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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 05/02/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5082/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 22/1/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 9/11/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
FABRIZIO BARTOLINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio
(LU), via G. Matteotti n. 47, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio degli Avvocati Parte_2 C.F._2
STEFANO VISCHI e CARLA GENOVALI ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Capezzano Pianore (LU), località Le Bocchette, via dei Carpentieri n. 10, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di reciproco rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove vorranno;
2) La casa coniugale sita in Torre del Lago (Lu) via Gianni Schicchi 56, di proprietà della sig.ra
, verrà assegnata a quest'ultima la quale continuerà ad abitarla con i figli, mentre Parte_1 il Signor andrà a vivere altrove e lascerà l'abitazione entro il 31/12/2024; Parte_2
3) Il sig. contribuirà per la metà alla rata della macchina, che viene usata dai figli, alla Parte_2 sua assicurazione ed al bollo e sempre per la metà alle spese inerenti i motorini dei figli (rate pagamento acquisto, bollo, assicurazione) e le tasse universitarie e scolastiche oltre alle spese
1 straordinarie nella misura del 50% così come elencate dal Protocollo del Tribunale di Lucca che qui si intende riportato e che le parti dichiarano di conoscere;
4) Per quanto riguarda l'assegno di mantenimento per i figli il sig. corrisponderà Parte_2 direttamente agli stessi la somma mensile pari ad euro 150,00 per ciascuno, somma agli stessi necessaria per le varie spese quotidiane quali benzina, spese di viaggio ecc.;
5) L'assegno unico verrà riscosso dalla OR ed il suo importo non dovrà essere Parte_1 considerato nella ripartizione delle spese per il mantenimento dei figli;
6) Ciascuno dei due coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Piano di Sorrento (NA) il 2/9/2001, dal quale sono nati i due figli _1
(nato il [...]) e (nato il [...]), entrambi maggiorenni ma non ancora Per_2 economicamente autosufficienti - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Piano di Sorrento (NA) in data 2/9/2001, debitamente Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Piano di Sorrento (NA) all'Atto
Numero 59, Parte II, Serie A, dell'Anno 2001, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
2 c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Piano di Sorrento (NA) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 22/1/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 22/1/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 9/11/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
FABRIZIO BARTOLINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio
(LU), via G. Matteotti n. 47, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio degli Avvocati Parte_2 C.F._2
STEFANO VISCHI e CARLA GENOVALI ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Capezzano Pianore (LU), località Le Bocchette, via dei Carpentieri n. 10, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di reciproco rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove vorranno;
2) La casa coniugale sita in Torre del Lago (Lu) via Gianni Schicchi 56, di proprietà della sig.ra
, verrà assegnata a quest'ultima la quale continuerà ad abitarla con i figli, mentre Parte_1 il Signor andrà a vivere altrove e lascerà l'abitazione entro il 31/12/2024; Parte_2
3) Il sig. contribuirà per la metà alla rata della macchina, che viene usata dai figli, alla Parte_2 sua assicurazione ed al bollo e sempre per la metà alle spese inerenti i motorini dei figli (rate pagamento acquisto, bollo, assicurazione) e le tasse universitarie e scolastiche oltre alle spese
1 straordinarie nella misura del 50% così come elencate dal Protocollo del Tribunale di Lucca che qui si intende riportato e che le parti dichiarano di conoscere;
4) Per quanto riguarda l'assegno di mantenimento per i figli il sig. corrisponderà Parte_2 direttamente agli stessi la somma mensile pari ad euro 150,00 per ciascuno, somma agli stessi necessaria per le varie spese quotidiane quali benzina, spese di viaggio ecc.;
5) L'assegno unico verrà riscosso dalla OR ed il suo importo non dovrà essere Parte_1 considerato nella ripartizione delle spese per il mantenimento dei figli;
6) Ciascuno dei due coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Piano di Sorrento (NA) il 2/9/2001, dal quale sono nati i due figli _1
(nato il [...]) e (nato il [...]), entrambi maggiorenni ma non ancora Per_2 economicamente autosufficienti - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Piano di Sorrento (NA) in data 2/9/2001, debitamente Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Piano di Sorrento (NA) all'Atto
Numero 59, Parte II, Serie A, dell'Anno 2001, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
2 c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Piano di Sorrento (NA) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 22/1/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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