Sentenza 21 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/03/2001, n. 4011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4011 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
4 O 7 ifor e L ) 3 L . E O N C B , A E 1 P 9 E 9 I N 1 - D O 1 I REPUBBLICA ITALIANA Z 1 r E - A 1 C R I 2 T . D S I L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO U 0401 1/0 1 G I 9 E 3 G R E E A A COR 6 D N Oggetto 4 . E . T T T S Spese giudiziali civili N T I E ( SEZIONE TERZA CIVILE R S in giudizio del giudice di E A pace Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo Presidente R.G.N. 8498/98 FAVARA Consigliere Dott. Paolo VITTORIA - Cron. 8546 Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Rel. Consigliere Rep. Dott. Ennio MALZONE Consigliere Ud. 26/10/00 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IR GI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TUSCOLANA 339, presso lo studio dell'avvocato BRUNO CARMELO CASSARINO, CASSARA', difesa dall'avvocato giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EA AN;
- intimato avverso la sentenza n. 24/98 del Giudice di pace di GELA, emessa il 16/02/98 e depositata il 21/02/98 (R.G. 2000 431/97); 1700 udita la relazione della causa svolta nella pubblica зни udienza del 26/10/00 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per del ricorso ed in subordine per il l'inammissibilità rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il giudice di pace di Gela, con sentenza depositata in data 21.2.1998, decidendo la opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° comma c.p.c. proposta ' da AN RE a precetto di pagamento della complessiva somma di lire 1.535.529, intimato da LO MO in virtù di titolo esecutivo di formazione giudiziale, in accoglimento della domanda dichiarava la nullità del precetto medesimo, nonché la cessazione della materia del contendere in ordine al credito azio- nato e compensava interamente tra le parti le spese del giudizio, ritenuta la sussistenza di giusti motivi. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricor- SO AN RE, la quale, in tre mezzi di do- la violazione degli artt. 91 e 92glianza, denuncia c.p.c., assumendo che la compensazione delle spese è stata giustificata con motivi contraddittori, erronei, illogici ed irrilevanti pur in presenza di pronuncia di totale soccombenza del MO;
deduce la contraddit- 2 зим torietà e la illogicità della motivazione per asserita sua abnormità e per avere il giudice di pace valutato, come motivi di compensazione, anche il comportamento scorretto della parte, la erronea interpretazione della norma dell'art. 125 c.p.c., la produzione in giudizio di copie di atti, la manifestata riserva di proporre querela di falso;
lamenta, infine, il difetto di moti- vazione in rapporto alla assoluta inconsistenza delle indicate ragioni della compensazione medesima. Non ha svolto difese LO MO. MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre preliminarmente rilevare che, pur vertendo- si in tema di giudizio di equità del giudice di pace, deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione con riferimento al capo della decisione relativa alla disciplina delle spese processuali, atteso che le di- sposizioni del codice di rito di cui agli artt. 90-97 ed i principi da esse enucleabili devono essere osser- vati anche nel procedimento in oggetto, indipendente- mente dalla regola di giudizio adottata con riferimento alla decisione di merito. Questa Corte, infatti, ha già precisato (ex pluri- mis: Cass. n. 14576/99) che la decisione del giudice di merito in materia di spese processuali è censurabile in sede di legittimità, sotto il profilo della violazione зим 3 di legge, soltanto quando le spese siano state poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte total- mente vittoriosa;
non invece sindacabile, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, l'esercizio del potere discrezionale del giudice di me- rito sulla opportunità di compensare in tutto o in par- te le spese medesime. Tali principi trovano applicazio- ne non soltanto quando sia stata emessa una pronuncia di merito;
ma anche quando il giudice si sia limitato a rendere una pronuncia di inammissibilità o di improce- dibilità dell'atto introduttivo del giudizio ovvero ab- bia dato atto che tra le parti è intervenuta cessazione della materia del contendere. Anche in tali casi, invero, è possibile ravvisare sia pure virtuale, di colui che ha soccombenza, una agito in giudizio. Nella specie, in cui il giudice di pace ha rispet- tato il limite del divieto di condanna alle spese della parte totalmente vittoriosa, il ricorso diretto a sin- dacare la adottata pronuncia di totale compensazione per asserita abnorme motivazione, non è fondato, giac- chè, al di là di rilievi concernenti circostanze non del tutto sussumibili come giusti motivi, il giudice di pace ha giustificato la una pronuncia, fra l'altro, in ragione della sopraggiunta cessazione della materia del зни 4 contendere e del fatto che della norma, di cui l'attore in opposizione a precetto deduceva la violazione, era stata data anche una interpretazione diversa da quella che l'adito giudice riteneva, invece, esatta. Ricorso Il giudizio, pertanto, deve essere rigettato senza altra pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, nel quale l'intimato MO non ha svolto difese. P.T.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 26 ottobre 2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Mgo from avaza Aly I CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, li 21 MAR. 2001 21 MOP 201 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista จ E 4 O T N O Z I A 7 R L ) 3 L O . E O C N B C , E 1 A 9 E P 9 I N 1 - O D I 1 Z 1 E - A 1 C R I 2 T . S D I L U G I 9 E 3 G R E A E 6 D N 4 . E . T T T S N T I E ( R S A E 5