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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 09/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 747/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara Licitra PRESIDENTE
Sara Cargasacchi GIUDICE
Francesca Riccardi GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 747/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MAURO MANUELA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. MARTINELLI ELENA CP_1 C.F._2
CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.12.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
L'avv. Martinelli chiede pronunciarsi sentenza sullo status, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche.
Per parte convenuta:
L'avv. Mauro si associa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 22.09.2023 chiedeva la pronuncia dello scioglimento Parte_1
del matrimonio contratto con , celebrato in Sondalo (SO) in data 13/06/2015, CP_1
premettendo che in data 06.07.2022 i coniugi erano comparsi avanti al Presidente del Tribunale di
Sondrio nel giudizio di separazione e che il Tribunale il 06.07.2022 aveva pronunciato decreto di omologa della separazione alle concordate condizioni.
Si è costituita , concludendo come da relativa comparsa. CP_1
All'udienza del 13.12.2023 veniva dato mandato ai Servizi per la presa in carico del nucleo;
successivamente, all'udienza del 22.05.2024, le parti raggiungevano un accordo in via provvisoria sulle condizioni della separazione e il Tribunale recepiva tale accordo, dando mandato ai Servizi di proseguire negli interventi intrapresi.
All'udienza del 17.12.2024, parte convenuta chiedeva che venisse emessa pronuncia non definitiva sullo status, con rinuncia ai termini per conclusionali e repliche.
Tanto premesso, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso di specie, invero, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione, è ampiamente decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Con separata ordinanza si provvederà alla rimessione della causa in istruttoria per la trattazione e l'istruzione delle restanti questioni.
Spese al definitivo, trattandosi di sentenza parziale.
P . Q . M .
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
pagina 2 di 3 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e , Parte_1 CP_1
celebrato a Sondalo (SO) il 13/06/2015, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune parte 2 serie A n. 3;
2) manda alla cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile competente per le annotazioni di legge;
3) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Sondrio, camera di consiglio del 19.12.2024
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara Licitra PRESIDENTE
Sara Cargasacchi GIUDICE
Francesca Riccardi GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 747/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MAURO MANUELA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. MARTINELLI ELENA CP_1 C.F._2
CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.12.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
L'avv. Martinelli chiede pronunciarsi sentenza sullo status, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche.
Per parte convenuta:
L'avv. Mauro si associa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 22.09.2023 chiedeva la pronuncia dello scioglimento Parte_1
del matrimonio contratto con , celebrato in Sondalo (SO) in data 13/06/2015, CP_1
premettendo che in data 06.07.2022 i coniugi erano comparsi avanti al Presidente del Tribunale di
Sondrio nel giudizio di separazione e che il Tribunale il 06.07.2022 aveva pronunciato decreto di omologa della separazione alle concordate condizioni.
Si è costituita , concludendo come da relativa comparsa. CP_1
All'udienza del 13.12.2023 veniva dato mandato ai Servizi per la presa in carico del nucleo;
successivamente, all'udienza del 22.05.2024, le parti raggiungevano un accordo in via provvisoria sulle condizioni della separazione e il Tribunale recepiva tale accordo, dando mandato ai Servizi di proseguire negli interventi intrapresi.
All'udienza del 17.12.2024, parte convenuta chiedeva che venisse emessa pronuncia non definitiva sullo status, con rinuncia ai termini per conclusionali e repliche.
Tanto premesso, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso di specie, invero, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione, è ampiamente decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Con separata ordinanza si provvederà alla rimessione della causa in istruttoria per la trattazione e l'istruzione delle restanti questioni.
Spese al definitivo, trattandosi di sentenza parziale.
P . Q . M .
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
pagina 2 di 3 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e , Parte_1 CP_1
celebrato a Sondalo (SO) il 13/06/2015, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune parte 2 serie A n. 3;
2) manda alla cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile competente per le annotazioni di legge;
3) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Sondrio, camera di consiglio del 19.12.2024
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
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