Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/04/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1834/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova Sezione Civile Il Giudice, dott. Valeria Monti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1834/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione in data 25.2.2025 TRA
, c.f.: , elett.te dom.to/a alla VIA Parte_1 C.F._1
MARCONI, 29 26034 PIADENA presso lo studio dell'Avv. LURANI
DANIELE, c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa in C.F._2 virtù di procura in atti
- ATTRICE
E
, c.f.: , Controparte_1 P.IVA_1 elett.te dom.to alla VIA BRENNERO, 139 38100 TRENTO, presso lo studio dell'Avv. GIRARDI ANDREA, c.f.: dal quale è C.F._3 rappresentato e difeso, unitamente all'avv. Nicola Calia, in virtù di procura in atti
- CONVENUTO
E
Controparte_2
, p.
[...] iva P.IVA_2
- CONVENUTO contumace
Oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni:
Attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_1
, cod. fisc. e p. iva , con sede legale in San Martino
[...] P.IVA_1
dall'Argine (MN) via Garibaldi, 6, in persona del Sindaco pro tempore, in
ordine alla causazione dei danni occorsi alla Signora , , cod. Parte_1
fisc. , nata il [...] ad [...] S/C (MN) e C.F._1
residente in [...], danni così come descritti e precisati in apertura di atto di citazione, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c.; - dichiarare
conseguentemente tenuti e condannare, in via solidale tra di loro, il
[...]
, in persona del pro tempore, ed Controparte_1 CP_3 [...]
Controparte_2
, p. iva ,
[...] P.IVA_2
con sede legale in Trento, piazza delle Donne Lavoratrici, 2, in persona del
legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni occorsi e subiti
da parte attrice in conseguenza dei fatti di causa, da liquidarsi, in adesione
alle risultanze dell'espletata CTU, nella misura del 7% per il danno
permanente subito, con relativa inabilità temporanea totale di giorni 2,
parziale al 75% di giorni 31, al 50% di giorni 20 ed al 25% di giorni 20, cui
sommarsi il danno morale subito in considerazione del grado di sofferenza patito, per un totale complessivo di € 13.845,93, oltre spese documentate in atti, in quanto ritenute congrue dal CTU, pari ad € 970,50, cui aggiungere le spese di CTU pari ad € 707,60, già corrisposte interamente da parte attrice
(doc. 24), e le spese di CTP pari ad € 732,00 (doc. 25), e così per un totale di ulteriori € 1.439,60.
Oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'occorso al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa..”
Convenuto: “in via principale: rigettare le domande avversarie perché
infondate in fatto ed in diritto;
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in via subordinata: circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante a
parte attrice
tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della
stessa nella
causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento delle domande
attoree nei limiti
della prova del danno raggiunta;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente
giudizio comprese
spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge con distrazione
delle spese
ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano
antistatari.”
MOTIVI
1- Con atto di citazione ritualmente notificato, ha esposto che: Parte_1
nella mattinata del 09.08.2022, percorrendo a piedi, nel Comune di San
Martino dall'Argine (MN), il marciapiede di via Garibaldi, all'altezza del civico 9, inciampava, a causa di una sconnessione con dislivello presente sul marciapiede stesso, non segnalata, quindi non prevedibile, né visibile,
cadendo rovinosamente a terra (docc. 2-3-4); a seguito della caduta,
veniva soccorsa da parte di , , la quale stava lavorando Persona_1
nell'adiacente birreria, nonché dal marito , nel Persona_2
frattempo giunto sul posto. In conseguenza del sinistro, la Signora Pt_1
veniva trasportata da parte del marito presso il Pronto Soccorso
[...]
dell'Ospedale Oglio Po di Casalmaggiore (CR), ove veniva diagnosticata
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alla stessa una infrazione delle ossa nasali ed una frattura pluriframmentaria distale radiale e dello stiloide ulnare al polso sinistro;
residuavano danni permanenti nella misura dell'8%.
2- Risultate inutili le richieste stragiudiziali, ha instaurato il presente procedimento onde vedere accogliersi le conclusioni sopra riportate.
3- Si è costituito il in persona del Controparte_4
Sindaco pro tempore, rilevando l'assenza di prova del nesso causale, non essendoci rilevanti disconnessioni sul manto stradale, e, in ogni caso,
affermando la sussistenza della responsabilità dell'attrice nella determinazione del sinistro, posto che la stessa conosceva i luoghi –
abitando a 600 metri di distanza. Ha chiesto quindi il rigetto della domanda.
4- Non si è costituita nonostante la regolarità della notifica. CP_5
5- Compiute le verifiche preliminari, espletata istruttoria mediante escussione testimoniale ed accertamento tecnico di ufficio medico-legale,
precisate le conclusioni in epigrafe trascritte, il Giudice Monocratico ha trattenuto la causa in decisione in data 25.2.2025, assegnando preliminarmente alle parti termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
6- Tanto premesso in ordine alla materia del contendere, la domanda attorea merita parziale accoglimento per gli argomenti appresso esplicitati.
7- L'azione proposta va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051
c.c. La funzione dell'art. 2051 è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa,
intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di
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conservazione, potendo eliminare le situazione di pericolo insorte ed escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. n. 26086/2005).
Correttamente, dunque, parte attrice, proponendo azione ai sensi dell'art. 2051 cc., ha citato in giudizio il al cui interno si è Controparte_6
verificato il sinistro, e che avrebbe avuto la possibilità di eliminare il pericolo. Ciò posto, nel merito si osserva che costituisce principio consolidato quello secondo cui la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario (Cass. n.
9726/2013; Cass. n. 1769/2012). Ne deriva che tale tipo di responsabilità
di natura oggettiva (Cass. n. 21727/2012, Cass. 20943/2022) è esclusa soltanto dal caso fortuito (Cass. n. 13005/2016), fattore che attiene, non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento,
riconducibile, non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. Per caso fortuito ex art. 2051 deve intendersi la presenza di un elemento estraneo alla sfera soggettiva del custode che, interrompendo il nesso di causalità,
risulti idoneo ad assurgere a causa esclusiva del danno. In questi termini,
la Cassazione ha precisato che il fortuito dovrà essere connotato da impulso causale autonomo, imprevedibilità nonché assoluta eccezionalità (Cass. n. 5741/2009). Ciò implica, con riguardo al regime
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dell'onere probatorio, che l'attore dovrà limitarsi a provare il danno e il nesso causale mentre il convenuto potrà liberarsi solo con la prova del fortuito.
8- Nel caso di specie, l'attrice ha sicuramente dedotto e provato le lesioni personali patite, producendo la documentazione medica e la perizia di parte allegata all'atto di citazione (cfr. doc. 18), ed attraverso le risultanze di cui alla consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa.
9- Quanto al nesso eziologico lo stesso risulterebbe provato dalle dichiarazioni rese dai testi. In particolare, la teste , presente Persona_1
al momento del sinistro, non parente della parte, ha confermato di aver visto l'attrice cadere proprio nel punto del marciapiede ritratto nelle fotografie allegate all'atto di citazione. In detto punto, così come in tutto il tratto del marciapiede, sono presenti diverse disconnessioni. Il fatto stesso che l'attrice sia caduta proprio in corrispondenza di una disconnessione fa presumere, in assenza di prova contraria, che la causa della caduta sia la disconnessione stessa.
10- La presenza delle predette disconnessioni è stata poi confermata anche dalla teste , non presente però al momento del sinistro, ed è Testimone_1
visibile dalla fotografie in atti, oltre a non essere stata contesta dal CP_1
convenuto.
11- La prova del nesso causale, ovvero del fatto che l'attrice sia caduta a causa della presenza delle disconnessioni, può quindi ritenersi raggiunta, essendoci corrispondenza tra il punto in cui l'attrice è caduta per terra e la presenza della disconnessione in quel punto.
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12- Non può tuttavia dirsi del tutto esclusa la corresponsabilità dell'attrice.
Risulta infatti provato che l'attrice vive nel medesimo comune in cui è
avvenuto il sinistro, a circa 600 metri di distanza ( circostanza non contestata e risultante dalla residenza indicata dalla stessa attrice). E la stessa figlia dell'attrice, sentita come testimone, ha confermato che il supermercato in cui la madre si era recata il giorno del sinistro è quello presso cui si reca normalmente a fare la spesa. Appare quindi irrilevante la circostanza che l'attrice normalmente venisse accompagnata in auto dal marito, posto che è presumibile che anche in altre occasioni il marito,
anziché lasciarla direttamente innanzi all'ingresso del supermercato possa averla lasciata nelle vicinanze dello stesso. In ogni caso, si rileva come la stessa presenza di numerose disconnessioni sul marciapiede, che interessano tutto il tratto dello stesso e che presentano anche colorazioni diverse, avrebbero dovuto porre l'attrice in uno stato di attenzione maggiore, che evidentemente l'attrice non ha non avuto.
13- Il convenuto, inoltre, ha evidenziato come le buche fossero ben CP_1
visibili e tale circostanza appare evidente dalle stesse fotografie prodotte dall'attrice.
14- La corresponsabilità dell'attrice , tenuto conto dello stato dei luoghi e di tutte le sopra evidenziate circostanze, può quantificarsi nella misura del
50%.
15- Passando alla valutazione dei danni, occorre a tal riguardo in prima battuta esaminare l'incidenza del fatto illecito sulla persona dell'attore in sé
considerata, con la precisazione che il danno non patrimoniale da lesione della salute, sia di natura permanente che temporanea, costituisce una
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categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato nella sua persona complessivamente considerata, a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale, costituendo una posta di danno connessa alla lesione della persona fisica in sé riguardata, aldilà
della specifica attitudine del soggetto a procacciarsi redditi, la cui eventuale lesione trova adeguato rimedio mediante il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante. Ciò chiarito, va rilevato che nel caso di specie, il Giudicante ritiene di poter far proprie le valutazioni esposte nella relazione medico legale del c.t.u., dott. Persona_3
depositata in data 25.10.2024. L'ausiliario, in particolare, a seguito di visita medica, ha accertato che: “I postumi residuati configurano un danno
permanente alla persona valutabile, con riferimento alle tabelle di cui alle
Linee Guida della ML ( ) nella misura del 7% Controparte_7
(sette per cento). Il relativo periodo di temporanea biologica, sulla scorta
di quanto documentato e della natura delle lesioni riportate, è così
quantificato: 2 giorni di temporanea assoluta (periodo relativo al
ricovero ospedaliero); 31 giorni di temporanea biologica parziale al
75%; 20 giorni di temporanea biologica parziale al 50%; 20 giorni di
temporanea biologica parziale al 25%. Il grado di sofferenza patito alla
luce delle lesioni riportate e dei relativi trattamenti, è stato di grado
medio durante i primi trentatré giorni di temporanea, quindi di grado
lieve sul restante periodo. Le spese mediche allegate in atti, relative alle
spese sostenute dalla signora sono da ritenersi congrue ed Pt_1
adeguate”.
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16- Circa la quantificazione del danno, da eseguirsi secondo una valutazione equitativa, essa deve ispirarsi ai criteri individuati nelle nuove tabelle elaborate dal Tribunale di AN, cosi' come aggiornate alla data della decisione, (cfr. Cass. Civ. 12408/2011: “poiché l'equità va intesa anche
come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale
alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione
da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi
che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari
elaborati presso il tribunale di AN , da modularsi a seconda delle
circostanze del caso concreto”) e non invece, ai valori tabellari di cui alla legge n. 57/01 (successivamente trasfuse nell'art. 139 del codice delle assicurazioni), il cui ambito applicativo è limitato ai sinistri cagionati dalla circolazione di veicoli e ai danni di lieve entità.
17- Quindi, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (67 anni),
della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità
temporanea e delle tabelle sopra menzionate può liquidarsi il seguente danno all'attualità: € 16.880,75. Non vi sono ragioni per prevedere una personalizzazione del danno, in quanto, la più recente giurisprudenza, ha precisato che il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità
parametrata al danno biologico patito ( Cassazione civile, sez. III,
13/01/2016, n. 339). Nel caso di specie, in mancanza di deduzioni e tantomeno prove in tal senso, e non potendosi neppure ritenere sussistente detto pregiudizio in via meramente presuntiva, tenuto conto della entità
della riduzione dell'integrità psicofisica patita, non va operato alcun
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aumento percentuale ai fini della personalizzazione o della sofferenza patita.
18- Da tale importo va poi sottratto il 50% per la riconosciuta corresponsabilità, così per un totale di € 8.440,37.
19- Sono state documentate spese mediche (crf. Docc. 19,20 e 21), ritenute congrue dal ctu, per un importo pari a €418,50, da cui va detratto il 50%, per un totale di € 209,25. Al contrario le spese per la perizia (cfr. docc. 22
e 23) sono in realtà spese per la difesa e verranno liquidate con le spese legali.
20- In ordine, poi, alla liquidazione degli interessi da cosiddetto lucro cessante, deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete. Nella
fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli. Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dall'epoca dei fatti – 09.08.2022 e ottobre 2022 quanto alle spese sostenute- sino alla
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data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma devalutata alla data dei fatti, di anno in anno rivalutata secondo indici Istat
FOI. Il credito complessivo maturato in capo a parte attrice a titolo risarcitorio, per danno non patrimoniale, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi, ammonta pertanto ad €9.135,41, mentre quello per il danno patrimoniale ammonta ad € 226,10 .
21- Sulla somma così liquidata, poi, per quanto attiene al secondo periodo,
intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
CP 22- Quanto alla posizione di , non costituitasi, si osserva che l'attrice non aveva alcuna azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa del
CP_1
23- Tenuto conto dell'esito della controversia, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite
24- Anche le spese di ctu , come liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di ciascuna parte nella misura del 50%.
PQM
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda,
istanza ed eccezione:
- accerta e dichiara la responsabilità nella misura dell'50% del convenuto in ordine all'evento dannoso per Controparte_8
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cui è causa e, per l'effetto condanna il suddetto Comune, in persona del
Sindaco p.t., al pagamento in favore di della somma Parte_1
complessiva di €9.361,51, oltre interessi di legge dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese di ctu, come liquidate con separato decreto, a carico di ciascuna parte nella misura del 50% .
Così deciso in Mantova il 24.03.2025.
Il giudice
Dott. Valeria Monti
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