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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 24/02/2026, n. 2814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2814 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2814/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LEONE MARGHERITA MARIA, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14828/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Anzio - Piazza Cesare Battisti 25 00042 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso protocollo.comuneanzio@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 352521 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2036/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente come da atti
Resistente come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 impugnava avviso di accertamento IMU 2019 n. 352521 notificato il 09.07.2024. Esponeva che rispetto all'imposta in questione provvedeva ad effettuare un versamento parziale il
16.12.2019 e due versamenti sempre parziali in ravvedimento il 23.11.2021, i quali, però non avevano coperto l'importo dovuto, per cui era stata applicata la sanzione sia sulla differenza d'imposta che sui ravvedimenti.
Contestava pertanto tale modalità ritenendo che la sanzione dovesse riguardare solo le parti tardivamente versate.
Si costituiva il comune di Anzio rilevando che in riferimento all'imposta dovuta ai fini IMU per l'anno 2019 la Sig.ra Nominativo_1 provvedeva ad effettuare un versamento parziale il 16.12.2019 e due versamenti sempre parziali in ravvedimento il 23.11.2021, i quali, però non avevano coperto l'importo dovuto, per cui era stata applicata la sanzione sia sulla differenza d'imposta che sui ravvedimenti.
Fatta tale premessa richiamava precedenti del Giudice di legittimità, (Sentenze Cassazione: n.
19017/2015 - n. 28605/2017 – n. 22330/2018), che, in riferimento ai ravvedimenti parziali nei tributi locali hanno chiarito: «in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, è inammissibile il ravvedimento operoso parziale, in quanto la norma pone come condizioni di perfezionamento della fattispecie tanto la regolarizzazione dell'obbligo tributario, quanto il versamento integrale della sanzione, nella prevista misura ridotta, con il pagamento degli interessi legali».
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con memoria successiva la ricorrente richiamava Sentenza Comm Reg. n. 156/22 secondo cui “In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, per effetto dell'art. 13 bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, il ravvedimento operoso è ammissibile anche in caso di versamento frazionato dell'imposta dovuta, potendosi perfezionare in relazione anche ad una sola parte dell'imposta dovuta o in relazione a versamenti tardivi effettuati con scadenze differenti, sempre che siano stati corrisposti interessi e sanzioni 5 commisurati alla parte o alle singole frazioni di debito d'imposta tardivamente versato”.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
All'odierna udienza la causa era decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto . Si richiama quanto in proposito statuito da Giudice di legittimità ( Cass.n. 26523/2021) secondo cui “In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, per effetto dell'art. 13-bis, d.lgs. n. 472 del 1997 (introdotto dall'art.
4-decies, d.l. n. 34 del 2019, conv., con modif., in l. n. 58 del 2019) - norma di interpretazione autentica dell'art. 13 del d.lgs. n. 472 cit., come tale dotata di efficacia retroattiva e suscettibile di diretta applicazione, d'ufficio, in sede di legittimità - il ravvedimento operoso è ammissibile anche in caso di versamento frazionato dell'imposta dovuta, potendosi perfezionare in relazione anche ad una sola parte dell'imposta dovuta o in relazione a versamenti tardivi effettuati con scadenze differenti, sempre che siano stati corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla parte o alle singole frazioni di debito d'imposta tardivamente versato”.
Atteso il mutamento del quadro legislativo di riferimento, le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
compensa le spese.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LEONE MARGHERITA MARIA, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14828/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Anzio - Piazza Cesare Battisti 25 00042 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso protocollo.comuneanzio@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 352521 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2036/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente come da atti
Resistente come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 impugnava avviso di accertamento IMU 2019 n. 352521 notificato il 09.07.2024. Esponeva che rispetto all'imposta in questione provvedeva ad effettuare un versamento parziale il
16.12.2019 e due versamenti sempre parziali in ravvedimento il 23.11.2021, i quali, però non avevano coperto l'importo dovuto, per cui era stata applicata la sanzione sia sulla differenza d'imposta che sui ravvedimenti.
Contestava pertanto tale modalità ritenendo che la sanzione dovesse riguardare solo le parti tardivamente versate.
Si costituiva il comune di Anzio rilevando che in riferimento all'imposta dovuta ai fini IMU per l'anno 2019 la Sig.ra Nominativo_1 provvedeva ad effettuare un versamento parziale il 16.12.2019 e due versamenti sempre parziali in ravvedimento il 23.11.2021, i quali, però non avevano coperto l'importo dovuto, per cui era stata applicata la sanzione sia sulla differenza d'imposta che sui ravvedimenti.
Fatta tale premessa richiamava precedenti del Giudice di legittimità, (Sentenze Cassazione: n.
19017/2015 - n. 28605/2017 – n. 22330/2018), che, in riferimento ai ravvedimenti parziali nei tributi locali hanno chiarito: «in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, è inammissibile il ravvedimento operoso parziale, in quanto la norma pone come condizioni di perfezionamento della fattispecie tanto la regolarizzazione dell'obbligo tributario, quanto il versamento integrale della sanzione, nella prevista misura ridotta, con il pagamento degli interessi legali».
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con memoria successiva la ricorrente richiamava Sentenza Comm Reg. n. 156/22 secondo cui “In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, per effetto dell'art. 13 bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, il ravvedimento operoso è ammissibile anche in caso di versamento frazionato dell'imposta dovuta, potendosi perfezionare in relazione anche ad una sola parte dell'imposta dovuta o in relazione a versamenti tardivi effettuati con scadenze differenti, sempre che siano stati corrisposti interessi e sanzioni 5 commisurati alla parte o alle singole frazioni di debito d'imposta tardivamente versato”.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
All'odierna udienza la causa era decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto . Si richiama quanto in proposito statuito da Giudice di legittimità ( Cass.n. 26523/2021) secondo cui “In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, per effetto dell'art. 13-bis, d.lgs. n. 472 del 1997 (introdotto dall'art.
4-decies, d.l. n. 34 del 2019, conv., con modif., in l. n. 58 del 2019) - norma di interpretazione autentica dell'art. 13 del d.lgs. n. 472 cit., come tale dotata di efficacia retroattiva e suscettibile di diretta applicazione, d'ufficio, in sede di legittimità - il ravvedimento operoso è ammissibile anche in caso di versamento frazionato dell'imposta dovuta, potendosi perfezionare in relazione anche ad una sola parte dell'imposta dovuta o in relazione a versamenti tardivi effettuati con scadenze differenti, sempre che siano stati corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla parte o alle singole frazioni di debito d'imposta tardivamente versato”.
Atteso il mutamento del quadro legislativo di riferimento, le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
compensa le spese.