Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/03/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
N. R.G. 13439/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Luca Minniti Presidente
Angela Baraldi Giudice rel.
Emanuela Romano Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento introdotto da
, C.F. , con l'Avv. LUCENTE FEDERICA Parte_1 P.IVA_1
ricorrente contro
, C.F. Controparte_1 P.IVA_2
resistente contumace
Conclusioni per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, in accoglimento del presente ricorso, premessi tutti gli accertamenti e adempimenti del caso, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: IN VIA LARE sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato ordinando alla Questura di di restituire/rilasciare la ricevuta di CP_1 richiesta del permesso di soggiorno per protezione o rilasciare permesso di soggiorno provvisorio così da consentire al ricorrente di continuare a lavorare e soggiornare regolarmente in Italia fino alla decisione di merito del presente ricorso circa i permesso di soggiorno per protezione speciale;
NEL MERITO Riconoscere a il diritto al Parte_1 rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex esto Unico Immigrazione, della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”.
Fatto e Diritto 1. Con ricorso tempestivamente proposto in data 27 settembre 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso l'1.8.2024 dal Questore della Provincia di notificatogli il CP_1
29.8.2024.
1.1. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna: “ritenuto che la mancata produzione di elementi, stante la presenza sul territorio da ben nove anni, in grado di attestare l'avvenuta integrazione sociale sul territorio non consenta di rinvenire nel caso di specie un complesso di vita privata incompatibile col rimpatrio. Occorre rimarcare che la documentazione lavorativa e reddituale prodotta non è idonea, di per sé, ad attestare un effettivo e solido radicamento sul territorio. Per quanto riguarda il contesto familiare, il richiedente non risulta avere legami sul territorio tali da configurare un'ipotesi di non refoulement nel caso di un eventuale provvedimento di rimpatrio. L'interessato non ha prodotto documentazione inerente la conoscenza della lingua italiana, la frequenza di corsi formativi e/o professionali sul territorio e risulta ospitato da un connazionale, quindi non ancora autonomo da un punto di vista abitativo. Alla luce di quanto fin qui esposto, la situazione personale del richiedente, così come risultante dalla documentazione prodotta, non appare ricadere sotto la tutela dell'art. 8 Cedu”.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso dopo nove anni di permanenza sul territorio nazionale attraverso lo svolgimento di regolare lavoro ed il reperimento di una stabile situazione alloggiativa.
1.3. In data 2.10.2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Il non si è costituito, nonostante la regolarità delle Controparte_1 comunicazioni, e, pertanto, all'udienza del 28 gennaio 2025, il giudice delegante ne ha dichiarato la contumacia.
1.5. Il Giudice ha delegato per la fase istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del processo.
1.6. Quindi la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che, all'udienza del 4 febbraio 2025 dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all' del processo, ha dichiarato, in lingua italiana, quanto segue: “ ADR: io lavoro a come magazziniere per una ditta di abbigliamento intimo, la ditta si CP_1 trova in via Jacopo e si chiama Luna di Hu Libin;
il contratto ora mi è stato prorogato fino a novembre di quest'anno, è part-time, lavoro solo quattro ore dal lunedì al venerdì, guadagno circa 900,00-1000,00 euro al mese. Faccio questo lavoro da tanto tempo perché devo dire che il contratto ultimo risale a novembre del 2023 ed è stato più volte prorogato fino ad oggi, ma io, in realtà, lavoro con questa stessa ditta e sempre con contratto sin dal 2018. Ho svolto sempre e solo questo lavoro, solo in brevissimi periodi ho lavorato in nero arrangiandomi un po' con diversi lavoretti per poter sopravvivere. ADR: io sono arrivato in Italia il 14 settembre del 2015 non il giorno 18 (si dà
Pag. 2 di 7 atto che il ricorrente esibisce copia dei diversi permessi di soggiorno provvisori, comunque allegati già al ricorso come doc. n. 2, al fine di far evidenziare che la data di ingresso ivi ri è quella del 14.9.15), non sono sbarcato in Sicilia come è riportato nel parere della Ct di che mi sta CP_1 mostrando lei ora;
io vengo dal Pakistan e il viaggio l'ho affrontato seguendo la balcanica;
facendo un viaggio in parte a piedi e in parte in autobus. Ricordo, anche, di aver presentato domanda di asilo p Questura di Terni un mese dopo circa e poi mi sono spostato in diverse città d'Italia, come e Prato e Terni e in altre regioni come la Sicilia. Non avevo né amici né CP_1 familiari qui in It alcuni conoscenti miei connazionali mi dicevano che potevo trovare lavoro. Ricordo anche di essere stato per un periodo in un centro di accoglienza in provincia di Orvieto. Mi spostavo in tante città, ripeto, perché volevo trovare lavoro. ADR: non ho preso parte a corsi di formazione né a corsi per imparare la lingua italiana. Non ho fatto attività di volontariato. La lingua italiana l'ho imparata lavorando qui, il mio datore di lavoro è cinese e con lui parlo italiano;
ci sono poi altri dipendenti italiani. ADR: io sono sposato e ho tre figlie di 18, 17 e 16 anni, che vivono tutte in Pakistan. Mio padre è morto tanto tempo fa, mia madre è ancora viva. Ervamo 9 figli, tre maschi compreso me (uno è morto) e 6 sorelle. Non li vedo da 15 anni perché io sono partito dal mio paese nel 2010. Sono in contatto con tutti loro, facciamo le video-chiamate; ogni tanto riesco a mandare un po' di soldi a mia moglie a mezzo Money Transfer, non tanti perché con 900,00 euro al mese, tolti i soldi per mangiare e pagare l'affitto, non riesco a risparmiare quanto vorrei. ADR: dal mese di novembre ho cambiato casa;
dal 2020 ero ospite di un mio connazionale alla via Casoni qui a;
adesso, invece, sono ospitato da un altro CP_1 connazionale alla via Croce Coperta;
siam to in casa 5 persone;
pago al mese 100,00- 150,00 euro come affitto e anche per comprare cibo e pagare le bollette. ADR: tra il 2010 e il 2015 ho vissuto e lavorato in Grecia, non ho presentato nessuna domanda di asilo in Grecia, ho lavorato in campagna e anche al mare ma non avevo un contratto regolare, venivo pagato sempre in nero e così ho deciso di venire in Italia. ADR: dopo il rigetto della mia domanda di asilo nel 2019 ho poi presentato domanda di sanatoria che però mi è stata rifiutata ad aprile 2022. Io a quel tempo, come ho detto prima, già lavoravo per il mio capo cinese della ditta di abbigliamento intimo ma lui aveva avuto anni prima un problema con la giustizia (si dà atto che l'avv. Lucente esibisce copia del rigetto della “c.d. sanatoria” rilevando come il fatto contestato al datore di origini cinesi del ricorrente, posto a base del rigetto, fosse stato quello rubricato dall'art. 22 co. 1 e 2 TUI risalente al 2016 e definito con decreto penale di condanna). Poi, ho presentato la domanda di protezione speciale ad ottobre del 2022. ADR: sto bene in salute. ADR: quando non lavoro mi piace fare lunghe camminate, non pratico sport né frequento più di tanto la moschea. ADR dell'avv. Lucente: io sono di religione sciita, mio fratello e mio zio sono stati uccisi in uno scontro tra il 2008 e il 2009 per mano di alcune persone che vedevano gli sciiti come nemici. Io sono originario di Bhago, nel distretto di Gujirat, dove vivono ancora mia moglie e le mie figlie. Per questo io ero fuggito dal mio paese nel 2010. ADR: si, questo motivo lo avevo riferito alla Commissione di Perugia, era la ragione della mia partenza dal Pakistan e l'avevo raccontata con la mia prima ed unica domanda di asilo”.
1.7. Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c.
1.8. Scaduto il termine per il deposito di note conclusive, il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
Pag. 3 di 7 2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta da copia del modulo di richiesta avanzata presso la Questura di e contestuale fissazione dell'appuntamento presso il citato CP_1 organo questorile, la domanda amministrativa è stata presentata in data 31.10.2022: v. doc. 4 ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), ne un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto
Pag. 4 di 7 all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
È quindi evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa.
6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un fattivo percorso di integrazione lavorativo nonché alloggiativo sul territorio italiano.
Dalla documentazione depositata e dalle dichiarazioni rese in sede giudiziale, si evince che il ricorrente, originario di Bhago, distretto di Gujrat, Pakistan, da ritenersi immune da pregiudizi penali (parte resistente, giova ribadire, è rimasta contumace e, comunque, nulla è stato segnalato o depositato in atti sul punto), ha avviato un regolare percorso di integrazione lavorativa, riuscendo a percepire discreti guadagni: ha, infatti, in corso un contratto di lavoro part-time come magazziniere, sin dal 2023, più volte prorogato e in scadenza al 13.11.2025; rispetto a quest'ultimo impiego percepisce, come retribuzione, circa 1000,00 euro mensili. Peraltro, l'istante nel 2018 e nel 2020 allorquando aveva presentato rispettivamente domanda di asilo e domanda c.d. di emersione, entrambe rigettate, (v. permessi di soggiorno: doc. 2 ricorso) era riuscito a prestare attività lavorativa con regolari contratti sia pure a termine. Vive dal mese di novembre 2024 in una nuova abitazione in locazione unitamente ad un altro connazionale, dopo una precedente ed analoga situazione alloggiativa di più lunga durata (sin dal 2020). Ha, altresì, dimostrato, nonostante la mancanza di idonee attestazioni, di avere una discreta conoscenza della lingua italiana. Peraltro, manca dal suo Paese d'origine oramai da quasi dieci anni in
Pag. 5 di 7 considerazione del lungo percorso migratorio con l'effetto di un affievolimento dei rapporti con i familiari ancora ivi presenti senza che possano avere rilievo dirimente i rapporti, per lo più telefonici, con questi ultimi o le rimesse monetarie ai medesimi effettuati, peraltro in maniera discontinua, come emerso in sede giudiziale.
Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del Per_1 Per_2 novellato art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata
“per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato nel provvedimento impugnato e la parte resistente è rimasta contumace.
Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta
Pag. 6 di 7 in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente;
lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
9. Nulla per le spese atteso che la presente decisione, nella contumacia di parte resistente, è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla per le spese. Così deciso in Bologna, il 6 marzo 2025
Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi Il Presidente Dott. Luca Minniti
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