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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/12/2024, n. 3180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3180 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
RGL 6212/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta in primo grado al n. 6212/23 R.G.
a seguito di trattazione scritta ex art. 127ter cpc
P R O M O S S A D A
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Mortara Parte_1
parte ricorrente C O N T R O in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Mario Scopinich, dall'avv. Alberto Matteo Borrione e dall'avv. Alberto Checchetto parte convenuta
* * * * * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
…. accertare l'illegittimità della trattenuta operata dalla convenuta e, conseguentemente, condannare la
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Spinea (VE) Parte_2 Collegno alla via del Commercio n. 27, all'immediato pagamento in favore della ricorrente della somma netta di € 1.630,00=, come specificata nel conteggio allegato al presente ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo. Con vittoria di compensi e di spese di causa. L'avv. Alessandro Mortara chiede a norma dell'art. 93 c.p.c., la distrazione in suo favore degli onorari non riscossi e delle spese che dichiara di aver anticipato
CONCLUSIONI per parte convenuta:
….
1 RGL 6212/23
Nel merito si chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia respingere le domande tutte “ex adverso” proposte, con vittoria di spese ed onorari di causa. In via riconvenzionale si chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia accertare l'effettività delle attività di natura contabile ed amministrativa che deve porre in essere quale debitrice Parte_2 ceduta in forza dei contratti di cession ndio alla finanziaria sottoscritti dai ricorrenti, nonché la legittimità e congruità della trattenuta dell'importo di € 15,00 mensili, e dall'ottobre 2020 dell'importo di € 10,00 mensili, per spese sostenute da in Parte_2 qualità di debitrice ceduta, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O I Con atto depositato in data 7 settembre 2023 parte ricorrente espone che:
- ha lavorato alle dipendenze della convenuta dal 17 settembre 1987 al 26 settembre 2022, in qualità di cassiera IV livello CCNL Commercio;
- nel 2012 ha sottoscritto con la Bieffe 5 spa, contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio1;
- con lettera in data 4 dicembre 20122 la convenuta comunica di aver ricevuto dalla finanziaria la notifica della cessione del quinto dello stipendio e, conseguentemente, informa la ricorrente che tale cessione avrebbe comportato per il datore di lavoro tutta una serie di adempimenti amministrativi e contabili della posizione retributiva della dipendente per i quali le sarebbe stato trattenuto l'importo mensile di €. 15,00;
- analoga comunicazione è pervenuta con lettera in data 8 giugno 20183 a seguito della rinegoziazione del finanziamento;
- con lettera del 4 novembre 20204 la convenuta informa la ricorrente che a seguito della sostituzione del software dedicato all'elaborazione degli stipendi l'addebito mensile delle spese per la gestione della cessione del quinto dello stipendio sarebbe stato ridotto all'importo di € 10,00 mensili;
- la ricorrente contesta la legittimità di tale trattenuta perché la trascrizione sulla busta paga è uno specifico onere del datore di lavoro e non può costituire un costo per il lavoratore.
Costituendosi in giudizio parte convenuta chiede il rigetto del ricorso e formula domanda riconvenzionale esponendo che:
- la procedura di cessione del quinto comporta numerose attività amministrative e contabili a carico del datore di lavoro (capo 11 mem.);
2 RGL 6212/23
- tali operazioni sono svolte da personale inquadrato nel III livello CCNL Commercio;
- il costo di tali operazioni è stato quantificato in 15 €. mensili, poi ridotte a €. 10,00 a seguito degli efficientamenti dovuti ai nuovi software;
- la trattenuta a carico del lavoratore è legittima perché la cessione di debito non deve comportare alcun onere aggiuntivo a carico del debitore ceduto.
In via preliminare è opportuno rilevare che la questione in esame è stata decisa dalla giurisprudenza con esiti difformi: il Tribunale di Torino5 ha ritenuto infondata la domanda di restituzione formulata dal lavoratore, la Corte di Cassazione6, invece, ha affermato che il trattenimento - da parte del datore di lavoro - di somme pari ai costi funzionali al buon esito della cessione è legittima solo se l'operazione comporta costi aggiuntivi di contabilizzazione e gestione amministrativa insostenibili in rapporto all'organizzazione aziendale, e l'onere della prova di tale sproporzionata gravosità ricade sul datore di lavoro7.
II In linea di fatto, è sufficiente rilevare che le allegazioni svolte dalle parti non sono state oggetto di specifica contestazione, né quelle di parte ricorrente, né quelle svolte dalla convenuta, infatti, parte ricorrente non ha formulato capitoli di prova testimoniale, ha espressamente rinunciato al termine per il deposito di note di replica alla domanda riconvenzionale e ha chiesto la fissazione dell'udienza di discussione8. Pertanto, non è stata disposta alcuna attività istruttoria ma è stato esclusivamente autorizzato il deposito dei verbali della prova testimoniale assunta in analogo giudizio avanti a questo tribunale9.
III In linea di diritto si osserva che:
1. la vicenda in esame è riconducibile allo schema negoziale della cessione del credito di cui agli artt. 1260 ss cc nella quale sono coinvolti tre soggetti che, nel caso specifico della cd cessione del quinto, sono il lavoratore, il datore, il terzo creditore;
2. dei tre soggetti coinvolti il primo e il terzo traggono un vantaggio patrimoniale: il lavoratore ottiene il bene o il servizio acquistato, il terzo creditore consegue il pagamento del correspettivo dovuto;
3 RGL 6212/23
3. tale schema negoziale si caratterizza per una struttura bilaterale in quanto coinvolge solo cedente e cessionario, mentre il ceduto viene a trovarsi rispetto al cedente in posizione di soggezione, infatti, la disciplina codicistica dispone che la cessione si perfeziona anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cc);
4. quindi, il debitore ceduto, nel caso specifico il datore di lavoro, è gravato da un'attività dalla quale non ricava alcuna utilità, in tale prospettiva non appare corretto il riferimento di parte ricorrente alla categoria dell'onere10;
5. ora, se è pacifico che non sia necessario il consenso del debitore ceduto, che si trova a dover effettuare in favore del cessionario il pagamento al quale sarebbe stato tenuto nei confronti del cedente, è altrettanto pacifico che tale situazione possa rendere più gravosa la posizione del debitore ceduto, anche semplicemente per il fatto di aumentare il numero di attività necessarie per adempiere;
6. quindi, si pone il problema di accertare se, e in che termini, la modificazione delle modalità dell'adempimento aggravino gli obblighi del debitore considerando che il limite della non esigibilità di una modificazione eccessivamente gravosa, da identificare in concreto con l'applicazione del precetto di buona fede e correttezza (art. 1175 c. c.), non riguarda la validità e l'efficacia del contratto di cessione del credito, ma soltanto il piano dell'adempimento, del pagamento. Ne segue che l'eccessiva gravosità può giustificare l'inadempimento, fino a quando il creditore non collabori a modificarne in modo adeguato le modalità, onde realizzare un giusto contemperamento degli interessi 11;
7. a tal fine, nel caso in esame, paiono rilevanti le seguenti circostanze: 7.1.) in comparsa di costituzione la società convenuta ha analiticamente descritto le attività amministrative, contabili e i relativi costi sostenuti dal datore di lavoro per la gestione della procedura di cessione del quinto di un dipendente12; 7.2.) tali allegazioni non sono state in alcun modo contestate da parte ricorrente che ha espressamente rinunciato al termine per il deposito di memoria di replica alla domanda riconvenzionale;
7.3.) le deduzioni di parte convenuta, peraltro, sono state integralmente confermate dall'istruttoria svolta nel giudizio avverso la medesima società13, nel corso della quale è stato precisato che nell'ufficio del personale la convenuta occupa tre addetti allo svolgimento degli incombenti richiesti dalle 10 Cfr. pag. 3 ricorso. 11 Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2005, n. 28269; 12 cfr. pag.
3-5 mem. conv. e doc. 15-16 conv. 13 Trib. Torino sez. lavoro, RGL 1172/22, verbali dell'udienza in data 7 novembre2023.
4 RGL 6212/23
pratiche di cessione del quinto, poiché la società ha circa 7.000 dipendenti14; 7.4.) le contestazioni di parte ricorrente15 sulle testimonianze prodotte paiono infondate sia perché le deposizioni sono tutt'altro che generiche, sia perché la teste afferma Tes_1 espressamente che gli addetti dell'ufficio personale che si occupano della cessione del quinto lo fanno per tutti i dipendenti di e, quindi, anche a favore di Parte_2 [...]
, odierna ricorrente;
7.5.) non è contestato in giudizio Pt_1 che i costi addebitati alla lavoratrice originariamente determinati in € 15,00 mensili, siano poi stati ridotti a € 10,0016; 7.6.) peraltro, tali costi e i tempi necessari per lo svolgimento delle operazioni relative alla cessione del quinto dei dipendenti sono analiticamente dettagliati nei due prospetti prodotti dalla convenuta17 e ritenuti congrui nella CTU disposta in analogo 14 Cfr. deposizione di : I bonifici devono essere materialmente disposti ogni mese, Testimone_2 specificando nella causale del bonifico il mese di competenza della trattenuta. Non so dire se la banca preveda dei costi per questi bonifici, se ne occupa l'ufficio tesoreria. Per prima cosa, ai fini di questi pagamenti, è necessario verificare se il dipendente cedente ha uno stipendio sul quale sia possibile effettuare la trattenuta, perché l'importo dello stipendio può variare per motivi vari, principalmente per prestazione d'opera, per esempio con il passaggio dal full time ad un part time, dobbiamo verificare che la trattenuta avvenga nei limiti di legge in relazione all'importo dello stipendio mensile. Ci sono anche dei casi di dipendenti collocati in aspettativa non retribuita o in Cassa Integrazione, anche in questi casi sono necessarie delle verifiche da parte dell'amministrazione prima di procedere al pagamento. Mensilmente viene predisposta una lettera alla banca con l'incarico di eseguire il bonifico;
in fase di chiusura del rapporto di lavoro e in fase di chiusura del finanziamento, in occasione dell'ultima rata, viene avvisata anche la società finanziaria attraverso una lettera. In fase di cessazione del rapporto avvisiamo con lettera sia la finanziaria che il dipendente, quest'ultimo deve essere consapevole che non gli arriverà per intero il t.f.r., la finanziaria invece deve essere informata perché ci deve mandare il conteggio estintivo. Sulla base del conteggio estintivo operiamo dei controlli, verifichiamo l'importo residuo che possiamo pagare, facciamo il bonifico, e avvisiamo la finanziaria della predisposizione del pagamento e chiediamo l'invio della liberatoria per poter considerare chiusi gli adempimenti a nostro carico nei loro confronti. Solo quando riceviamo la liberatoria possiamo ritenere chiusi definitivamente gli adempimenti a nostro carico nei confronti della finanziaria, poi verifichiamo se c'è un residuo di T.F.R. e a quel punto facciamo il bonifico al dipendente e con lettera lo avvisiamo di tale ultima operazione. Di solito è la finanziaria che ci avvisa del contratto di cessione: noi verifichiamo che i riferimenti, anche anagrafici, siano relativi ad un nostro dipendente e siano corretti, se c'è uno stipendio sul quale operare la cessione e se sia capiente, se ci sono eventuali altre cessioni in essere o pignoramenti e poi avvisiamo il dipendente con lettera raccomandata della ricezione dell'atto, gli ricordiamo che ha vincolato anche il t.f.r. a favore della finanziaria e gli specifichiamo che gli saranno poste a carico le spese della procedura e le quantifichiamo, preciso che di solito i finanziamenti durano in media dieci anni;
deposizione di prima di tutto, riceviamo dalla finanziaria una Tes_3 richiesta di attestazione in servizio, noi non la rilasciamo ma la mandiamo direttamente al dipendente informandolo che questo tipo di operazione comporterà dei costi a suo carico, poi , successivamente, dopo la notifica del contratto, a quel punto informiamo il dipendente che verranno poste a suo carico delle spese che in quella sede quantifichiamo. Da sempre quantifichiamo queste spese, prima erano 15 euro mensili, adesso, da ottobre 2020, dieci euro, la diminuzione è avvenuta a seguito della sostituzione del software che elabora le paghe e ci ha consentito un efficientamento della gestione. Preciso che l'onerosità di questo servizio è indicato nel regolamento aziendale esposto in tutti i punti vendita. 15 Cfr. note scritte in data 11 novembre 2024 pag. 3: le testimonianze escusse nel procedimento R.G. 1172/22 appaiono generiche e che, in ogni caso, non vi è prova che l'attività amministrativa descritta dai testi e svolta per il ricorrente di cui al suddetto procedimento sia stata anche effettivamente svolta in favore della sig.
attuale ricorrente. Pt_1 16 Cfr. buste paga, doc. 6 ric. 17 Cfr. prospetto attività, doc. 15-16 conv.
5 RGL 6212/23
giudizio18, si osservi che tali prospetti e la relazione peritale non sono stati oggetto di alcuna contestazione da parte della ricorrente;
7.7) infine, sotto il profilo della buona fede nell'esecuzione del contratto va sottolineato che: a) fin dalla lettera del 4 dicembre 2012, con cui era comunicata la cessione del quinto, la convenuta ha segnalato alla lavoratrice che Le saranno addebitate le spese che la nostra Società deve sostenere per la gestione della sua particolare posizione retributiva, in ragion di 15,00 (quindici/00) Euro per ciascuna rata19; b) a seguito degli efficientamenti nelle procedure informatiche la convenuta ha ridotto i costi della procedura diminuendo l'addebito ad € 10,00 mensili;
c) le trattenute mensili sono specificamente indicate nei cedolini paga dove sono descritte quali spese su cessioni o spese su rateali20; d) il rapporto contrattuale si è svolto con le modalità ora descritte, per oltre dieci anni, senza alcuna contestazione da parte della ricorrente ed, anzi, con una tacita e concludente condotta adesiva alle condizioni proposte;
8. alla luce delle circostanze ora descritte, l'importo addebitato dalla convenuta per i costi di gestione pare congruo e frutto di una condotta rispettosa dei canoni contrattuali di correttezza e buona fede e, d'altra parte, non è indicata alcuna disposizione in base alla quale tali costi debbano gravare sul debitore ceduto;
9. nel caso in esame, quindi, si ritiene che parte convenuta non sia incorsa in quei limiti assertori e probatori evidenziati dalla Corte di Cassazione21 in analoga vicenda;
10. sotto altro profilo, per completezza, si osserva che non sono condivisibili le considerazioni di parte ricorrente secondo cui le operazioni relative alla cessione del quinto rientrerebbero tra gli obblighi datoriali analogamente a quelli previsti per la fruizione dei benefici ex lg. 104/92, infatti, nell'esempio citato l'obbligo è espressamente previsto dalla legge a fronte di uno specifico diritto riconosciuto al lavoratore;
invece, pare pertinente il richiamo alla disposizione dell'art. 26 lg 300/70 che, nella versione precedente alla vicenda referendaria del 1995, disciplinava una specifica forma di cessione del credito a favore delle OOSS, rimettendo tuttavia alla contrattazione collettiva la determinazione delle modalità e dei costi;
tuttora, venuta meno tale disposizione legislativa, è la contrattazione collettiva a prevedere la gratuità delle operazioni connesse alle trattenute sindacali a riprova del fatto che, in assenza di accordo sul punto, si porrebbe il problema della disciplina dei costi. 18 Cfr. CTU, doc. 19 conv. 19 Cfr. doc. 3 ric. 20 Cfr. buste paga, doc. 6 ric. 21 Cass. Sez. Lav. 7 agosto 2024, n. 22362, punto 6.1 della motivazione.
6 RGL 6212/23
In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso è rigettato e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, è accertato che parte convenuta, quale debitrice ceduta in forza dei contratti di cessione del quinto dello stipendio sottoscritti dalla ricorrente, ha posto in esse attività di natura contabile ed amministrativa per l'importo di € 15,00 mensili, e dall'ottobre 2020 dell'importo di € 10,00 mensili, e pertanto sono da ritenere legittime e congrue le trattenuta per spese operate da in qualità di Parte_2 debitrice ceduta. IV
La difformità dei gli orientamenti giurisprudenziali giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dichiara infondato e rigetta il ricorso;
dichiara la legittimità delle trattenute operate dalla convenuta;
dichiara compensate le spese per il presente giudizio.
Torino, 2 dicembre 2024.
Il giudice del lavoro
Marco Nigra
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Domanda di finanziamento e contratto, doc. 2 ric. Part 2 Lettera del 4 dicembre 2012, doc. 3 ric. Part 3 Lettera dell'8 giugno 2018, doc. 4 ric. Part 4 Lettera del 4 novembre 2020, doc. 5 ric. 5 Trib. Torino, sez. lav., n. 309, dell'8 aprile 2024, RG 1172/22 6 Cass. Sez. Lav., 7 agosto 2024, n. 22361-22362. 7 Massimazione a cura del CED. 8 Cfr. verbale dell'udienza del 14 febbraio 2024. 9 RGL 1172/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta in primo grado al n. 6212/23 R.G.
a seguito di trattazione scritta ex art. 127ter cpc
P R O M O S S A D A
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Mortara Parte_1
parte ricorrente C O N T R O in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Mario Scopinich, dall'avv. Alberto Matteo Borrione e dall'avv. Alberto Checchetto parte convenuta
* * * * * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
…. accertare l'illegittimità della trattenuta operata dalla convenuta e, conseguentemente, condannare la
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Spinea (VE) Parte_2 Collegno alla via del Commercio n. 27, all'immediato pagamento in favore della ricorrente della somma netta di € 1.630,00=, come specificata nel conteggio allegato al presente ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo. Con vittoria di compensi e di spese di causa. L'avv. Alessandro Mortara chiede a norma dell'art. 93 c.p.c., la distrazione in suo favore degli onorari non riscossi e delle spese che dichiara di aver anticipato
CONCLUSIONI per parte convenuta:
….
1 RGL 6212/23
Nel merito si chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia respingere le domande tutte “ex adverso” proposte, con vittoria di spese ed onorari di causa. In via riconvenzionale si chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia accertare l'effettività delle attività di natura contabile ed amministrativa che deve porre in essere quale debitrice Parte_2 ceduta in forza dei contratti di cession ndio alla finanziaria sottoscritti dai ricorrenti, nonché la legittimità e congruità della trattenuta dell'importo di € 15,00 mensili, e dall'ottobre 2020 dell'importo di € 10,00 mensili, per spese sostenute da in Parte_2 qualità di debitrice ceduta, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O I Con atto depositato in data 7 settembre 2023 parte ricorrente espone che:
- ha lavorato alle dipendenze della convenuta dal 17 settembre 1987 al 26 settembre 2022, in qualità di cassiera IV livello CCNL Commercio;
- nel 2012 ha sottoscritto con la Bieffe 5 spa, contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio1;
- con lettera in data 4 dicembre 20122 la convenuta comunica di aver ricevuto dalla finanziaria la notifica della cessione del quinto dello stipendio e, conseguentemente, informa la ricorrente che tale cessione avrebbe comportato per il datore di lavoro tutta una serie di adempimenti amministrativi e contabili della posizione retributiva della dipendente per i quali le sarebbe stato trattenuto l'importo mensile di €. 15,00;
- analoga comunicazione è pervenuta con lettera in data 8 giugno 20183 a seguito della rinegoziazione del finanziamento;
- con lettera del 4 novembre 20204 la convenuta informa la ricorrente che a seguito della sostituzione del software dedicato all'elaborazione degli stipendi l'addebito mensile delle spese per la gestione della cessione del quinto dello stipendio sarebbe stato ridotto all'importo di € 10,00 mensili;
- la ricorrente contesta la legittimità di tale trattenuta perché la trascrizione sulla busta paga è uno specifico onere del datore di lavoro e non può costituire un costo per il lavoratore.
Costituendosi in giudizio parte convenuta chiede il rigetto del ricorso e formula domanda riconvenzionale esponendo che:
- la procedura di cessione del quinto comporta numerose attività amministrative e contabili a carico del datore di lavoro (capo 11 mem.);
2 RGL 6212/23
- tali operazioni sono svolte da personale inquadrato nel III livello CCNL Commercio;
- il costo di tali operazioni è stato quantificato in 15 €. mensili, poi ridotte a €. 10,00 a seguito degli efficientamenti dovuti ai nuovi software;
- la trattenuta a carico del lavoratore è legittima perché la cessione di debito non deve comportare alcun onere aggiuntivo a carico del debitore ceduto.
In via preliminare è opportuno rilevare che la questione in esame è stata decisa dalla giurisprudenza con esiti difformi: il Tribunale di Torino5 ha ritenuto infondata la domanda di restituzione formulata dal lavoratore, la Corte di Cassazione6, invece, ha affermato che il trattenimento - da parte del datore di lavoro - di somme pari ai costi funzionali al buon esito della cessione è legittima solo se l'operazione comporta costi aggiuntivi di contabilizzazione e gestione amministrativa insostenibili in rapporto all'organizzazione aziendale, e l'onere della prova di tale sproporzionata gravosità ricade sul datore di lavoro7.
II In linea di fatto, è sufficiente rilevare che le allegazioni svolte dalle parti non sono state oggetto di specifica contestazione, né quelle di parte ricorrente, né quelle svolte dalla convenuta, infatti, parte ricorrente non ha formulato capitoli di prova testimoniale, ha espressamente rinunciato al termine per il deposito di note di replica alla domanda riconvenzionale e ha chiesto la fissazione dell'udienza di discussione8. Pertanto, non è stata disposta alcuna attività istruttoria ma è stato esclusivamente autorizzato il deposito dei verbali della prova testimoniale assunta in analogo giudizio avanti a questo tribunale9.
III In linea di diritto si osserva che:
1. la vicenda in esame è riconducibile allo schema negoziale della cessione del credito di cui agli artt. 1260 ss cc nella quale sono coinvolti tre soggetti che, nel caso specifico della cd cessione del quinto, sono il lavoratore, il datore, il terzo creditore;
2. dei tre soggetti coinvolti il primo e il terzo traggono un vantaggio patrimoniale: il lavoratore ottiene il bene o il servizio acquistato, il terzo creditore consegue il pagamento del correspettivo dovuto;
3 RGL 6212/23
3. tale schema negoziale si caratterizza per una struttura bilaterale in quanto coinvolge solo cedente e cessionario, mentre il ceduto viene a trovarsi rispetto al cedente in posizione di soggezione, infatti, la disciplina codicistica dispone che la cessione si perfeziona anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cc);
4. quindi, il debitore ceduto, nel caso specifico il datore di lavoro, è gravato da un'attività dalla quale non ricava alcuna utilità, in tale prospettiva non appare corretto il riferimento di parte ricorrente alla categoria dell'onere10;
5. ora, se è pacifico che non sia necessario il consenso del debitore ceduto, che si trova a dover effettuare in favore del cessionario il pagamento al quale sarebbe stato tenuto nei confronti del cedente, è altrettanto pacifico che tale situazione possa rendere più gravosa la posizione del debitore ceduto, anche semplicemente per il fatto di aumentare il numero di attività necessarie per adempiere;
6. quindi, si pone il problema di accertare se, e in che termini, la modificazione delle modalità dell'adempimento aggravino gli obblighi del debitore considerando che il limite della non esigibilità di una modificazione eccessivamente gravosa, da identificare in concreto con l'applicazione del precetto di buona fede e correttezza (art. 1175 c. c.), non riguarda la validità e l'efficacia del contratto di cessione del credito, ma soltanto il piano dell'adempimento, del pagamento. Ne segue che l'eccessiva gravosità può giustificare l'inadempimento, fino a quando il creditore non collabori a modificarne in modo adeguato le modalità, onde realizzare un giusto contemperamento degli interessi 11;
7. a tal fine, nel caso in esame, paiono rilevanti le seguenti circostanze: 7.1.) in comparsa di costituzione la società convenuta ha analiticamente descritto le attività amministrative, contabili e i relativi costi sostenuti dal datore di lavoro per la gestione della procedura di cessione del quinto di un dipendente12; 7.2.) tali allegazioni non sono state in alcun modo contestate da parte ricorrente che ha espressamente rinunciato al termine per il deposito di memoria di replica alla domanda riconvenzionale;
7.3.) le deduzioni di parte convenuta, peraltro, sono state integralmente confermate dall'istruttoria svolta nel giudizio avverso la medesima società13, nel corso della quale è stato precisato che nell'ufficio del personale la convenuta occupa tre addetti allo svolgimento degli incombenti richiesti dalle 10 Cfr. pag. 3 ricorso. 11 Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2005, n. 28269; 12 cfr. pag.
3-5 mem. conv. e doc. 15-16 conv. 13 Trib. Torino sez. lavoro, RGL 1172/22, verbali dell'udienza in data 7 novembre2023.
4 RGL 6212/23
pratiche di cessione del quinto, poiché la società ha circa 7.000 dipendenti14; 7.4.) le contestazioni di parte ricorrente15 sulle testimonianze prodotte paiono infondate sia perché le deposizioni sono tutt'altro che generiche, sia perché la teste afferma Tes_1 espressamente che gli addetti dell'ufficio personale che si occupano della cessione del quinto lo fanno per tutti i dipendenti di e, quindi, anche a favore di Parte_2 [...]
, odierna ricorrente;
7.5.) non è contestato in giudizio Pt_1 che i costi addebitati alla lavoratrice originariamente determinati in € 15,00 mensili, siano poi stati ridotti a € 10,0016; 7.6.) peraltro, tali costi e i tempi necessari per lo svolgimento delle operazioni relative alla cessione del quinto dei dipendenti sono analiticamente dettagliati nei due prospetti prodotti dalla convenuta17 e ritenuti congrui nella CTU disposta in analogo 14 Cfr. deposizione di : I bonifici devono essere materialmente disposti ogni mese, Testimone_2 specificando nella causale del bonifico il mese di competenza della trattenuta. Non so dire se la banca preveda dei costi per questi bonifici, se ne occupa l'ufficio tesoreria. Per prima cosa, ai fini di questi pagamenti, è necessario verificare se il dipendente cedente ha uno stipendio sul quale sia possibile effettuare la trattenuta, perché l'importo dello stipendio può variare per motivi vari, principalmente per prestazione d'opera, per esempio con il passaggio dal full time ad un part time, dobbiamo verificare che la trattenuta avvenga nei limiti di legge in relazione all'importo dello stipendio mensile. Ci sono anche dei casi di dipendenti collocati in aspettativa non retribuita o in Cassa Integrazione, anche in questi casi sono necessarie delle verifiche da parte dell'amministrazione prima di procedere al pagamento. Mensilmente viene predisposta una lettera alla banca con l'incarico di eseguire il bonifico;
in fase di chiusura del rapporto di lavoro e in fase di chiusura del finanziamento, in occasione dell'ultima rata, viene avvisata anche la società finanziaria attraverso una lettera. In fase di cessazione del rapporto avvisiamo con lettera sia la finanziaria che il dipendente, quest'ultimo deve essere consapevole che non gli arriverà per intero il t.f.r., la finanziaria invece deve essere informata perché ci deve mandare il conteggio estintivo. Sulla base del conteggio estintivo operiamo dei controlli, verifichiamo l'importo residuo che possiamo pagare, facciamo il bonifico, e avvisiamo la finanziaria della predisposizione del pagamento e chiediamo l'invio della liberatoria per poter considerare chiusi gli adempimenti a nostro carico nei loro confronti. Solo quando riceviamo la liberatoria possiamo ritenere chiusi definitivamente gli adempimenti a nostro carico nei confronti della finanziaria, poi verifichiamo se c'è un residuo di T.F.R. e a quel punto facciamo il bonifico al dipendente e con lettera lo avvisiamo di tale ultima operazione. Di solito è la finanziaria che ci avvisa del contratto di cessione: noi verifichiamo che i riferimenti, anche anagrafici, siano relativi ad un nostro dipendente e siano corretti, se c'è uno stipendio sul quale operare la cessione e se sia capiente, se ci sono eventuali altre cessioni in essere o pignoramenti e poi avvisiamo il dipendente con lettera raccomandata della ricezione dell'atto, gli ricordiamo che ha vincolato anche il t.f.r. a favore della finanziaria e gli specifichiamo che gli saranno poste a carico le spese della procedura e le quantifichiamo, preciso che di solito i finanziamenti durano in media dieci anni;
deposizione di prima di tutto, riceviamo dalla finanziaria una Tes_3 richiesta di attestazione in servizio, noi non la rilasciamo ma la mandiamo direttamente al dipendente informandolo che questo tipo di operazione comporterà dei costi a suo carico, poi , successivamente, dopo la notifica del contratto, a quel punto informiamo il dipendente che verranno poste a suo carico delle spese che in quella sede quantifichiamo. Da sempre quantifichiamo queste spese, prima erano 15 euro mensili, adesso, da ottobre 2020, dieci euro, la diminuzione è avvenuta a seguito della sostituzione del software che elabora le paghe e ci ha consentito un efficientamento della gestione. Preciso che l'onerosità di questo servizio è indicato nel regolamento aziendale esposto in tutti i punti vendita. 15 Cfr. note scritte in data 11 novembre 2024 pag. 3: le testimonianze escusse nel procedimento R.G. 1172/22 appaiono generiche e che, in ogni caso, non vi è prova che l'attività amministrativa descritta dai testi e svolta per il ricorrente di cui al suddetto procedimento sia stata anche effettivamente svolta in favore della sig.
attuale ricorrente. Pt_1 16 Cfr. buste paga, doc. 6 ric. 17 Cfr. prospetto attività, doc. 15-16 conv.
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giudizio18, si osservi che tali prospetti e la relazione peritale non sono stati oggetto di alcuna contestazione da parte della ricorrente;
7.7) infine, sotto il profilo della buona fede nell'esecuzione del contratto va sottolineato che: a) fin dalla lettera del 4 dicembre 2012, con cui era comunicata la cessione del quinto, la convenuta ha segnalato alla lavoratrice che Le saranno addebitate le spese che la nostra Società deve sostenere per la gestione della sua particolare posizione retributiva, in ragion di 15,00 (quindici/00) Euro per ciascuna rata19; b) a seguito degli efficientamenti nelle procedure informatiche la convenuta ha ridotto i costi della procedura diminuendo l'addebito ad € 10,00 mensili;
c) le trattenute mensili sono specificamente indicate nei cedolini paga dove sono descritte quali spese su cessioni o spese su rateali20; d) il rapporto contrattuale si è svolto con le modalità ora descritte, per oltre dieci anni, senza alcuna contestazione da parte della ricorrente ed, anzi, con una tacita e concludente condotta adesiva alle condizioni proposte;
8. alla luce delle circostanze ora descritte, l'importo addebitato dalla convenuta per i costi di gestione pare congruo e frutto di una condotta rispettosa dei canoni contrattuali di correttezza e buona fede e, d'altra parte, non è indicata alcuna disposizione in base alla quale tali costi debbano gravare sul debitore ceduto;
9. nel caso in esame, quindi, si ritiene che parte convenuta non sia incorsa in quei limiti assertori e probatori evidenziati dalla Corte di Cassazione21 in analoga vicenda;
10. sotto altro profilo, per completezza, si osserva che non sono condivisibili le considerazioni di parte ricorrente secondo cui le operazioni relative alla cessione del quinto rientrerebbero tra gli obblighi datoriali analogamente a quelli previsti per la fruizione dei benefici ex lg. 104/92, infatti, nell'esempio citato l'obbligo è espressamente previsto dalla legge a fronte di uno specifico diritto riconosciuto al lavoratore;
invece, pare pertinente il richiamo alla disposizione dell'art. 26 lg 300/70 che, nella versione precedente alla vicenda referendaria del 1995, disciplinava una specifica forma di cessione del credito a favore delle OOSS, rimettendo tuttavia alla contrattazione collettiva la determinazione delle modalità e dei costi;
tuttora, venuta meno tale disposizione legislativa, è la contrattazione collettiva a prevedere la gratuità delle operazioni connesse alle trattenute sindacali a riprova del fatto che, in assenza di accordo sul punto, si porrebbe il problema della disciplina dei costi. 18 Cfr. CTU, doc. 19 conv. 19 Cfr. doc. 3 ric. 20 Cfr. buste paga, doc. 6 ric. 21 Cass. Sez. Lav. 7 agosto 2024, n. 22362, punto 6.1 della motivazione.
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In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso è rigettato e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, è accertato che parte convenuta, quale debitrice ceduta in forza dei contratti di cessione del quinto dello stipendio sottoscritti dalla ricorrente, ha posto in esse attività di natura contabile ed amministrativa per l'importo di € 15,00 mensili, e dall'ottobre 2020 dell'importo di € 10,00 mensili, e pertanto sono da ritenere legittime e congrue le trattenuta per spese operate da in qualità di Parte_2 debitrice ceduta. IV
La difformità dei gli orientamenti giurisprudenziali giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dichiara infondato e rigetta il ricorso;
dichiara la legittimità delle trattenute operate dalla convenuta;
dichiara compensate le spese per il presente giudizio.
Torino, 2 dicembre 2024.
Il giudice del lavoro
Marco Nigra
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Domanda di finanziamento e contratto, doc. 2 ric. Part 2 Lettera del 4 dicembre 2012, doc. 3 ric. Part 3 Lettera dell'8 giugno 2018, doc. 4 ric. Part 4 Lettera del 4 novembre 2020, doc. 5 ric. 5 Trib. Torino, sez. lav., n. 309, dell'8 aprile 2024, RG 1172/22 6 Cass. Sez. Lav., 7 agosto 2024, n. 22361-22362. 7 Massimazione a cura del CED. 8 Cfr. verbale dell'udienza del 14 febbraio 2024. 9 RGL 1172/22