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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 22/08/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2560/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice Relatore dott. Veronica Zanin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2560/2023 promossa da:
nato in [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
.
[...] Rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Abisso ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, come da procura in atti;
ATTORE CONTRO
nata a [...] il [...]; CP_1 CONVENUTO CONTUMACE NONCHE' CONTRO
, nato a [...], il [...], C.F. . Controparte_2 C.F._2 rappresentato dal Curatore Speciale Avv. Irene Doniselli;
CONVENUTO e con l'intervento del PM INTERVENUTO
CONCLUSIONI Per parte attrice:
“-Accertare e dichiarare che il Sig. non è il padre biologico del minore e, per Parte_1 Controparte_2
l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Novara di eseguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita;
-Disporre che il minore perda il cognome che aveva aggiunto al cognome a seguito Controparte_2 CP_2 CP_2 riconoscimento del presunto padre”.
Per il curatore:
“Si associa alle conclusioni del ricorrente”.
Per il PM:
“Conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Pag. 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 19.12.2023, adiva il Tribunale di Novara Parte_1 per impugnare il riconoscimento di paternità sul minore . Controparte_2 Parte ricorrente, a sostegno della propria domanda, deduceva che: a) intorno alla Parte_1 fine dell'anno 2019, intratteneva una breve relazione sentimentale con;
b) che la CP_1 frequentazione cessava e, da quel momento, il ricorrente non aveva più notizie della fino al mese di settembre 2020, CP_2 quando quest'ultima lo contattava telefonicamente;
c) la all'appuntamento si presentava con un CP_2 bambino, di nome , nato il 1° agosto 2020, che la stessa asseriva essere figlio del ricorrente;
c) CP_2 in data 2.10.2020 il ricorrente accettava di riconoscere il bambino come suo figlio, peraltro, avendo avuto rapporti sessuali con la convenuta in periodi compatibili con il concepimento;
d) tale convinzione è stata, però, smentita nel marzo del 2023, quando parte ricorrente veniva a conoscenza del fatto che la AT aveva avuto un'altra relazione sentimentale;
e) a fronte di tale rivelazione, sorgeva in capo al ricorrente il sospetto che potesse non essere figlio proprio confermato, poi, dalla stessa . Quest'ultima, infatti, CP_2 CP_2 confermava di aver intrattenuto una relazione con il sig. ei mesi in Parte_2 cui era avvenuto il concepimento.
* Con comparsa depositata in data 23.2.2024, si costituiva in giudizio il Curatore Speciale del minore
[...]
, nominato dal Tribunale di Novara con decreto del 28.12.2023. Quest'ultimo osservava: a) Persona_1 la tempestività dell'azione proposta dal ricorrente;
b) stante l'età del minore, di appena tre anni, e l'assenza di frequentazione continua con il ricorrente, il minore non subirebbe alcun trauma qualora l'istanza del ricorrente venisse accolta;
c) si associava, quindi, alle conclusioni del ricorrente.
* Con ordinanza del 14.11.2024 il Giudice ha disposto CTU genetico-ematologica al fine di accertare il rapporto di paternità biologica. All'udienza del 5.6.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.;
****
2. Sulla domanda di dichiarazione di paternità L'azione proposta da deve qualificarsi quale azione di disconoscimento Parte_1 della paternità ai sensi dell'art. 243 bis c.c., con cui si persegue lo scopo di rimuovere l'attribuzione al marito della paternità del figlio concepito o nato durante il matrimonio. Si tratta di azione costitutiva, in quanto volta ad eliminare l'effetto giuridico derivante dalla formazione del titolo dello stato;
la stessa si ritiene strumentale ad esigenze di ordine pubblico, volte a garantire la corrispondenza degli stati personali e familiari alla realtà di fatto. Il presupposto dell'azione è, dunque, costituito dal dato della difformità tra la verità apparente, risultante dalla presunzione ex art.232 c.c., e la verità sostanziale ed obiettiva della filiazione. Secondo quanto previsto dall'art.243-bis c.c., l'azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo. Secondo quanto disposto dall'art. 247 c.c., sussiste, nel caso di disconoscimento di paternità, un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra il presunto padre, la madre ed il figlio, il quale, se minore, deve essere rappresentato da un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso. Ai sensi dell'art.244, co. 2 e 4 c.c., poi, il padre può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio;
se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza. L'azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita. I termini previsti dall'art. 244 c.c. sono pacificamente qualificati
Pag. 2 quali termini di decadenza;
la decadenza può, infatti, riguardare anche i diritti indisponibili (a differenza della prescrizione che è istituto tipico dei diritti disponibili); detta qualificazione, peraltro, assicura il conseguimento dello scopo, costituito, come sopra rilevato, dalla certezza degli status. Il Giudice deve accertare d'ufficio il rispetto del termine di decadenza e rimane pertanto a carico dell'attore la prova dell'inosservanza del termine previsto. Nel caso di specie, l'azione è senza dubbio proposta nel rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 244 c.c. In primo luogo, depone in tal senso il test di paternità eseguito dall'attore in data 23.6.2023. Lo stesso, di per sé, non è certamente idoneo a provare l'insussistenza del legame biologico, ma costituisce circostanza fattuale senza dubbio rilevante che abbia sentito l'esigenza di sottoporsi Parte_3
a tale test proprio nel giugno del 2023. Risulta, poi, necessario considerare le dichiarazioni della in ordine all'esclusione della paternità del CP_2 minore in capo al ricorrente. Ciò chiarito, il Collegio ritiene che la domanda formulata da parte attrice sia fondata e meriti accoglimento. Sul piano probatorio, deve, poi, rilevarsi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di accertamenti relativi alla paternità ed alla maternità, la consulenza tecnica ha funzione di mezzo obbiettivo di prova, costituendo lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'accertamento del rapporto di filiazione (cfr. ex multis Cass.n.3563/2006, n.23290/2015). Nella specie, la prova del rapporto di genitura è stata raggiunta attraverso l'analisi del materiale biologico da parte del C.T.U., Prof. , le cui conclusioni, tratte all'esito dei più opportuni approfondimenti Persona_2 nella relazione depositata il 22.4.2025, riportano che: “Esaminando i genotipi di si può Parte_1 osservare che, per nove dei loci studiati (D3S1358, D19S433, D18S51, D1S1656, D10S1248, vWA, D21S11, FGA e SE33), egli non presenta nel proprio corredo l'allele che deve avere obbligatoriamente ereditato dal Controparte_2 padre biologico (o uno dei possibili alleli paterni, nei casi di non certa determinazione). L'elevato numero complessivo d'incompatibilità genetiche riscontrate è inconciliabile con l'ipotesi di mutazione: la probabilità che, nel processo di gametogenesi, si sia contemporaneamente verificata una tale quantità di eventi mutazionali è infatti del tutto trascurabile. Per tale ragione il riscontro di tre simultanee incompatibilità genotipiche su un pannello di almeno quindici marcatori è ritenuto di norma parametro sufficiente per pervenire al giudizio di esclusione di paternità. In conclusione, in base allo studio di polimorfismi genetici del DNA, si esclude il rapporto di paternità biologica tra Parte_1
.”
[...] Controparte_2 Considerato che la CTU appare immune da vizi logici e che le parti non hanno contestato in alcun modo il metodo utilizzato e le relative risultanze, gli elementi acquisiti consentono di ritenere provata l'assenza di paternità biologica di relativamente al minore Parte_1 Controparte_2
.
[...]
Alla luce degli elementi istruttori disponibili - e tenuto conto che la mancanza di consapevolezza tipica della tenera età del minore è condizione idonea a fornirgli adeguata protezione dalle conseguenze derivanti dal cambiamento di status -, deve, pertanto, dichiararsi che non è il padre Parte_1 biologico di , con conseguente comunicazione della presente sentenza, al Controparte_2 momento del suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazione e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n.396/2000 con conseguente accoglimento della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità.
3. Spese di lite Con riferimento alle spese di lite, invece, si impongono alcune considerazioni. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese vanno poste a carico della parte soccombente. Nel caso di specie, nessuna delle parti convenute risulta soccombente, atteso che il Curatore speciale non si è opposto alla domanda dell'attore. Trattandosi, poi, di questione di stato, l'accertamento attraverso una pronuncia giudiziale da parte
Pag. 3 del Tribunale si prefigura come indispensabile. Le spese processuali devono, dunque, essere integralmente compensate. Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste per metà a carico di e per la restante metà a carico di non essendosi Parte_1 CP_1 quest'ultima opposta all'accertamento tecnico d'ufficio. Vanno altresì poste a carico delle parti, in solido tra loro, le spese processuali per la rappresentanza e difesa in giudizio del minore, resa necessaria dalla azione esperita dall'attore, alla quale la convenuta non si è opposta. Queste ultime vanno liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, avendo riguardo ai parametri previsti per i giudizi di cognizione avanti al Tribunale di valore indeterminabile a bassa complessità, tenuto conto dello svolgimento di tutte le fasi del giudizio. Essendo il minore ammesso al patrocinio a spese dello stato, il pagamento dev'essere disposto a favore dell'erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie la domanda di disconoscimento di paternità presentata dall'attore e, per l'effetto, accerta e dichiara che non è il padre biologico di Parte_1 Controparte_2
;
[...] b) dispone che la presente sentenza, al momento del passaggio in giudicato, sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Novara, competente per le annotazioni di legge;
c) dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti;
d) pone definitivamente a carico di e , nella Parte_1 CP_1 misura, ciascuno, della metà, le spese di CTU, come liquidate con separato decreto. e) condanna e , in solido tra loro, alla Parte_1 CP_1 refusione al minore in persona del Curatore speciale Irene Doniselli delle spese per la rappresentanza e difesa in giudizio del minore, che liquida in euro 3.809,00 oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge, con pagamento a favore dell'erario.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribuna di Novara Sezione Civile del 22 luglio 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice Relatore
Dott. Niccolò Bencini
Pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice Relatore dott. Veronica Zanin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2560/2023 promossa da:
nato in [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
.
[...] Rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Abisso ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, come da procura in atti;
ATTORE CONTRO
nata a [...] il [...]; CP_1 CONVENUTO CONTUMACE NONCHE' CONTRO
, nato a [...], il [...], C.F. . Controparte_2 C.F._2 rappresentato dal Curatore Speciale Avv. Irene Doniselli;
CONVENUTO e con l'intervento del PM INTERVENUTO
CONCLUSIONI Per parte attrice:
“-Accertare e dichiarare che il Sig. non è il padre biologico del minore e, per Parte_1 Controparte_2
l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Novara di eseguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita;
-Disporre che il minore perda il cognome che aveva aggiunto al cognome a seguito Controparte_2 CP_2 CP_2 riconoscimento del presunto padre”.
Per il curatore:
“Si associa alle conclusioni del ricorrente”.
Per il PM:
“Conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Pag. 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 19.12.2023, adiva il Tribunale di Novara Parte_1 per impugnare il riconoscimento di paternità sul minore . Controparte_2 Parte ricorrente, a sostegno della propria domanda, deduceva che: a) intorno alla Parte_1 fine dell'anno 2019, intratteneva una breve relazione sentimentale con;
b) che la CP_1 frequentazione cessava e, da quel momento, il ricorrente non aveva più notizie della fino al mese di settembre 2020, CP_2 quando quest'ultima lo contattava telefonicamente;
c) la all'appuntamento si presentava con un CP_2 bambino, di nome , nato il 1° agosto 2020, che la stessa asseriva essere figlio del ricorrente;
c) CP_2 in data 2.10.2020 il ricorrente accettava di riconoscere il bambino come suo figlio, peraltro, avendo avuto rapporti sessuali con la convenuta in periodi compatibili con il concepimento;
d) tale convinzione è stata, però, smentita nel marzo del 2023, quando parte ricorrente veniva a conoscenza del fatto che la AT aveva avuto un'altra relazione sentimentale;
e) a fronte di tale rivelazione, sorgeva in capo al ricorrente il sospetto che potesse non essere figlio proprio confermato, poi, dalla stessa . Quest'ultima, infatti, CP_2 CP_2 confermava di aver intrattenuto una relazione con il sig. ei mesi in Parte_2 cui era avvenuto il concepimento.
* Con comparsa depositata in data 23.2.2024, si costituiva in giudizio il Curatore Speciale del minore
[...]
, nominato dal Tribunale di Novara con decreto del 28.12.2023. Quest'ultimo osservava: a) Persona_1 la tempestività dell'azione proposta dal ricorrente;
b) stante l'età del minore, di appena tre anni, e l'assenza di frequentazione continua con il ricorrente, il minore non subirebbe alcun trauma qualora l'istanza del ricorrente venisse accolta;
c) si associava, quindi, alle conclusioni del ricorrente.
* Con ordinanza del 14.11.2024 il Giudice ha disposto CTU genetico-ematologica al fine di accertare il rapporto di paternità biologica. All'udienza del 5.6.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.;
****
2. Sulla domanda di dichiarazione di paternità L'azione proposta da deve qualificarsi quale azione di disconoscimento Parte_1 della paternità ai sensi dell'art. 243 bis c.c., con cui si persegue lo scopo di rimuovere l'attribuzione al marito della paternità del figlio concepito o nato durante il matrimonio. Si tratta di azione costitutiva, in quanto volta ad eliminare l'effetto giuridico derivante dalla formazione del titolo dello stato;
la stessa si ritiene strumentale ad esigenze di ordine pubblico, volte a garantire la corrispondenza degli stati personali e familiari alla realtà di fatto. Il presupposto dell'azione è, dunque, costituito dal dato della difformità tra la verità apparente, risultante dalla presunzione ex art.232 c.c., e la verità sostanziale ed obiettiva della filiazione. Secondo quanto previsto dall'art.243-bis c.c., l'azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo. Secondo quanto disposto dall'art. 247 c.c., sussiste, nel caso di disconoscimento di paternità, un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra il presunto padre, la madre ed il figlio, il quale, se minore, deve essere rappresentato da un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso. Ai sensi dell'art.244, co. 2 e 4 c.c., poi, il padre può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio;
se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza. L'azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita. I termini previsti dall'art. 244 c.c. sono pacificamente qualificati
Pag. 2 quali termini di decadenza;
la decadenza può, infatti, riguardare anche i diritti indisponibili (a differenza della prescrizione che è istituto tipico dei diritti disponibili); detta qualificazione, peraltro, assicura il conseguimento dello scopo, costituito, come sopra rilevato, dalla certezza degli status. Il Giudice deve accertare d'ufficio il rispetto del termine di decadenza e rimane pertanto a carico dell'attore la prova dell'inosservanza del termine previsto. Nel caso di specie, l'azione è senza dubbio proposta nel rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 244 c.c. In primo luogo, depone in tal senso il test di paternità eseguito dall'attore in data 23.6.2023. Lo stesso, di per sé, non è certamente idoneo a provare l'insussistenza del legame biologico, ma costituisce circostanza fattuale senza dubbio rilevante che abbia sentito l'esigenza di sottoporsi Parte_3
a tale test proprio nel giugno del 2023. Risulta, poi, necessario considerare le dichiarazioni della in ordine all'esclusione della paternità del CP_2 minore in capo al ricorrente. Ciò chiarito, il Collegio ritiene che la domanda formulata da parte attrice sia fondata e meriti accoglimento. Sul piano probatorio, deve, poi, rilevarsi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di accertamenti relativi alla paternità ed alla maternità, la consulenza tecnica ha funzione di mezzo obbiettivo di prova, costituendo lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'accertamento del rapporto di filiazione (cfr. ex multis Cass.n.3563/2006, n.23290/2015). Nella specie, la prova del rapporto di genitura è stata raggiunta attraverso l'analisi del materiale biologico da parte del C.T.U., Prof. , le cui conclusioni, tratte all'esito dei più opportuni approfondimenti Persona_2 nella relazione depositata il 22.4.2025, riportano che: “Esaminando i genotipi di si può Parte_1 osservare che, per nove dei loci studiati (D3S1358, D19S433, D18S51, D1S1656, D10S1248, vWA, D21S11, FGA e SE33), egli non presenta nel proprio corredo l'allele che deve avere obbligatoriamente ereditato dal Controparte_2 padre biologico (o uno dei possibili alleli paterni, nei casi di non certa determinazione). L'elevato numero complessivo d'incompatibilità genetiche riscontrate è inconciliabile con l'ipotesi di mutazione: la probabilità che, nel processo di gametogenesi, si sia contemporaneamente verificata una tale quantità di eventi mutazionali è infatti del tutto trascurabile. Per tale ragione il riscontro di tre simultanee incompatibilità genotipiche su un pannello di almeno quindici marcatori è ritenuto di norma parametro sufficiente per pervenire al giudizio di esclusione di paternità. In conclusione, in base allo studio di polimorfismi genetici del DNA, si esclude il rapporto di paternità biologica tra Parte_1
.”
[...] Controparte_2 Considerato che la CTU appare immune da vizi logici e che le parti non hanno contestato in alcun modo il metodo utilizzato e le relative risultanze, gli elementi acquisiti consentono di ritenere provata l'assenza di paternità biologica di relativamente al minore Parte_1 Controparte_2
.
[...]
Alla luce degli elementi istruttori disponibili - e tenuto conto che la mancanza di consapevolezza tipica della tenera età del minore è condizione idonea a fornirgli adeguata protezione dalle conseguenze derivanti dal cambiamento di status -, deve, pertanto, dichiararsi che non è il padre Parte_1 biologico di , con conseguente comunicazione della presente sentenza, al Controparte_2 momento del suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazione e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n.396/2000 con conseguente accoglimento della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità.
3. Spese di lite Con riferimento alle spese di lite, invece, si impongono alcune considerazioni. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese vanno poste a carico della parte soccombente. Nel caso di specie, nessuna delle parti convenute risulta soccombente, atteso che il Curatore speciale non si è opposto alla domanda dell'attore. Trattandosi, poi, di questione di stato, l'accertamento attraverso una pronuncia giudiziale da parte
Pag. 3 del Tribunale si prefigura come indispensabile. Le spese processuali devono, dunque, essere integralmente compensate. Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste per metà a carico di e per la restante metà a carico di non essendosi Parte_1 CP_1 quest'ultima opposta all'accertamento tecnico d'ufficio. Vanno altresì poste a carico delle parti, in solido tra loro, le spese processuali per la rappresentanza e difesa in giudizio del minore, resa necessaria dalla azione esperita dall'attore, alla quale la convenuta non si è opposta. Queste ultime vanno liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, avendo riguardo ai parametri previsti per i giudizi di cognizione avanti al Tribunale di valore indeterminabile a bassa complessità, tenuto conto dello svolgimento di tutte le fasi del giudizio. Essendo il minore ammesso al patrocinio a spese dello stato, il pagamento dev'essere disposto a favore dell'erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie la domanda di disconoscimento di paternità presentata dall'attore e, per l'effetto, accerta e dichiara che non è il padre biologico di Parte_1 Controparte_2
;
[...] b) dispone che la presente sentenza, al momento del passaggio in giudicato, sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Novara, competente per le annotazioni di legge;
c) dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti;
d) pone definitivamente a carico di e , nella Parte_1 CP_1 misura, ciascuno, della metà, le spese di CTU, come liquidate con separato decreto. e) condanna e , in solido tra loro, alla Parte_1 CP_1 refusione al minore in persona del Curatore speciale Irene Doniselli delle spese per la rappresentanza e difesa in giudizio del minore, che liquida in euro 3.809,00 oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge, con pagamento a favore dell'erario.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribuna di Novara Sezione Civile del 22 luglio 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice Relatore
Dott. Niccolò Bencini
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