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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 30/01/2026, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 574/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
AP TA, RE
IANNONE MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6060/2024 depositato il 21/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5929/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 30
e pubblicata il 02/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020003OR0000010700002 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 398/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: l'accoglimento dell'appello con riforma della sentenza impugnata e vittoria di spese del giudizio.
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma ZI AN impugnava un avviso di liquidazione relativo a imposta di registro riferita ad un procedimento definito con ordinanza del
Tribunale di Roma in data 17.1.2020, lamentando difetto di motivazione dell'atto impugnato ed errore di calcolo nella determinazione della base imponibile.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate che chiedeva il rigetto dell'istanza.
Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma depositata in data 2.5.2024, il ricorso era rigettato.
Avverso tale decisione proponeva appello la parte contribuente, lamentando l'errore dei primi giudici, quanto alla già eccepita carenza di motivazione dell'atto originariamente impugnato relativamente alla determinazione della base imponibile;
inoltre, relativamente al medesimo aspetto, la parte contribuente lamenta la ritenuta erroneità della determinazione della base imponibile alla luce del contenuto del provvedimento giudiziario al quale la stessa è riferita. Ha chiesto la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata. Conclude per l'accoglimento dell'appello con riforma della sentenza impugnata e vittoria di spese del giudizio.
L'Agenzia delle entrate si è costituita in grado di appello, respingendo le avverse deduzioni e richieste, ivi inclusa l'istanza di sospensiva avanzata. Ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda oggetto del presente procedimento origina dalla impugnazione di un avviso di liquidazione per imposta di registro riferita all'ordinanza del Tribunale di Roma in data 17.1.2020 di definizione del relativo procedimento civile. Con riferimento a tale pretesa di pagamento, la parte contribuente aveva eccepito la infondatezza della richiesta in quanto carente di motivazione e viziata da errore nel calcolo della base imponibile.
Con la sentenza appellata in questa sede la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma aveva rigettato il ricorso perché infondato.
A fronte di tale decisione, con la propria impugnazione, la parte contribuente ha lamentato l'errore di giudizio dei primi giudici.
Il motivo di censura è incentrato sulla ritenuta non motivata ed erronea determinazione dell'imposta, posto che la base imponibile assunta dall'Agenzia delle entrate è pari a euro 186.400, mentre nel provvedimento del Tribunale di Roma l'importo determinato sarebbe pari a euro 172.525.
Al riguardo di nessun pregio è l'ulteriore osservazione dell'appellante per cui il successivo (rispetto al provvedimento giudiziario per il quale è reclamato il pagamento dell'imposta id registro) accordo transattivo tra le parti avrebbe portato l'importo a carico dell'odierno appellante alla somma di euro 117.000. Infatti,
l'eventuale determinazione consensuale successiva al provvedimento giurisdizionale (quale l'accordo transattivo in esame) costituisce evento ulteriore rispetto allo stesso, per il quale rimane dovuta l'imposta di registro secondo i criteri ordinari in base all'ammontare emergente dalla determinazione giurisdizionale che ne fissa il valore.
Nell'ordinanza in data 17.1.2020 del Tribunale civile di Roma per cui è causa è chiaramente indicato che Ricorrente_1 è condannato a “corrispondere a Società_1 s.p.a. (per la causale azionata) l'importo di euro 172.525,00, oltre interessi a far data dal pagamento della pari somma da Società_1 s.p.a. alla Società_2”. Pertanto, all'importo in sorte capitale di 172.525 euro deve essere ulteriormente sommato l'ammontare degli interessi, computati a far data dal 28.11.2011, data della escussione della fideiussione rilasciata da Ricorrente_1 alla Società_1 s.p.a., come oggettivamente accertato nell'ordinanza in data 17.1.2020 sopra richiamata, e ben nota allo stesso Ricorrente_1, nella quale è ripercorsa l'inequivoca vicenda debitoria.
Conseguentemente, non sussiste il contestato erroneo computo della base imponibile ai fini della pretesa reclamata dall'amministrazione finanziaria, dovendo applicarsi sulla base imponibile così correttamente determinata l'aliquota del 3%, secondo elementi normativamente inequivoci.
Inoltre, l'avviso di liquidazione dell'imposta oggetto del presente contenzioso risulta coerente con il contenuto tipico dell'atto, come richiesto ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.
In ogni caso, anche con riferimento a tale profilo va evidenziata la piena e approfondita cognizione del contesto che la parte contribuente ha mostrato di possedere, potendo esperire ampia e articolata attività difensiva nel merito, con ciò potendosi affermare che alcuna lesione dei diritti difensivi ne possa essere scaturita.
La decisione è stata assunta tenendo conto dell'ormai consolidato "principio della ragione più liquida", corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015 n. 5 nonché Cass.,
Sez. un., 12 dicembre 2014 n. 26242), che ha consentito di derogare all'ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta a questo organo giudicante, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ.,
Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 luglio 2016 n. 3176), con la conseguenza che (Consiglio di Stato sez. VI, 31.8.2021, n.6119) gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Peraltro, va altresì chiarito che a integrare gli estremi di un ipotetico vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l' impostazione logico giuridica della pronuncia (ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 1.6.2020, n. 3422;
Con. Stato sez. V, 25.3.2024, n. 2821; Cons. Stato, Sez. V, Sent. 14.1.2026, n. 303). Infatti, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, non si ha omissione di pronuncia ma, al più, un rigetto implicito quando nel provvedimento viene accolta una tesi decisoria incompatibile con la domanda (o con l'eccezione) non oggetto di espressa pronuncia (tra le tante, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 31.1.2025, n. 2387, Cass. civ., Sez.
V, Ord., 16.7.2020, n. 15193).
In considerazione delle ragioni della decisione, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate in complessi euro 2.000, gravano sulla parte appellante.
P.Q.M.
respinge l'appello del contribuente che condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in €. 2.000,00
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
AP TA, RE
IANNONE MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6060/2024 depositato il 21/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5929/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 30
e pubblicata il 02/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020003OR0000010700002 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 398/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: l'accoglimento dell'appello con riforma della sentenza impugnata e vittoria di spese del giudizio.
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma ZI AN impugnava un avviso di liquidazione relativo a imposta di registro riferita ad un procedimento definito con ordinanza del
Tribunale di Roma in data 17.1.2020, lamentando difetto di motivazione dell'atto impugnato ed errore di calcolo nella determinazione della base imponibile.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate che chiedeva il rigetto dell'istanza.
Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma depositata in data 2.5.2024, il ricorso era rigettato.
Avverso tale decisione proponeva appello la parte contribuente, lamentando l'errore dei primi giudici, quanto alla già eccepita carenza di motivazione dell'atto originariamente impugnato relativamente alla determinazione della base imponibile;
inoltre, relativamente al medesimo aspetto, la parte contribuente lamenta la ritenuta erroneità della determinazione della base imponibile alla luce del contenuto del provvedimento giudiziario al quale la stessa è riferita. Ha chiesto la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata. Conclude per l'accoglimento dell'appello con riforma della sentenza impugnata e vittoria di spese del giudizio.
L'Agenzia delle entrate si è costituita in grado di appello, respingendo le avverse deduzioni e richieste, ivi inclusa l'istanza di sospensiva avanzata. Ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda oggetto del presente procedimento origina dalla impugnazione di un avviso di liquidazione per imposta di registro riferita all'ordinanza del Tribunale di Roma in data 17.1.2020 di definizione del relativo procedimento civile. Con riferimento a tale pretesa di pagamento, la parte contribuente aveva eccepito la infondatezza della richiesta in quanto carente di motivazione e viziata da errore nel calcolo della base imponibile.
Con la sentenza appellata in questa sede la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma aveva rigettato il ricorso perché infondato.
A fronte di tale decisione, con la propria impugnazione, la parte contribuente ha lamentato l'errore di giudizio dei primi giudici.
Il motivo di censura è incentrato sulla ritenuta non motivata ed erronea determinazione dell'imposta, posto che la base imponibile assunta dall'Agenzia delle entrate è pari a euro 186.400, mentre nel provvedimento del Tribunale di Roma l'importo determinato sarebbe pari a euro 172.525.
Al riguardo di nessun pregio è l'ulteriore osservazione dell'appellante per cui il successivo (rispetto al provvedimento giudiziario per il quale è reclamato il pagamento dell'imposta id registro) accordo transattivo tra le parti avrebbe portato l'importo a carico dell'odierno appellante alla somma di euro 117.000. Infatti,
l'eventuale determinazione consensuale successiva al provvedimento giurisdizionale (quale l'accordo transattivo in esame) costituisce evento ulteriore rispetto allo stesso, per il quale rimane dovuta l'imposta di registro secondo i criteri ordinari in base all'ammontare emergente dalla determinazione giurisdizionale che ne fissa il valore.
Nell'ordinanza in data 17.1.2020 del Tribunale civile di Roma per cui è causa è chiaramente indicato che Ricorrente_1 è condannato a “corrispondere a Società_1 s.p.a. (per la causale azionata) l'importo di euro 172.525,00, oltre interessi a far data dal pagamento della pari somma da Società_1 s.p.a. alla Società_2”. Pertanto, all'importo in sorte capitale di 172.525 euro deve essere ulteriormente sommato l'ammontare degli interessi, computati a far data dal 28.11.2011, data della escussione della fideiussione rilasciata da Ricorrente_1 alla Società_1 s.p.a., come oggettivamente accertato nell'ordinanza in data 17.1.2020 sopra richiamata, e ben nota allo stesso Ricorrente_1, nella quale è ripercorsa l'inequivoca vicenda debitoria.
Conseguentemente, non sussiste il contestato erroneo computo della base imponibile ai fini della pretesa reclamata dall'amministrazione finanziaria, dovendo applicarsi sulla base imponibile così correttamente determinata l'aliquota del 3%, secondo elementi normativamente inequivoci.
Inoltre, l'avviso di liquidazione dell'imposta oggetto del presente contenzioso risulta coerente con il contenuto tipico dell'atto, come richiesto ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.
In ogni caso, anche con riferimento a tale profilo va evidenziata la piena e approfondita cognizione del contesto che la parte contribuente ha mostrato di possedere, potendo esperire ampia e articolata attività difensiva nel merito, con ciò potendosi affermare che alcuna lesione dei diritti difensivi ne possa essere scaturita.
La decisione è stata assunta tenendo conto dell'ormai consolidato "principio della ragione più liquida", corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015 n. 5 nonché Cass.,
Sez. un., 12 dicembre 2014 n. 26242), che ha consentito di derogare all'ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta a questo organo giudicante, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ.,
Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 luglio 2016 n. 3176), con la conseguenza che (Consiglio di Stato sez. VI, 31.8.2021, n.6119) gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Peraltro, va altresì chiarito che a integrare gli estremi di un ipotetico vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l' impostazione logico giuridica della pronuncia (ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 1.6.2020, n. 3422;
Con. Stato sez. V, 25.3.2024, n. 2821; Cons. Stato, Sez. V, Sent. 14.1.2026, n. 303). Infatti, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, non si ha omissione di pronuncia ma, al più, un rigetto implicito quando nel provvedimento viene accolta una tesi decisoria incompatibile con la domanda (o con l'eccezione) non oggetto di espressa pronuncia (tra le tante, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 31.1.2025, n. 2387, Cass. civ., Sez.
V, Ord., 16.7.2020, n. 15193).
In considerazione delle ragioni della decisione, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate in complessi euro 2.000, gravano sulla parte appellante.
P.Q.M.
respinge l'appello del contribuente che condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in €. 2.000,00