Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 5541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5541 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa
Valeria Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 33890/2018 R.Gen.Aff.Cont. introitata in decisione con ordinanza del 31/12/2024 alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Napoli Parte_1 C.F._1 alla via del Parco Margherita presso lo studio dell'avv. Alberto Gagliardi che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.
- ATTORE
E
(C.F. , elettivamente domiciliato in Napoli alla via _1 C.F._2
Posillipo n. 222 presso lo studio dell'avv. Maria Laura Mainenti che lo rappresenta e difende giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- CONENVUTO
Conclusioni: come da note in sostituzione di udienza depositate dalle parti per l'udienza del 31/12/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
L. 69/2009.
Giova ancora premettere che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4, c.p.c., e l'osservanza degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non richiede che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito
(Cass. 17145/06; 8294/2011; 22509/2014).
Tanto premesso, con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio al fine ottenerne la condanna al risarcimento del danno patrimoniale _1
da lui subito in conseguenza del furto delle mattonelle di sua proprietà mentre le stesse si trovavano nella materiale disponibilità ed in custodia del convenuto.
L'attore in particolare esponeva: di essere stato imputato nel procedimento penale n.
60789/2004, Tribunale di Napoli per il reato di cui all'art. 648 c.p. con l'accusa di aver acquistato o comunque ricevuto n. 800 mattonelle provenienti da un furto subito da _1
; che il processo penale aveva avuto origine dalla denuncia sporta proprio da
[...] _1
; che nel corso del procedimento penale le mattonelle venivano sequestrate ed affidate
[...]
a , il quale veniva nominato custode giudiziario;
che con sentenza n. 1258/2013 _1
il Tribunale di Napoli assolveva “perché il reato non sussiste” e disponeva, Parte_1
altresì, “la restituzione di quanto sequestrato all'imputato a cura del p.g. operante”; che in data 18/12/2013 l'attore scopriva che non era possibile procedere ottenere il dissequestro della merce in quanto la stessa era stata oggetto di furto subito dal custode giudiziario _1
(cfr. denuncia orale sporta da – allegazioni attore).
[...] _1
2 Pertanto, ritenendo sussistente la responsabilità di nominato custode _1
giudiziario, l'attore intraprendeva il presente in giudizio per l'accertamento della sua responsabilità e condanna al risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio , il quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità _1
della domanda attorea in quanto non preceduta da negoziazione assistita nonché il difetto di legittimazione passiva;
nel merito concludeva chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. In subordine, in caso di accoglimento della domanda, il convenuto eccepiva la compensazione con “il credito certo liquido ed esigibile vantato dal di euro 3.000,00 rimborso spese, IVA e cassa per un importo complessivo di euro 4.377,36 visto _1 che il è stato condannato a pagare le spese del giudizio recante Rg 31997/2015 con sentenza Pt_1
n. 5334/2017.
Anzitutto la domanda è procedibile.
Sul punto è sufficiente rilevare che parte attrice ha quantificato il danno richiesto in euro
51.690,00 ed ai sensi del D.L. 132/2014 “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento
a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.
Passando al merito della controversia, il Tribunale ritiene che la domanda proposta da parte attrice possa essere accolta nei limiti e nei termini di seguito indicati.
Presupposto della responsabilità del custode giudiziario, ex art. 67, co. 2 c.p.c., è l'esercizio dell'incarico senza adoperare la diligenza del “buon padre di famiglia”: in tal caso, egli è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti. 3 In ogni caso i danni devono originare dal non aver il custode adoperato, nell'espletamento dell'incarico, la diligenza del bonus pater familias, per avere male espletato le sue funzioni conservative e/o amministrative o ecceduto la sfera dei poteri a lui conferiti.
Con particolare riferimento a tale tipo di responsabilità civile ex art. 67, 2° co. Sci si è domandati se essa rientri o meno nella generale responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.
Il Tribunale ritiene che la regola ex art. 67, 2° co. non sia che un'applicazione della responsabilità da fatto illecito al caso del custode, dove il carattere ingiusto del danno deriva proprio dalla violazione degli obblighi di custodia;
di conseguenza, il custode che non adempia all'incarico assunto con la diligenza del buon padre di famiglia non può essere chiamato a risarcire il danno alle parti se non in forza della disposizione di cui all'art. 67
c.p.c.
Anche risalente giurisprudenza di Cassazione, in un caso di custodia penale, ha espresso il principio per cui il custode opera esclusivamente per conto del Giudice al cui controllo è sottoposto come suo ausiliare;
il che se comporta l'assenza di ogni rapporto di tipo privatistico con i titolari della cosa pignorata (ovvero dei futuri titolari), non esclude che nei confronti degli stessi il custode possa assumere una propria responsabilità di natura extra contrattuale ove cagioni loro un danno a causa dell'inosservanza dei suoi doveri inerenti alla conservazione delle cose affidategli in custodia (cfr. Cass. 4635/1997: Il custode di cose sequestrate in sede penale ai sensi dell'art. 344 cod. proc. pen. abrogato e degli articoli 65, 66 e 67 cod. proc. civ. opera esclusivamente per conto del giudice al cui controllo è sottoposto come suo ausiliare, il che, se comporta l'assenza di ogni rapporto di tipo privatistico con i titolari delle cose poste sotto sequestro non esclude che nei confronti degli stessi il custode possa assumere una propria autonoma responsabilità di natura extracontrattuale ove cagioni loro un danno a causa dell'inosservanza dei suoi doveri inerenti alla conservazione delle cose affidategli in custodia”).
Cosi inquadrata la fattispecie è onere di parte ricorrente fornire prova sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo, nonché del danno e del collegamento tra il danno e l'evento.
4 Dalla lettura della documentazione in atti emerge pacificamente che il convenuto _1
ha custodito le mattonelle oggetto di sequestro all'interno del proprio deposito sito
[...]
in via Delle Repubbliche Marinare. È emerso altresì che dette mattonelle nel mese di novembre 2009 sono state oggetto di furto (cfr. verbale denuncia orale – allegazioni attore)
Appare, pertanto, necessario accertare in via prodromica, se il convenuto custode giudiziario, alla data del furto, avesse utilizzato tutti gli accorgimenti tecnici idonei ad evitare la sottrazione dei beni custoditi all'interno dello spazio di deposito giudiziario.
Al riguardo dall' istruttoria orale è emerso che il deposito ove erano custodite le mattonelle era protetto da un cancello presidiato, nelle ore diurne, da un custode (“all'ingresso c'è un cancello con il custode tutta la giornata, poi ci sono vari capannoni. Preciso che il custode rimane fino
a sera e quando va via il cancello viene chiuso. La notte c'è la security privata che gira”).
E' poi emerso che il capannone era anche fornito di un sistema di allarme e che le chiavi di accesso al capannone erano in possesso dei soli e della sua segretaria, la quale _1 le custodiva all'interno del proprio cassetto (“ricordo che tutto l'ufficio era munito di impianto antifurto che era sempre attivo […] l'accesso al deposito è sempre chiuso. Le chiavi erano nella mia cassettiera, pertanto, chi voleva entrare doveva chiederle a me […] le chiavi dell'ufficio le hanno tutti
i dipendenti. Mentre le chiavi del deposito dove è avvenuto il furto le avevo solo io. Le chiavi del deposito si trovano nella mia cassettiera e non sono accessibili agli altri. Io non ricordo il sistema di antifurto che c'era. Di solito arriva la telefonata sul cellulare del e della figlia ma all'epoca non _1 ricordo come funzionasse”).
Orbene, è di tutta evidenza che tale sistema di allarme, genericamente allegato, è risultato del tutto inidoneo laddove solo si consideri che il furto avvenuto ha riguardato ben 1.600 kg di merce per la cui rimozione è stato evidentemente e presumibilmente necessario permanere nel capannone per un notevole lasso temporale e per di più con un mezzo di trasposto di apprezzabili dimensioni.
Del resto, la stessa allegazione di parte convenuta secondo cui le chiavi sarebbero state custodite nel cassetto della segretaria denota l'inefficacia del sistema di protezione
5 considerando che tali chiavi ben avrebbero potuto essere prelevate da chiunque per farne una copia, dovendosi certamente escludere un presidio costante del cassetto da parte della segretaria (“lavoravo dalle 09.00 alle 18.00”).
Non è stata, poi, né allegata né provata la presenza di impianti di antifurto con telecamera.
Da quanto evidenziato è emerso, pertanto, che il furto delle mattonelle è stato verosimilmente facilitato dalla mancata predisposizione di idonee misure di sorveglianza, le quali evidentemente avrebbero evitato il verificarsi dell'evento lesivo e dunque il furto.
Provato il nesso di causalità fattuale tra la condotta negligente del convenuto ed il furto delle mattonelle, l'art. 2043 c.c. impone al danneggiato anche la dimostrazione della colpevolezza del soggetto agente, ovvero l'imputabilità dell'evento a titolo di colpa o di dolo.
Sul punto occorre evidenziare che in ragione della qualifica del convenuto, custode giudiziario, la diligenza esigibile risulta maggiore rispetto a quella dell'uomo medio.
Nel caso di specie il convenuto, per quanto sopra ricostruito, ha violato sia le regole di comune prudenza (regole di condotta generiche) sia quelle specifiche riferite all'attività dal medesimo assunto in quanto è stata dimostrata la mancata predisposizione di misure di sicurezza adeguate.
Il convenuto non ha dimostrato di aver adottato nella custodia delle mattonelle depositate presso i suoi locali, la diligenza di cui all'art 1176 c.c., nonostante la consapevolezza da parte dello stesso, in ragione della attività esercitata, della necessità di adottare le misure necessarie a rendere sicura la custodia delle merci contenute all'interno del proprio deposito.
Pertanto, contrariamente a quanto eccepito dal convenuto, il furto nella fattispecie in esame non integra gli estremi del fortuito.
Infatti, il furto può costituire un caso fortuito, vale a dire un evento imprevedibile, soltanto se ne risulti accertata la inevitabilità da parte del soggetto normalmente diligente, tenuto conto dell'attività esercitata e della categoria di appartenenza (“secondo l'orientamento di
6 questa Corte, in tema di responsabilità civile (si consideri che la vicenda risulta inquadrata in base all'art. 2043 c.c. sulla base della prospettazione delle parti e della configurazione attribuita dai giudici di merito), dovendosi ancorare il concetto di caso fortuito al criterio generale della prevedibilità con
l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, la quale si risolve in un giudizio di probabilità, non si può far carico al soggetto dell'obbligo di prevedere e prevenire, nell'infinita serie di accadimenti naturali o umani che possono teoricamente verificarsi, anche quegli eventi di provenienza esterna che presentino un così elevato grado di improbabilità, accidentalità o anormalità da poter essere parificati, in pratica, ai fatti imprevedibili” Cass. Civ. sent. n. 27801/2013).
Come si è evidenziato le risultanze istruttorie non descrivono un evento di furto imprevedibile.
Compiutamente esaminato l'l'an debeatur occorre passare alla quantificazione del danno patrimoniale patito dall'attore.
Parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale quantificandolo in euro
51.690,00 affidando la dimostrazione di tale importo ad una mera valutazione di parte (cfr. perizia stima – produzione attore) che tuttavia non è supportata da alcun elemento e/o specificazione tecnica valutativo di riscontro;
la perizia di stima contiene una generica descrizione di materiali.
Risulta invece acquisto in atti che l'effettivo valore dei beni custoditi era pari all'importo complessivo di euro 9.370,00 così come accertato inequivocamente nel procedimento penale sulla scorta di assegni ivi depositati (“giova peraltro precisare, l'imputato ha fornito delle giustificazioni attraverso la testimonianza di e la documentazione prodotta in atti, volta Tes_1
a provare l'acquisto lecito della merce in sequestro […] ha inoltre prodotto copia degli assegni emessi in favore di in data 26 aprile 2004 e 31 maggio 2004 e copia della lista movimenti del Parte_2 proprio conto corrente da cui risulta il prelievo di euro 9.370”).
Nei limiti di tale somma di euro 9.370,00, dunque, può ritenersi dimostrato il danno sofferto da parte attrice, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo quindi.
7 La domanda inerente ad un asserito lucro cessante del tutto generica ed introdotta con mera formula di stile è del tutto infondata non essendo supportata da nessuna allegazione e prova.
Quanto all'eccezione di compensazione sollevata da parte convenuta, il Tribunale ritiene che il credito vantato da presenti i requisiti necessari per operare l'invocata _1 compensazione.
Invero, parte convenuta allegava di essere creditore di di complessivi euro _1
4.377,36 per spese di giudizio, come da sentenza n. 5334/2017, Tribunale di Napoli (cfr. produzione convenuto).
La giurisprudenza di legittimità in materia di compensazione ha affermato il principio secondo cui “Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità” (Cassazione civile, 22/12/2023, n.35913) e che “In tema di compensazione legale e giudiziale, il credito opposto in compensazione deve essere certo, liquido ed esigibile al momento della relativa eccezione” (Cassazione civile, ordinanza n. 34668 del 27 dicembre 2024).
Ebbene, sul punto, si osserva che la documentazione in atti dimostra l'effettivo ammontare del credito vantato da nel rispetto, pertanto, dei requisiti di certezza, liquidità _1 ed esigibilità sopra richiamati.
Peraltro parte attrice non ha inteso muovere alcuno specifico rilievo in ordine al credito eccepito in compensazione.
Operata la compensazione, pertanto, deve essere condannato al pagamento in _1
favore di , a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 4.992,64 Parte_1
(9.370,00 - 4.377,36) oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Infine, quanto all'istanza di cancellazione delle “frasi offensive e lesive della persona del dott.
si rileva che secondo il constante orientamento della giurisprudenza di legittimità “in _1 tema di espressioni sconvenienti o offensive contenute in atti processuali, quando l'istanza di cancellazione provenga dalla parte, la sua idoneità al raggiungimento dello scopo di sollecitare il
8 potere officioso del giudice esige, a pena di nullità, che essa individui, con precisione, le espressioni
"de quibus"” (Cass. Civ. sent. n. 15137/2016).
Ebbene nel caso di specie il convenuto non ha precisamente individuato le espressione/frasi delle quali ha chiesto la cancellazione, ed infatti il riferimento alle frasi “riportate al punto V lett. b” (cfr. comparsa di costituzione e risposta) non ha in realtà alcuna corrispondenza con l'atto di citazione nel quale il punto V, lett. b non esiste.
In ordine alla regolamentazione delle spese il Giudice ritiene che ricorrano gravi ragioni per disporne la compensazione integrale;
a tali fini evidenzia che la domanda attorea è stata accolta per un importo notevolmente inferiore rispetto a quello domandato;
inoltre parte attrice ha rifiutato la proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. formulata dal
Tribunale all'udienza del 05/03/2024 senza compiutamente giustificare le ragioni del rifiuto, dovendosi rimarcare che detta proposta prevedeva il riconoscimento di una somma anche superiore rispetto a quella effettivamente liquidata in sentenza (art. 91 c.p.c. “se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturare dopo la formulazione della proposta..”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] _1
1) In parziale accoglimento della domanda condanna al pagamento, in _1
favore di a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della Parte_1 complessiva somma di euro 4.992,64 oltre interessi come in motivazione;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Napoli, 4.6.2025
il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
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