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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/11/2025, n. 3343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3343 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Magistrati dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel. dott.ssa Simone Iannone Giudice dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 3590/2022 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Parte_1 C.F._1
Zucconelli, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Sofia Controparte_1 C.F._2
Abagnale, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi.
Conclusioni: come da atti introduttivi e verbali di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di separazione giudiziale depositato telematicamente il 5.07.2022 il ricorrente Pt_1 dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio con la resistente il 6.02.2016
[...] Controparte_1
(atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso il Comune di Nocera Inferiore, al n. 3, p. I, anno 2016); che il ricorrente, nel novembre del 1997, decideva di ospitare la resistente presso la propria abitazione al fine di darle assistenza in quanto aveva appena appena dato alla luce una figlia,
nata da una relazione con un cittadino straniero, il quale l'aveva abbandonata;
che nel Persona_1
1999, in seguito ad una breve relazione intercorsa tra le parti, nasceva il figlio (31.08.1999); Per_2 che in data 25.06.2004 la resistente partoriva un altro figlio, nato dalla relazione con Persona_3 altro uomo;
che il ricorrente, decideva nondimeno di prendersi cura di tutti i bambini;
che la resistente ed i figli biologici della predetta e , vivevano nella proprietà esclusiva del ricorrente sita Per_3 Per_1 in Nocera Inferiore (SA), alla Via Napoli n. 69; che i coniugi non avevano mai dormito insieme, al di fuori della relazione avuta nel 1999; che dopo circa tre mesi di matrimonio, controparte, non tollerando più la presenza del in casa lo costringeva a trasferirsi in cantina dove quest'ultimo Pt_1 conduceva la propria vita;
che il ricorrente, in seguito ad accertamenti sanitari, era risultato affetto da calcolosi vescicale, ipertrofia prostatica ed insufficienza renale, pertanto, veniva dichiarato invalido al 100%, come da documentazione in atti;
che il ricorrente percepiva emolumenti pensionistici pari ad euro 2.000,00 e che la resistente mensilmente riceveva un bonifico pari ad € 1.000,00, nondimeno, ed incurante delle condizioni di salute del marito, nel corso del tempo aveva, di fatto, relegato il coniuge a vivere in cantina, rendendogli la sopravvivenza progressivamente impossibile;
che, pertanto, in seguito ai plurimi e reiterati maltrattamenti subiti dalla moglie, meglio descritti in ricorso, il ricorrente decideva di sporgere denuncia nei confronti della resistente;
chiedeva, pertanto, all'adito
Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- I coniugi vivranno separati liberi, la sig.ra lasci la proprietà esclusiva del sig. sita in Nocera Inferiore alla Via Napoli n Controparte_1 Pt_1
69, dove lo stesso rientrerà di diritto ad abitare. - La provveda a sé stessa ed alla sistemazione CP_1 dei propri figli e , maggiorenni ed in grado di lavorare. - La casa coniugale di cui Per_1 Per_3 sopra, di proprietà esclusiva del sig. sarà assegnata a quest'ultimo. - La in salute e Pt_1 CP_1 perfettamente in grado di lavorare, provveda autonomamente alle proprie esigenze economiche senza nulla a pretendere dal sig. , considerati i maltrattamenti allo stesso riservati negli anni. Con Pt_1 vittoria di spese diritti ed onorari di causa a distrarsi.”.
Instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva si costituiva la quale contestava Controparte_1
l'avverso dedotto, fondato su circostanze travisate da controparte nel tentativo di far ricadere ogni responsabilità della disgregazione coniugale in capo alla consorte;
precisava di aver conosciuto il ricorrente telefonicamente, esperto alimentare, quando viveva in Germania ed era in attesa della figlia
; che rientrata in Italia il prestava aiuto alla donna per meglio affrontare la situazione di Per_1 Pt_1 prematurità della neonata;
che dalla progressiva frequentazione instaurata tra le parti, la resistente, su invito del ricorrente, andava ad abitare presso la di lui abitazione in Nocera Inferiore;
che dalla loro relazione nasceva il figlio , tuttavia, le parti decidevano, di comune accordo, di dormire in Per_2 camere separate;
che nel 2007 nasceva , nato dalla relazione della resistente con altro uomo;
Per_3 che a seguito del matrimonio contratto tra le parti la coppia continuava a vivere separatamente nell'abitazione i proprietà del ricorrente;
che dopo un periodo di ricovero ospedaliero del per Pt_1 ragioni di salute, seguivano vari allontanamenti da parte del ricorrente dall'abitazione; che dal mese di ottobre del 2022 il interrompeva ogni tipo di contribuzione economica in favore della moglie Pt_1 tanto da indurre la stessa, nel mese di dicembre, ad presentare formale denuncia presso il Comando dei Carabinieri di Nocera Inferiore per violazione degli obblighi di assistenza familiare;
che la scelta del - accumulatore seriale e poco avvezzo alle più elementari regole igieniche - di vivere in Pt_1 cantina ( di fatto, un appartamento di 150 mq circa), era stato frutto di un accordo tra i coniugi;
ciò posto, alla luce dei fatti e delle argomentazioni meglio evidenziati nell'atto introduttivo, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) attribuire il godimento della casa coniugale, ubicata in Nocera Inferiore,alla via Napoli
n. 69 , piano rialzato , di proprietà esclusiva del sig. , e i beni mobili che la arredano Parte_1 alla sig.ra che continuerà ad abitarla unitamente ai figli e In Controparte_1 Per_1 Persona_3 subordine, prevedere che il sig. provveda al pagamento del canone di locazione e delle Parte_1 spese di gestione di un immobile da locare per consentire alla sig.ra di destinarlo a Controparte_1 sua abitazione;
3) disporre che il sig. versi a titolo di assegno di mantenimento alla Parte_1 sig.ra la somma mensile di € 1.000,00, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di Controparte_1 giustizia, mediante vaglia postale e/o bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese. Siffatto importo sarà rivalutato anno per anno in base agli indici Istat. Condannare il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.”.
Celebrata l'udienza presidenziale, assunti i provvedimenti provvisori - confermati dalla Corte
d'Appello di Salerno all'esito dell'interposto reclamo da parte resistente - la causa veniva rinviata per il prosieguo innanzi a g.i.. Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato sul ruolo, e rigettate le richieste istruttorie articolate dalle parti all'esito della concessione dei termini ex art. 183, comma
6 c.p.c. il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del
5.11.2025. Con note di trattazione scritta depositate telematicamente dai rispettivi procuratori delle parti, preso atto della circostanza del sopravvenuto e documentato decesso del ricorrente Parte_1 il giudizio è stato rimesso al Collegio per la decisione.
Orbene, tanto premesso, nella fattispecie de qua, si è sperimentata la sopravvenuta carenza di interesse da parte resistente alla naturale conclusione del giudizio, la quale va dichiarata allorquando vi sia il mutamento della situazione di fatto, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, quand'anche riguardante una sola parte. Il decesso del ricorrente comporta, all'evidenza, la cessazione del contendere. Alla luce dell'esito del giudizio, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, così provvede:
dichiara la cessata materia del contendere;
spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Magistrati dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel. dott.ssa Simone Iannone Giudice dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 3590/2022 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Parte_1 C.F._1
Zucconelli, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Sofia Controparte_1 C.F._2
Abagnale, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi.
Conclusioni: come da atti introduttivi e verbali di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di separazione giudiziale depositato telematicamente il 5.07.2022 il ricorrente Pt_1 dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio con la resistente il 6.02.2016
[...] Controparte_1
(atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso il Comune di Nocera Inferiore, al n. 3, p. I, anno 2016); che il ricorrente, nel novembre del 1997, decideva di ospitare la resistente presso la propria abitazione al fine di darle assistenza in quanto aveva appena appena dato alla luce una figlia,
nata da una relazione con un cittadino straniero, il quale l'aveva abbandonata;
che nel Persona_1
1999, in seguito ad una breve relazione intercorsa tra le parti, nasceva il figlio (31.08.1999); Per_2 che in data 25.06.2004 la resistente partoriva un altro figlio, nato dalla relazione con Persona_3 altro uomo;
che il ricorrente, decideva nondimeno di prendersi cura di tutti i bambini;
che la resistente ed i figli biologici della predetta e , vivevano nella proprietà esclusiva del ricorrente sita Per_3 Per_1 in Nocera Inferiore (SA), alla Via Napoli n. 69; che i coniugi non avevano mai dormito insieme, al di fuori della relazione avuta nel 1999; che dopo circa tre mesi di matrimonio, controparte, non tollerando più la presenza del in casa lo costringeva a trasferirsi in cantina dove quest'ultimo Pt_1 conduceva la propria vita;
che il ricorrente, in seguito ad accertamenti sanitari, era risultato affetto da calcolosi vescicale, ipertrofia prostatica ed insufficienza renale, pertanto, veniva dichiarato invalido al 100%, come da documentazione in atti;
che il ricorrente percepiva emolumenti pensionistici pari ad euro 2.000,00 e che la resistente mensilmente riceveva un bonifico pari ad € 1.000,00, nondimeno, ed incurante delle condizioni di salute del marito, nel corso del tempo aveva, di fatto, relegato il coniuge a vivere in cantina, rendendogli la sopravvivenza progressivamente impossibile;
che, pertanto, in seguito ai plurimi e reiterati maltrattamenti subiti dalla moglie, meglio descritti in ricorso, il ricorrente decideva di sporgere denuncia nei confronti della resistente;
chiedeva, pertanto, all'adito
Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- I coniugi vivranno separati liberi, la sig.ra lasci la proprietà esclusiva del sig. sita in Nocera Inferiore alla Via Napoli n Controparte_1 Pt_1
69, dove lo stesso rientrerà di diritto ad abitare. - La provveda a sé stessa ed alla sistemazione CP_1 dei propri figli e , maggiorenni ed in grado di lavorare. - La casa coniugale di cui Per_1 Per_3 sopra, di proprietà esclusiva del sig. sarà assegnata a quest'ultimo. - La in salute e Pt_1 CP_1 perfettamente in grado di lavorare, provveda autonomamente alle proprie esigenze economiche senza nulla a pretendere dal sig. , considerati i maltrattamenti allo stesso riservati negli anni. Con Pt_1 vittoria di spese diritti ed onorari di causa a distrarsi.”.
Instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva si costituiva la quale contestava Controparte_1
l'avverso dedotto, fondato su circostanze travisate da controparte nel tentativo di far ricadere ogni responsabilità della disgregazione coniugale in capo alla consorte;
precisava di aver conosciuto il ricorrente telefonicamente, esperto alimentare, quando viveva in Germania ed era in attesa della figlia
; che rientrata in Italia il prestava aiuto alla donna per meglio affrontare la situazione di Per_1 Pt_1 prematurità della neonata;
che dalla progressiva frequentazione instaurata tra le parti, la resistente, su invito del ricorrente, andava ad abitare presso la di lui abitazione in Nocera Inferiore;
che dalla loro relazione nasceva il figlio , tuttavia, le parti decidevano, di comune accordo, di dormire in Per_2 camere separate;
che nel 2007 nasceva , nato dalla relazione della resistente con altro uomo;
Per_3 che a seguito del matrimonio contratto tra le parti la coppia continuava a vivere separatamente nell'abitazione i proprietà del ricorrente;
che dopo un periodo di ricovero ospedaliero del per Pt_1 ragioni di salute, seguivano vari allontanamenti da parte del ricorrente dall'abitazione; che dal mese di ottobre del 2022 il interrompeva ogni tipo di contribuzione economica in favore della moglie Pt_1 tanto da indurre la stessa, nel mese di dicembre, ad presentare formale denuncia presso il Comando dei Carabinieri di Nocera Inferiore per violazione degli obblighi di assistenza familiare;
che la scelta del - accumulatore seriale e poco avvezzo alle più elementari regole igieniche - di vivere in Pt_1 cantina ( di fatto, un appartamento di 150 mq circa), era stato frutto di un accordo tra i coniugi;
ciò posto, alla luce dei fatti e delle argomentazioni meglio evidenziati nell'atto introduttivo, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) attribuire il godimento della casa coniugale, ubicata in Nocera Inferiore,alla via Napoli
n. 69 , piano rialzato , di proprietà esclusiva del sig. , e i beni mobili che la arredano Parte_1 alla sig.ra che continuerà ad abitarla unitamente ai figli e In Controparte_1 Per_1 Persona_3 subordine, prevedere che il sig. provveda al pagamento del canone di locazione e delle Parte_1 spese di gestione di un immobile da locare per consentire alla sig.ra di destinarlo a Controparte_1 sua abitazione;
3) disporre che il sig. versi a titolo di assegno di mantenimento alla Parte_1 sig.ra la somma mensile di € 1.000,00, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di Controparte_1 giustizia, mediante vaglia postale e/o bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese. Siffatto importo sarà rivalutato anno per anno in base agli indici Istat. Condannare il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.”.
Celebrata l'udienza presidenziale, assunti i provvedimenti provvisori - confermati dalla Corte
d'Appello di Salerno all'esito dell'interposto reclamo da parte resistente - la causa veniva rinviata per il prosieguo innanzi a g.i.. Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato sul ruolo, e rigettate le richieste istruttorie articolate dalle parti all'esito della concessione dei termini ex art. 183, comma
6 c.p.c. il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del
5.11.2025. Con note di trattazione scritta depositate telematicamente dai rispettivi procuratori delle parti, preso atto della circostanza del sopravvenuto e documentato decesso del ricorrente Parte_1 il giudizio è stato rimesso al Collegio per la decisione.
Orbene, tanto premesso, nella fattispecie de qua, si è sperimentata la sopravvenuta carenza di interesse da parte resistente alla naturale conclusione del giudizio, la quale va dichiarata allorquando vi sia il mutamento della situazione di fatto, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, quand'anche riguardante una sola parte. Il decesso del ricorrente comporta, all'evidenza, la cessazione del contendere. Alla luce dell'esito del giudizio, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, così provvede:
dichiara la cessata materia del contendere;
spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Enrica de Sire