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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 30/04/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4011/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 4011/2023 tra Parte_1
Parte_2
OPPONENTE e
Controparte_1
OPPOSTO
* Oggi 30 aprile 2025, alle ore 12,30, innanzi al Giudice dott.sa Cristina Ferrari sono comparsi l'Avv. Magelli e l'Avv. Agostini per gli opponenti e l'Avv. Benedetti per il
[...]
, i quali richiamano le conclusioni rassegnate nelle rispettive note conclusive Controparte_2 scritte. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Cristina Ferrari
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Cristina Ferrari, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4011/2023 R.G.
promossa da
, in proprio e in qualità di legale rappresentante di Parte_2
Parte_1 entrambi con il patrocinio degli Avv.ti Silvia Magelli e Anna Agostini, OPPONENTI contro
Controparte_3
, in persona del Direttore della Direzione generale per il contrasto
[...] alle pratiche commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie del
[...] prodotti Controparte_4 agro-alimentari, rappresentato e difeso dal Funzionario delegato dell'Ufficio (ICQRF) Dott. CP_4
Alessandro Benedetti, OPPOSTO
OGGETTO: “Opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 22 L. 689/1981”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 17.11.2023, , in proprio quale trasgressore, e Parte_2
quale obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 L. 689/1981, hanno Parte_1 proposto tempestiva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 737/2022 emessa il 20.12.2022 dall'Amministrazione opposta (notificata il 31.10.2023), con cui è stato loro ingiunto di pagare la somma di 54.000,00 Euro a titolo di sanzione amministrativa, a seguito di accertata violazione dell'art. 13 del Regolamento UE n. 1151/2012 del 21.11.2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e protezione delle denominazioni di origine dei prodotti, con regime sanzionatorio nell'art. 1 comma 2 D.lgs 297/2004.
2 A sostegno dell'iniziativa intrapresa, e hanno posto Parte_2 Parte_1 il mancato rinvenimento presso il loro stabilimento del prodotto – nello specifico, salume tipo TE di LO – da cui il mancato accertamento diretto della violazione ascritta a l'insussistenza di quest'ultima e non riconducibilità della fattispecie Parte_2 contestata a quella prevista dall'art. 13 del Regolamento UE succitato. Ha resistito all'opposizione il Controparte_5
costituitosi il 04.01.2024 con comparsa in cui viene valorizzata la completezza degli
[...] accertamenti eseguiti dal Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari – Reparto Tutela Agroalimentare di Parma e risultanti dal rapporto da loro redatto il 07.03.2019, quanto a commercializzazione di complessivi 540,00 kg di privi della Parte_3 indicazione della denominazione protetta, già certificati conformi ad essa. Nel corso del processo, regolato dalle norme del rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 150/2011, è stata sospesa l'esecutività dell'ordinanza ingiunzione con provvedimento del 29.11.2023, non è stata espletata attività istruttoria e la causa è pervenuta, infine, all'udienza odierna per gli incombenti previsi dall'art. 429 c.p.c., previa concessione di termine alle parti per il deposito di note conclusive: con la propria nota, depositata il 11.10.2024, parte opponente ha dichiarato il decesso di Parte_2
*** E' intervenuta, ad opposizione in corso, la morte di documentata dai Parte_2 difensori del medesimo con il deposito del relativo certificato anagrafico, attestante il decesso avvenuto in data 04.04.2024. è individuato nell'ordinanza n. 737/2022 emessa dal il Parte_2 CP_1
20.12.2022 quale trasgressore, autore della violazione accertata. Va al riguardo richiamato l'art. 7, capo I della Legge n. 689/1981, per il quale l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione amministrativa non si trasmette agli eredi, così che la morte di colui il quale nel provvedimento sanzionatorio adottato dall'Amministrazione venga individuato come autore dell'illecito amministrativo determina l'estinzione dell'obbligazione di pagare la connessa sanzione pecuniaria, non altro residuando in ragione del carattere strettamente personale della responsabilità in materia di illecito amministrativo, per il quale sia prevista la sanzione del pagamento di una somma di danaro. Obiettivamente, quindi, la documentata scomparsa di fa cessare la materia Parte_2 del contendere siccome estingue il rapporto giuridico di obbligazione, conseguente all'esercizio della pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione, che costituisce l'oggetto del giudizio di opposizione ex artt. 22 e 23, Legge n. 689/1981. Si richiamano, per completezza precedenti di legittimità che hanno espresso chiaramente il principio per cui “la morte di colui che nel provvedimento sanzionatorio adottato dall'Amministrazione è individuato come autore della violazione comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la relativa sanzione pecuniaria - giacché essa, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non si trasmette agli eredi - nonché, in ipotesi di pendenza del giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione, la cessazione della materia del contendere sia in ordine alla sussistenza della responsabilità, che all'entità della sanzione applicata (v., in questi termini, Cass. civ. n. 27650/2017, e ancora n. 6737/2016, n. 22199/2010, n. 5880/2007).
3 Proprio in ragione dell'impossibilità di recuperare la somma ingiunta dall'erede, a causa dell'estinzione dell'obbligazione, la giurisprudenza ha affermato anche che “in tema di sanzioni amministrative, la morte dell'autore della violazione determina non solo l'intrasmissibilità ai suoi eredi dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la sanzione ex art. 7 della legge n. 689 del 1981, ma altresì l'estinzione dell'obbligazione a carico dell'obbligato solidale ex art. 6 della stessa legge e l'impossibilità per quest'ultimo di esercitare nei confronti degli eredi del trasgressore il regresso (cfr. la recente Cass. civ. Sez II 07/02/2022 n. 3696 e già Cass. Sez. 1, n. 2064 del 06/03/1994, Rv. 485542, alla quale si sono conformate Cass. Sez. 3, n. 2501 del 06/03/2000, Rv. 534620, Cass. Sez. L n. 1193 del 21/01/2008, Rv. 601483, e Cass. Sez. L, n. 5717 del 10/03/2011, Rv. 616142). Al riguardo, giova richiamare, la articolata pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 22082 del 22.09.2017 che, pur affermando per differenti fattispecie e profili l'autonomia della posizione dell'obbligato solidale rispetto a quella del trasgressore, con specifico riguardo all'ipotesi di morte di quest'ultimo, prima del pagamento della sanzione amministrativa da parte dell'obbligato in solido (caso qui ricorrente) afferma, testualmente, quanto segue a pag. 26 e segg.: “Nel nostro ordinamento l'illecito amministrativo nasce e si struttura nella sua autonomia mediante successive leggi di depenalizzazione di omologhe fattispecie di reato. La norma dell'art. 7 legge n. 689/81, in base alla quale l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi, era presente tal quale nei rispettivi artt. 4 delle leggi nn. 317/67 e 706/75, e si coordina oggi con il principio della natura personale della responsabilità amministrativa (art. 3, primo comma, legge n. 689/81), al pari e a somiglianza di quella penale (art. 27, primo comma, Cost.). Ed è stata poi richiamata nei rispettivi artt. 23, primo comma, dei D.P.R. nn. 454/87 e 148/88, in materia valutaria. Da ciò la giurisprudenza di questa Corte ha tratto che tale principio si rende applicabile a tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale, e trova la sua ragione giustificativa nel carattere afflittivo di tali sanzioni che le riconduce all'ambito del diritto punitivo, accentuandone - quindi - la stretta inerenza alla persona del trasgressore (così la sentenza n. 10823/96; conformi, le nn. 7515/96 e 12853/97). Dunque, la morte dell'autore della violazione determina, in base ad una libera e risalente scelta di politica legislativa, il venir meno in radice dell'interesse dello Stato ad accertare la responsabilità stessa e ad applicare il relativo trattamento sanzionatorio. Ciò che in tal caso si estingue è lo stesso illecito, al pari dell'estinzione del reato prevista dall'art. 150 c.p. nell'ipotesi di morte del reo prima della condanna. Di riflesso, viene meno l'intero apparato "plurisanzionatorio" di cui si è appena detto, ormai privo della sua primigenia e fondativa giustificazione”. Conclusivamente, sulla base dei precedenti rilievi in fatto e in diritto, deve essere accertata dichiarata nei confronti di tutti i soggetti partecipanti al processo la cessata materia del contendere. L'assoluta novità delle questioni oggetto della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di opposizione, così decide:
4 - dichiara cessata la materia del contendere, a spese interamente compensate.
Così deciso in Parma, il 30 aprile 2025 Il Giudice Cristina Ferrari
5
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 4011/2023 tra Parte_1
Parte_2
OPPONENTE e
Controparte_1
OPPOSTO
* Oggi 30 aprile 2025, alle ore 12,30, innanzi al Giudice dott.sa Cristina Ferrari sono comparsi l'Avv. Magelli e l'Avv. Agostini per gli opponenti e l'Avv. Benedetti per il
[...]
, i quali richiamano le conclusioni rassegnate nelle rispettive note conclusive Controparte_2 scritte. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Cristina Ferrari
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Cristina Ferrari, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4011/2023 R.G.
promossa da
, in proprio e in qualità di legale rappresentante di Parte_2
Parte_1 entrambi con il patrocinio degli Avv.ti Silvia Magelli e Anna Agostini, OPPONENTI contro
Controparte_3
, in persona del Direttore della Direzione generale per il contrasto
[...] alle pratiche commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie del
[...] prodotti Controparte_4 agro-alimentari, rappresentato e difeso dal Funzionario delegato dell'Ufficio (ICQRF) Dott. CP_4
Alessandro Benedetti, OPPOSTO
OGGETTO: “Opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 22 L. 689/1981”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 17.11.2023, , in proprio quale trasgressore, e Parte_2
quale obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 L. 689/1981, hanno Parte_1 proposto tempestiva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 737/2022 emessa il 20.12.2022 dall'Amministrazione opposta (notificata il 31.10.2023), con cui è stato loro ingiunto di pagare la somma di 54.000,00 Euro a titolo di sanzione amministrativa, a seguito di accertata violazione dell'art. 13 del Regolamento UE n. 1151/2012 del 21.11.2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e protezione delle denominazioni di origine dei prodotti, con regime sanzionatorio nell'art. 1 comma 2 D.lgs 297/2004.
2 A sostegno dell'iniziativa intrapresa, e hanno posto Parte_2 Parte_1 il mancato rinvenimento presso il loro stabilimento del prodotto – nello specifico, salume tipo TE di LO – da cui il mancato accertamento diretto della violazione ascritta a l'insussistenza di quest'ultima e non riconducibilità della fattispecie Parte_2 contestata a quella prevista dall'art. 13 del Regolamento UE succitato. Ha resistito all'opposizione il Controparte_5
costituitosi il 04.01.2024 con comparsa in cui viene valorizzata la completezza degli
[...] accertamenti eseguiti dal Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari – Reparto Tutela Agroalimentare di Parma e risultanti dal rapporto da loro redatto il 07.03.2019, quanto a commercializzazione di complessivi 540,00 kg di privi della Parte_3 indicazione della denominazione protetta, già certificati conformi ad essa. Nel corso del processo, regolato dalle norme del rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 150/2011, è stata sospesa l'esecutività dell'ordinanza ingiunzione con provvedimento del 29.11.2023, non è stata espletata attività istruttoria e la causa è pervenuta, infine, all'udienza odierna per gli incombenti previsi dall'art. 429 c.p.c., previa concessione di termine alle parti per il deposito di note conclusive: con la propria nota, depositata il 11.10.2024, parte opponente ha dichiarato il decesso di Parte_2
*** E' intervenuta, ad opposizione in corso, la morte di documentata dai Parte_2 difensori del medesimo con il deposito del relativo certificato anagrafico, attestante il decesso avvenuto in data 04.04.2024. è individuato nell'ordinanza n. 737/2022 emessa dal il Parte_2 CP_1
20.12.2022 quale trasgressore, autore della violazione accertata. Va al riguardo richiamato l'art. 7, capo I della Legge n. 689/1981, per il quale l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione amministrativa non si trasmette agli eredi, così che la morte di colui il quale nel provvedimento sanzionatorio adottato dall'Amministrazione venga individuato come autore dell'illecito amministrativo determina l'estinzione dell'obbligazione di pagare la connessa sanzione pecuniaria, non altro residuando in ragione del carattere strettamente personale della responsabilità in materia di illecito amministrativo, per il quale sia prevista la sanzione del pagamento di una somma di danaro. Obiettivamente, quindi, la documentata scomparsa di fa cessare la materia Parte_2 del contendere siccome estingue il rapporto giuridico di obbligazione, conseguente all'esercizio della pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione, che costituisce l'oggetto del giudizio di opposizione ex artt. 22 e 23, Legge n. 689/1981. Si richiamano, per completezza precedenti di legittimità che hanno espresso chiaramente il principio per cui “la morte di colui che nel provvedimento sanzionatorio adottato dall'Amministrazione è individuato come autore della violazione comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la relativa sanzione pecuniaria - giacché essa, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non si trasmette agli eredi - nonché, in ipotesi di pendenza del giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione, la cessazione della materia del contendere sia in ordine alla sussistenza della responsabilità, che all'entità della sanzione applicata (v., in questi termini, Cass. civ. n. 27650/2017, e ancora n. 6737/2016, n. 22199/2010, n. 5880/2007).
3 Proprio in ragione dell'impossibilità di recuperare la somma ingiunta dall'erede, a causa dell'estinzione dell'obbligazione, la giurisprudenza ha affermato anche che “in tema di sanzioni amministrative, la morte dell'autore della violazione determina non solo l'intrasmissibilità ai suoi eredi dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la sanzione ex art. 7 della legge n. 689 del 1981, ma altresì l'estinzione dell'obbligazione a carico dell'obbligato solidale ex art. 6 della stessa legge e l'impossibilità per quest'ultimo di esercitare nei confronti degli eredi del trasgressore il regresso (cfr. la recente Cass. civ. Sez II 07/02/2022 n. 3696 e già Cass. Sez. 1, n. 2064 del 06/03/1994, Rv. 485542, alla quale si sono conformate Cass. Sez. 3, n. 2501 del 06/03/2000, Rv. 534620, Cass. Sez. L n. 1193 del 21/01/2008, Rv. 601483, e Cass. Sez. L, n. 5717 del 10/03/2011, Rv. 616142). Al riguardo, giova richiamare, la articolata pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 22082 del 22.09.2017 che, pur affermando per differenti fattispecie e profili l'autonomia della posizione dell'obbligato solidale rispetto a quella del trasgressore, con specifico riguardo all'ipotesi di morte di quest'ultimo, prima del pagamento della sanzione amministrativa da parte dell'obbligato in solido (caso qui ricorrente) afferma, testualmente, quanto segue a pag. 26 e segg.: “Nel nostro ordinamento l'illecito amministrativo nasce e si struttura nella sua autonomia mediante successive leggi di depenalizzazione di omologhe fattispecie di reato. La norma dell'art. 7 legge n. 689/81, in base alla quale l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi, era presente tal quale nei rispettivi artt. 4 delle leggi nn. 317/67 e 706/75, e si coordina oggi con il principio della natura personale della responsabilità amministrativa (art. 3, primo comma, legge n. 689/81), al pari e a somiglianza di quella penale (art. 27, primo comma, Cost.). Ed è stata poi richiamata nei rispettivi artt. 23, primo comma, dei D.P.R. nn. 454/87 e 148/88, in materia valutaria. Da ciò la giurisprudenza di questa Corte ha tratto che tale principio si rende applicabile a tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale, e trova la sua ragione giustificativa nel carattere afflittivo di tali sanzioni che le riconduce all'ambito del diritto punitivo, accentuandone - quindi - la stretta inerenza alla persona del trasgressore (così la sentenza n. 10823/96; conformi, le nn. 7515/96 e 12853/97). Dunque, la morte dell'autore della violazione determina, in base ad una libera e risalente scelta di politica legislativa, il venir meno in radice dell'interesse dello Stato ad accertare la responsabilità stessa e ad applicare il relativo trattamento sanzionatorio. Ciò che in tal caso si estingue è lo stesso illecito, al pari dell'estinzione del reato prevista dall'art. 150 c.p. nell'ipotesi di morte del reo prima della condanna. Di riflesso, viene meno l'intero apparato "plurisanzionatorio" di cui si è appena detto, ormai privo della sua primigenia e fondativa giustificazione”. Conclusivamente, sulla base dei precedenti rilievi in fatto e in diritto, deve essere accertata dichiarata nei confronti di tutti i soggetti partecipanti al processo la cessata materia del contendere. L'assoluta novità delle questioni oggetto della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di opposizione, così decide:
4 - dichiara cessata la materia del contendere, a spese interamente compensate.
Così deciso in Parma, il 30 aprile 2025 Il Giudice Cristina Ferrari
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