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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/09/2025, n. 1996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1996 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4709/2023 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Angela Paladina che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
e
(c.f. , con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni del ruolo professionale per procura in atti, resistente oggetto: indennità di accompagnamento – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 7 gennaio 2022 , lamentando l'ingiusto rigetto della Parte_2 domanda presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 54/2022 r.g.). Nella resistenza dell' veniva disposta ed CP_2 espletata c.t.u. che escludeva il suddetto requisito. Parte ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, l'8 settembre 2023, proponeva ricorso per insistere nel riconoscimento del dedotto diritto alla prestazione e nella condanna dell' al pagamento della CP_2 stessa.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza dell'11 settembre 2025 dal deposito telematico di CP_1 note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza. 2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n. 30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. dell'ATP aveva ritenuto che il ricorrente fosse affetto da “esiti di minor stroke in territorio dell'arteria cerebrale posteriore, emiparesi fbc sx. Pregresso k laringeo in pz portatore di tracheostomia. Ipertensione arteriosa” ma che non sussistessero le condizioni sanitarie legittimanti la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Anche il nuovo esperto, dr. , nominato in questa fase ha accertato che il è affetto da Per_1 Pt_2
“Emiparesi facio-brachiocrurale sn in soggetto con Esiti di Minor stroke nel territorio dell'Arteria cerebrale posteriore. Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico. Portatore di Tracheostomia per pregresso K laringeo” precisando che “… il ricorrente (al momento della visita) si presentava in discrete condizioni generali, percepiva il normale tono di conversazione, appariva vigile, orientato e cosciente, dotato di conservati senso critico e di giudizio, capace di un eloquio coerente e correttamente strutturato che gli permetteva di rispondere a tono alle domande rivolte.
Inoltre, pur in presenza di lieve-moderata Emiparesi facio-brachio-crurale, era in grado di effettuare i passaggi posturali (seduto-assiso-seduto) in autonomia anche se con lieve difficoltà e, in forza di sufficiente tono e trofismo muscolare degli arti inferiori tali da poter deambulare in autonomia ancorchè a piccoli passi e con andatura falciante.”.
Ha concluso quindi affermando che “Per il Signor già Invalido Civile già Parte_2
Portatore di Handicap (art. 3 comma 3), sulla scorta delle patologie riscontrate e riportate integralmente in diagnosi ed in conseguenza delle valutazioni medico-legali effettuate si ritiene che, al momento della visita, non ricorrevano i requisiti per la concessione dell'Indennità di accompagnamento”.
Tale accertamento, persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso e resiste ai rilievi di parte. In mancanza di nuove certificazioni che attestino eventuali aggravamenti, non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass
m. 5277/2006 e n. 23413/2011). Non si ravvisano invero errori diagnostici nè la mancata valutazione di patologie esistenti (cfr. sul punto Cass. n. 30522/2024).
La domanda va quindi respinta, con assorbimento di ogni altra eccezione.
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Restano quindi a definitivo carico dell' le spese della c.t.u., liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese del giudizio.
Messina, 12.9.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro