TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 06/11/2025, n. 1869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1869 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1084/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 6/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
con l'avv. De Luca Francesco (PEC: Parte_1
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in Email_1 atti;
RICORRENTE E Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, con l'avv. Elisabetta Paonessa
[...]
(PEC: dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e difende, Email_2 giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: indennizzo in capitale CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 11/06/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di veder riconosciuto l'aggravamento dei postumi nella misura superiore al 19% per infortunio sul lavoro occorsole in data 13/6/11. Esponeva che, a seguito di visita di revisione attiva, erano stati accertati miglioramenti delle condizioni psicofisiche tali da comportare una valutazione del danno biologico ragguagliato alla misura del 19%. Tutto cio premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare e verificare l'attuale aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente, rispetto al pregresso riconoscimento per le preesistenze, eziologicamente ricollegabili all'incidente in itinere sul CP_1 lavoro subito nel 2011 e riconoscere alla medesima istante tutti i benefici previsti dalla legge con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa o dalla data successiva che verrà, eventualmente, stabilita nel corso dell'accertamento, ”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_1 avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di ctu medico legale e stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso e parzialmente fondato.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti piu articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o CP_1 affezione morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilita permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioe nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilita ), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacita lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del piu recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilita oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, e stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attivita svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonche la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che: «Letto gli atti, esaminati i documenti, visitato il paziente si giunge alle seguenti conclusioni diagnostiche: Grave defict deambulatorio in esiti di frattura trimalleolare arto inferiore sx, successiva rimozione in artrocopia dei fili di K per rigidità articolare (come complicanza), sottoposta ad osteotomia e sintesi con placca e viti e trpianto di osso di branca. Artrolisi, successivo nuovo intervento per intolleranza dei mezzi di sintesi viti e placca e rigidità TT (Tibio Tasica) con idrarto e artrosi di sinovectomia e rimozione corpi liberi;
osteofitectomia. Sindrome da sovraccarico biomeccanico dell'arto controlaterale con condropatia compartimentale, lesione menisco mediale e laterale sottoposti ad intervento chirurgico tra le cause e le circostanze accertate e le lesioni sussiste nesso di causalità materiale. Non sussistono eventi precedenti morbosi del periziato che concorrono ad aggravare il grado Valutazionedi percentualizzazione del danno biologico. Le lesioni hanno determinato un aggravamento dei postumi di natura permanente. Trattandosi di menomazioni plurime monocrone coesistenti e concorrenti, per grave defict deambulatorio in esiti di frattura trimalleolare arto inferiore sx, successiva rimozione in artrocopia dei fili di K per rigidità articolare (come complicanza), sottoposta ad osteotomia e sintesi con placca e viti e trpianto di osso di branca. Artrolisi, successivo nuovo intervento per intolleranza dei mezzi di sintesi viti e placca e rigidità TT (Tibio Tasica) con idrarto e artrosi di sinoviectomia e rimozione corpi liberi;
osteofitectomia. Sindrome da sovraccarico biomeccanico dell'arto controlaterale con condropatia compartimentale, lesione menisco mediale e laterale sottoposti ad intervento chirurgico, appare equo riconfermare il giudizio espresso nella relazione di bozza: La valutazione complessiva secondo le Tabelle legge per le menomazioni del danno biologico permanente è del 23 CP_1
% (ventitré per cento) dalla data del 13.05.2025 epoca in cui la signora Parte_1 veniva sottoposta per la quarta volta ad intervento chirurgico di artrodesi Tibio-Talo-Cacaneare sx con chiodo retrogado Zimmer per grave artrosi Grave artrosi caviglia post-traumatica con deformità strutturata in equinismo».
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben puo essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'eta , al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonche di quant'altro utile a tale scopo.
10. Nel caso di specie, il Ctu nominato, ha accertato la sussistenza del nesso di causalita tra l'infortunio professionale, e la condizione clinica determinatasi.
11. Le considerazioni fin qui esposte comportano la condanna dell' alla corresponsione CP_1 della rendita vitalizia nella misura accertata in favore del ricorrente a decorrere dal 13.5.2025.
12. Le spese di lite sono compensate in misura integrale, a motivo della data di concreta decorrenza della prestazione ascritta all'istante, successiva alla data di presentazione della domanda giudiziale.
13. Le spese di C.T.U., gia liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza CP_1 della domanda della ricorrente ad ottenere il riconoscimento della rendita richiesta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di Parte_1
a percepire la rendita vitalizia in relazione ad una menomazione dell'integrita psicofisica pari al 23% con decorrenza dal 13.05.2025 e, condanna l' al pagamento di quanto CP_1 dovuto a tale titolo nella misura determinata secondo le tabelle allegate al D.M. 12.7.2000 con decorrenza dal 13.5.2025, con detrazione di quanto al medesimo eventualmente gia corrisposto a tale titolo per il medesimo periodo, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- rigetta nel resto;
- compensa, integralmente tra le parti le spese di lite;
- condanna Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, in persona del suo legale
[...] rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 6/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 6/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
con l'avv. De Luca Francesco (PEC: Parte_1
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in Email_1 atti;
RICORRENTE E Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, con l'avv. Elisabetta Paonessa
[...]
(PEC: dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e difende, Email_2 giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: indennizzo in capitale CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 11/06/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di veder riconosciuto l'aggravamento dei postumi nella misura superiore al 19% per infortunio sul lavoro occorsole in data 13/6/11. Esponeva che, a seguito di visita di revisione attiva, erano stati accertati miglioramenti delle condizioni psicofisiche tali da comportare una valutazione del danno biologico ragguagliato alla misura del 19%. Tutto cio premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare e verificare l'attuale aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente, rispetto al pregresso riconoscimento per le preesistenze, eziologicamente ricollegabili all'incidente in itinere sul CP_1 lavoro subito nel 2011 e riconoscere alla medesima istante tutti i benefici previsti dalla legge con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa o dalla data successiva che verrà, eventualmente, stabilita nel corso dell'accertamento, ”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_1 avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di ctu medico legale e stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso e parzialmente fondato.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti piu articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o CP_1 affezione morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilita permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioe nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilita ), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacita lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del piu recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilita oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, e stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attivita svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonche la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che: «Letto gli atti, esaminati i documenti, visitato il paziente si giunge alle seguenti conclusioni diagnostiche: Grave defict deambulatorio in esiti di frattura trimalleolare arto inferiore sx, successiva rimozione in artrocopia dei fili di K per rigidità articolare (come complicanza), sottoposta ad osteotomia e sintesi con placca e viti e trpianto di osso di branca. Artrolisi, successivo nuovo intervento per intolleranza dei mezzi di sintesi viti e placca e rigidità TT (Tibio Tasica) con idrarto e artrosi di sinovectomia e rimozione corpi liberi;
osteofitectomia. Sindrome da sovraccarico biomeccanico dell'arto controlaterale con condropatia compartimentale, lesione menisco mediale e laterale sottoposti ad intervento chirurgico tra le cause e le circostanze accertate e le lesioni sussiste nesso di causalità materiale. Non sussistono eventi precedenti morbosi del periziato che concorrono ad aggravare il grado Valutazionedi percentualizzazione del danno biologico. Le lesioni hanno determinato un aggravamento dei postumi di natura permanente. Trattandosi di menomazioni plurime monocrone coesistenti e concorrenti, per grave defict deambulatorio in esiti di frattura trimalleolare arto inferiore sx, successiva rimozione in artrocopia dei fili di K per rigidità articolare (come complicanza), sottoposta ad osteotomia e sintesi con placca e viti e trpianto di osso di branca. Artrolisi, successivo nuovo intervento per intolleranza dei mezzi di sintesi viti e placca e rigidità TT (Tibio Tasica) con idrarto e artrosi di sinoviectomia e rimozione corpi liberi;
osteofitectomia. Sindrome da sovraccarico biomeccanico dell'arto controlaterale con condropatia compartimentale, lesione menisco mediale e laterale sottoposti ad intervento chirurgico, appare equo riconfermare il giudizio espresso nella relazione di bozza: La valutazione complessiva secondo le Tabelle legge per le menomazioni del danno biologico permanente è del 23 CP_1
% (ventitré per cento) dalla data del 13.05.2025 epoca in cui la signora Parte_1 veniva sottoposta per la quarta volta ad intervento chirurgico di artrodesi Tibio-Talo-Cacaneare sx con chiodo retrogado Zimmer per grave artrosi Grave artrosi caviglia post-traumatica con deformità strutturata in equinismo».
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben puo essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'eta , al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonche di quant'altro utile a tale scopo.
10. Nel caso di specie, il Ctu nominato, ha accertato la sussistenza del nesso di causalita tra l'infortunio professionale, e la condizione clinica determinatasi.
11. Le considerazioni fin qui esposte comportano la condanna dell' alla corresponsione CP_1 della rendita vitalizia nella misura accertata in favore del ricorrente a decorrere dal 13.5.2025.
12. Le spese di lite sono compensate in misura integrale, a motivo della data di concreta decorrenza della prestazione ascritta all'istante, successiva alla data di presentazione della domanda giudiziale.
13. Le spese di C.T.U., gia liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza CP_1 della domanda della ricorrente ad ottenere il riconoscimento della rendita richiesta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di Parte_1
a percepire la rendita vitalizia in relazione ad una menomazione dell'integrita psicofisica pari al 23% con decorrenza dal 13.05.2025 e, condanna l' al pagamento di quanto CP_1 dovuto a tale titolo nella misura determinata secondo le tabelle allegate al D.M. 12.7.2000 con decorrenza dal 13.5.2025, con detrazione di quanto al medesimo eventualmente gia corrisposto a tale titolo per il medesimo periodo, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- rigetta nel resto;
- compensa, integralmente tra le parti le spese di lite;
- condanna Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, in persona del suo legale
[...] rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 6/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani