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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 08/05/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 132/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 132/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CORRADI CORRADO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MONDINI ALESSANDRO
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco.
2) Il figlio minore (nato a [...] il [...]) viene affidato Persona_1
ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, con collocazione prevalentemente presso il padre ove fisserà la propria residenza anagrafica. I coniugi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al figlio, impegnandosi a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare la reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali, quali la salute,
l'educazione e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
3) La madre potrà incontrare il figlio quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e le esigenze di vita sociale del minore, previo preavviso telefonico al padre. Tenuto conto che la sig.ra ha avviato una Parte_1
convivenza con un nuovo partner, la stessa avrà cura di far incontrare il minore con il nuovo compagno con gradualità e attenzione, Per_1
rispettando le sue eventuali indisponibilità e/o ritrosie. Quando il minore si sarà reso disponibile, la madre potrà tenerlo con sé per un intero fine settimana, a settimane alterne, dal sabato alle ore 13,00 sino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola e tutti martedì e giovedì sera, dalle ore 19,00 con cena, pernotto e accompagnamento a scuola la mattina successiva. Il figlio resterà inoltre con la madre per una intera settimana durante le vacanze natalizie, alternando ogni anno il giorno di Natale con quello di Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali alternando ogni anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, nonché due intere settimane, anche non consecutive, durate le vacanze estive.
I coniugi si impegnano a comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno il rispettivo periodo di ferie estive.
4) L'altro figlio è maggiorenne, ancorchè non autonomo Persona_2
dal punto di vista economico, e gestirà in proprio i rapporti con la madre.
5) La madre si impegna a versare al marito, tramite bonifico Parte_1
bancario utilizzando le coordinate fornite dallo stesso sig. , Controparte_1
entro il giorno 10 di ogni mese a partire dal mese di dicembre 2024, la somma di €. 400,00 (euro quattrocento/00), cioè 200,00 per ogni figlio, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) Ciascun genitore sosterrà al 50% l'importo per spese medico-sanitarie, scolastiche, ricreative, sportive e straordinarie in genere, sostenute nell'interesse dei figli. In particolare, per stabilire quando le spese straordinarie, debitamente documentate, debbano essere concordate tra i genitori e quando possano non esserlo, si riporta di seguito quanto stabilito dal Protocollo in materia di Famiglia adottato dal Tribunale di Modena: - spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso specialisti in libera professione;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
d) cure non convenzionali e farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche di istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e)
alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato e dopo scuola;
b) centro ricreativo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportiva e pertinente abbigliamento e attrezzatura;
b) spese di custodia (baby sitter) c) viaggi e vacanze senza i genitori. Tutte le spese straordinarie diverse da quelle sopra indicate saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. 7) In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte della formale richiesta avanzata dall'altro genitore in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso proquota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione, dovrà essere versato entro i 30 giorni successivi all'esibizione.
8) L'assegno unico per il figlio sarà percepito al 50% da ciascuno dei genitori.
9) La casa familiare, condotta in locazione, viene assegnata al sig. CP_1
con i mobili e gli arredi che attualmente la compongono.
[...]
9) La sig.ra ha già lasciato la casa familiare e provvederà a Parte_1
trasferire anche la propria residenza anagrafica.
10) Ciascun coniuge continuerà a possedere ed utilizzare l'autovettura che ha attualmente in uso, peraltro già intestata all'utilizzatore esclusivo.
11) I coniugi dichiarano e riconoscono di essere autonomi dal punto di vista economico e rinunciano a contributi per il proprio mantenimento.
12) I coniugi dichiarano di avere già equamente suddiviso tra loro il patrimonio familiare e di avere regolato tra loro ogni altro rapporto di natura economica e patrimoniale.
13) I coniugi si prestano reciprocamente l'assenso al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il figlio minore.
14) I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni eventuale cambio di residenza e/o di utenza telefonica. 15) Ciascun coniuge provvederà al pagamento delle competenze legali dovute al proprio difensore.
16) La sig.ra e il sig. espressamente, ogni Parte_1 Controparte_1
eccezione rimossa, di non volersi riconciliare e di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
17) I coniugi chiedono che con separata ordinanza venga fissata, nel rispetto del termine di legge di sei mesi dalla separazione, l'udienza per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, avanti il medesimo
Tribunale e con designazione del Giudice avanti il quale i coniugi dovranno comparire”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1
c.c. - Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e Parte_1 [...]
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa: CP_1
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
a RA (VC) il 04/05/1976 e nato a [...]_1
(LE) il 13/02/1973
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Novara di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2004, atto n.23, Parte II serie C) 4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 16/04/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale