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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 12/05/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1120/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 18/09/2024
d a
, , , OGGETTO: Parte_1 Parte_2 Parte_3
Responsabilità ex artt. QUALI EREDI DI e Controparte_1 Parte_4
ELENA, rappresentati e difesi dall'avv. SAVIOZZI ALESSANDRO e dall'avv. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
, elettivamente domiciliati in VIA IV NOVEMBRE, 1/D 25122 Parte_5
BRESCIA presso il loro studio
APPELLANTI
c o n t r o
Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. MISERERE PAOLO
[...]
e dagli avv.ti NEGRO CARLO e CAMURATI FEDERICO, elettivamente pagina 1 di 18 domiciliata in VIA BIGLI, n.2 20212 MILANO presso il difensore avv. MISERERE
PAOLO
BE CLAUDIO, rappresentato e difeso dall'avv. ANGRISANO BIAGIO,
elettivamente domiciliato in VIA FAUSTO CADEO 42 25047 DARFO BOARIO
TERME presso il suo studio
, rappresentato e difeso dall'avv. VIZZARDI MASSIMO e CP_3
dall'avv. DANESI GIOVANNA, elettivamente domiciliata in VIALE MAZZINI NR
1 CHIARI presso lo studio dell'avv. VIZZARDI MASSIMO
BE AD e , Controparte_4 Parte_6
rappresentati e difesi dall'avv. BERGAMINI SIMONE, CP_5
elettivamente domiciliati in VIA FOLL 1 ARDESIO presso il suo studio
APPELLATI
In punto: appello a sentenza n. 1001/2022 del Tribunale di Brescia seconda sezione in data 07/04/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte, ogni avversa istanza, eccezione e
deduzione reietta, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 1001/2022 del
Tribunale di Brescia, pubblicata il 20/04/2022, non notificata, accogliere le
domande formulate dagli attori in primo grado che pedissequamente si
ripropongono: Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta e
con la rifusione delle spese, comprese CTU e CTP, e dei compensi professionali di
causa, voglia l'ill.mo Tribunale adito: Nel merito: per tutti i motivi esposti, previe le
declaratorie del caso, condannare con sede Controparte_2
pagina 2 di 18 legale in Via RC Ulpio Traiano 18 - 20149 Milano o in subordine i terzi chiamati
anche in via fra loro solidale, a rimborsare agli attori la somma di € 79.724,30
ovvero quella diversa somma che dovesse emergere in corso di causa, oltre
rivalutazione e interessi legali come per legge;
-per tutti i motivi esposti, previe le declaratorie del caso, condannare
[...]
con sede legale in Via RC Ulpio Traiano 18 - 20149 Controparte_2
Milan o in subordine i terzi chiamati anche in via fra loro solidale, a versare agli
attori, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 12.000,00 ovvero quella
diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi legali.”
Dell'appellata : IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: Controparte_2
respingere l'appello proposto da come indicati in epigrafe, per Parte_7
tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di risposta e, pertanto, rigettare
tutte le domande formulate dalle Attrici nei confronti di Controparte_2
poiché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
1001/2022 del Tribunale di Brescia, resa nella causa civile RG 15804/2015,
pubblicata in data 20 aprile 2022;
IN VIA INCIDENTALE: in parziale riforma della sentenza n. 1001/2022, accogliere
la domanda di per la liquidazione delle spese di lite relative al primo grado CP
di giudizio e, per l'effetto, condannare Controparte_6 Parte_1
e nella loro qualità di eredi di Parte_2 Parte_3 CP_1
alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado a favore di ,
[...] CP
nella misura che sarà determinata da questa Corte, per le ragioni esposte al
paragrafo 5 della presente comparsa di risposta;
IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA, per la denegata ipotesi di accoglimento pagina 3 di 18 dell'appello proposto dagli Appellanti e per l'effetto dell'accoglimento anche solo
parziale delle domande delle Attrici, accertare e dichiarare tenuti e condannare il
UD TT e NA TT e in solido tra loro, a tenere indenne e CP_4
manlevata in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, per ogni conseguenza pregiudizievole dovesse derivare all'esito del
presente giudizio.
IN OGNI CASO: con il favore delle spese legali e degli onorari anche del presente
grado di giudizio, oltre al rimborso di spese generali del giudizio nella misura del
15%, IVA e C.P.A., come per legge.
Dell'appellato BE CLAUDIO: in via principale: dichiarare inammissibile e
comunque rigettare, perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto da personalmente ed in qualità di erede Controparte_6
della madre , unitamente agli altri eredi di Controparte_1 CP_1
, , e avverso la
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
sentenza n. 1001/2022 emessa dal Tribunale di Brescia;
in via subordinata: in caso di accoglimento anche parziale delle domanda attorea ed
anche della domanda subordinata della convenuta principale
[...]
Controparte_2
– limitare le richieste nella misura del giusto e del provato;
– accertare e dichiarare il concorso di colpa ex art. 1227 c.c delle parti attrici nelle
modalità di consegna degli assegni Banca Popolare di Crema n.
0.184.000.255 del
24 marzo 2011 per euro 5.000,00, n. 0184.000.256 del 24 marzo 2011 per €
15.000,00, n. 0184.000.257 del 14 aprile 2011 per euro 40.000,00 e n. 0.184.000.258
del 7 novembre 2011 per € 40.000,00, escludendo con ciò il richiesto risarcimento pagina 4 di 18 del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c., ovvero, riducendo quanto richiesto nella
misura ritenuta di giustizia;
– accertare e dichiarare che ha restituito in contanti parte del debito Parte_6
contratto con le parti attrici e per l'effetto decurtare dalla somma che verrà
individuata come eventualmente dovuta alle parti attrici medesime, l'importo già
restituito e il cui ammontare verrà provato in corso di causa;
– accertare e dichiarare la diversa natura della responsabilità attribuita alla
convenuta e ai terzi chiamati in causa TT UD, ed Parte_6 [...]
determinando l'eventuale grado di colpa di ciascuno dei corresponsabili CP_3
nella determinazione del danno lamentato e per l'effetto condannare gli eredi di
e in qualità di corresponsabili nella determinazione Parte_6 CP_3
dell'eventuale danno cagionato alle parti attrici, a tenere indenne e/o manlevato
TT UD rispetto agli importi che lo stesso dovesse versare agli attori,
maggiori a quanto eventualmente dovuto rispetto al suo grado di colpa, così come
accertato in corso di causa.
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente
procedimento, oltre al rimborso spese generali Iva e cpa, come per legge.
Nel caso di rimessione in istruttoria: si chiede che vengano ammessi i mezzi
istruttori dedotti nella propria memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c ad eccezione
della richiesta di espletamento della CTU grafologica, già effettuata. In caso di
remissione in istruttoria delle prove avversarie, si chiede di essere ammessi a prova
contraria come da memoria ex art 183 VI comma n. 3 c.p.c.
Dell'appellata VIA PRINCIPALE, Per tutti i motivi esposti Controparte_7
in narrativa dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto e le pagina 5 di 18 domande tutte formulate dagli appellanti, confermando la sentenza n. 1001/2022
emessa dal Tribunale di Brescia.;
IN VIA SUBORDINATA: in caso di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello:
In via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione passiva in capo alla sig.ra nel presente procedimento CP_3
per i motivi esposti in atto e, per l'effetto, estromettere la stessa dal giudizio;
Nel merito: rigettare le domande tutte svolte dall'appellante e dalle appellate nei
confronti della sig.ra perché infondate in fatto e in diritto;
CP_3
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: in caso di accoglimento, anche solo
parziale, dell'appello e delle domande avversarie, accertare e dichiarare il diverso
grado di colpa di ciascuno dei co-responsabili nella causazione del danno, con
particolare riferimento alla condotta della sig.ra caratterizzata da CP_3
assoluta buona fede e da un carattere di particolare tenuità, con ogni conseguenza
di legge.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio.
Degli appellati BE AD e , : CP_4 CP_5
Voglia dichiarare, per i motivi tutti esposti in narrativa una volta formalizzata la
rinuncia all'eredità del convenuto originario , l'estromissione dal Parte_6
presente giudizio d'appello di TT NA e , nonché dei figli minori CP_4
di quest'ultimo ed . Persona_1 Persona_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e la madre convenivano in giudizio, Controparte_6 Controparte_1
dinanzi il Tribunale di Brescia, per sentirla condannare al Controparte_2
pagina 6 di 18 rimborso della somma di € 79.724,30 nonché al risarcimento del danno, quantificato in euro 12.000 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Deducevano che:
in qualità di contraente formale, aveva sottoscritto il Controparte_6
“Contratto di assicurazione sulla vita a premio unico con partecipazione agli utili
con cedola annua” con decorrenza dal 10 marzo 2011, designando quale beneficiario per il caso morte e per il caso vita, la madre (doc. 1), la quale Controparte_1
aveva provveduto al versamento del premio concordato di €. 100.000, con 4 assegni
(doc.2) girati da ed incassati sul conto corrente dell'Agenzia di Controparte_2
Rovato per conto della Compagnia;
non veniva trasmessa dall'agenzia di Rovato nessuna documentazione, nonostante i solleciti, pertanto si erano rivolte direttamente alla Compagnia, che il 5 febbraio
2014, aveva dato loro conferma dell'esistenza di tre distinte polizze (docc. 4, 5 e 6)
per un controvalore di €. 19.125,382 e dell'inesistenza della citata polizza vita;
la Compagnia aveva rigettato la richiesta di restituzione della somma versata di €.
100.000, ciò che le aveva indotte a rivolgersi dapprima all'INVASS e a presentare denuncia- querela nei confronti di UD OT, agente di Controparte_2
Si costituiva la compagnia che respingendo ogni addebito insisteva per il rigetto delle domande attoree, chiedendo comunque la chiamata in causa di UD OT e del sub agente per essere dai medesimi manlevati da ogni eventuale Parte_6
pregiudizio.
Sosteneva la compagnia di essere del tutto estranea alla vicenda oggetto di causa,
pagina 7 di 18 dovendosi imputare l'eventuale responsabilità dei fatti esclusivamente al subagente e, al più, al suo preponente UD TT. Parte_6
Evidenziava che:
il denaro in oggetto risultava transitato sui conti correnti a gestione separata dell' (cod. 213) di Rovato in distinte tranches (corrispondenti alle girate CP_8
all'incasso degli assegni citati), per causali e finalità completamente differenti da quelle dedotte dalle attrici;
gli assegni erano stati consegnati al per la maggior parte quale prestito Parte_6
per sistemare le sue posizioni debitorie nei confronti dell'agenzia di Rovato;
il modulo proposta Activia CO non era mai stato rinvenuto nel portafoglio dell'Agenzia 213 e negli archivi della Compagnia e recava la sola sottoscrizione "per ricevuta" del sub-agente e per quietanza del pagamento delle somme Parte_6
dell'impiegata dell'Agenzia 213, mentre non recava alcuna CP_3
sottoscrizione dell'Agente UD TT;
le modalità di versamento dei € 100.000 non erano conformi a quanto espressamente indicato nel modulo proposta che prevedeva, per premi superiori a € 50.000, un pagamento a mezzo bonifico.
TT UD si costituiva in giudizio, formulando a sua volta istanza di chiamata in causa del terzo e nel merito, accertata la responsabilità esclusiva nei CP_3
fatti di causa del subagente e della dipendente chiedeva Parte_6 CP_3
respingersi le domande spiegate nei suoi confronti.
Si costituiva altresì che chiedeva l'estromissione dal giudizio per CP_3
pagina 8 di 18 carenza di legittimità passiva e nel merito il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti ed in subordine accertarsi il diverso grado di colpa di ciascuno dei co-
responsabili nella causazione del danno, compresa la corresponsabilità delle stesse attrici.
Nelle more del giudizio decedeva (11/05/2017), rimasto contumace, e Parte_6
successivamente (27/10/2017) i cui eredi si costituivano nel Controparte_1
procedimento riassunto.
La causa era istruita documentalmente, con escussione di testimoni, con espletamento di ctu grafologica ed acquisizione degli atti del procedimento penale e relativa sentenza di assoluzione nei confronti di UD TT.
Con la sentenza gravata il tribunale rigettava le domande attoree con compensazione delle spese di lite e addebito di quelle di ctu a carico di parte attrice.
Argomentava il primo giudice che:
sulla base delle risultanze istruttorie e di quanto emergeva dalla sentenza penale di assoluzione dell'imputato TT UD, si evinceva che era il sub agente Pt_6
a gestire l'agenzia di Rovato, il quale incassava somme di danaro, impartiva
[...]
direttive alle impiegate e intratteneva rapporti diretti con i clienti;
le attrici avevano avuto rapporti diretti con il subagente non avendo mai Pt_6
incontrato l'agente TT;
era stata accertata tramite ctu grafologia la sottoscrizione da parte delle attrici dei docc. 4-5 (fs compagnia), dal cui contenuto confessorio poteva desumersi che parte delle somme da loro versate consistevano in prestiti personali erogati allo stesso pagina 9 di 18 Parte_6
non risultava quindi provata la destinazione delle somme versate ad un rapporto di assicurazione con la compagnia assicurativa relativo alla polizza vita Activia
CO;
l'utilizzo di modulistica, peraltro non sottoscritta dall'agente, in presenza di dichiarazioni per le quali parte degli assegni erano destinati a soddisfare uno scopo diverso (prestito per debiti personali di verso l'agenzia) non potevano fondare, Pt_6
ex art. 2049 c,c, la responsabilità della compagnia;
in mancanza di prova circa l'invalidità o il riempimento abusivo delle citate dichiarazioni, il tenore delle medesime costituiva condotta anomala tale da far venire meno il nesso di occasionalità necessaria atta a fondare la responsabilità della compagnia per attività illecita di un proprio agente o sub-agente (Cass. 1786/2022)
Avverso la sentenza , in proprio e quale erede di Controparte_6 CP_1
unitamente agli altri eredi , RC e
[...] Parte_1 Parte_3
proponevano appello reiterando le domande e le eccezioni tutte svolte in primo grado.
Si costituivano gli appellati , TT UD, Controparte_2 [...]
che insistevano per il rigetto dell'impugnazione e per la conferma della CP_3
sentenza gravata, mentre NA TT e questi ultimi CP_5 CP_4
eredi di IE Lorini, chiedevano la loro estromissione dal giudizio avendo rinunciato all'eredità del medesimo.
Gli appellanti proponevano in corso di causa querela di falso avverso la pagina 10 di 18 dichiarazione sottoscritta da che veniva rigettata dalla Corte. CP_1
All'udienza collegiale del 18/09/2024 la causa era trattenuta in decisione con assegnazione di termini per il deposito delle memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva di NA CP_5
TT e per avere gli stessi rinunciato all'eredità di CP_4 Parte_6
deceduto nelle more del giudizio.
Nel merito, gli appellanti principali censurano l'errata valutazione delle prove da parte del primo giudice.
Rilevano che dall'istruttoria emergeva che:
il modulo di proposta - TI CO veniva sottoposto alla firma delle attrici e dall'impiegata CP_6 CP_1 CP_3
gli assegni (per complessivi € 100.000) venivano regolarmente versati sui conti correnti dell'agenzia di Rovato e non su altri riconducibili a TT o e parte Pt_6
di tale somma (€ 80.000 circa), secondo la relazione di ispezione svolta dalla compagnia (doc. 2), era stata utilizzata per coprire premi messi a cassa nel periodo
2010-2011, su indicazione di Parte_6
il recesso della compagnia dal contratto di agenzia concluso con TT UD era motivato tra le altre cose proprio in ragione del «manifesto inadempimento dei suoi
obblighi di controllo e vigilanza nei confronti dei suoi collaboratori in relazione alla
sottoscrizione del modulo di proposta del 10.03.2011 trasmesso dalla reclamante»;
la dichiarazione del 22 marzo 2011, ove si comunicava a che la polizza CP_1 pagina 11 di 18 “con noi” stipulata avrebbe garantito una rendita annua del 4% netto,
incontestabilmente proveniva dall'Agenzia di Rovato.
Contestano, inoltre, il valore confessorio della dichiarazione, sui presunti prestiti a
(08/01/2014) sottoscritta da (già disconosciuta all'udienza del 16 Pt_6 CP_1
febbraio 2017) e lamentano che sarebbe frutto di un abusivo riempimento di fogli firmati in bianco, come dimostrerebbe il fatto che detta dichiarazione risultava firmata il giorno prima della formalizzazione del primo reclamo (09/01/2014) con cui aveva chiesto chiarimenti in ordine all'emissione della citata polizza. CP_6
Ribadiscono che dal ruolo svolto da e da UD TT, sul quale Parte_6
gravava un obbligo di vigilanza sull'operato dei propri collaboratori, conseguiva la responsabilità ex art. 2049 c.c. della compagnia assicurativa, in ragione della negligente attività di vigilanza sul proprio agente.
Richiamano poi la giurisprudenza (Cass. n. 23973/2019) che riconosce la responsabilità̀ indiretta della compagnia assicuratrice per il fatto illecito del sub-
agente fondata, ai sensi dell'art. 2049 c.c., sul nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze di quest'ultimo e il danno subito dal cliente.
***
Gli appellanti sostengono la responsabilità indiretta della compagnia assicurativa convenuta a fronte dell'operato fraudolento del sub-agente che avrebbe Parte_6
ricevuto dalla defunta ingenti somme (€ 100.000) tramite Controparte_1
assegni depositati sui conto correnti della agenzia di Rovato senza emettere la polizza vita convenuta tra le parti, ma unicamente tre differenti polizze per importi pagina 12 di 18 minori (per circa € 20.000) che sono state già oggetto di riscatto.
Va in primis ricordato che secondo l'orientamento della Suprema Corte
(8603/2017;9843/2014):“Nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione
delle prove rientra quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti
compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano
acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia
interesse contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie”.
E ciò vale naturalmente anche per le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato (Cass. 12164/2021).
Nella sentenza di assoluzione (n. 2470/2019-doc. 10 fs TT) resa nei confronti dell'imputato UD TT, agente titolare dell'agenzia di Rovato, emergeva la sua estraneità al reato di appropriazione indebita.
Nella sentenza (pagg- 5-6) si chiariva che:
TT non aveva mai incontrato nessuno dei clienti dell'agenzia, nè tantomeno e;
Controparte_6 Controparte_1
tutte le polizze non regolari erano riconducibili al sub-agente che Parte_6
approfittando del rapporto fiduciario con il TT (suo cognato) e della sua saltuaria presenza, gestiva di fatto l'ufficio, rapportandosi ai clienti, incassando i premi ed impartendo direttive alle impiegate;
non poteva neppure contestarsi a TT l'omessa vigilanza dato che questi verificava regolarmente la contabilità facendosi consegnare i rapporti sulle quindicine (indicative del rapporto tra polizze stipulate e premi incassati) che pagina 13 di 18 all'apparenza sembravano regolari, dato che le polizze (tra cui quella oggetto di causa non autorizzata né stipulata dall'agente) non erano state emesse sicchè il mancato incasso dei premi non poteva risultare;
esisteva una contabilità parallela all'insaputa del titolare.
Il modulo di proposta - TI CO (doc. 1 fs appellanti) veniva sottoscritto
(10/03/2011) da davanti all'impiegata dietro Controparte_6 CP_3
indicazioni rese da ma all'insaputa di TT e quindi mai da questo Parte_6
firmato.
La giurisprudenza (Cass. n. 23973/2019) richiamata dagli appellanti non è pertinente al caso di specie, ossia al prospettato assunto della responsabilità indiretta per condotta del sub-agente.
Il principio infatti enunciato dalla citata sentenza sancisce che: “La responsabilità
indiretta della compagnia assicuratrice per il fatto illecito del sub-agente, fondata,
ai sensi dell'art. 2049 c.c., sul nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze di
quest'ultimo e il danno subìto dal cliente, postula che il fatto dannoso sia stato
agevolato o reso possibile dall'inserimento del sub-agente nell'organizzazione
dell'impresa e sussiste, pertanto, nonostante la tendenziale autonomia della
posizione del sub-agente rispetto all'assicuratore, nell'ipotesi in cui quest'ultimo,
quale primo preponente, abbia conferito al sub-agente un autonomo e diretto
potere rappresentativo oppure mantenga comunque un controllo diretto anche sul
suo operato o, ancora, si avvalga di un'organizzazione imprenditoriale articolata in
un reticolo di agenzie che operano di regola a mezzo di sub-agenti abilitati a
vendere i suoi prodotti assicurativi, nonché nell'ipotesi in cui ricorra la prova di pagina 14 di 18 un'apparenza di rapporto diretto del sub-agente con la compagnia per ottenere
prodotti assicurativi in nome e per conto di essa”.
Nel caso di specie, la compagnia convenuta può considerarsi primo preponente nei confronti del solo agente UD TT e non del sub-agente con il Parte_6
quale non aveva un rapporto diretto, tant'è che il modulo vita avrebbe dovuto essere
(e così non è stato) sottoscritto appunto dall'agente.
Gli stessi appellanti richiamano (pag. 7 conclusionale in appello) la “Lettera di nomina di agente ” (TT) ove si legge chiaramente che: “La Compagnia inoltre,
pur non avendo con i Suoi subagenti, procuratori, produttori e collaboratori alcun
rapporto e senza derogare a tale principio, si riserva il diritto di pretendere la
revoca da parte Sua, ove il loro comportamento danneggiasse – direttamente o
indirettamente la Compagnia”(doc. 28 fs TT).
Da quanto sopra e dalle risultanze in sede penale risultava che il mancato incasso dei premi non poteva risultare dalla documentazione contabile a disposizione di TT,
il quale solamente a fine 2013 a seguito di reclami, finanche quello di CP_6
(09/01/2014), avviava un'indagine interna, collaborava con gli ispettori inviati da e presentava denuncia-querela nei confronti del subagente. Controparte_2
Conseguentemente nessuna omissione di controllo può essere ascritta alla compagnia assicurativa posto che nessuna ragione sussisteva fino ad inizio 2014 che facesse insorgere dubbi sulla regolarità della conduzione dell'agenzia di Rovato e sull'operato di TT, rimasto peraltro del tutto estraneo alle condotte delittuose poste in essere dal sub-agente Parte_6
pagina 15 di 18 La stessa ha sempre confermato di non mai avuto contatti con TT (come CP_6
risulta dalla sentenza penale di assoluzione doc. 10 fs TT).
A ciò si aggiunga che nel corso del giudizio, mediante apposita perizia calligrafica,
veniva accertata la riconducibilità a della dichiarazione datata Controparte_1
08.01.2014 (doc. 4 fs compagnia) ed a la dichiarazione resa in data CP_6
05.02.2022 (doc. 3 fs TT).
Se pure per la dichiarazione di (“La sottoscritta CP_1 CP_1
con la presente dichiara che gli assegni, come da fotocopia, sono
[...]
stati consegnati al Sig. in parte quale prestito per sistemare le sue Parte_6
posizioni debitorie nei confronti dell'Agenzia ITALIANA ASSICURAZIONI di
ROVATO ed in parte per l'emissione di 3 polizze vita che sono in essere con la
suddetta compagnia. Faccio presente inoltre, che sia io che mia figlia
[...]
vantiamo altri crediti con il sig. di importi CP_6 Parte_6
considerevoli") è stato prospettato, in questo grado di giudizio, un riempimento abusivo del foglio, non è stato neppure dedotto, perché l'agenzia avrebbe dovuto avere a sue mani un foglio firmato dalla stessa.
La dichiarazione poi di (con la presente dichiaro di ricevere in data odierna CP_6
quietanze relative alle polizze n. 213/08/05 e 2013/31320 a me intestate per
l'importo complessivo di € 719,99. Non procedo al pagamento di tali quietanze in
quanto, come da accordi con il signor , tale importo fa parte del rientro Parte_6
parziale del suo debito nei miei confronti, come precedentemente successo per altre
polizze sia a me intestate sia intestate a mio marito sia Controparte_9
intestate a mia mamma ), la cui paternità è stata accertata dal Controparte_1
pagina 16 di 18 perito, comprova l'esistenza di rapporti creditizi di natura personale nei confronti di
Pt_6
Alla luce di quanto sopra va rigettato l'appello proposto nei confronti di CP
.
[...]
Quanto poi all'eventuale richiesta nei confronti dei terzi chiamati, la stessa è stata solo genericamente formulata nelle conclusioni e non è stata oggetto di alcun motivo d'appello.
Va invece accolto l'appello incidentale proposto dalla in Controparte_2
relazione al mancato riconoscimento delle spese di lite del primo grado di giudizio che devono essere poste a carico di parte appellante, dal momento che in conformità
all'orientamento giurisprudenziale le gravi ed eccezionali ragioni, che giustificano la compensazione devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia e non possono essere espresse, come nel presente caso, con una formula generica
(Cass. n. 22310/2017; 4696/2019).
Al rigetto dell'appello segue pertanto la condanna dell'appellante a rimborsare alla le spese di entrambi i gradi liquidate, come in Controparte_2
dispositivo, nei valori minimi dello scaglione di riferimento, in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato superiore ad €
52.000)
Nulla sulle spese per gli altri appellati nei confronti dei quali parte appellante non ha proposto domande dirette.
P.Q.M.
pagina 17 di 18 La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 1001/2022 del Tribunale di
Brescia seconda sezione in data 07/04/2022 così dispone:
dichiara la carenza di legittimazione di NA TT e CP_5 CP_4
[...]
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a Controparte_2
le spese di entrambi i gradi, che liquida quanto al
[...]
primo grado in euro 1.276 per la “fase di studio”, euro 814 per la “fase introduttiva”
euro 2.835 per la fase di trattazione ed euro 2.127 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
quanto al presente grado in euro 1.489 per la “fase di studio”, euro 956 per la “fase introduttiva” ed euro 2.552 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
conferma per il resto;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 aprile 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Daniela Fedele
pagina 18 di 18
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1120/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 18/09/2024
d a
, , , OGGETTO: Parte_1 Parte_2 Parte_3
Responsabilità ex artt. QUALI EREDI DI e Controparte_1 Parte_4
ELENA, rappresentati e difesi dall'avv. SAVIOZZI ALESSANDRO e dall'avv. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
, elettivamente domiciliati in VIA IV NOVEMBRE, 1/D 25122 Parte_5
BRESCIA presso il loro studio
APPELLANTI
c o n t r o
Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. MISERERE PAOLO
[...]
e dagli avv.ti NEGRO CARLO e CAMURATI FEDERICO, elettivamente pagina 1 di 18 domiciliata in VIA BIGLI, n.2 20212 MILANO presso il difensore avv. MISERERE
PAOLO
BE CLAUDIO, rappresentato e difeso dall'avv. ANGRISANO BIAGIO,
elettivamente domiciliato in VIA FAUSTO CADEO 42 25047 DARFO BOARIO
TERME presso il suo studio
, rappresentato e difeso dall'avv. VIZZARDI MASSIMO e CP_3
dall'avv. DANESI GIOVANNA, elettivamente domiciliata in VIALE MAZZINI NR
1 CHIARI presso lo studio dell'avv. VIZZARDI MASSIMO
BE AD e , Controparte_4 Parte_6
rappresentati e difesi dall'avv. BERGAMINI SIMONE, CP_5
elettivamente domiciliati in VIA FOLL 1 ARDESIO presso il suo studio
APPELLATI
In punto: appello a sentenza n. 1001/2022 del Tribunale di Brescia seconda sezione in data 07/04/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte, ogni avversa istanza, eccezione e
deduzione reietta, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 1001/2022 del
Tribunale di Brescia, pubblicata il 20/04/2022, non notificata, accogliere le
domande formulate dagli attori in primo grado che pedissequamente si
ripropongono: Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta e
con la rifusione delle spese, comprese CTU e CTP, e dei compensi professionali di
causa, voglia l'ill.mo Tribunale adito: Nel merito: per tutti i motivi esposti, previe le
declaratorie del caso, condannare con sede Controparte_2
pagina 2 di 18 legale in Via RC Ulpio Traiano 18 - 20149 Milano o in subordine i terzi chiamati
anche in via fra loro solidale, a rimborsare agli attori la somma di € 79.724,30
ovvero quella diversa somma che dovesse emergere in corso di causa, oltre
rivalutazione e interessi legali come per legge;
-per tutti i motivi esposti, previe le declaratorie del caso, condannare
[...]
con sede legale in Via RC Ulpio Traiano 18 - 20149 Controparte_2
Milan o in subordine i terzi chiamati anche in via fra loro solidale, a versare agli
attori, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 12.000,00 ovvero quella
diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi legali.”
Dell'appellata : IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: Controparte_2
respingere l'appello proposto da come indicati in epigrafe, per Parte_7
tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di risposta e, pertanto, rigettare
tutte le domande formulate dalle Attrici nei confronti di Controparte_2
poiché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
1001/2022 del Tribunale di Brescia, resa nella causa civile RG 15804/2015,
pubblicata in data 20 aprile 2022;
IN VIA INCIDENTALE: in parziale riforma della sentenza n. 1001/2022, accogliere
la domanda di per la liquidazione delle spese di lite relative al primo grado CP
di giudizio e, per l'effetto, condannare Controparte_6 Parte_1
e nella loro qualità di eredi di Parte_2 Parte_3 CP_1
alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado a favore di ,
[...] CP
nella misura che sarà determinata da questa Corte, per le ragioni esposte al
paragrafo 5 della presente comparsa di risposta;
IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA, per la denegata ipotesi di accoglimento pagina 3 di 18 dell'appello proposto dagli Appellanti e per l'effetto dell'accoglimento anche solo
parziale delle domande delle Attrici, accertare e dichiarare tenuti e condannare il
UD TT e NA TT e in solido tra loro, a tenere indenne e CP_4
manlevata in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, per ogni conseguenza pregiudizievole dovesse derivare all'esito del
presente giudizio.
IN OGNI CASO: con il favore delle spese legali e degli onorari anche del presente
grado di giudizio, oltre al rimborso di spese generali del giudizio nella misura del
15%, IVA e C.P.A., come per legge.
Dell'appellato BE CLAUDIO: in via principale: dichiarare inammissibile e
comunque rigettare, perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto da personalmente ed in qualità di erede Controparte_6
della madre , unitamente agli altri eredi di Controparte_1 CP_1
, , e avverso la
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
sentenza n. 1001/2022 emessa dal Tribunale di Brescia;
in via subordinata: in caso di accoglimento anche parziale delle domanda attorea ed
anche della domanda subordinata della convenuta principale
[...]
Controparte_2
– limitare le richieste nella misura del giusto e del provato;
– accertare e dichiarare il concorso di colpa ex art. 1227 c.c delle parti attrici nelle
modalità di consegna degli assegni Banca Popolare di Crema n.
0.184.000.255 del
24 marzo 2011 per euro 5.000,00, n. 0184.000.256 del 24 marzo 2011 per €
15.000,00, n. 0184.000.257 del 14 aprile 2011 per euro 40.000,00 e n. 0.184.000.258
del 7 novembre 2011 per € 40.000,00, escludendo con ciò il richiesto risarcimento pagina 4 di 18 del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c., ovvero, riducendo quanto richiesto nella
misura ritenuta di giustizia;
– accertare e dichiarare che ha restituito in contanti parte del debito Parte_6
contratto con le parti attrici e per l'effetto decurtare dalla somma che verrà
individuata come eventualmente dovuta alle parti attrici medesime, l'importo già
restituito e il cui ammontare verrà provato in corso di causa;
– accertare e dichiarare la diversa natura della responsabilità attribuita alla
convenuta e ai terzi chiamati in causa TT UD, ed Parte_6 [...]
determinando l'eventuale grado di colpa di ciascuno dei corresponsabili CP_3
nella determinazione del danno lamentato e per l'effetto condannare gli eredi di
e in qualità di corresponsabili nella determinazione Parte_6 CP_3
dell'eventuale danno cagionato alle parti attrici, a tenere indenne e/o manlevato
TT UD rispetto agli importi che lo stesso dovesse versare agli attori,
maggiori a quanto eventualmente dovuto rispetto al suo grado di colpa, così come
accertato in corso di causa.
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente
procedimento, oltre al rimborso spese generali Iva e cpa, come per legge.
Nel caso di rimessione in istruttoria: si chiede che vengano ammessi i mezzi
istruttori dedotti nella propria memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c ad eccezione
della richiesta di espletamento della CTU grafologica, già effettuata. In caso di
remissione in istruttoria delle prove avversarie, si chiede di essere ammessi a prova
contraria come da memoria ex art 183 VI comma n. 3 c.p.c.
Dell'appellata VIA PRINCIPALE, Per tutti i motivi esposti Controparte_7
in narrativa dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto e le pagina 5 di 18 domande tutte formulate dagli appellanti, confermando la sentenza n. 1001/2022
emessa dal Tribunale di Brescia.;
IN VIA SUBORDINATA: in caso di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello:
In via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione passiva in capo alla sig.ra nel presente procedimento CP_3
per i motivi esposti in atto e, per l'effetto, estromettere la stessa dal giudizio;
Nel merito: rigettare le domande tutte svolte dall'appellante e dalle appellate nei
confronti della sig.ra perché infondate in fatto e in diritto;
CP_3
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: in caso di accoglimento, anche solo
parziale, dell'appello e delle domande avversarie, accertare e dichiarare il diverso
grado di colpa di ciascuno dei co-responsabili nella causazione del danno, con
particolare riferimento alla condotta della sig.ra caratterizzata da CP_3
assoluta buona fede e da un carattere di particolare tenuità, con ogni conseguenza
di legge.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio.
Degli appellati BE AD e , : CP_4 CP_5
Voglia dichiarare, per i motivi tutti esposti in narrativa una volta formalizzata la
rinuncia all'eredità del convenuto originario , l'estromissione dal Parte_6
presente giudizio d'appello di TT NA e , nonché dei figli minori CP_4
di quest'ultimo ed . Persona_1 Persona_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e la madre convenivano in giudizio, Controparte_6 Controparte_1
dinanzi il Tribunale di Brescia, per sentirla condannare al Controparte_2
pagina 6 di 18 rimborso della somma di € 79.724,30 nonché al risarcimento del danno, quantificato in euro 12.000 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Deducevano che:
in qualità di contraente formale, aveva sottoscritto il Controparte_6
“Contratto di assicurazione sulla vita a premio unico con partecipazione agli utili
con cedola annua” con decorrenza dal 10 marzo 2011, designando quale beneficiario per il caso morte e per il caso vita, la madre (doc. 1), la quale Controparte_1
aveva provveduto al versamento del premio concordato di €. 100.000, con 4 assegni
(doc.2) girati da ed incassati sul conto corrente dell'Agenzia di Controparte_2
Rovato per conto della Compagnia;
non veniva trasmessa dall'agenzia di Rovato nessuna documentazione, nonostante i solleciti, pertanto si erano rivolte direttamente alla Compagnia, che il 5 febbraio
2014, aveva dato loro conferma dell'esistenza di tre distinte polizze (docc. 4, 5 e 6)
per un controvalore di €. 19.125,382 e dell'inesistenza della citata polizza vita;
la Compagnia aveva rigettato la richiesta di restituzione della somma versata di €.
100.000, ciò che le aveva indotte a rivolgersi dapprima all'INVASS e a presentare denuncia- querela nei confronti di UD OT, agente di Controparte_2
Si costituiva la compagnia che respingendo ogni addebito insisteva per il rigetto delle domande attoree, chiedendo comunque la chiamata in causa di UD OT e del sub agente per essere dai medesimi manlevati da ogni eventuale Parte_6
pregiudizio.
Sosteneva la compagnia di essere del tutto estranea alla vicenda oggetto di causa,
pagina 7 di 18 dovendosi imputare l'eventuale responsabilità dei fatti esclusivamente al subagente e, al più, al suo preponente UD TT. Parte_6
Evidenziava che:
il denaro in oggetto risultava transitato sui conti correnti a gestione separata dell' (cod. 213) di Rovato in distinte tranches (corrispondenti alle girate CP_8
all'incasso degli assegni citati), per causali e finalità completamente differenti da quelle dedotte dalle attrici;
gli assegni erano stati consegnati al per la maggior parte quale prestito Parte_6
per sistemare le sue posizioni debitorie nei confronti dell'agenzia di Rovato;
il modulo proposta Activia CO non era mai stato rinvenuto nel portafoglio dell'Agenzia 213 e negli archivi della Compagnia e recava la sola sottoscrizione "per ricevuta" del sub-agente e per quietanza del pagamento delle somme Parte_6
dell'impiegata dell'Agenzia 213, mentre non recava alcuna CP_3
sottoscrizione dell'Agente UD TT;
le modalità di versamento dei € 100.000 non erano conformi a quanto espressamente indicato nel modulo proposta che prevedeva, per premi superiori a € 50.000, un pagamento a mezzo bonifico.
TT UD si costituiva in giudizio, formulando a sua volta istanza di chiamata in causa del terzo e nel merito, accertata la responsabilità esclusiva nei CP_3
fatti di causa del subagente e della dipendente chiedeva Parte_6 CP_3
respingersi le domande spiegate nei suoi confronti.
Si costituiva altresì che chiedeva l'estromissione dal giudizio per CP_3
pagina 8 di 18 carenza di legittimità passiva e nel merito il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti ed in subordine accertarsi il diverso grado di colpa di ciascuno dei co-
responsabili nella causazione del danno, compresa la corresponsabilità delle stesse attrici.
Nelle more del giudizio decedeva (11/05/2017), rimasto contumace, e Parte_6
successivamente (27/10/2017) i cui eredi si costituivano nel Controparte_1
procedimento riassunto.
La causa era istruita documentalmente, con escussione di testimoni, con espletamento di ctu grafologica ed acquisizione degli atti del procedimento penale e relativa sentenza di assoluzione nei confronti di UD TT.
Con la sentenza gravata il tribunale rigettava le domande attoree con compensazione delle spese di lite e addebito di quelle di ctu a carico di parte attrice.
Argomentava il primo giudice che:
sulla base delle risultanze istruttorie e di quanto emergeva dalla sentenza penale di assoluzione dell'imputato TT UD, si evinceva che era il sub agente Pt_6
a gestire l'agenzia di Rovato, il quale incassava somme di danaro, impartiva
[...]
direttive alle impiegate e intratteneva rapporti diretti con i clienti;
le attrici avevano avuto rapporti diretti con il subagente non avendo mai Pt_6
incontrato l'agente TT;
era stata accertata tramite ctu grafologia la sottoscrizione da parte delle attrici dei docc. 4-5 (fs compagnia), dal cui contenuto confessorio poteva desumersi che parte delle somme da loro versate consistevano in prestiti personali erogati allo stesso pagina 9 di 18 Parte_6
non risultava quindi provata la destinazione delle somme versate ad un rapporto di assicurazione con la compagnia assicurativa relativo alla polizza vita Activia
CO;
l'utilizzo di modulistica, peraltro non sottoscritta dall'agente, in presenza di dichiarazioni per le quali parte degli assegni erano destinati a soddisfare uno scopo diverso (prestito per debiti personali di verso l'agenzia) non potevano fondare, Pt_6
ex art. 2049 c,c, la responsabilità della compagnia;
in mancanza di prova circa l'invalidità o il riempimento abusivo delle citate dichiarazioni, il tenore delle medesime costituiva condotta anomala tale da far venire meno il nesso di occasionalità necessaria atta a fondare la responsabilità della compagnia per attività illecita di un proprio agente o sub-agente (Cass. 1786/2022)
Avverso la sentenza , in proprio e quale erede di Controparte_6 CP_1
unitamente agli altri eredi , RC e
[...] Parte_1 Parte_3
proponevano appello reiterando le domande e le eccezioni tutte svolte in primo grado.
Si costituivano gli appellati , TT UD, Controparte_2 [...]
che insistevano per il rigetto dell'impugnazione e per la conferma della CP_3
sentenza gravata, mentre NA TT e questi ultimi CP_5 CP_4
eredi di IE Lorini, chiedevano la loro estromissione dal giudizio avendo rinunciato all'eredità del medesimo.
Gli appellanti proponevano in corso di causa querela di falso avverso la pagina 10 di 18 dichiarazione sottoscritta da che veniva rigettata dalla Corte. CP_1
All'udienza collegiale del 18/09/2024 la causa era trattenuta in decisione con assegnazione di termini per il deposito delle memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva di NA CP_5
TT e per avere gli stessi rinunciato all'eredità di CP_4 Parte_6
deceduto nelle more del giudizio.
Nel merito, gli appellanti principali censurano l'errata valutazione delle prove da parte del primo giudice.
Rilevano che dall'istruttoria emergeva che:
il modulo di proposta - TI CO veniva sottoposto alla firma delle attrici e dall'impiegata CP_6 CP_1 CP_3
gli assegni (per complessivi € 100.000) venivano regolarmente versati sui conti correnti dell'agenzia di Rovato e non su altri riconducibili a TT o e parte Pt_6
di tale somma (€ 80.000 circa), secondo la relazione di ispezione svolta dalla compagnia (doc. 2), era stata utilizzata per coprire premi messi a cassa nel periodo
2010-2011, su indicazione di Parte_6
il recesso della compagnia dal contratto di agenzia concluso con TT UD era motivato tra le altre cose proprio in ragione del «manifesto inadempimento dei suoi
obblighi di controllo e vigilanza nei confronti dei suoi collaboratori in relazione alla
sottoscrizione del modulo di proposta del 10.03.2011 trasmesso dalla reclamante»;
la dichiarazione del 22 marzo 2011, ove si comunicava a che la polizza CP_1 pagina 11 di 18 “con noi” stipulata avrebbe garantito una rendita annua del 4% netto,
incontestabilmente proveniva dall'Agenzia di Rovato.
Contestano, inoltre, il valore confessorio della dichiarazione, sui presunti prestiti a
(08/01/2014) sottoscritta da (già disconosciuta all'udienza del 16 Pt_6 CP_1
febbraio 2017) e lamentano che sarebbe frutto di un abusivo riempimento di fogli firmati in bianco, come dimostrerebbe il fatto che detta dichiarazione risultava firmata il giorno prima della formalizzazione del primo reclamo (09/01/2014) con cui aveva chiesto chiarimenti in ordine all'emissione della citata polizza. CP_6
Ribadiscono che dal ruolo svolto da e da UD TT, sul quale Parte_6
gravava un obbligo di vigilanza sull'operato dei propri collaboratori, conseguiva la responsabilità ex art. 2049 c.c. della compagnia assicurativa, in ragione della negligente attività di vigilanza sul proprio agente.
Richiamano poi la giurisprudenza (Cass. n. 23973/2019) che riconosce la responsabilità̀ indiretta della compagnia assicuratrice per il fatto illecito del sub-
agente fondata, ai sensi dell'art. 2049 c.c., sul nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze di quest'ultimo e il danno subito dal cliente.
***
Gli appellanti sostengono la responsabilità indiretta della compagnia assicurativa convenuta a fronte dell'operato fraudolento del sub-agente che avrebbe Parte_6
ricevuto dalla defunta ingenti somme (€ 100.000) tramite Controparte_1
assegni depositati sui conto correnti della agenzia di Rovato senza emettere la polizza vita convenuta tra le parti, ma unicamente tre differenti polizze per importi pagina 12 di 18 minori (per circa € 20.000) che sono state già oggetto di riscatto.
Va in primis ricordato che secondo l'orientamento della Suprema Corte
(8603/2017;9843/2014):“Nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione
delle prove rientra quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti
compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano
acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia
interesse contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie”.
E ciò vale naturalmente anche per le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato (Cass. 12164/2021).
Nella sentenza di assoluzione (n. 2470/2019-doc. 10 fs TT) resa nei confronti dell'imputato UD TT, agente titolare dell'agenzia di Rovato, emergeva la sua estraneità al reato di appropriazione indebita.
Nella sentenza (pagg- 5-6) si chiariva che:
TT non aveva mai incontrato nessuno dei clienti dell'agenzia, nè tantomeno e;
Controparte_6 Controparte_1
tutte le polizze non regolari erano riconducibili al sub-agente che Parte_6
approfittando del rapporto fiduciario con il TT (suo cognato) e della sua saltuaria presenza, gestiva di fatto l'ufficio, rapportandosi ai clienti, incassando i premi ed impartendo direttive alle impiegate;
non poteva neppure contestarsi a TT l'omessa vigilanza dato che questi verificava regolarmente la contabilità facendosi consegnare i rapporti sulle quindicine (indicative del rapporto tra polizze stipulate e premi incassati) che pagina 13 di 18 all'apparenza sembravano regolari, dato che le polizze (tra cui quella oggetto di causa non autorizzata né stipulata dall'agente) non erano state emesse sicchè il mancato incasso dei premi non poteva risultare;
esisteva una contabilità parallela all'insaputa del titolare.
Il modulo di proposta - TI CO (doc. 1 fs appellanti) veniva sottoscritto
(10/03/2011) da davanti all'impiegata dietro Controparte_6 CP_3
indicazioni rese da ma all'insaputa di TT e quindi mai da questo Parte_6
firmato.
La giurisprudenza (Cass. n. 23973/2019) richiamata dagli appellanti non è pertinente al caso di specie, ossia al prospettato assunto della responsabilità indiretta per condotta del sub-agente.
Il principio infatti enunciato dalla citata sentenza sancisce che: “La responsabilità
indiretta della compagnia assicuratrice per il fatto illecito del sub-agente, fondata,
ai sensi dell'art. 2049 c.c., sul nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze di
quest'ultimo e il danno subìto dal cliente, postula che il fatto dannoso sia stato
agevolato o reso possibile dall'inserimento del sub-agente nell'organizzazione
dell'impresa e sussiste, pertanto, nonostante la tendenziale autonomia della
posizione del sub-agente rispetto all'assicuratore, nell'ipotesi in cui quest'ultimo,
quale primo preponente, abbia conferito al sub-agente un autonomo e diretto
potere rappresentativo oppure mantenga comunque un controllo diretto anche sul
suo operato o, ancora, si avvalga di un'organizzazione imprenditoriale articolata in
un reticolo di agenzie che operano di regola a mezzo di sub-agenti abilitati a
vendere i suoi prodotti assicurativi, nonché nell'ipotesi in cui ricorra la prova di pagina 14 di 18 un'apparenza di rapporto diretto del sub-agente con la compagnia per ottenere
prodotti assicurativi in nome e per conto di essa”.
Nel caso di specie, la compagnia convenuta può considerarsi primo preponente nei confronti del solo agente UD TT e non del sub-agente con il Parte_6
quale non aveva un rapporto diretto, tant'è che il modulo vita avrebbe dovuto essere
(e così non è stato) sottoscritto appunto dall'agente.
Gli stessi appellanti richiamano (pag. 7 conclusionale in appello) la “Lettera di nomina di agente ” (TT) ove si legge chiaramente che: “La Compagnia inoltre,
pur non avendo con i Suoi subagenti, procuratori, produttori e collaboratori alcun
rapporto e senza derogare a tale principio, si riserva il diritto di pretendere la
revoca da parte Sua, ove il loro comportamento danneggiasse – direttamente o
indirettamente la Compagnia”(doc. 28 fs TT).
Da quanto sopra e dalle risultanze in sede penale risultava che il mancato incasso dei premi non poteva risultare dalla documentazione contabile a disposizione di TT,
il quale solamente a fine 2013 a seguito di reclami, finanche quello di CP_6
(09/01/2014), avviava un'indagine interna, collaborava con gli ispettori inviati da e presentava denuncia-querela nei confronti del subagente. Controparte_2
Conseguentemente nessuna omissione di controllo può essere ascritta alla compagnia assicurativa posto che nessuna ragione sussisteva fino ad inizio 2014 che facesse insorgere dubbi sulla regolarità della conduzione dell'agenzia di Rovato e sull'operato di TT, rimasto peraltro del tutto estraneo alle condotte delittuose poste in essere dal sub-agente Parte_6
pagina 15 di 18 La stessa ha sempre confermato di non mai avuto contatti con TT (come CP_6
risulta dalla sentenza penale di assoluzione doc. 10 fs TT).
A ciò si aggiunga che nel corso del giudizio, mediante apposita perizia calligrafica,
veniva accertata la riconducibilità a della dichiarazione datata Controparte_1
08.01.2014 (doc. 4 fs compagnia) ed a la dichiarazione resa in data CP_6
05.02.2022 (doc. 3 fs TT).
Se pure per la dichiarazione di (“La sottoscritta CP_1 CP_1
con la presente dichiara che gli assegni, come da fotocopia, sono
[...]
stati consegnati al Sig. in parte quale prestito per sistemare le sue Parte_6
posizioni debitorie nei confronti dell'Agenzia ITALIANA ASSICURAZIONI di
ROVATO ed in parte per l'emissione di 3 polizze vita che sono in essere con la
suddetta compagnia. Faccio presente inoltre, che sia io che mia figlia
[...]
vantiamo altri crediti con il sig. di importi CP_6 Parte_6
considerevoli") è stato prospettato, in questo grado di giudizio, un riempimento abusivo del foglio, non è stato neppure dedotto, perché l'agenzia avrebbe dovuto avere a sue mani un foglio firmato dalla stessa.
La dichiarazione poi di (con la presente dichiaro di ricevere in data odierna CP_6
quietanze relative alle polizze n. 213/08/05 e 2013/31320 a me intestate per
l'importo complessivo di € 719,99. Non procedo al pagamento di tali quietanze in
quanto, come da accordi con il signor , tale importo fa parte del rientro Parte_6
parziale del suo debito nei miei confronti, come precedentemente successo per altre
polizze sia a me intestate sia intestate a mio marito sia Controparte_9
intestate a mia mamma ), la cui paternità è stata accertata dal Controparte_1
pagina 16 di 18 perito, comprova l'esistenza di rapporti creditizi di natura personale nei confronti di
Pt_6
Alla luce di quanto sopra va rigettato l'appello proposto nei confronti di CP
.
[...]
Quanto poi all'eventuale richiesta nei confronti dei terzi chiamati, la stessa è stata solo genericamente formulata nelle conclusioni e non è stata oggetto di alcun motivo d'appello.
Va invece accolto l'appello incidentale proposto dalla in Controparte_2
relazione al mancato riconoscimento delle spese di lite del primo grado di giudizio che devono essere poste a carico di parte appellante, dal momento che in conformità
all'orientamento giurisprudenziale le gravi ed eccezionali ragioni, che giustificano la compensazione devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia e non possono essere espresse, come nel presente caso, con una formula generica
(Cass. n. 22310/2017; 4696/2019).
Al rigetto dell'appello segue pertanto la condanna dell'appellante a rimborsare alla le spese di entrambi i gradi liquidate, come in Controparte_2
dispositivo, nei valori minimi dello scaglione di riferimento, in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato superiore ad €
52.000)
Nulla sulle spese per gli altri appellati nei confronti dei quali parte appellante non ha proposto domande dirette.
P.Q.M.
pagina 17 di 18 La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 1001/2022 del Tribunale di
Brescia seconda sezione in data 07/04/2022 così dispone:
dichiara la carenza di legittimazione di NA TT e CP_5 CP_4
[...]
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a Controparte_2
le spese di entrambi i gradi, che liquida quanto al
[...]
primo grado in euro 1.276 per la “fase di studio”, euro 814 per la “fase introduttiva”
euro 2.835 per la fase di trattazione ed euro 2.127 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
quanto al presente grado in euro 1.489 per la “fase di studio”, euro 956 per la “fase introduttiva” ed euro 2.552 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
conferma per il resto;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 aprile 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Daniela Fedele
pagina 18 di 18