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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/09/2025, n. 3506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3506 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice (est. rel.) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 7829 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso
DA
nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. Parte_1
LIPANI GABRIELE);
– ricorrente –
CONTRO
. Controparte_1
. Controparte_2
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE.
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO.
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 11/09/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato in data 19/06/2024, ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Parte_1
Palermo del 26/04/2024, notificato all'interessato in data 21/05/2024, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 23/01/2023, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di , deducendo, tra l'altro: di essere cittadino proveniente dalla CP_1
Nigeria; di essere arrivato in Italia nel 2022 e di avervi vissuto ininterrottamente da allora, senza mai fare rientro nel Paese d'origine; di essere sposato e di avere un figlio, con i quali convive sul territorio nazionale;
di avere avviato in Italia un solido percorso di integrazione socio-economica e culturale, coltivando rapporti umani e professionali e svolgendo attività lavorativa, seppur non sempre in forma contrattualizzata;
di non avere alcun riferimento familiare nel Paese d'origine; e di temere, in caso di rimpatrio, di patire notevoli difficoltà di reinserimento sociale e lavorativo, oltreché di perdere i contatti con la moglie e con il figlio.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
286/1998, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente, seppur ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
3. Scaduto il termine del 12/09/2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Preliminarmente, deve osservarsi che va applicata la normativa anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, dato che l'istanza è stata presentata in data 23/01/2023. Orbene, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento.
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” al comma 1.1 prevede i casi in cui sono vietati il respingimento, l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine).
Il comma 1.2, aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Nel caso in esame, alla luce della legislativa esaminata e considerate le emergenze processuali, può ritenersi che il ricorrente sia meritevole della tutela prevista ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, dovendosi tutelare il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata e familiare, che l'allontanamento dal territorio nazionale violerebbe: la documentazione in atti vale ad attestare, invero, come il ricorrente durante la sua permanenza nel territorio dello Stato italiano sia stato protagonista di un positivo percorso di integrazione, concretizzatosi nello svolgimento di regolare attività lavorativa. Ed infatti, il ricorrente ha documentato di avere svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze della ditta “COOP.AGR.SI.A.L.ARL”, con sede legale a Bagheria, strada
Comunale Cordova snc, con la qualifica di bracciante agricolo, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato dal 01/03/2024 al 17/03/2024, poi prorogato al
30/04/2024 e al 30/06/2024, come risulta dalle comunicazioni Unilav e dalle buste paga di aprile e maggio 2024 depositate in atti (cfr. all. 7,8 al ricorso); e di svolgere regolare attività lavorativa alle dipendenze della ditta “COOP.AGR.SI.A.L.ARL”, con sede legale a Bagheria, strada Comunale Cordova snc, con la qualifica di bracciante agricolo, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato dal 14/01/2025 al
31/08/2025, poi prorogato al 15/12/2025, come risulta dalle comunicazioni Unilav e dalle buste paga da febbraio a luglio 2025 depositate in atti (cfr. all. note del
19/06/2025; all. note dell'11/09/2025).
Inoltre, si ritiene che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata e familiare dello stesso, il quale vive in Italia con la moglie e il figlio, nato in [...] Persona_1 CP_1
22/08/2023, come risulta dall'estratto per riassunto del registro degli atti di nascita depositato in atti (cfr. all. 10 al ricorso).
Invero l'unità familiare e l'esercizio delle funzioni genitoriali costituiscono situazioni giuridiche primarie, fondamentali e inviolabili e la presenza sul territorio italiano di figli minori, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, rappresenta “…uno degli elementi da considerare nell'apprezzamento generale della vulnerabilità della madre. Tale presenza, infatti, si risolve in una condizione familiare idonea a dimostrare da un lato una peculiare fragilità, tanto della madre che della giovane prole, e dunque della famiglia nel suo complesso, e dall'altro lato uno specifico profilo di radicamento del nucleo sul territorio nazionale, proprio in dipendenza dell'inserimento dei figli nei percorsi sociali e scolastici esistenti in Italia, e quindi della loro naturale tendenza ad assimilare i valori ed i concetti fondativi della società italiana…” (cfr. Cass. Sez. II Civile, Ordinanza n. 18188 del
01/09/2020 e Cass. Sez. II Civile, Ordinanza n.5506 del 26/02/2021).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine dal 2022 con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Sussistono giusti motivi per lasciare integralmente le spese del giudizio a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
• in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di sopra Parte_1
meglio generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (riguardato nella formulazione vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto-Legge 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50), disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
• lascia integralmente le spese a carico di parte ricorrente
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 17/09/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Michele Guarnotta Francesco Micela
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice (est. rel.) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 7829 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso
DA
nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. Parte_1
LIPANI GABRIELE);
– ricorrente –
CONTRO
. Controparte_1
. Controparte_2
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE.
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO.
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 11/09/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato in data 19/06/2024, ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Parte_1
Palermo del 26/04/2024, notificato all'interessato in data 21/05/2024, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 23/01/2023, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di , deducendo, tra l'altro: di essere cittadino proveniente dalla CP_1
Nigeria; di essere arrivato in Italia nel 2022 e di avervi vissuto ininterrottamente da allora, senza mai fare rientro nel Paese d'origine; di essere sposato e di avere un figlio, con i quali convive sul territorio nazionale;
di avere avviato in Italia un solido percorso di integrazione socio-economica e culturale, coltivando rapporti umani e professionali e svolgendo attività lavorativa, seppur non sempre in forma contrattualizzata;
di non avere alcun riferimento familiare nel Paese d'origine; e di temere, in caso di rimpatrio, di patire notevoli difficoltà di reinserimento sociale e lavorativo, oltreché di perdere i contatti con la moglie e con il figlio.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
286/1998, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente, seppur ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
3. Scaduto il termine del 12/09/2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Preliminarmente, deve osservarsi che va applicata la normativa anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, dato che l'istanza è stata presentata in data 23/01/2023. Orbene, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento.
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” al comma 1.1 prevede i casi in cui sono vietati il respingimento, l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine).
Il comma 1.2, aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Nel caso in esame, alla luce della legislativa esaminata e considerate le emergenze processuali, può ritenersi che il ricorrente sia meritevole della tutela prevista ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, dovendosi tutelare il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata e familiare, che l'allontanamento dal territorio nazionale violerebbe: la documentazione in atti vale ad attestare, invero, come il ricorrente durante la sua permanenza nel territorio dello Stato italiano sia stato protagonista di un positivo percorso di integrazione, concretizzatosi nello svolgimento di regolare attività lavorativa. Ed infatti, il ricorrente ha documentato di avere svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze della ditta “COOP.AGR.SI.A.L.ARL”, con sede legale a Bagheria, strada
Comunale Cordova snc, con la qualifica di bracciante agricolo, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato dal 01/03/2024 al 17/03/2024, poi prorogato al
30/04/2024 e al 30/06/2024, come risulta dalle comunicazioni Unilav e dalle buste paga di aprile e maggio 2024 depositate in atti (cfr. all. 7,8 al ricorso); e di svolgere regolare attività lavorativa alle dipendenze della ditta “COOP.AGR.SI.A.L.ARL”, con sede legale a Bagheria, strada Comunale Cordova snc, con la qualifica di bracciante agricolo, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato dal 14/01/2025 al
31/08/2025, poi prorogato al 15/12/2025, come risulta dalle comunicazioni Unilav e dalle buste paga da febbraio a luglio 2025 depositate in atti (cfr. all. note del
19/06/2025; all. note dell'11/09/2025).
Inoltre, si ritiene che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata e familiare dello stesso, il quale vive in Italia con la moglie e il figlio, nato in [...] Persona_1 CP_1
22/08/2023, come risulta dall'estratto per riassunto del registro degli atti di nascita depositato in atti (cfr. all. 10 al ricorso).
Invero l'unità familiare e l'esercizio delle funzioni genitoriali costituiscono situazioni giuridiche primarie, fondamentali e inviolabili e la presenza sul territorio italiano di figli minori, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, rappresenta “…uno degli elementi da considerare nell'apprezzamento generale della vulnerabilità della madre. Tale presenza, infatti, si risolve in una condizione familiare idonea a dimostrare da un lato una peculiare fragilità, tanto della madre che della giovane prole, e dunque della famiglia nel suo complesso, e dall'altro lato uno specifico profilo di radicamento del nucleo sul territorio nazionale, proprio in dipendenza dell'inserimento dei figli nei percorsi sociali e scolastici esistenti in Italia, e quindi della loro naturale tendenza ad assimilare i valori ed i concetti fondativi della società italiana…” (cfr. Cass. Sez. II Civile, Ordinanza n. 18188 del
01/09/2020 e Cass. Sez. II Civile, Ordinanza n.5506 del 26/02/2021).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine dal 2022 con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Sussistono giusti motivi per lasciare integralmente le spese del giudizio a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
• in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di sopra Parte_1
meglio generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (riguardato nella formulazione vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto-Legge 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50), disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
• lascia integralmente le spese a carico di parte ricorrente
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 17/09/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Michele Guarnotta Francesco Micela