Sentenza 29 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/2001, n. 7320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7320 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
: 320 /0 1 REPUBBLICA I' IN N DEL P POL Ogg.: Lavoro LA CORT SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 11142/99 Cron. N. 16807 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1.Dott. Francesco Amirante -Presidente- 2. " IO PU DO VI -Consigliere- Ud. 16.3.2001 3. '66 Donato IG -Consigliere- 4. " Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 5. " Gabriella Coletti -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gene- rale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi ng12, è domiciliato per legge Ricorrente
CONTRO
IO CA RMELA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Archimede 39, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Cristalli- ni, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Navach del foro di Bari come da procura a margine del controricorso 1244 2 Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 99/99 del Tribunale del Lavo- ro di Bari del 19.1.1999/4.3.1999 nella causa n. 985 R. G. 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.3.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per inammissibilità o rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso dell'11.11.1992 RM BE conveniva in giudizio dinanzi al Pretore del Lavoro di Trani il Ministero dell'Interno per sentir accertare il suo diritto a percepire l'assegno mensile di invalidità e sentir condannare il convenuto al pagamento delle somme dovute, oltre accessori. La parte convenuta costituendosi contestava la fondatezza del ri- corso chiedendone il rigetto. All'esito dell'istruzione, espletata consulenza tecnica di ufficio, l'adito Pretore con sentenza del 17.1.1996 accoglieva la doman- da con condanna del Ministero dell'Interno all'erogazione dell'assegno a decorrere dal 1.12.1993, oltre accessori. Proposto appello da parte del Ministero, il Tribunale di Bari, rin- novata la consulenza tecnica di ufficio, con sentenza 19.1.1999/4.3.1999 rigettava il gravame e confermava la decisio- ne pretorile. In particolare il Tribunale osservava che dalla consulenza tecnica di ufficio, espletata in appello e condotta sulla base di accerta- 3 menti specialistici, risultava confermato l'esito della consulenza di primo grado circa la sussistenza di un'invalidità pari al 76 % Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Ministe- ro dell'Interno, deducendo tre motivi, ai quali resiste la Belgio- vine con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 12, 13 e 19 della legge n. 118/1971, in rela- zione all'art. 360 n. 3 C.P.C., mentre con il secondo motivo de- nuncia motivazione omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Al riguardo sostiene che non appare corretta l'affermazione contenuta nella decisione di appello, secondo cui nella fattispecie la valutazione del consulente di secondo grado è fondata su una attenta valutazione delle singole patologie, in applicazione del calcolo riduzionistico previsto per il caso di menomazioni pluri- me. Aggiunge che, avendo il consulente anzidetto individuato una percentuale complessiva del 76 %, dalla esclusione delle invali- dità minori sarebbe derivata l'esclusione della ricorrenza del re- quisito sanitario. Le esposte doglianze non hanno pregio e vanno disattese. La parte ricorrente ha mosso critiche del tutto generiche alla consulenza tecnica di ufficio di secondo grado non contrastando gli accurati accertamenti con precisi e puntuali elementi probato- ri in ordine a carenze o deficienze diagnostiche e limitandosi ad opporre un diverso apprezzamento delle patologie riscontrate a carico della BE. L'impugnata sentenza ha fornito adeguata motivazione, essendosi richiamata all'anzidetta consulenza, la quale ha accertato all'esito di accurati esami una invalidità complessiva pari al 76% con applicazione del calcolo riduzionistico per alcune menoma- zioni, come l'obesità, il diabete mellito, la cardiopatia ipertensi- va, l'isteroctomia e la nevrosi ansiosa. Trattasi in ogni caso di valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, come più volte ribadito da questa Corte, la quale ha osservato che nel giudizio in materia di invalidità i la- mentati errori e lacune della consulenza sono suscettibili di esa- me unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione dell'impugnata sentenza, quando siano riscontrabili carenze e deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate e non già quando si prospettino semplici difformità tra la valuta- zione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologi- co e la valutazione della parte (Cass. 11 gennaio 2000, n. 225; Cass. 8 agosto 1998, n. 7798; Cass. 9 gennaio 1992, 142). Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l'erroneità della retro- datazione della decorrenza del requisito sanitario al novembre 1993, laddove la BE, visitata in sede amministrativa, sa- rebbe stata ritenuta non invalida ovvero invalida in misura di po- 5 co superiore ad 1/3 (35 %). Anche questo rilievo si risolve in una censura non ammissibile in sede di legittimità, e ciò alla stregua del richiamato indirizzo giu- risprudenziale in ordine alla necessità di indicazione di precise carenze e deficienze diagnostiche, il che non è dato riscontrare nel caso di specie, in cui semplicemente si prospetta un diverso apprezzamento del requisito sanitario sotto il profilo temporale. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano a favore della parte resistente come da dispositivo.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in £. 28 000 oltre £.
2.000.000 per onora- rio, con attribuzione al procuratore antistatario Avv. Luigi Na- vach. Così deciso in Roma addi 16 marzo 2001 Il Consigliere relatore estensore Il Presidente Perora Raicub Alessandro be Neuers I D , A S 0 O S L 1 Dalla A 3 L . T 3 O T , 5 B R A I S 'A . E D N L P L S A IL CANCELLIERE E 3 I T D S 7 N - I O Depositato in Cancelleria G 8 S P - O 1 N M 29 MAG. 2001 E I A 1 S D A oggi, I E E D , A G E O G O IL CANCELLIERE T R E T T N T L S E I I S IR G E A E D L R L O E D