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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 07/11/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
n. 468/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
dr. AR AZ d'RR Presidente
dr. Rita Carosella Consigliere rel.
dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 468/2017 R.G. di appello avverso la SENTENZA n. 244/2017 – rep. n. 318/2017
– del Tribunale di Campobasso, emessa a conclusione del giudizio N.R.G. 98/2013 in data
20/04/2017, non notificata, se non con atto di precetto dalla sola convenuta,
avente ad oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentate e difese dagli avv.ti Domenico D'Antonio e Tommaso C.F._2
David, elettivamente domiciliate presso l'avv. Domenico D'Antonio, in Campobasso, alla Via Trento
n.16, in virtù della procura alle liti allegata al ricorso telematico
APPELLANTI
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. AR Controparte_1 C.F._3
ON AN, elettivamente domiciliata presso il difensore in Campobasso, alla A. Scatolone n.
13, in virtù della procura alle liti allegata al ricorso telematico APPELLATA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Controparte_2 C.F._4
Santoro, elettivamente domiciliata presso il difensore in Campobasso, al C.so Bucci n. 58, in virtù della procura alle liti allegata al ricorso telematico;
APPELLATA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
È stato proposto appello da parte di e , come in atti, avverso Parte_1 Parte_2 la sentenza n. 244/2017 – rep. n. 318/2017 – del Tribunale di Campobasso, emessa a conclusione del giudizio N.R.G. 98/2013 in data 20/04/2017, non notificata, se non con atto di precetto dalla sola convenuta.
Con ordinanza depositata in data 08/01/2020, resa a seguito dell'ordinanza di rigetto di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 244/2017 del Tribunale di Campobasso avanzata dalla parte appellante, è stata dichiarata l'interruzione del procedimento per avvenuto decesso dell'appellata l'ordinanza risulta comunicata ai procuratori delle parti costituite. Controparte_2
Va rilevato che all'atto dell'emissione della presente sentenza è decorso il termine di tre mesi dall'interruzione del procedimento senza che nessuno abbia proceduto alla sua riassunzione.
Ne consegue che ai sensi dell'art. 305 c.p.c. si deve ordinare l'estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini.
Spese ex art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , n. 244/2017 – rep. n. 318/2017 – del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Campobasso, emessa a conclusione del giudizio N.R.G. 98/2013 in data 20/04/2017, non notificata, se non con atto di precetto dalla sola convenuta, così provvede:
dichiara estinto il giudizio.
spese del processo estinto a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso, nella camera di consiglio della Corte d'Appello, in data 06/11/2025.
Il Consigliere est.– dott.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
DR.SSA AR AZ d'RR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
dr. AR AZ d'RR Presidente
dr. Rita Carosella Consigliere rel.
dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 468/2017 R.G. di appello avverso la SENTENZA n. 244/2017 – rep. n. 318/2017
– del Tribunale di Campobasso, emessa a conclusione del giudizio N.R.G. 98/2013 in data
20/04/2017, non notificata, se non con atto di precetto dalla sola convenuta,
avente ad oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentate e difese dagli avv.ti Domenico D'Antonio e Tommaso C.F._2
David, elettivamente domiciliate presso l'avv. Domenico D'Antonio, in Campobasso, alla Via Trento
n.16, in virtù della procura alle liti allegata al ricorso telematico
APPELLANTI
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. AR Controparte_1 C.F._3
ON AN, elettivamente domiciliata presso il difensore in Campobasso, alla A. Scatolone n.
13, in virtù della procura alle liti allegata al ricorso telematico APPELLATA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Controparte_2 C.F._4
Santoro, elettivamente domiciliata presso il difensore in Campobasso, al C.so Bucci n. 58, in virtù della procura alle liti allegata al ricorso telematico;
APPELLATA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
È stato proposto appello da parte di e , come in atti, avverso Parte_1 Parte_2 la sentenza n. 244/2017 – rep. n. 318/2017 – del Tribunale di Campobasso, emessa a conclusione del giudizio N.R.G. 98/2013 in data 20/04/2017, non notificata, se non con atto di precetto dalla sola convenuta.
Con ordinanza depositata in data 08/01/2020, resa a seguito dell'ordinanza di rigetto di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 244/2017 del Tribunale di Campobasso avanzata dalla parte appellante, è stata dichiarata l'interruzione del procedimento per avvenuto decesso dell'appellata l'ordinanza risulta comunicata ai procuratori delle parti costituite. Controparte_2
Va rilevato che all'atto dell'emissione della presente sentenza è decorso il termine di tre mesi dall'interruzione del procedimento senza che nessuno abbia proceduto alla sua riassunzione.
Ne consegue che ai sensi dell'art. 305 c.p.c. si deve ordinare l'estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini.
Spese ex art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , n. 244/2017 – rep. n. 318/2017 – del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Campobasso, emessa a conclusione del giudizio N.R.G. 98/2013 in data 20/04/2017, non notificata, se non con atto di precetto dalla sola convenuta, così provvede:
dichiara estinto il giudizio.
spese del processo estinto a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso, nella camera di consiglio della Corte d'Appello, in data 06/11/2025.
Il Consigliere est.– dott.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
DR.SSA AR AZ d'RR