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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 25/07/2025, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
n. 5526/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 5526/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
PAOLINELLI LUCIA per procura in calce/a margine del ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
CONSOLI TIZIANO per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA sulle CONCLUSIONI precisate congiuntamente dalla ricorrente e dal resistente all'udienza del 8 luglio 2025 in merito alla richiesta di sentenza non definitiva sulla separazione, riportandosi ai rispettivi atti introduttivi
[“dichiarare la separazione personale tra i coniugi”].
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25.10.2024, ha adìto questo Tribunale per chiedere Parte_1 la pronuncia di separazione personale, rappresentando: - di avere contratto matrimonio in Tunisia
(non trascritto) in data 9.10.2009 con - che dall'unione sono nati i figli Controparte_1
(nata in [...] il [...]) e (nata in [...] il [...]); - che moglie e figlie Per_1 Per_2 pagina 1 hanno fatto ingresso in Italia, raggiungendo il marito/padre che già vi risiedeva, nel gennaio 2024; - che giunta in Italia la ricorrente si è resa conto che il marito intratteneva da tempo un'altra relazione e lo stesso le chiedeva di divorziare in Tunisia, proposta che la ricorrente non accettava;
- che da allora sono venuti meno in modo irreversibile la solidarietà e l'affetto coniugale, sì che la convivenza è divenuta intollerabile;
- che il marito ha usato violenza verso la moglie, picchiandola anche in presenza delle figlie, tanto che in occasione dell'ultimo episodio l'uomo veniva arrestato e la ricorrente e le figlie minori sono state trasferite presso una comunità protetta e secretata.
Ha chiesto pertanto che il Tribunale, a seguito della audizione dei coniugi e della verificata esistenza dei presupposti di legge, pronunci la loro separazione, alle condizioni indicate nel ricorso.
Il ricorso è stato comunicato ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al P.M., il quale ha apposto il proprio visto in data 19.12.2024 e successivamente è intervenuto con deposito di atti.
Dopo l'effettiva instaurazione del contraddittorio (a seguito della rinnovazione della prima notifica che era risultata irregolare), si è costituito il resistente, il quale non ha negato la crisi matrimoniale – pur eccependo l'inammissibilità del ricorso per la mancanza della certificazione relativa al matrimonio – ed ha chiesto una diversa regolamentazione delle condizioni relative all'affidamento e al mantenimento delle figlie.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi sono stati acquisiti gli atti dei procedimenti penali a carico del resistente e gli atti del fascicolo pendente presso il Tribunale per i Minorenni di
Ancona, che in data 6.2.2025 ha dichiarato la propria incompetenza stante la successiva instaurazione del presente giudizio.
Con ordinanza del 17.4.2025 il giudice relatore ha nominato un curatore speciale per le figlie minori, ha emesso provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse della ricorrente e delle minor ed ha disposto l'intervento del servizio sociale territorialmente competente.
Alla successiva udienza del 8.7.2025, sentite nuovamente le parti, la ricorrente ha chiesto pronuncia sullo status; il resistente non si è opposto;
le parti sono state invitate a precisare le conclusioni ed hanno discusso oralmente la causa, che è stata trattenuta in decisione e rimessa al Collegio per la sentenza parziale.
2. La domanda di separazione è fondata e può essere accolta.
2.1 Preliminarmente va osservato che il resistente ha rinunciato alla eccezione di inammissibilità del ricorso – fondata sull'assenza in atti della certificazione di matrimonio, legalizzata, tradotta ed apostillata e della certificazione di trascrizione del medesimo atto nei registri dello stato civile del comune di pertinenza – avendo la ricorrente provveduto (in data 17.3.2025) al deposito dell'originale dell'estratto dell'atto di matrimonio tradotto e legalizzato. E' appena il caso di pagina 2 rilevare sul punto che la trascrizione nei registri dello stato civile in Italia non è condizione indispensabile per la pronuncia della separazione dei coniugi, ai sensi dell'art. 28 legge n. 218/1995
e dell'art. 19 legge n. 396/2000, stante la sua natura meramente certificativa e di pubblicità e che il matrimonio è certamente efficace in Italia. D'altra parte sussiste la giurisdizione italiana in considerazione del fatto che le parti hanno fissato in Italia la residenza della famiglia ed in particolare delle figlie minori.
2.2 In ordine alla domanda di separazione, deve rilevarsi che non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come è evidenziato dalla domanda di entrambe le parti e da quanto dalle stesse allegato nei rispettivi atti.
La volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
2.3 Il processo deve peraltro continuare per la decisione sulle domande relative all'affidamento delle figlie e per la decisione sulle questioni economiche, sicché la causa dev'essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza per la successiva trattazione.
3. La regolamentazione delle spese va rinviata all'esito della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così decide:
DICHIARA la separazione dei coniugi e in Parte_1 Controparte_1 atti generalizzati, che hanno contratto matrimonio in Tunisia il 9 ottobre 2009,
ORDINA all'ufficiale di stato civile di procedere agli adempimenti di competenza;
dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
SPESE al definitivo.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 23/07/2025
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 5526/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
PAOLINELLI LUCIA per procura in calce/a margine del ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
CONSOLI TIZIANO per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA sulle CONCLUSIONI precisate congiuntamente dalla ricorrente e dal resistente all'udienza del 8 luglio 2025 in merito alla richiesta di sentenza non definitiva sulla separazione, riportandosi ai rispettivi atti introduttivi
[“dichiarare la separazione personale tra i coniugi”].
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25.10.2024, ha adìto questo Tribunale per chiedere Parte_1 la pronuncia di separazione personale, rappresentando: - di avere contratto matrimonio in Tunisia
(non trascritto) in data 9.10.2009 con - che dall'unione sono nati i figli Controparte_1
(nata in [...] il [...]) e (nata in [...] il [...]); - che moglie e figlie Per_1 Per_2 pagina 1 hanno fatto ingresso in Italia, raggiungendo il marito/padre che già vi risiedeva, nel gennaio 2024; - che giunta in Italia la ricorrente si è resa conto che il marito intratteneva da tempo un'altra relazione e lo stesso le chiedeva di divorziare in Tunisia, proposta che la ricorrente non accettava;
- che da allora sono venuti meno in modo irreversibile la solidarietà e l'affetto coniugale, sì che la convivenza è divenuta intollerabile;
- che il marito ha usato violenza verso la moglie, picchiandola anche in presenza delle figlie, tanto che in occasione dell'ultimo episodio l'uomo veniva arrestato e la ricorrente e le figlie minori sono state trasferite presso una comunità protetta e secretata.
Ha chiesto pertanto che il Tribunale, a seguito della audizione dei coniugi e della verificata esistenza dei presupposti di legge, pronunci la loro separazione, alle condizioni indicate nel ricorso.
Il ricorso è stato comunicato ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al P.M., il quale ha apposto il proprio visto in data 19.12.2024 e successivamente è intervenuto con deposito di atti.
Dopo l'effettiva instaurazione del contraddittorio (a seguito della rinnovazione della prima notifica che era risultata irregolare), si è costituito il resistente, il quale non ha negato la crisi matrimoniale – pur eccependo l'inammissibilità del ricorso per la mancanza della certificazione relativa al matrimonio – ed ha chiesto una diversa regolamentazione delle condizioni relative all'affidamento e al mantenimento delle figlie.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi sono stati acquisiti gli atti dei procedimenti penali a carico del resistente e gli atti del fascicolo pendente presso il Tribunale per i Minorenni di
Ancona, che in data 6.2.2025 ha dichiarato la propria incompetenza stante la successiva instaurazione del presente giudizio.
Con ordinanza del 17.4.2025 il giudice relatore ha nominato un curatore speciale per le figlie minori, ha emesso provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse della ricorrente e delle minor ed ha disposto l'intervento del servizio sociale territorialmente competente.
Alla successiva udienza del 8.7.2025, sentite nuovamente le parti, la ricorrente ha chiesto pronuncia sullo status; il resistente non si è opposto;
le parti sono state invitate a precisare le conclusioni ed hanno discusso oralmente la causa, che è stata trattenuta in decisione e rimessa al Collegio per la sentenza parziale.
2. La domanda di separazione è fondata e può essere accolta.
2.1 Preliminarmente va osservato che il resistente ha rinunciato alla eccezione di inammissibilità del ricorso – fondata sull'assenza in atti della certificazione di matrimonio, legalizzata, tradotta ed apostillata e della certificazione di trascrizione del medesimo atto nei registri dello stato civile del comune di pertinenza – avendo la ricorrente provveduto (in data 17.3.2025) al deposito dell'originale dell'estratto dell'atto di matrimonio tradotto e legalizzato. E' appena il caso di pagina 2 rilevare sul punto che la trascrizione nei registri dello stato civile in Italia non è condizione indispensabile per la pronuncia della separazione dei coniugi, ai sensi dell'art. 28 legge n. 218/1995
e dell'art. 19 legge n. 396/2000, stante la sua natura meramente certificativa e di pubblicità e che il matrimonio è certamente efficace in Italia. D'altra parte sussiste la giurisdizione italiana in considerazione del fatto che le parti hanno fissato in Italia la residenza della famiglia ed in particolare delle figlie minori.
2.2 In ordine alla domanda di separazione, deve rilevarsi che non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come è evidenziato dalla domanda di entrambe le parti e da quanto dalle stesse allegato nei rispettivi atti.
La volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
2.3 Il processo deve peraltro continuare per la decisione sulle domande relative all'affidamento delle figlie e per la decisione sulle questioni economiche, sicché la causa dev'essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza per la successiva trattazione.
3. La regolamentazione delle spese va rinviata all'esito della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così decide:
DICHIARA la separazione dei coniugi e in Parte_1 Controparte_1 atti generalizzati, che hanno contratto matrimonio in Tunisia il 9 ottobre 2009,
ORDINA all'ufficiale di stato civile di procedere agli adempimenti di competenza;
dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
SPESE al definitivo.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 23/07/2025
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 3