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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/05/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3160/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 11.11.2024 e depositato il 14.11.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8635/2024, pubblicata il 07.10.2024 e notificata il 10.10.2024,
TRA
(C.F. ), residente in [...]72 Parte_1 C.F._1
20100 MILANO, con il patrocinio dell'avv. VITALI ROSSELLA, elettivamente domiciliato in CORSO VENEZIA 61 20121 MILANO presso lo Studio della stessa, giusta delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_1 P.IVA_1
legale in VIA DEL VECCHIO POLITECNICO 8 20121 MILANO, con il patrocinio degli avv.
GIAMMARRUSTO LAURA MARIA e CALDIERA MARIANNA, presso il cui studio in
Milano, corso Italia 13, è elettivamente domiciliata, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8635/2024, pubblicata il
07/10/2024, in materia di “Altri istituti del diritto delle locazioni”.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 7 Per : come da conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, di seguito Parte_1
riportate:
“Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente atto di appello, e in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 8635/2024 pubbl. il 07/10/2024 RG n. 13315/2023 del
Tribunale di Milano, dichiarare che la - In via preliminare: sospendere, ex art 283 cpc,
l'efficacia esecutiva della sentenza n. 8635/2024 pubbl. il 07/10/2024 RG n. 13315/2023 del
Tribunale di Milano stante il grave pregiudizio economico che deriverebbe dall'esecuzione e la fondatezza dei motivi di impugnazione, fino alla conclusione del giudizio di appello. - In via principale: accogliere l'appello proposto dal sig. e riformare integralmente la Pt_1
sentenza impugnata n. 8635/2024 pubbl. il 07/10/2024 RG n. 13315/2023 del Tribunale di
Milano, revocando anche il decreto ingiuntivo n. 1112/ 2023 dal Tribunale di Milano R.G.
46346/2022, con ogni conseguente pronuncia di legge. - In ogni caso: con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.”
Per come da conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, di CP_1
seguito riportate:
“IN VIA PRELIMINARE Rigettare l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado ex adverso avanzata NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE Rigettare l'appello avversario in quanto illegittimo e infondato e pertanto confermare la sentenza di primo grado ex adverso impugnata. IN VIA
SUBORDINATA condannare l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di
€ 51.583,82 oltre interessi nella misura del D.lgs 231/2002 da ogni singola scadenza al saldo,
o della diversa somma che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio, oltre agli interessi moratori. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di entrambi i giudizi.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione al Parte_1
decreto provvisoriamente esecutivo n. 1112/2023, pubblicato in data 13.1.2023, con cui il
Tribunale di Milano, su istanza della gli ha ingiunto il pagamento dell'importo di € CP_1
51.583,82 per canoni rimasti impagati a fronte del contratto di locazione relativo all'immobile sito in Milano, via Pascarella n. 33, oltre agli interessi e spese della procedura monitoria.
L'opponente ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, rilevando che, sebbene autorizzato dal TO , non aveva sottoscritto in data 1.9.1997 il contratto Controparte_2 di locazione relativo all'immobile di proprietà della convenuta opposta, sito in Milano, via pagina 2 di 7 Pascarella n. 33, al fine di stabilirvi la sede del circolo politico denominato “Circolo
[...]
” di cui all'epoca era il legale rappresentante (contratto di locazione per il Controparte_3
quale la società opposta ha chiesto in via monitoria il pagamento dei canoni impagati); in ogni caso, il 15.6.1998, in occasione di apposita assemblea dell'associazione, aveva rassegnato le proprie dimissioni da legale rappresentante del Circolo, facendole apporre nel verbale d'assemblea, con la conseguenza che, non avendo svolto attività per l'associazione dopo quella data, non poteva essere ritenuto responsabile ex art 38 c.c.
ha chiesto pertanto, previa sospensione della provvisoria esecutività, di Parte_1
dichiarare illegittimo e privo di fondamento il decreto ingiuntivo e di respingere le pretese economiche di CP_1
Nel corso del giudizio di primo grado, si è costituita chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 12.10.2023, il Tribunale sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, disponeva il mutamento del rito da ordinario a locatizio, fissava udienza per gli adempimenti ex art. 420 c.p.c., concedendo termini alle parti per l'integrazione degli atti e per il deposito di memorie e documenti e rimettendo le stesse in mediazione obbligatoria (che si concludeva negativamente).
Depositate le memorie autorizzate, all'udienza fissata ex art. 420 c.p.c. il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava a successiva udienza per la discussione.
A tale udienza, le parti discutevano la causa riportandosi agli atti e il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co c.p.c.
Con sentenza n. 8635/2024, il Tribunale - ritenuta inammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa perché tardivamente proposta, respinta l'eccezione di difetto di Pt_1
legittimazione passiva, ritenuto pacifico che il aveva richiesto al proprio partito di Pt_1 essere autorizzato alla stipula del contratto di locazione dell'immobile di via Pascarella n. 33 e aveva sottoscritto l'impegno a stipulare il predetto contratto, nonché il contratto stesso, agendo in nome e per conto del Circolo ambientale di Quarto Oggiaro, con conseguente responsabilità ex art. 38 c.c. - rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto.
Con atto di citazione notificato l'11.11.2024 e depositato e iscritto a ruolo il 14.11.2024,
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale, contestando la Parte_1 pronunzia: per aver ritenuto tardiva l'eccezione di prescrizione;
per aver ritenuto non contestate Cont le somme pretese dalla società ricorrente;
per non aver considerato che la società non aveva fornito prova del credito;
per aver ritenuto pacifica la circostanza che le chiavi dell'immobile fossero nella disponibilità dell'opponente; per aver ritenuto quest'ultimo responsabile ex art.
pagina 3 di 7 38 c.c. per i debiti del Circolo ambientale di Quarto Oggiaro, nonostante le sue dimissioni dalla carica di legale rappresentante.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'11.2.2025, si è costituita CP_1 eccependo, in via preliminare, la tardività e conseguente inammissibilità dell'appello; contestando in via cautelativa anche nel merito i motivi di appello. L'appellata ha chiesto pertanto il rigetto dell'appello, perché inammissibile e infondato.
Alla prima udienza ex art. 350 c.p.c., il Consigliere Istruttore, rilevato che in sede di giudizio di primo grado la causa - vertente in materia di locazione immobiliare - era stata trattata secondo il rito locatizio, ha tramutato il rito ex art. 426 c.p.c. e fissato udienza di discussione ex art. 437
c.p.c., in base al consolidato principio di perpetuazione del rito, sancito dalla Cassazione.
Alla fissata udienza di discussione, i procuratori delle parti non hanno sollevato questioni preliminari in ordine all'effettuato mutamento del rito e hanno dichiarato di poter discutere immediatamente l'eccezione sollevata dall'appellata.
All'esito della discussione, il Collegio, previa camera di consiglio, ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo.
L'appello proposto da deve essere dichiarato inammissibile, perché Parte_1
tardivamente proposto.
Nel corso del giudizio di primo grado - introdotto con atto di citazione, nonostante vertesse in materia di locazione immobiliare - il Giudice ha tramutato il rito con ordinanza del 12.10.2023
e fissato udienza per gli adempimenti di cui all'art. 420 c.p.c., assegnando alle parti termini intermedi per l'integrazione degli atti e il deposito di memorie e documenti.
All'udienza fissata per gli incombenti di cui all'art. 420 c.p.c., le parti hanno discusso in ordine alle eccezioni sollevate e insistito nelle istanze istruttorie o per il rigetto delle stesse.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ammissione di mezzi di prova, ha fissato nuova udienza per la discussione.
All'esito di tale nuova udienza, nel corso della quale le parti hanno discusso la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
La sentenza, pubblicata il 7.10.2024, è stata notificata il 10.10.2024 (ved. doc. 1 di parte appellante) e pertanto l'appello doveva essere proposto nel termine breve di trenta giorni. L'atto di citazione in appello è stato invece iscritto a ruolo e quindi depositato solo il 14.11.2024, quindi oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata.
Nelle materie sottoposte all'applicabilità del rito del lavoro, ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., il ricorso in appello deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza pagina 4 di 7 (art. 434 ult. co. c.p.c.) e ciò anche se l'appello sia stato proposto erroneamente (come nel caso di specie) con la forma della citazione, assumendo rilievo solo la data di deposito della medesima (ved. Cass. 9530/2010; Cass. ord. 871/2024: “In tema di impugnazioni nel rito locatizio, qualora l'appello debba essere proposto mediante ricorso e sia invece introdotto con citazione, la sanatoria dell'impugnazione è ammissibile solo se l'atto di citazione risulti non solo notificato, ma anche depositato in cancelleria nel termine perentorio di legge. La conversione, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., di un atto introduttivo non conforme allo specifico modello legale del procedimento che intende introdurre può realizzarsi esclusivamente se l'atto da convertire sia dotato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo dell'utile introduzione del procedimento secondo lo schema legale prescritto… In caso di impugnazione irritualmente proposta con citazione anzichè con ricorso, la conversione si verifica soltanto in caso di tempestivo deposito dell'atto nella cancelleria del giudice adito, posto che nei procedimenti da iniziarsi con ricorso è proprio quello l'adempimento al quale è subordinato il tempestivo compimento dell'atto. La previsione di cui al quinto comma dell'art.
40 c.p.c. sul mutamento del rito non rileva ai fini della valutazione della conformità dell'atto impiegato per proporre appello a quello coerente con il rito fino ad allora seguito e dunque in grado di impedire, secondo le norme che regolano quel rito, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata”).
Non può condividersi la tesi dell'appellante, secondo cui il giudizio di primo grado, pur dopo la conversione del rito, non si sarebbe svolto secondo il rito locatizio.
In realtà, come sopra precisato, il Tribunale ha disposto il mutamento del rito con ordinanza del
12.10.2023 e fissato udienza per gli adempimenti di cui all'art. 420 c.p.c., assegnando alle parti termini intermedi per l'integrazione degli atti e il deposito di documenti. All'udienza conclusiva, fissata per discussione, le parti hanno discusso la causa, sulle conclusioni proposte nei rispettivi atti difensivi, senza una preventiva precisazione delle conclusioni prima della pronuncia della sentenza.
Il fatto poi che il Giudice abbia trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e non abbia letto il dispositivo in udienza non porta a ritenere che il rito sia stato nuovamente tramutato in ordinario.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, infatti, “disposto dal giudice adito il mutamento del rito ordinario in rito del lavoro ai sensi degli artt. 667 e 426 c.p.c., il mancato deposito del dispositivo in udienza non può essere considerato circostanza idonea a far ritenere la ritrasformazione del rito medesimo in ordinario, trattandosi di mera irregolarità assolutamente irrilevante. Consegue che per quanto concerne l'appello sono applicabili le
pagina 5 di 7 norme del rito del lavoro, perfezionandosi l'impugnazione con il deposito del ricorso in cancelleria, dato che la successiva notificazione dell'atto del gravame (e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione) costituisce elemento esterno, attiene cioè all'ulteriore svolgimento del rapporto processuale, ed è necessario soltanto per la chiamata in giudizio del convenuto” (così Cass. civ. n. 4352/2001). La giurisprudenza ha altresì precisato che la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. non è incompatibile con il rito del lavoro e delle locazioni, posto che, proprio per la sua specialità, non richiede la fissazione di un'udienza ad hoc per la precisazione delle conclusioni, né altre formalità prodromiche rispetto all'adozione di questo modello decisorio (ved. Cass. 20820/2014). Nel rito del lavoro, del resto, ogni udienza, a cominciare dalla prima, “è destinata alla discussione orale e, quindi, alla pronunzia della sentenza ed alla lettura del dispositivo sulle conclusioni proposte in ricorso, per l'attore,
e nella memoria di costituzione per il convenuto, di modo che il giudice non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni prima della pronunzia delle sentenze. Ne consegue, che la disposizione dell'art. 281 sexies del cod. proc. civ. che prevede la possibilità per il giudice di esporre a verbale, subito dopo la lettura del dispositivo di sentenza, le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione, è applicabile al rito del lavoro a condizione del suo adattamento al rito speciale, nel quale non è prevista l'udienza di precisazione delle conclusioni” (così Cass. 13708/2007).
Per tutti i motivi esposti, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese, secondo il principio di soccombenza, devono essere poste a carico dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e applicati i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e i valori minimi per la fase di trattazione
(non essendo stata svolta attività istruttoria).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8635/2024, Parte_1 CP_1
pubblicata in data 07/10/2024, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 8.469,00 di cui € 2.058,00 per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pagina 6 di 7 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 16/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Laura Sara Tragni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 11.11.2024 e depositato il 14.11.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8635/2024, pubblicata il 07.10.2024 e notificata il 10.10.2024,
TRA
(C.F. ), residente in [...]72 Parte_1 C.F._1
20100 MILANO, con il patrocinio dell'avv. VITALI ROSSELLA, elettivamente domiciliato in CORSO VENEZIA 61 20121 MILANO presso lo Studio della stessa, giusta delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_1 P.IVA_1
legale in VIA DEL VECCHIO POLITECNICO 8 20121 MILANO, con il patrocinio degli avv.
GIAMMARRUSTO LAURA MARIA e CALDIERA MARIANNA, presso il cui studio in
Milano, corso Italia 13, è elettivamente domiciliata, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8635/2024, pubblicata il
07/10/2024, in materia di “Altri istituti del diritto delle locazioni”.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 7 Per : come da conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, di seguito Parte_1
riportate:
“Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente atto di appello, e in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 8635/2024 pubbl. il 07/10/2024 RG n. 13315/2023 del
Tribunale di Milano, dichiarare che la - In via preliminare: sospendere, ex art 283 cpc,
l'efficacia esecutiva della sentenza n. 8635/2024 pubbl. il 07/10/2024 RG n. 13315/2023 del
Tribunale di Milano stante il grave pregiudizio economico che deriverebbe dall'esecuzione e la fondatezza dei motivi di impugnazione, fino alla conclusione del giudizio di appello. - In via principale: accogliere l'appello proposto dal sig. e riformare integralmente la Pt_1
sentenza impugnata n. 8635/2024 pubbl. il 07/10/2024 RG n. 13315/2023 del Tribunale di
Milano, revocando anche il decreto ingiuntivo n. 1112/ 2023 dal Tribunale di Milano R.G.
46346/2022, con ogni conseguente pronuncia di legge. - In ogni caso: con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.”
Per come da conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, di CP_1
seguito riportate:
“IN VIA PRELIMINARE Rigettare l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado ex adverso avanzata NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE Rigettare l'appello avversario in quanto illegittimo e infondato e pertanto confermare la sentenza di primo grado ex adverso impugnata. IN VIA
SUBORDINATA condannare l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di
€ 51.583,82 oltre interessi nella misura del D.lgs 231/2002 da ogni singola scadenza al saldo,
o della diversa somma che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio, oltre agli interessi moratori. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di entrambi i giudizi.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione al Parte_1
decreto provvisoriamente esecutivo n. 1112/2023, pubblicato in data 13.1.2023, con cui il
Tribunale di Milano, su istanza della gli ha ingiunto il pagamento dell'importo di € CP_1
51.583,82 per canoni rimasti impagati a fronte del contratto di locazione relativo all'immobile sito in Milano, via Pascarella n. 33, oltre agli interessi e spese della procedura monitoria.
L'opponente ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, rilevando che, sebbene autorizzato dal TO , non aveva sottoscritto in data 1.9.1997 il contratto Controparte_2 di locazione relativo all'immobile di proprietà della convenuta opposta, sito in Milano, via pagina 2 di 7 Pascarella n. 33, al fine di stabilirvi la sede del circolo politico denominato “Circolo
[...]
” di cui all'epoca era il legale rappresentante (contratto di locazione per il Controparte_3
quale la società opposta ha chiesto in via monitoria il pagamento dei canoni impagati); in ogni caso, il 15.6.1998, in occasione di apposita assemblea dell'associazione, aveva rassegnato le proprie dimissioni da legale rappresentante del Circolo, facendole apporre nel verbale d'assemblea, con la conseguenza che, non avendo svolto attività per l'associazione dopo quella data, non poteva essere ritenuto responsabile ex art 38 c.c.
ha chiesto pertanto, previa sospensione della provvisoria esecutività, di Parte_1
dichiarare illegittimo e privo di fondamento il decreto ingiuntivo e di respingere le pretese economiche di CP_1
Nel corso del giudizio di primo grado, si è costituita chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 12.10.2023, il Tribunale sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, disponeva il mutamento del rito da ordinario a locatizio, fissava udienza per gli adempimenti ex art. 420 c.p.c., concedendo termini alle parti per l'integrazione degli atti e per il deposito di memorie e documenti e rimettendo le stesse in mediazione obbligatoria (che si concludeva negativamente).
Depositate le memorie autorizzate, all'udienza fissata ex art. 420 c.p.c. il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava a successiva udienza per la discussione.
A tale udienza, le parti discutevano la causa riportandosi agli atti e il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co c.p.c.
Con sentenza n. 8635/2024, il Tribunale - ritenuta inammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa perché tardivamente proposta, respinta l'eccezione di difetto di Pt_1
legittimazione passiva, ritenuto pacifico che il aveva richiesto al proprio partito di Pt_1 essere autorizzato alla stipula del contratto di locazione dell'immobile di via Pascarella n. 33 e aveva sottoscritto l'impegno a stipulare il predetto contratto, nonché il contratto stesso, agendo in nome e per conto del Circolo ambientale di Quarto Oggiaro, con conseguente responsabilità ex art. 38 c.c. - rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto.
Con atto di citazione notificato l'11.11.2024 e depositato e iscritto a ruolo il 14.11.2024,
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale, contestando la Parte_1 pronunzia: per aver ritenuto tardiva l'eccezione di prescrizione;
per aver ritenuto non contestate Cont le somme pretese dalla società ricorrente;
per non aver considerato che la società non aveva fornito prova del credito;
per aver ritenuto pacifica la circostanza che le chiavi dell'immobile fossero nella disponibilità dell'opponente; per aver ritenuto quest'ultimo responsabile ex art.
pagina 3 di 7 38 c.c. per i debiti del Circolo ambientale di Quarto Oggiaro, nonostante le sue dimissioni dalla carica di legale rappresentante.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'11.2.2025, si è costituita CP_1 eccependo, in via preliminare, la tardività e conseguente inammissibilità dell'appello; contestando in via cautelativa anche nel merito i motivi di appello. L'appellata ha chiesto pertanto il rigetto dell'appello, perché inammissibile e infondato.
Alla prima udienza ex art. 350 c.p.c., il Consigliere Istruttore, rilevato che in sede di giudizio di primo grado la causa - vertente in materia di locazione immobiliare - era stata trattata secondo il rito locatizio, ha tramutato il rito ex art. 426 c.p.c. e fissato udienza di discussione ex art. 437
c.p.c., in base al consolidato principio di perpetuazione del rito, sancito dalla Cassazione.
Alla fissata udienza di discussione, i procuratori delle parti non hanno sollevato questioni preliminari in ordine all'effettuato mutamento del rito e hanno dichiarato di poter discutere immediatamente l'eccezione sollevata dall'appellata.
All'esito della discussione, il Collegio, previa camera di consiglio, ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo.
L'appello proposto da deve essere dichiarato inammissibile, perché Parte_1
tardivamente proposto.
Nel corso del giudizio di primo grado - introdotto con atto di citazione, nonostante vertesse in materia di locazione immobiliare - il Giudice ha tramutato il rito con ordinanza del 12.10.2023
e fissato udienza per gli adempimenti di cui all'art. 420 c.p.c., assegnando alle parti termini intermedi per l'integrazione degli atti e il deposito di memorie e documenti.
All'udienza fissata per gli incombenti di cui all'art. 420 c.p.c., le parti hanno discusso in ordine alle eccezioni sollevate e insistito nelle istanze istruttorie o per il rigetto delle stesse.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ammissione di mezzi di prova, ha fissato nuova udienza per la discussione.
All'esito di tale nuova udienza, nel corso della quale le parti hanno discusso la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
La sentenza, pubblicata il 7.10.2024, è stata notificata il 10.10.2024 (ved. doc. 1 di parte appellante) e pertanto l'appello doveva essere proposto nel termine breve di trenta giorni. L'atto di citazione in appello è stato invece iscritto a ruolo e quindi depositato solo il 14.11.2024, quindi oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata.
Nelle materie sottoposte all'applicabilità del rito del lavoro, ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., il ricorso in appello deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza pagina 4 di 7 (art. 434 ult. co. c.p.c.) e ciò anche se l'appello sia stato proposto erroneamente (come nel caso di specie) con la forma della citazione, assumendo rilievo solo la data di deposito della medesima (ved. Cass. 9530/2010; Cass. ord. 871/2024: “In tema di impugnazioni nel rito locatizio, qualora l'appello debba essere proposto mediante ricorso e sia invece introdotto con citazione, la sanatoria dell'impugnazione è ammissibile solo se l'atto di citazione risulti non solo notificato, ma anche depositato in cancelleria nel termine perentorio di legge. La conversione, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., di un atto introduttivo non conforme allo specifico modello legale del procedimento che intende introdurre può realizzarsi esclusivamente se l'atto da convertire sia dotato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo dell'utile introduzione del procedimento secondo lo schema legale prescritto… In caso di impugnazione irritualmente proposta con citazione anzichè con ricorso, la conversione si verifica soltanto in caso di tempestivo deposito dell'atto nella cancelleria del giudice adito, posto che nei procedimenti da iniziarsi con ricorso è proprio quello l'adempimento al quale è subordinato il tempestivo compimento dell'atto. La previsione di cui al quinto comma dell'art.
40 c.p.c. sul mutamento del rito non rileva ai fini della valutazione della conformità dell'atto impiegato per proporre appello a quello coerente con il rito fino ad allora seguito e dunque in grado di impedire, secondo le norme che regolano quel rito, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata”).
Non può condividersi la tesi dell'appellante, secondo cui il giudizio di primo grado, pur dopo la conversione del rito, non si sarebbe svolto secondo il rito locatizio.
In realtà, come sopra precisato, il Tribunale ha disposto il mutamento del rito con ordinanza del
12.10.2023 e fissato udienza per gli adempimenti di cui all'art. 420 c.p.c., assegnando alle parti termini intermedi per l'integrazione degli atti e il deposito di documenti. All'udienza conclusiva, fissata per discussione, le parti hanno discusso la causa, sulle conclusioni proposte nei rispettivi atti difensivi, senza una preventiva precisazione delle conclusioni prima della pronuncia della sentenza.
Il fatto poi che il Giudice abbia trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e non abbia letto il dispositivo in udienza non porta a ritenere che il rito sia stato nuovamente tramutato in ordinario.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, infatti, “disposto dal giudice adito il mutamento del rito ordinario in rito del lavoro ai sensi degli artt. 667 e 426 c.p.c., il mancato deposito del dispositivo in udienza non può essere considerato circostanza idonea a far ritenere la ritrasformazione del rito medesimo in ordinario, trattandosi di mera irregolarità assolutamente irrilevante. Consegue che per quanto concerne l'appello sono applicabili le
pagina 5 di 7 norme del rito del lavoro, perfezionandosi l'impugnazione con il deposito del ricorso in cancelleria, dato che la successiva notificazione dell'atto del gravame (e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione) costituisce elemento esterno, attiene cioè all'ulteriore svolgimento del rapporto processuale, ed è necessario soltanto per la chiamata in giudizio del convenuto” (così Cass. civ. n. 4352/2001). La giurisprudenza ha altresì precisato che la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. non è incompatibile con il rito del lavoro e delle locazioni, posto che, proprio per la sua specialità, non richiede la fissazione di un'udienza ad hoc per la precisazione delle conclusioni, né altre formalità prodromiche rispetto all'adozione di questo modello decisorio (ved. Cass. 20820/2014). Nel rito del lavoro, del resto, ogni udienza, a cominciare dalla prima, “è destinata alla discussione orale e, quindi, alla pronunzia della sentenza ed alla lettura del dispositivo sulle conclusioni proposte in ricorso, per l'attore,
e nella memoria di costituzione per il convenuto, di modo che il giudice non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni prima della pronunzia delle sentenze. Ne consegue, che la disposizione dell'art. 281 sexies del cod. proc. civ. che prevede la possibilità per il giudice di esporre a verbale, subito dopo la lettura del dispositivo di sentenza, le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione, è applicabile al rito del lavoro a condizione del suo adattamento al rito speciale, nel quale non è prevista l'udienza di precisazione delle conclusioni” (così Cass. 13708/2007).
Per tutti i motivi esposti, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese, secondo il principio di soccombenza, devono essere poste a carico dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e applicati i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e i valori minimi per la fase di trattazione
(non essendo stata svolta attività istruttoria).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8635/2024, Parte_1 CP_1
pubblicata in data 07/10/2024, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 8.469,00 di cui € 2.058,00 per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pagina 6 di 7 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 16/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Laura Sara Tragni
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