TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/10/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Monica Attanasio - Presidente
dott. Luigi Pagliuca - Giudice rel
dott. Francesco Bartolotti - Giudice
nel giudizio iscritto al n. 249/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da
di Verona Parte_1
RICORRENTE
nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
visto il ricorso ex art. 40 C.C.I. proposto dal Pubblico Ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di;
Controparte_1
rilevato che parte resistente nonostante la regolarità della notifica non si è costituita nel procedimento;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I. atteso che la parte debitrice ha sede (e quindi il centro dei suoi interessi principali) in Verona;
vista la documentazione allegata da parte ricorrente e quella acquisita dal Tribunale;
1 ritenuta la sussistenza della legittimazione attiva del PM, il quale ha appreso dell'insolvenza della resistente nell'ambito di indagini in sede penale;
rilevato che la società resistente è stata cancellata dal registro delle imprese in data 23.1.25 sicché, non essendo ancora decorso il periodo annuale di cui all'art. 33, c. 1 CCII, è ancora possibile sottoporla a liquidazione giudiziale;
rilevato che la parte resistente è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi degli artt. 121 e 2, c. 1 lett. d) CCI, in quanto come risulta dalla visura camerale in atti è imprenditore commerciale esercente attività di movimentazione merci e facchinaggio ed atteso che già solo l'entità dei debiti tributari (e pari ad euro 2.161.431, secondo le risultanze dell'istruttoria svolta dal Tribunale) è ampiamente superiore alla soglia minima di legge relativa all'indebitamento;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile anche che la parte resistente ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art.49, c. 5 CCI;
ritenuto che la parte resistente versi in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2, c. 1 lett. b) e 121 C.C.I. Trattandosi di società in liquidazione ai fini della verifica relativa all'insolvenza è necessario accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci
– non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr Cass. 25167/16, Cass. 19414/17, Cass. 24660/20). Ebbene, prima di cancellarsi dal registro delle imprese la società resistente ha depositato il bilancio finale di liquidazione al 11.12.24, dal quale risulta che la liquidità residua ammonta a soli euro 784,00, sicché risulta comprovato che la resistente versi in stato di insolvenza, nel senso sopra precisato;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.,
1) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di CP_1
(p.iva ), con sede in Verona, via Chioda n. 92, in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante , nato a [...] il [...] e Controparte_2 domiciliato in Arcole (Vr), in via Mazzini n. 5;
2) nomina giudice delegato il Dott. Luigi Pagliuca;
3) nomina curatore il dott. in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 Persona_1
C.C.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ordina al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in
2 cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma degli artt. 39 e 41, c. 4 C.C.I.);
5) fissa l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 11 febbraio 2026 ad ore 9,15 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza di cui al punto precedente, per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
7) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal Dlgs 5.8.15 n. 127;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ordina, ai sensi degli artt. 49, c. 4 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) dispone la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 20.10.2025
Il Giudice rel
dott. Luigi Pagliuca
3
Il Presidente
Dott. Monica Attanasio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Monica Attanasio - Presidente
dott. Luigi Pagliuca - Giudice rel
dott. Francesco Bartolotti - Giudice
nel giudizio iscritto al n. 249/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da
di Verona Parte_1
RICORRENTE
nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
visto il ricorso ex art. 40 C.C.I. proposto dal Pubblico Ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di;
Controparte_1
rilevato che parte resistente nonostante la regolarità della notifica non si è costituita nel procedimento;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I. atteso che la parte debitrice ha sede (e quindi il centro dei suoi interessi principali) in Verona;
vista la documentazione allegata da parte ricorrente e quella acquisita dal Tribunale;
1 ritenuta la sussistenza della legittimazione attiva del PM, il quale ha appreso dell'insolvenza della resistente nell'ambito di indagini in sede penale;
rilevato che la società resistente è stata cancellata dal registro delle imprese in data 23.1.25 sicché, non essendo ancora decorso il periodo annuale di cui all'art. 33, c. 1 CCII, è ancora possibile sottoporla a liquidazione giudiziale;
rilevato che la parte resistente è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi degli artt. 121 e 2, c. 1 lett. d) CCI, in quanto come risulta dalla visura camerale in atti è imprenditore commerciale esercente attività di movimentazione merci e facchinaggio ed atteso che già solo l'entità dei debiti tributari (e pari ad euro 2.161.431, secondo le risultanze dell'istruttoria svolta dal Tribunale) è ampiamente superiore alla soglia minima di legge relativa all'indebitamento;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile anche che la parte resistente ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art.49, c. 5 CCI;
ritenuto che la parte resistente versi in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2, c. 1 lett. b) e 121 C.C.I. Trattandosi di società in liquidazione ai fini della verifica relativa all'insolvenza è necessario accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci
– non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr Cass. 25167/16, Cass. 19414/17, Cass. 24660/20). Ebbene, prima di cancellarsi dal registro delle imprese la società resistente ha depositato il bilancio finale di liquidazione al 11.12.24, dal quale risulta che la liquidità residua ammonta a soli euro 784,00, sicché risulta comprovato che la resistente versi in stato di insolvenza, nel senso sopra precisato;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.,
1) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di CP_1
(p.iva ), con sede in Verona, via Chioda n. 92, in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante , nato a [...] il [...] e Controparte_2 domiciliato in Arcole (Vr), in via Mazzini n. 5;
2) nomina giudice delegato il Dott. Luigi Pagliuca;
3) nomina curatore il dott. in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 Persona_1
C.C.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ordina al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in
2 cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma degli artt. 39 e 41, c. 4 C.C.I.);
5) fissa l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 11 febbraio 2026 ad ore 9,15 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza di cui al punto precedente, per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
7) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal Dlgs 5.8.15 n. 127;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ordina, ai sensi degli artt. 49, c. 4 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) dispone la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 20.10.2025
Il Giudice rel
dott. Luigi Pagliuca
3
Il Presidente
Dott. Monica Attanasio
4