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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/09/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 110/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 110/2025
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
CP_1 Controparte_2
RESISTENTE/I
Oggi 16/09/2025 ad ore 10.14 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. POLISELLI FRANCESCO e l'Avv. TRANCHINO EMANUEL hanno Parte_1 depositato le note di trattazione scritta.
Per nessuno ha depositato le note di trattazione scritta. Controparte_3
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Andrea Marangoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 110/2025 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. POLISELLI FRANCESCO
RICORRENTE/I
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata C/O Controparte_4 P.IVA_1 CP_1
VIALE REITER, 72 41100 rappresentata e difesa dall'Avv. BASILE GIUSEPPE;
CP_2
RESISTENTE/I
Controparte_5
[.
FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.1.2025, , ha chiesto di “dichiarare la nullità e/o l'invalidità Parte_1 dell'intimazione di pagamento n° 10820249005360290/000, per omessa notifica dell'avviso di addebito n°
40820160002732377000 prodromico e presupposto, nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria contenuta in tale avviso di addebito e nel ruolo opposto per i motivi dedotti in narrativa;
- condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente percepite nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali”.
Si è costituito l' , deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
In data 9.4.2025, il Giudice ha disposto il rinnovo della notifica nei confronti di giusta la nullità Controparte_6 del primo tentativo, per stessa ammissione di parte ricorrente, assegnando all'uopo termine perentorio di trenta giorni.
pagina 2 di 4 All'udienza del 17.7.2025, la parte ha dato atto di non aver provveduto alla notifica, chiedendo termine per presentare rinuncia agli atti, poi successivamente perfezionata con atto separato.
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito di note scritte.
E' pacifico che il ricorrente non ha provveduto al rinnovo della notifica nel termine assegnato.
Come è noto, anche nel rito del lavoro, la mancata ottemperanza all'ordine di rinnovo della notifica del ricorso introduttivo determina, ove la parte convenuta non si presenti alla nuova udienza di discussione, l'improcedibilità del processo per mancanza di contraddittorio, a differenza di quanto avviene nel caso di notificazione oltre il termine fissato, nel quale, essendosi il contraddittorio instaurato, si determina l'estinzione secondo la disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 291, comma terzo, e 307, ultimo comma, cod. proc. civ. (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 7360 del 30/05/2001).
E' vero che la parte ha formalizzato la rinuncia agli atti del giudizio, ma non risulta la corrispondente accettazione da parte dell' costituito. CP_1
Le spese di lite sono compensate per metà, giusta la pronuncia in rito.
Non è condivisibile che il presente giudizio sia stato cagionato dal fatto che l' non avrebbe osteso Controparte_7 tutti gli atti interruttivi ovvero, specificamente, una richiesta di adesione al “saldo e stralcio”, giacché quest'ultima avrebbe dovuto essere ben nota alla parte.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/20228. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 1.100,00 e € 5200,00), e si determina in € 886,00 il compenso complessivo.
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Dichiara improcedibile il ricorso;
2. Dichiara compensate le spese al 50%;
pagina 3 di 4 3. Condanna il ricorrente al pagamento del 50% delle spese di lite, liquidate in € 443,00, oltre rimb. forf.
IVA e CPA.
Modena, 16 settembre 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 110/2025
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
CP_1 Controparte_2
RESISTENTE/I
Oggi 16/09/2025 ad ore 10.14 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. POLISELLI FRANCESCO e l'Avv. TRANCHINO EMANUEL hanno Parte_1 depositato le note di trattazione scritta.
Per nessuno ha depositato le note di trattazione scritta. Controparte_3
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Andrea Marangoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 110/2025 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. POLISELLI FRANCESCO
RICORRENTE/I
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata C/O Controparte_4 P.IVA_1 CP_1
VIALE REITER, 72 41100 rappresentata e difesa dall'Avv. BASILE GIUSEPPE;
CP_2
RESISTENTE/I
Controparte_5
[.
FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.1.2025, , ha chiesto di “dichiarare la nullità e/o l'invalidità Parte_1 dell'intimazione di pagamento n° 10820249005360290/000, per omessa notifica dell'avviso di addebito n°
40820160002732377000 prodromico e presupposto, nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria contenuta in tale avviso di addebito e nel ruolo opposto per i motivi dedotti in narrativa;
- condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente percepite nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali”.
Si è costituito l' , deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
In data 9.4.2025, il Giudice ha disposto il rinnovo della notifica nei confronti di giusta la nullità Controparte_6 del primo tentativo, per stessa ammissione di parte ricorrente, assegnando all'uopo termine perentorio di trenta giorni.
pagina 2 di 4 All'udienza del 17.7.2025, la parte ha dato atto di non aver provveduto alla notifica, chiedendo termine per presentare rinuncia agli atti, poi successivamente perfezionata con atto separato.
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito di note scritte.
E' pacifico che il ricorrente non ha provveduto al rinnovo della notifica nel termine assegnato.
Come è noto, anche nel rito del lavoro, la mancata ottemperanza all'ordine di rinnovo della notifica del ricorso introduttivo determina, ove la parte convenuta non si presenti alla nuova udienza di discussione, l'improcedibilità del processo per mancanza di contraddittorio, a differenza di quanto avviene nel caso di notificazione oltre il termine fissato, nel quale, essendosi il contraddittorio instaurato, si determina l'estinzione secondo la disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 291, comma terzo, e 307, ultimo comma, cod. proc. civ. (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 7360 del 30/05/2001).
E' vero che la parte ha formalizzato la rinuncia agli atti del giudizio, ma non risulta la corrispondente accettazione da parte dell' costituito. CP_1
Le spese di lite sono compensate per metà, giusta la pronuncia in rito.
Non è condivisibile che il presente giudizio sia stato cagionato dal fatto che l' non avrebbe osteso Controparte_7 tutti gli atti interruttivi ovvero, specificamente, una richiesta di adesione al “saldo e stralcio”, giacché quest'ultima avrebbe dovuto essere ben nota alla parte.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/20228. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 1.100,00 e € 5200,00), e si determina in € 886,00 il compenso complessivo.
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Dichiara improcedibile il ricorso;
2. Dichiara compensate le spese al 50%;
pagina 3 di 4 3. Condanna il ricorrente al pagamento del 50% delle spese di lite, liquidate in € 443,00, oltre rimb. forf.
IVA e CPA.
Modena, 16 settembre 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
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