Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 04/07/2025, n. 2133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2133 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02133/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00839/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 839 del 2025, proposto da
IN ON e IN RE, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonino Saltalamacchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di AN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Pia Di Primo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sui seguenti titoli:
1) la sentenza n. 4792/2023 emessa dal Tribunale Civile di AN e pubblicata il 24.11.2023 a definizione del procedimento iscritto al n. 19065/2018 R.G.;
2) il decreto ingiuntivo n. 5691/2018 emesso dal Tribunale Civile di AN il 14-16.10.2018 a definizione del procedimento monitorio iscritto al n. 9988/2018 R.G.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n. 5691 del 16.10.2018 il Tribunale di AN ha ingiunto al Comune di AN di pagare all’ing. IN ON e all’arch. IN RE, odierni ricorrenti, di pagare “... 1. la somma di € 10.080,00; 2. gli interessi come determinati in domanda; 3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 540,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. ”.
La relativa opposizione proposta dal Comune di AN è stata rigettata dal Tribunale di AN con sentenza n. 4792 del 24.11.2023, con la quale la parte opponente è stata condannata “... al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte opposta che si liquidano in euro 4.237,00, per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge ” nonché “... al pagamento in favore di parte opposta di un'ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., pari ad Euro 1.059,25 ”.
Detta sentenza n. 4792/2023, con cui è stata dichiarata l’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 5691/2018, è stata notificata al Comune di AN, unitamente al predetto decreto ingiuntivo n. 5691/2018, in data 6.02.2024.
2. Lamentando il mancato pagamento di quanto dovuto alla luce di quanto disposto dai due predetti titoli, con ricorso notificato in data 10.04.2025 e depositato il 23.04.2025 i due ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di:
- ordinare al Comune di AN l’ottemperanza, prescrivendo le relative modalità anche mediante la determinazione del contenuto degli atti necessari per la piena e conforme esecuzione, del decreto ingiuntivo n. 5691/2018 e della sentenza n. 4792/2023, disponendo il pagamento in loro favore: i) dell’importo di € 10.080,00 ingiunto in pagamento con il decreto ingiuntivo; ii) degli interessi legali su € 10.080,00 dal 13.06.2018 al 10.04.2025, pari ad € 1.041,27; iii) dell’importo complessivo di € 933,42 per gli onorari e le spese liquidati con il decreto ingiuntivo; iv) della somma di € 208,75 pagata dai ricorrenti per la registrazione della sentenza n. 4792/2023; v) dell’importo complessivo di € 6.182,29 per gli onorari e le spese liquidati con la sentenza n. 4792/2023; vi) della somma di € 1.059,25, ex art. 96, comma 3, c.p.c., disposta in condanna dal Tribunale con la sentenza n. 4792/2023 a carico del Comune di AN; vii) della somma di € 17,70, pagata dai ricorrenti per il pagamento di marca e diritti per il rilascio della attestazione del Tribunale Civile di AN di non proposta opposizione e di passaggio in giudicato della sentenza n. 4792/2023; viii) della spesa per il contributo unificato di € 300,00 necessaria per l’iscrizione al ruolo del presente procedimento per l’ottemperanza; per un totale complessivo di € 19.822,68, oltre quanto altro a maturare sino al pagamento, e così delle ulteriori spese per rendere effettiva l’ottemperanza, nonché degli ulteriori interessi dal 20.03.2025 sino al giorno dell’effettivo pagamento;
- dichiarare nulli gli eventuali atti assunti dal Comune di AN in violazione o in elusione del giudicato;
- nominare un commissario ad acta perché provveda in luogo del Comune di AN in caso di mancata esecuzione di quest’ultimo per l’esecuzione di quanto in oggetto;
- fissare la somma di denaro dovuta dal Comune di AN per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nella esecuzione del giudicato;
- condannare il Comune di AN alla rifusione delle spese del presente giudizio.
3. Con memoria di costituzione del 26.05.2025 il Comune di AN ha eccepito l’inammissibilità o l’estinzione del ricorso, in quanto i fatti generatori del contenzioso da cui promana la presente controversia – ossia la nomina dei ricorrenti in data 14.05.2005 quali progettisti per la redazione del Piano di recupero San Berillo, il Disciplinare di incarico del 30.06.2005 sottoscritto dagli stessi e dal Comune, il pagamento alla “Siciltecnica Aerorilievi srl” di € 10.080,00 – sarebbero ascrivibili ad un periodo precedente alla dichiarazione di dissesto di cui alla Delibera del Consiglio Comunale di AN n. 37 del 12.12.2018.
4. Alla camera di consiglio del 2.07.2025, presenti i difensori delle parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
5. Il giudizio deve essere dichiarato estinto per quanto di seguito esposto e considerato.
5.1. Ai sensi dell’art. 248, comma 2, del T.U.E.L. “ Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione ”; la disposizione precisa, altresì, che “ le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese ”.
Il successivo art. 252, comma 4, chiarisce che “ L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla: a) rilevazione della massa passiva; b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; c) liquidazione e pagamento della massa passiva ”.
La ratio della disposizione di cui all'art. 248 (“ Conseguenze della dichiarazione di dissesto ”) è quella di paralizzare, sia pure temporaneamente e fino a quando non sia maturato il presupposto di legge (ovvero l'approvazione del rendiconto), iniziative esecutive che, singolarmente intraprese, sono in grado di determinare un'alterazione della par condicio creditorum .
Il giudizio di ottemperanza che abbia ad oggetto provvedimenti giurisdizionali recanti condanna della p.a. al pagamento di somme di denaro è equiparabile al giudizio di esecuzione e, pertanto, rientra nell'ambito di applicazione della richiamata disposizione normativa dell'art. 248, comma 2, T.U.E.L., atteso che la procedura di liquidazione dei debiti è essenzialmente dominata dal principio della par condicio dei creditori, in relazione alla molteplicità dei debiti contratti da un ente pubblico poi dichiarato dissestato, sicché la tutela della concorsualità comporta, in linea generale, l'inibitoria anche del ricorso di ottemperanza, in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore.
Secondo quanto statuito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, " rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di <<atti e fatti di gestione>> pregressi alla dichiarazione di dissesto " (così, Ad. Pl. 5 agosto 2020, n. 15). Il Supremo Consesso della giustizia amministrativa ha altresì evidenziato che " la disciplina normativa del dissesto, basata sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell'ente locale, può produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell'ente possono essere attratte alla predetta gestione, benché il relativo accertamento (giurisdizionale o, come nel caso di specie, amministrativo) sia successivo ".
Tali principi sono stati corroborati anche dalla sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 12.01.2022, con la quale è stato ulteriormente precisato che « alla luce del dettato normativo, sotto il profilo finanziario, se gli atti e fatti cui è correlato il provvedimento giurisdizionale (o amministrativo, come ha ritenuto l’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 15-2020, valorizzando l’inequivoca locuzione “anche giurisdizionali”) sono cronologicamente ricollegabili all’arco temporale anteriore al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, il provvedimento successivo, che determina l’insorgere del titolo di spesa (nella specie, il decreto ingiuntivo esecutivo e non opposto), deve essere imputato alla Gestione liquidatoria, purché detto provvedimento sia emanato prima dell’approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11 ».
Alla stregua della lettera dell'art. 248, comma 2, T.U.E.L., è quindi sufficiente che il debito appartenga a tale gestione straordinaria, in quanto di competenza dell’organo straordinario di liquidazione, perché venga sottratto all'attività esecutiva in sede giurisdizionale, senza che rilevi che, a sua volta, tale organo sia tenuto a gestire separatamente i fondi destinati all'adempimento (Cons. Stato, sez. V, 26 maggio 2020, n. 3337).
La giurisprudenza del Giudice d’appello ha inoltre affermato che l’obbligazione di pagamento delle spese processuali liquidate con sentenza successiva alla dichiarazione di dissesto, in contenzioso riguardante fatti o atti di gestione precedenti, rientra nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, purché la sentenza sia pubblicata prima dell’approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11, T.U.E.L. (in tal senso cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 2023, n. 6776, in conformità ai precedenti del C.G.A.R.S. n. 505 e 506 del 2022).
Tale ultima disposizione, in particolare, stabilisce che l’atto conclusivo della procedura di dissesto è rappresentato dal rendiconto di gestione redatto dall’organo straordinario di liquidazione, da trasmettere all’organo regionale di controllo e all’organo di revisione contabile dell’Ente; è solo con l’adozione del prefato provvedimento, quindi, che l’attività dell’organo straordinario di liquidazione può dirsi conclusa, essendo state compiute tutte le attività contemplate dal citato art. 256 (cfr. T.A.R. Sicilia, AN, sez. III, 18.06.2025, n. 1925).
5.2. Ciò premesso, va osservato che:
(i) come da documentazione versata in atti, con delibera di C.C. n. 37 del 12.12.2018 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di AN;
(ii) allo stato, non risulta che il rendiconto di gestione redatto dall’organo straordinario di liquidazione sia stato ancora adottato;
(iii) i fatti generatori del credito oggetto della presente domanda processuale, come si evince da quanto riportato dai titoli ottemperandi di cui in epigrafe, sono anteriori alla dichiarazione di dissesto del predetto Ente comunale; dal contenuto della sentenza n. 4792/2023, in particolare, emerge che è “... documentato e pacifico il conferimento dell’incarico professionale, con disciplinare d’incarico del 30.06.2005 , da parte del Comune, nonché la parziale esecuzione della prestazione professionale indicata, concernente la redazione del progetto di piano di recupero “San Berillo”, per i quali appare pacifico siano stati versati la somma di €.12.715,78, quale quota del 40% del compenso pattuito, nonché l'importo di €.22.032,00 per spese tecniche (€.18.000,00 + oneri) ” e che “...i progettisti incaricati, in esecuzione dell’espletamento del predetto incarico, hanno chiesto al Comune di AN tale cartografia 1:500, senza esito alcuno (si vedano, in particolare gli allegati n.7, 8, 9, 12 al fascicolo monitorio). Sicchè, al fine di eseguire l’incarico in oggetto hanno dovuto sostenere detta spesa che appare strettamente connessa e necessaria per la redazione del progetto indicato, come documentato in atti, circostanza questa nemmeno specificatamente contestata ”. Rispetto a tali “fatti” – dai quali ha preso avvio, mediante il ricorso per decreto ingiuntivo iscritto in data 13.06.2018 al n. 9988/2018 R.G. del Tribunale di AN, in data quindi anteriore alla predetta dichiarazione di dissesto, la vicenda processuale per cui è causa, – trova pertanto applicazione il disposto dell’art. 252, comma 4, secondo cui “ L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato ”.
6. Ne consegue che, in coerenza con le coordinate normative e giurisprudenziali sopra esposte, il giudizio deve essere dichiarato estinto, posto che l’odierna vicenda contenziosa rientra nella fattispecie di cui al citato art. 248, co. 2, del T.U.E.L., in quanto i titoli ottemperandi per cui è causa concernono fatti antecedenti alla dichiarazione di dissesto del Comune di AN, sicché i relativi crediti dovuti “a titolo di capitale, accessori e spese ” devono necessariamente essere ascritti alla gestione liquidatoria.
7. La peculiarità dell’esito giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art. 248, comma 2, del D.lgs. 267 del 2000, con inserimento nella massa passiva dell’importo portato dai titoli di cui si chiede l’esecuzione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Valeria Ventura, Referendario
Francesco Fichera, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Fichera | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO