, infatti, principio di portata generale - destinato ad operare anche in presenza di un asserito coamministratore di fatto - quello secondo cui “in ogni caso gli amministratori sono
6 solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose”.
Ciò premesso, nella fattispecie concreta, possono dirsi provati gli addebiti posti a fondamento della domanda di parte attrice nei confronti della convenuta . CP_1
A sostegno della domanda, parte attrice deposita con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cpc, gli estratti conti relativi alle varie operazioni, compiute dalla ossia: prelevamenti in contanti, CP_1 operazioni a suo favore con dicitura “addebito per giroconto fra conti di nomin. diversi”, nonché bonifici a suo favore, relativi agli anni dal 2012 al 2015, ed in particolare, - anno 2012 per euro
98.872,00; - anno 2013 per euro 67.471,04; - anno 2014 per euro 162.750,50; - anno 2015 per euro
13.675,30; per un totale complessivo di euro 342.768,42, privi di giustificazione.
A fronte delle cennate allegazioni ed emergenze documentali, la convenuta , ben lungi dal CP_1
dedurre e dimostrare di aver, invece, effettivamente destinato le somme in questione, a finalità sociali, ha asserito di aver assunto “solo formalmente” la carica di amministratore unico della Parte_1
e di altre società del gruppo facenti capo alla holding della fallita nel
[...] Controparte_6
2008 di proprietà della famiglia ha precisato, in particolare, che nel periodo in cui Ella CP_3
aveva ricoperto la carica, la predetta società era stata gestita, di fatto da e CP_4 Controparte_3 che erano i veri “domini”, e che ha utilizzato una parte dei prelievi per il pagamento di un mutuo relativo all'acquisto di un immobile sito in Terracina, a lei intestata.
Come si è già affermato, tali deduzioni non forniscono alcun esonero di responsabilità, in quanto la stessa, avendo accettato la carica di amministratrice unica della era, per ciò solo, Parte_1
gravata dal dovere di assicurare la conservazione e destinazione a finalità sociali del patrimonio della predetta società, e, dunque, dall'obbligo di adottare tutte le misure necessarie anche al fine di prevenire condotte distrattive di terzi.
Invero, la condotta della stessa risulta tanto più grave in quanto dichiara di essere stata prestanome in molteplici società, di cui la prima fallita già nel 2008.
Ebbene, acclarato che la convenuta, nel corso degli anni dal 2012 al 2015, ha prelevato dal conto corrente bancario intestato alla la complessiva somma di euro 342.768,84, ed Parte_1
acclarato, altresì, che non sono stati utilizzati per fini sociali, non può che ritenersi che l'importo in questione sia stato oggetto di sottrazione ai danni della società; e ciò anche in considerazione del fatto che l'odierna convenuta, pur a fronte delle inequivoche emergenze documentali sopra richiamate, non ha in alcun modo dedotto o dimostrato l'impiego per finalità sociali del contante prelevato e dei vari bonifici a suo favore.
7 Va, poi, rammentato che il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio della società danneggiata nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno (cfr., in particolare, Cassazione civile, 27 luglio 1978, n. 3768;
Cass., 14 marzo 1985, n. 1981; Trib. Milano, 14 marzo 1991).
Pertanto, l'indicata somma di euro 342.768,84 deve essere rivalutata sulla base degli indici Istat, con decorrenza dalla data della cessazione dalla carica di;
evento che può riguardarsi come CP_1 momento in cui è venuto a cristallizzarsi l'ammontare del danno subito.
va, dunque, condannata al pagamento, in favore della CP_1 Controparte_8
, dell'indicata somma di euro 342.768,84 oltre rivalutazione monetaria in base agli indici
[...]
Istat con decorrenza dalla data della cessazione della Stessa dalla carica e fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Dal deposito della sentenza - con la conversione dell'obbligazione di valore in debito di valuta - sono dovuti, ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata, gli interessi al tasso legale (cfr. in tal senso, Cassazione civile, sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13463 e Cassazione civile, sez. III, 21 aprile
1998, n. 4030).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in ragione dell'accolto come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) ACCOGLIE la domanda proposta dalla Controparte_8
, nei confronti di , e per l'effetto la condanna a risarcire al
[...] CP_1 [...] la somma di € 342.768,84, oltre rivalutazione Controparte_8
monetaria e interessi legali dalla data della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
8 b) CONDANNA alla rifusione, in favore di CP_1 [...]
delle spese di introduzione del giudizio e delle spese di lite, che Controparte_8 liquida, in €11.229 per onorari ex DM. 55/2014, oltre rimborso forfetario, capa e Iva se dovuta.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09.07.2024.
Il Giudice relatore Presidente
Dott.ssa Cristina Pigozzo Dott. Giuseppe Di Salvo
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