Sentenza 30 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/05/2003, n. 8737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8737 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL08737/03 REPUBBLI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G.N. 25780/00 Cron.1s 198 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Rel. Consigliere Ud. 12/02/03 ConsigliereDott. Giancarlo D'AGOSTINO ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PISTOIA, in rappresentante pro tempore,persona del legale elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ND CA, quale titolare dell'impresa individuale S. ANDREA DI PISTOIA, già BAR PASTICCERIA domiciliato in ROMA VIA DEL TRITONE 91, elettivamente dell'avvocato GIANMARIA CAMICI, presso lo studio 2003 rappresentato e difeso dall'avvocato CECILIA TURCO, 877 -1- giusta delega in atti, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
controricorrente - avverso la sentenza n. 743/00 del Tribunale di PISTOIA, depositata il 08/09/00 - R.G.N. 594/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/03 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -Con sentenza 4 luglio – 8 settembre 2000, il Tribunale di Pistoia, in composizione monocratica, annullava due ordinanze ingiunzione emesse dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Pistoia nei confronti della ricorrente EL AN, quale titolare del Bar AS S. ND di Pistoia, ed obbligata solidale al pagamento della somma di lire 15.842.000, a titolo di sanzioni amministrative (relative alla violazione di varie norme in materia di lavoro minorile, libretto del lavoro e di prospetti paga e comunicazioni dovute all'Ispettorato del lavoro e dell'orario di lavoro). Il Bar AS S. ND - osservava il Tribunale -non è imprenditore né impresa, ma solo una insegna che contraddistingue l'azienda. Essa pertanto non può essere destinataria di alcuna sanzione amministrativa, nemmeno in persona del suo legale rappresentante (poiché questo non esiste). Le due ordinanze ingiunzione, concludeva pertanto il Tribunale, erano rivolte ad un obbligato solidale in realtà inesistente. Anche a voler superare tale dato, era da dire che la AN non era comunque la legale rappresentante del Bar, poiché all'epoca dei fatti l'azienda era gestita da OR AL e RI ON (obbligati principali), cui era stata affidata dal marito dell'AN, OR Di AR. In effetti, l'AN aveva rilevato azienda solo successivamente ai fatti di causa, a seguito di donazione, quindi quando le violazioni alle norme in materia di lavoro erano già state commesse. L'art.6 della legge n.689 del 1981, sottolinea il Tribunale, non era affatto applicabile all'AN, poiché questa disposizione riguarda la proprietà delle cose che servirono a commettere la violazione. Nel caso di specie, invece, le violazioni non erano state commesse per il tramite di una cosa, ma nell'esercizio di una attività commerciale. 1 Avverso questa decisione la Direzione Provinciale del Lavoro di Pistoia ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da tre distinti motivi. Resiste l'AN con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso per cassazione è stato proposto oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado (artt. 325, secondo comma e 326 codice di procedura civile). La sentenza del Tribunale di Pistoia è stata notificata alla Direzione Provinciale del Lavoro di Pistoia in data 13 ottobre 2000 ed è stata oggetto di impugnazione con ricorso per cassazione notificata in data 13 dicembre 2000. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la disposizione dettata dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n.689, che regola l'opposizione a ordinanza ingiunzione, deroga all'art. 11, comma primo e secondo, del R.D. 30 ottobre 1933 n.611, che prevedono la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio presso l'Avvocatura dello Stato quando l'autorità che ha emesso l'ordinanza sia una amministrazione dello Stato e si avvalga (come nel caso di specie) di un funzionario appositamente delegato per stare in giudizio❤ In tale ipotesi, la notifica della sentenza che conclude il giudizio di opposizione deve essere effettuata, ai fini del decorso del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione, alla stessa amministrazione convenuta (e non presso l'ufficio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato competente per territorio): Cass. sez. un. 1° marzo 1998 n.2174, 4 marzo 1988 n.2272, 18 novembre 1988 n.6524, e, da ultimo, Cass. 9 febbraio 1998 n.1334, 21 maggio 1999, n.4949, Cass. sez. un. 24 agosto 1999 n. 599. Pertanto, nel caso di specie, essendo stata la notifica della sentenza di opposizione eseguita direttamente presso l'amministrazione convenuta, deve ritenersi la stessa idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione. 2 Poiché, secondo i criteri di computo dei termini stabiliti dall'art. 155 codice di procedura civile, risultano decorsi sessantuno giorni tra la notificazione della sentenza di primo grado e la notificazione del ricorso per cassazione, ne deriva l' inammissibilità dello stesso ricorso (art.153 codice di procedura civile). La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. 16,00 - oltreCondanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro... ad euro 1.500 (millecinquecento) per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2003. CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE прмостатин SLCANICELLIERCANCELLERE Depositato in Cancelleria 20 MAG. 2003 CANCELLIERE " 3