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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/03/2025, n. 2625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2625 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G.25472/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.25472/2023 promossa da
(P. I.V.A. , in persona del legale rappresentante in Parte_1 P.IVA_1
carica, dott. elettivamente domiciliato in VIA DELLA GIULIANA 32, ROMA, Parte_2
presso lo studio dell'avv. ( , che lo rappresenta Parte_3 C.F._1
e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, depositata in data
17.01.2025, unitamente all'avv. FISCHIONI PATRICIA MARIA CRISTINA ( C.F._2
VIA DELLA GIULIANA 32, ROMA
ATTORE contro
(C.F. P. I.V.A. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentante in carica, dott. , elettivamente domiciliato in LARGO PORTA Controparte_2
NUOVA 3, BERGAMO, presso lo studio dell'avv. SANSEGOLO FRANCESCO
( , che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di C.F._3
costituzione e risposta,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore:
pagina 1 di 8 Voglia il Tribunale adito, emesse le opportune pronunce, declaratorie e condanne, in accoglimento di tutto quanto esposto e dedotto da parte attrice e respinta ogni contraria istanza (anche istruttoria), difesa ed eccezione, ritenere, accertare e dichiarare che la società si è resa gravemente Controparte_1
inadempiente rispetto agli obblighi assunti nei confronti di con il contratto di Parte_1
fornitura inter partes dell'1 marzo 2020 (doc.1) e con il successivo accordo integrativo (doc.4); per l'effetto, ai sensi dell'art.1453 cod. civ., accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura inter partes dell'1 marzo 2020 (doc.1) e del successivo accordo integrativo (doc.4); inoltre, condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare a favore di Controparte_1 [...]
a titolo di risarcimento patrimoniale da inadempimento contrattuale, la somma di Parte_1
€381.107,94 o quella, maggiore o minore, che emergerà all'esito del giudizio anche, se del caso, in via equitativa, in ogni caso maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria di legge;
inoltre, condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare a favore di Controparte_1 [...]
a titolo di risarcimento non patrimoniale per danno all'immagine commerciale e alla Parte_1
reputazione aziendale, la somma che verrà determinata dal Giudice in via equitativa ai sensi dell'art.1226 cod. civ.; inoltre, ritenere, accertare e dichiarare l'illegittimità degli importi pretesi da nei confronti di con le fatture n.11 del 25/01/2023, n.23 del Controparte_1 Parte_1
27/02/2023, n.35 del 07/03/2023 e n.45 del 24/03/2023, pari a €29.950,19 oltre interessi moratori, ritenendo, accertando e dichiarando arbitrari ed illegittimi i prezzi applicati unilateralmente da CP_1 per le forniture oggetto delle suddette fatture e, per l'effetto, rideterminare e ridurre gli importi dovuti dall'attrice in relazione a tali fatture;
in ogni caso, ritenere, accertare e dichiarare inesistente o indebita o comunque ingiustificata ogni pretesa di credito e di pagamento da parte di nei Controparte_1
confronti di in relazione alle fatture n.11 del 25/01/2023, n.23 del 27/02/2023, Parte_1
n.35 del 07/03/2023 e n.45 del 24/03/2023 alla luce del risarcimento del danno dovuto dalla convenuta all'attrice e, quindi, sulla base dell'accertamento contabile delle poste di dare ed avere tra le parti oppure della compensazione cosiddetta impropria fatta valere nel presente giudizio da Parte_1
rigettare, in ogni caso, tutte le domande riconvenzionali formulate dalla convenuta, in quanto
[...] infondate in fatto e in diritto, e segnatamente rigettare la richiesta di pagamento dell'importo complessivo di €29.950,19, o di ogni altra diversa somma, e degli interessi moratori, nonché la richiesta di emissione di ingiunzione di pagamento ex art.186 ter c.p.c. per i medesimi importi;
rigettare, in ogni caso, la domanda di condanna ex art.96 c.p.c. formulata dalla convenuta per difetto di ogni presupposto in fatto e in diritto;
condannare la convenuta al pagamento di spese e compensi del presente giudizio come per legge. In via istruttoria: si chiede ed insiste per l'ammissione delle istanze pagina 2 di 8 istruttorie non ammesse e/o rigettate, formulate da con le memorie ex art.171 ter n.2 e Parte_1
3 c.p.c., in forza delle ragioni ivi esposte.
Per il convenuto:
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: IN
VIA PRINCIPALE E DI MERITO, rigettarsi tutte le domande e/o eccezioni promosse e dedotte da ivi compresa l'eccezione di compensazione, in quanto infondate in fatto ed in Parte_1
diritto. IN VIA RICONVENZIONALE, condannare al pagamento Parte_1 dell'importo complessivo di €29.950,19 così come portato dalle fatture n.11/2023 – Controparte_1
n.23/2023 –n.35/2023 –n.45/2023, ovvero la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di Giustizia, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo all'uopo emettendo, ricorrendone i presupposti, ordinanza ex art.186 ter c.p.c. IN VIA ISTRUTTORIA, ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze in fatto di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente riportate, prive di ogni elemento valutativo e/o negativo, precedute dalla locuzione “Vero che”. Si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova contraria sulle circostanze di fatto richieste ex adverso e che dovessero ammettersi, indicando all'uopo i medesimi testi sopra richiamati, con riserva d'altri, ove necessari a seguito delle difese che verranno formulate dalle ulteriori parti. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e capitolare nei termini ex art.171 ter c.p.c., reiterando già sin d'ora la richiesta di ammissione dei seguenti mezzi istruttori: prova per testimoni sui capitoli di prova (da n.1 a n.13) di cui alla memoria ex art.171 ter n.2 c.p.c. del 14 febbraio 2024. IN OGNI
CASO, con vittoria di spese, anticipazioni e compenso professionale, da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022 n.147, con la maggiorazione del 30% secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1 bis D.M. 10 marzo 2014 n.55 per gli atti elaborati con collegamento ipertestuale ai documenti allegati e con indice sommario navigabile. Accertati i presupposti di legge, condannarsi ex art.96 c.p.c. al risarcimento del danno in favore di da liquidarsi in via Parte_1 Controparte_1
equitativa nella somma ritenuta di Giustizia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 26.06.2023, la , con sede in Parte_1
Milano, ha convenuto avanti a questo Tribunale la con sede in Urbana (PD), Controparte_1
svolgendo le conclusioni in epigrafe.
Costituitasi, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.10.2023 -rispetto alla data del
06.03.2024, fissata con decreto ex art.171 bis terzo comma cpc -la convenuta ha concluso per il rigetto delle avverse pretese attoree e svolto domanda riconvenzionale, come in epigrafe. pagina 3 di 8 In prima udienza, la causa è stata ritenuta matura per la decisione, sulla sola scorta delle produzioni documentali delle parti, e, respinta istanza ex art.186 ter cpc di parte convenuta, svolta in relazione alla riconvenzionale, è stato disposto rinvio al 26.03.2025, per la rimessione in decisione.
Espone, anzitutto, l'attore che, in data 1° marzo 2020 le parti in causa hanno sottoscritto contratto di fornitura avente ad oggetto gli integratori alimentari destinati alla salute pubblica di cui all'Allegato 1 del medesimo contratto;
più precisamente, con l'accordo de quo nell'ambito della propria CP_1
attività di produzione e vendita dei suddetti prodotti, si è impegnata a venderli ad a Parte_1
sua volta interessata alla fornitura in relazione alla propria attività di promozione scientifica e di distribuzione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. In data 06/07/2021 le parti hanno sottoscritto accordo integrativo con cui hanno modificato i prezzi originari della fornitura.
Ciò posto, evidenzia l'attore che l'odierna controversia nasce dal fatto che, nel corso del rapporto contrattuale, si è resa gravemente inadempiente rispetto all'obbligo di consegna dei CP_1
prodotti ordinati da oggetto dei cinque ordini d'acquisto inviati da il Pt_1 Parte_1
05.10.2022 (in numero di tre), il 02.03.2023 (uno), ed il 23.03.2023 (uno), sebbene non CP_1
abbia espressamente mai rifiutato gli ordini ricevuti (atto di citazione, pag.5).
Agisce, perciò, per la risoluzione degli accordi tra le parti, per grave inadempimento Parte_1
di controparte, ex art.1453 cc, con riferimento all'obbligo di consegna di cui all'art.6 del contratto di fornitura del marzo 2020, e la condanna al ristoro del relativo danno.
La convenuta replica, in proposito, che “già in data 4 ottobre 2022, quindi addirittura prima che alcun ordine le venisse rivolto, nella persona dell'amministratore sig. , esercitava la facoltà ex CP_1 CP_3
art.6 contratto all'uopo formalizzando, con largo anticipo sul termine, l'impossibilità di produrre alle quotazioni standard vigenti. E ciò a cagione dell'improvvisa impennata dei prezzi delle materie prime che come tutti, a sua volta stava subendo in termini di maggiori costi di produzione. Nello CP_1
stesso contesto chiariva, propositivamente, quali fissero i propri “prezzi minimi di cessione”, specificando come gli stessi sarebbero stati valevoli per 30 giorni” (comparsa, par.2.1, pag.5).
Obietta l'attore che controparte ha chiesto una modifica dei prezzi dei prodotti oltre il termine previsto nell'art.5 del contratto del marzo 2020 e, altresì, che, a norma del successivo art.6, il fornitore, seppur libero di rifiutare l'ordine d'acquisto dei prodotti, deve farlo entro i quindici giorni successivi alla ricezione dell'ordine -ciò che qui non è avvenuto.
La convenuta ha, altresì, chiesto la condanna di controparte al pagamento dell'importo di euro
29.950,19, portato nelle quattro fatture indicate in epigrafe, relative a forniture “debitamente pagina 4 di 8 autorizzate” da controparte (comparsa, par.6, pag.23).
Con riguardo a detta domanda, l'attore replica -in prima memoria ex art.171 ter cpc, depositata in data
26.01.2024 -ivi, par.3, pagg.21-23 -che si tratta di pretesa creditoria contestata da sul Parte_1 rilievo per cui “le fatture sono state emesse dalla convenuta sulla base di prezzi unilateralmente stabiliti e superiori a quelli in vigore in forza del contratto di fornitura inter partes”, senza che sia stato
“sottoscritto alcun documento a conferma della variazione dei prezzi proposti da . CP_1
Ciò posto, reputa questo giudice che le domande attoree e la domanda riconvenzionale del convenuto siano tutte infondate e debbano, perciò, essere respinte.
Non è previsto, anzitutto, in alcuna clausola negoziale che l'acquirente si sia Parte_1 obbligato ad effettuare ordini d'acquisto dei prodotti del fornitore potendosi, perciò, CP_1
verificare -legittimamente, a norma di contratto -l'ipotesi che, per l'intera durata -annuale (clausola sub n.2) -di vigenza del contratto, detto acquirente non faccia neppure un ordine al fornitore;
inoltre,
l'accordo in parola “non prevede alcun obbligo di esclusiva per nessuno dei contraenti” (clausola sub n.4), sicché, per un verso, il fornitore può vendere i propri prodotti anche ad un potenziale concorrente dell'acquirente e quest'ultimo può acquistarli anche da un potenziale concorrente del fornitore.
Alla piena libertà dell'acquirente di scegliere se effettuare gli ordini dei prodotti corrisponde, peraltro, la piena ed assoluta “facoltà del fornitore” di “rifiutare l'ordine ricevuto”, con l'unico limite dato dall'obbligo di darne “comunicazione scritta al Compratore nel termine di 15 giorni dalla ricezione dell'ordine stesso” (clausola sub n.6, secondo comma). Il rifiuto del Fornitore non è correlato al ricorrere di fattispecie predeterminate in contratto, ed è, perciò, insindacabile dall'acquirente, con riguardo alle ragioni sottostanti.
Così congegnato, il regolamento negoziale non appare viziato da nullità, nonostante al fornitore sia attribuita -proprio con la detta clausola sub n.6, secondo comma -perfino la facoltà di rifiutare l'adempimento, sostanzialmente a proprio arbitrio, seppur con un preciso vincolo formale, e senza possibilità di rimedio negoziale per la controparte, che deve limitarsi a prenderne atto.
In tale contesto, il fatto che il fornitore abbia manifestato all'acquirente la propria CP_1
intenzione di praticare un aumento dei prezzi dei prodotti in parola con una e-mail del 4.10.2022
(doc.5), successiva a quella con cui controparte, in data 3.10.2022 (doc.4), preannunciava l'invio, a breve, degli ordini di prodotti che il fornitore ha poi lasciato inevasi, pretendendo, appunto, il pagamento del maggior prezzo indicato nella e-mail del 4.10.2022 ma non concordato, sebbene anteriore all'invio degli ordini medesimi, può ben valere come valido rifiuto degli ordini medesimi,
pagina 5 di 8 poiché la detta e-mail del 4.10.2022 è idonea a portare a conoscenza dell'acquirente il rifiuto del fornitore di dare corso ai successivi ordini di fornitura dei prodotti ai prezzi pattuiti nel luglio del 2021, senza che l'acquirente disponga di alcun rimedio a norma di contratto tra le parti.
Né l'acquirente può invocare il disposto dell'art.1218 cc, e neppure quello ex art.1453 cc, dato che, rifiutando l'ordine ricevuto, il fornitore esercita un proprio diritto ex art.6 secondo comma del contratto del marzo 2020. Certamente si potrebbe sostenere che il fornitore, così facendo, viola l'art.5 del contratto medesimo, avendo superato il termine entro il quale avrebbe potuto chiedere a controparte di negoziare nuove condizioni economiche, ma tale violazione non rende illegittimo il rifiuto di cui al successivo art.6 secondo comma, che prevede che “è sempre facoltà del Fornitore rifiutare l'ordine ricevuto”, semplicemente comunicandolo al compratore nel termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ordine stesso, senza che il rifiuto sia collegato a specifiche e giustificate ragioni -attinenti, per esempio, alla gestione aziendale, quali la temporanea mancanza di disponibilità di uno o più prodotti in magazzino, oppure la cessazione di produzione di taluni prodotti.
Al fornitore è, dunque, sufficiente dare comunicazione scritta nel termine indicato nel comma anzidetto, senza neppure giustificare il rifiuto dell'ordine ricevuto, sicché, a norma di detta clausola contrattuale, interpretata nella sua chiara ed incontrovertibile letteralità, il compratore non potrebbe dolersi della ragione del rifiuto neppure invocandone l'illegittimità a norma di altra clausola contrattuale, quale, appunto, quella sub n.5.
Inoltre, l'attore individua, sotto il profilo fattuale, l'inadempimento del convenuto, posto a fondamento della propria domanda giudiziale, soltanto con espresso riferimento al non avere il fornitore stesso eseguito gli ordini in parola senza darne comunicazione scritta al compratore “nel termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ordine stesso” -così a par.1, pag.5, primo capoverso dell'atto di citazione, cioè per non avere effettuato un “rituale rifiuto degli ordini”, “ai sensi e nelle forme previste dall'art.6 del contratto tra le parti” (ivi, pag.6); secondo l'attore, dalle successive comunicazioni di - CP_1
di cui ai docc.8,12,14 -si evincerebbe, “in modo incontrovertibile, la disponibilità della fornitrice di dare corso agli ordinativi ricevuti da (ivi, pag.7) -in tal senso, anche il par.1 della prima Pt_1
memoria ex art.171 ter cpc -così ribadendo e sottolineando che il profilo fattuale d'inadempimento attiene soltanto alla mancata rituale comunicazione di rifiuto di dare esecuzione agli ordini ricevuti, e non alla ragione del rifiuto stesso.
Occorre, tuttavia, ribadire, secondo questo giudice, che è irrilevante, per quanto appena osservato, sia che il fornitore, per manifestare la propria intenzione di variare le condizioni economiche negoziali, non abbia rispettato il termine previsto nel secondo comma dell'art.5 del contratto del marzo 2020, sia pagina 6 di 8 che lo stesso fornitore abbia rifiutato l'ordine ricevuto dall'acquirente prima dell'arrivo dell'ordine e non dopo l'arrivo, “nel termine di 15 giorni dalla ricezione dell'ordine stesso”, come prevede il secondo comma dell'art.6.
Ciò che appare dirimente è il fatto che l'acquirente, avutane notizia tempestiva -cioè, il giorno seguente quello in cui ha inviato a controparte “le specifiche degli ordini” che sarebbero stati inviati da lì a breve
-abbia potuto prenderne atto -così facendo l'unica cosa che il contratto permetteva di fare all'acquirente, dato che, proprio per il detto secondo comma del più volte citato art.6, il medesimo non aveva possibilità alcuna di opporsi e costringere controparte ad adempiere, mediante la consegna dei prodotti richiesti. La comunicazione del fornitore, effettuata con e-mail del 4.10.2022 (doc.5 convenuto), in chiara ed univoca risposta alla e-mail del compratore, del 03.10.2022 (doc.4 convenuto),
è idonea a raggiungere lo scopo di portare subito a conoscenza del compratore il rifiuto del fornitore di dare esecuzione ai successivi ordini alle condizioni economiche del luglio 2021, e, perciò, è senz'altro valida rispetto al disposto dell'art.6 secondo comma del contratto del marzo 2020, tenuto conto del carattere meramente strumentale del requisito formale, rispetto alla finalità di manifestazione della volontà della parte contenuta nel documento medesimo.
L'avere, tuttavia, il compratore inviato detti ordini si risolve in una condotta negoziale superflua ed irrilevante, non avendo alcuna ragionevole e legittima aspettativa che gli stessi Parte_1
sarebbero stati evasi alle condizioni economiche del luglio 2021.
Viene meno, quindi, il requisito della colpa del fornitore nell'inadempimento dell'obbligo di consegna dei prodotti, essendo del tutto legittimo il rifiuto opposto con la e-mail del 4.10.2022.
Tutto il carteggio tra le parti, successivo a tale data, può, dunque, essere qualificato semplicemente un tentativo delle medesime di proseguire il rapporto contrattuale, tuttavia rimasto infruttuoso, dato che le stesse non hanno concordato sulle nuove condizioni economiche -né da alcuno dei documenti indicati dall'attore è possibile evincere con univoca chiarezza che fosse disposto a fornire i prodotti CP_1 in questione ai “vecchi prezzi”, cioè a quelli concordati nel luglio 2021.
Quanto alla domanda riconvenzionale del convenuto, avente ad oggetto il pagamento di quattro fatture
-sub docc.22-25 -la stessa dev'essere respinta per le medesime ragioni sopra esposte, dovendosi escludere che vi sia prova idonea a dimostrare che l'attore abbia accettato i nuovi prezzi di fornitura esposti dal convenuto nelle fatture in parola
Superflui, avuto riguardo ai documenti prodotti, e, comunque, inammissibili, poiché generici, sono, infatti, i capitoli per prova orale articolati dalle parti così come, in tutta evidenza logica, superflua è
pagina 7 di 8 l'indagine peritale d'ufficio sollecitata dall'attore per la quantificazione del preteso danno.
Infine, in punto spese di lite, le stesse debbono essere totalmente compensate, stante la reciproca soccombenza. Non si configurano, per quanto precede, i requisiti ex art.96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge tutte le domande dell'attore svolte nei confronti del convenuto Parte_1
e, altresì, la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto medesimo;
Controparte_1
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Milano, 28 marzo 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.25472/2023 promossa da
(P. I.V.A. , in persona del legale rappresentante in Parte_1 P.IVA_1
carica, dott. elettivamente domiciliato in VIA DELLA GIULIANA 32, ROMA, Parte_2
presso lo studio dell'avv. ( , che lo rappresenta Parte_3 C.F._1
e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, depositata in data
17.01.2025, unitamente all'avv. FISCHIONI PATRICIA MARIA CRISTINA ( C.F._2
VIA DELLA GIULIANA 32, ROMA
ATTORE contro
(C.F. P. I.V.A. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentante in carica, dott. , elettivamente domiciliato in LARGO PORTA Controparte_2
NUOVA 3, BERGAMO, presso lo studio dell'avv. SANSEGOLO FRANCESCO
( , che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di C.F._3
costituzione e risposta,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore:
pagina 1 di 8 Voglia il Tribunale adito, emesse le opportune pronunce, declaratorie e condanne, in accoglimento di tutto quanto esposto e dedotto da parte attrice e respinta ogni contraria istanza (anche istruttoria), difesa ed eccezione, ritenere, accertare e dichiarare che la società si è resa gravemente Controparte_1
inadempiente rispetto agli obblighi assunti nei confronti di con il contratto di Parte_1
fornitura inter partes dell'1 marzo 2020 (doc.1) e con il successivo accordo integrativo (doc.4); per l'effetto, ai sensi dell'art.1453 cod. civ., accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura inter partes dell'1 marzo 2020 (doc.1) e del successivo accordo integrativo (doc.4); inoltre, condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare a favore di Controparte_1 [...]
a titolo di risarcimento patrimoniale da inadempimento contrattuale, la somma di Parte_1
€381.107,94 o quella, maggiore o minore, che emergerà all'esito del giudizio anche, se del caso, in via equitativa, in ogni caso maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria di legge;
inoltre, condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare a favore di Controparte_1 [...]
a titolo di risarcimento non patrimoniale per danno all'immagine commerciale e alla Parte_1
reputazione aziendale, la somma che verrà determinata dal Giudice in via equitativa ai sensi dell'art.1226 cod. civ.; inoltre, ritenere, accertare e dichiarare l'illegittimità degli importi pretesi da nei confronti di con le fatture n.11 del 25/01/2023, n.23 del Controparte_1 Parte_1
27/02/2023, n.35 del 07/03/2023 e n.45 del 24/03/2023, pari a €29.950,19 oltre interessi moratori, ritenendo, accertando e dichiarando arbitrari ed illegittimi i prezzi applicati unilateralmente da CP_1 per le forniture oggetto delle suddette fatture e, per l'effetto, rideterminare e ridurre gli importi dovuti dall'attrice in relazione a tali fatture;
in ogni caso, ritenere, accertare e dichiarare inesistente o indebita o comunque ingiustificata ogni pretesa di credito e di pagamento da parte di nei Controparte_1
confronti di in relazione alle fatture n.11 del 25/01/2023, n.23 del 27/02/2023, Parte_1
n.35 del 07/03/2023 e n.45 del 24/03/2023 alla luce del risarcimento del danno dovuto dalla convenuta all'attrice e, quindi, sulla base dell'accertamento contabile delle poste di dare ed avere tra le parti oppure della compensazione cosiddetta impropria fatta valere nel presente giudizio da Parte_1
rigettare, in ogni caso, tutte le domande riconvenzionali formulate dalla convenuta, in quanto
[...] infondate in fatto e in diritto, e segnatamente rigettare la richiesta di pagamento dell'importo complessivo di €29.950,19, o di ogni altra diversa somma, e degli interessi moratori, nonché la richiesta di emissione di ingiunzione di pagamento ex art.186 ter c.p.c. per i medesimi importi;
rigettare, in ogni caso, la domanda di condanna ex art.96 c.p.c. formulata dalla convenuta per difetto di ogni presupposto in fatto e in diritto;
condannare la convenuta al pagamento di spese e compensi del presente giudizio come per legge. In via istruttoria: si chiede ed insiste per l'ammissione delle istanze pagina 2 di 8 istruttorie non ammesse e/o rigettate, formulate da con le memorie ex art.171 ter n.2 e Parte_1
3 c.p.c., in forza delle ragioni ivi esposte.
Per il convenuto:
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: IN
VIA PRINCIPALE E DI MERITO, rigettarsi tutte le domande e/o eccezioni promosse e dedotte da ivi compresa l'eccezione di compensazione, in quanto infondate in fatto ed in Parte_1
diritto. IN VIA RICONVENZIONALE, condannare al pagamento Parte_1 dell'importo complessivo di €29.950,19 così come portato dalle fatture n.11/2023 – Controparte_1
n.23/2023 –n.35/2023 –n.45/2023, ovvero la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di Giustizia, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo all'uopo emettendo, ricorrendone i presupposti, ordinanza ex art.186 ter c.p.c. IN VIA ISTRUTTORIA, ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze in fatto di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente riportate, prive di ogni elemento valutativo e/o negativo, precedute dalla locuzione “Vero che”. Si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova contraria sulle circostanze di fatto richieste ex adverso e che dovessero ammettersi, indicando all'uopo i medesimi testi sopra richiamati, con riserva d'altri, ove necessari a seguito delle difese che verranno formulate dalle ulteriori parti. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e capitolare nei termini ex art.171 ter c.p.c., reiterando già sin d'ora la richiesta di ammissione dei seguenti mezzi istruttori: prova per testimoni sui capitoli di prova (da n.1 a n.13) di cui alla memoria ex art.171 ter n.2 c.p.c. del 14 febbraio 2024. IN OGNI
CASO, con vittoria di spese, anticipazioni e compenso professionale, da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022 n.147, con la maggiorazione del 30% secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1 bis D.M. 10 marzo 2014 n.55 per gli atti elaborati con collegamento ipertestuale ai documenti allegati e con indice sommario navigabile. Accertati i presupposti di legge, condannarsi ex art.96 c.p.c. al risarcimento del danno in favore di da liquidarsi in via Parte_1 Controparte_1
equitativa nella somma ritenuta di Giustizia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 26.06.2023, la , con sede in Parte_1
Milano, ha convenuto avanti a questo Tribunale la con sede in Urbana (PD), Controparte_1
svolgendo le conclusioni in epigrafe.
Costituitasi, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.10.2023 -rispetto alla data del
06.03.2024, fissata con decreto ex art.171 bis terzo comma cpc -la convenuta ha concluso per il rigetto delle avverse pretese attoree e svolto domanda riconvenzionale, come in epigrafe. pagina 3 di 8 In prima udienza, la causa è stata ritenuta matura per la decisione, sulla sola scorta delle produzioni documentali delle parti, e, respinta istanza ex art.186 ter cpc di parte convenuta, svolta in relazione alla riconvenzionale, è stato disposto rinvio al 26.03.2025, per la rimessione in decisione.
Espone, anzitutto, l'attore che, in data 1° marzo 2020 le parti in causa hanno sottoscritto contratto di fornitura avente ad oggetto gli integratori alimentari destinati alla salute pubblica di cui all'Allegato 1 del medesimo contratto;
più precisamente, con l'accordo de quo nell'ambito della propria CP_1
attività di produzione e vendita dei suddetti prodotti, si è impegnata a venderli ad a Parte_1
sua volta interessata alla fornitura in relazione alla propria attività di promozione scientifica e di distribuzione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. In data 06/07/2021 le parti hanno sottoscritto accordo integrativo con cui hanno modificato i prezzi originari della fornitura.
Ciò posto, evidenzia l'attore che l'odierna controversia nasce dal fatto che, nel corso del rapporto contrattuale, si è resa gravemente inadempiente rispetto all'obbligo di consegna dei CP_1
prodotti ordinati da oggetto dei cinque ordini d'acquisto inviati da il Pt_1 Parte_1
05.10.2022 (in numero di tre), il 02.03.2023 (uno), ed il 23.03.2023 (uno), sebbene non CP_1
abbia espressamente mai rifiutato gli ordini ricevuti (atto di citazione, pag.5).
Agisce, perciò, per la risoluzione degli accordi tra le parti, per grave inadempimento Parte_1
di controparte, ex art.1453 cc, con riferimento all'obbligo di consegna di cui all'art.6 del contratto di fornitura del marzo 2020, e la condanna al ristoro del relativo danno.
La convenuta replica, in proposito, che “già in data 4 ottobre 2022, quindi addirittura prima che alcun ordine le venisse rivolto, nella persona dell'amministratore sig. , esercitava la facoltà ex CP_1 CP_3
art.6 contratto all'uopo formalizzando, con largo anticipo sul termine, l'impossibilità di produrre alle quotazioni standard vigenti. E ciò a cagione dell'improvvisa impennata dei prezzi delle materie prime che come tutti, a sua volta stava subendo in termini di maggiori costi di produzione. Nello CP_1
stesso contesto chiariva, propositivamente, quali fissero i propri “prezzi minimi di cessione”, specificando come gli stessi sarebbero stati valevoli per 30 giorni” (comparsa, par.2.1, pag.5).
Obietta l'attore che controparte ha chiesto una modifica dei prezzi dei prodotti oltre il termine previsto nell'art.5 del contratto del marzo 2020 e, altresì, che, a norma del successivo art.6, il fornitore, seppur libero di rifiutare l'ordine d'acquisto dei prodotti, deve farlo entro i quindici giorni successivi alla ricezione dell'ordine -ciò che qui non è avvenuto.
La convenuta ha, altresì, chiesto la condanna di controparte al pagamento dell'importo di euro
29.950,19, portato nelle quattro fatture indicate in epigrafe, relative a forniture “debitamente pagina 4 di 8 autorizzate” da controparte (comparsa, par.6, pag.23).
Con riguardo a detta domanda, l'attore replica -in prima memoria ex art.171 ter cpc, depositata in data
26.01.2024 -ivi, par.3, pagg.21-23 -che si tratta di pretesa creditoria contestata da sul Parte_1 rilievo per cui “le fatture sono state emesse dalla convenuta sulla base di prezzi unilateralmente stabiliti e superiori a quelli in vigore in forza del contratto di fornitura inter partes”, senza che sia stato
“sottoscritto alcun documento a conferma della variazione dei prezzi proposti da . CP_1
Ciò posto, reputa questo giudice che le domande attoree e la domanda riconvenzionale del convenuto siano tutte infondate e debbano, perciò, essere respinte.
Non è previsto, anzitutto, in alcuna clausola negoziale che l'acquirente si sia Parte_1 obbligato ad effettuare ordini d'acquisto dei prodotti del fornitore potendosi, perciò, CP_1
verificare -legittimamente, a norma di contratto -l'ipotesi che, per l'intera durata -annuale (clausola sub n.2) -di vigenza del contratto, detto acquirente non faccia neppure un ordine al fornitore;
inoltre,
l'accordo in parola “non prevede alcun obbligo di esclusiva per nessuno dei contraenti” (clausola sub n.4), sicché, per un verso, il fornitore può vendere i propri prodotti anche ad un potenziale concorrente dell'acquirente e quest'ultimo può acquistarli anche da un potenziale concorrente del fornitore.
Alla piena libertà dell'acquirente di scegliere se effettuare gli ordini dei prodotti corrisponde, peraltro, la piena ed assoluta “facoltà del fornitore” di “rifiutare l'ordine ricevuto”, con l'unico limite dato dall'obbligo di darne “comunicazione scritta al Compratore nel termine di 15 giorni dalla ricezione dell'ordine stesso” (clausola sub n.6, secondo comma). Il rifiuto del Fornitore non è correlato al ricorrere di fattispecie predeterminate in contratto, ed è, perciò, insindacabile dall'acquirente, con riguardo alle ragioni sottostanti.
Così congegnato, il regolamento negoziale non appare viziato da nullità, nonostante al fornitore sia attribuita -proprio con la detta clausola sub n.6, secondo comma -perfino la facoltà di rifiutare l'adempimento, sostanzialmente a proprio arbitrio, seppur con un preciso vincolo formale, e senza possibilità di rimedio negoziale per la controparte, che deve limitarsi a prenderne atto.
In tale contesto, il fatto che il fornitore abbia manifestato all'acquirente la propria CP_1
intenzione di praticare un aumento dei prezzi dei prodotti in parola con una e-mail del 4.10.2022
(doc.5), successiva a quella con cui controparte, in data 3.10.2022 (doc.4), preannunciava l'invio, a breve, degli ordini di prodotti che il fornitore ha poi lasciato inevasi, pretendendo, appunto, il pagamento del maggior prezzo indicato nella e-mail del 4.10.2022 ma non concordato, sebbene anteriore all'invio degli ordini medesimi, può ben valere come valido rifiuto degli ordini medesimi,
pagina 5 di 8 poiché la detta e-mail del 4.10.2022 è idonea a portare a conoscenza dell'acquirente il rifiuto del fornitore di dare corso ai successivi ordini di fornitura dei prodotti ai prezzi pattuiti nel luglio del 2021, senza che l'acquirente disponga di alcun rimedio a norma di contratto tra le parti.
Né l'acquirente può invocare il disposto dell'art.1218 cc, e neppure quello ex art.1453 cc, dato che, rifiutando l'ordine ricevuto, il fornitore esercita un proprio diritto ex art.6 secondo comma del contratto del marzo 2020. Certamente si potrebbe sostenere che il fornitore, così facendo, viola l'art.5 del contratto medesimo, avendo superato il termine entro il quale avrebbe potuto chiedere a controparte di negoziare nuove condizioni economiche, ma tale violazione non rende illegittimo il rifiuto di cui al successivo art.6 secondo comma, che prevede che “è sempre facoltà del Fornitore rifiutare l'ordine ricevuto”, semplicemente comunicandolo al compratore nel termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ordine stesso, senza che il rifiuto sia collegato a specifiche e giustificate ragioni -attinenti, per esempio, alla gestione aziendale, quali la temporanea mancanza di disponibilità di uno o più prodotti in magazzino, oppure la cessazione di produzione di taluni prodotti.
Al fornitore è, dunque, sufficiente dare comunicazione scritta nel termine indicato nel comma anzidetto, senza neppure giustificare il rifiuto dell'ordine ricevuto, sicché, a norma di detta clausola contrattuale, interpretata nella sua chiara ed incontrovertibile letteralità, il compratore non potrebbe dolersi della ragione del rifiuto neppure invocandone l'illegittimità a norma di altra clausola contrattuale, quale, appunto, quella sub n.5.
Inoltre, l'attore individua, sotto il profilo fattuale, l'inadempimento del convenuto, posto a fondamento della propria domanda giudiziale, soltanto con espresso riferimento al non avere il fornitore stesso eseguito gli ordini in parola senza darne comunicazione scritta al compratore “nel termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ordine stesso” -così a par.1, pag.5, primo capoverso dell'atto di citazione, cioè per non avere effettuato un “rituale rifiuto degli ordini”, “ai sensi e nelle forme previste dall'art.6 del contratto tra le parti” (ivi, pag.6); secondo l'attore, dalle successive comunicazioni di - CP_1
di cui ai docc.8,12,14 -si evincerebbe, “in modo incontrovertibile, la disponibilità della fornitrice di dare corso agli ordinativi ricevuti da (ivi, pag.7) -in tal senso, anche il par.1 della prima Pt_1
memoria ex art.171 ter cpc -così ribadendo e sottolineando che il profilo fattuale d'inadempimento attiene soltanto alla mancata rituale comunicazione di rifiuto di dare esecuzione agli ordini ricevuti, e non alla ragione del rifiuto stesso.
Occorre, tuttavia, ribadire, secondo questo giudice, che è irrilevante, per quanto appena osservato, sia che il fornitore, per manifestare la propria intenzione di variare le condizioni economiche negoziali, non abbia rispettato il termine previsto nel secondo comma dell'art.5 del contratto del marzo 2020, sia pagina 6 di 8 che lo stesso fornitore abbia rifiutato l'ordine ricevuto dall'acquirente prima dell'arrivo dell'ordine e non dopo l'arrivo, “nel termine di 15 giorni dalla ricezione dell'ordine stesso”, come prevede il secondo comma dell'art.6.
Ciò che appare dirimente è il fatto che l'acquirente, avutane notizia tempestiva -cioè, il giorno seguente quello in cui ha inviato a controparte “le specifiche degli ordini” che sarebbero stati inviati da lì a breve
-abbia potuto prenderne atto -così facendo l'unica cosa che il contratto permetteva di fare all'acquirente, dato che, proprio per il detto secondo comma del più volte citato art.6, il medesimo non aveva possibilità alcuna di opporsi e costringere controparte ad adempiere, mediante la consegna dei prodotti richiesti. La comunicazione del fornitore, effettuata con e-mail del 4.10.2022 (doc.5 convenuto), in chiara ed univoca risposta alla e-mail del compratore, del 03.10.2022 (doc.4 convenuto),
è idonea a raggiungere lo scopo di portare subito a conoscenza del compratore il rifiuto del fornitore di dare esecuzione ai successivi ordini alle condizioni economiche del luglio 2021, e, perciò, è senz'altro valida rispetto al disposto dell'art.6 secondo comma del contratto del marzo 2020, tenuto conto del carattere meramente strumentale del requisito formale, rispetto alla finalità di manifestazione della volontà della parte contenuta nel documento medesimo.
L'avere, tuttavia, il compratore inviato detti ordini si risolve in una condotta negoziale superflua ed irrilevante, non avendo alcuna ragionevole e legittima aspettativa che gli stessi Parte_1
sarebbero stati evasi alle condizioni economiche del luglio 2021.
Viene meno, quindi, il requisito della colpa del fornitore nell'inadempimento dell'obbligo di consegna dei prodotti, essendo del tutto legittimo il rifiuto opposto con la e-mail del 4.10.2022.
Tutto il carteggio tra le parti, successivo a tale data, può, dunque, essere qualificato semplicemente un tentativo delle medesime di proseguire il rapporto contrattuale, tuttavia rimasto infruttuoso, dato che le stesse non hanno concordato sulle nuove condizioni economiche -né da alcuno dei documenti indicati dall'attore è possibile evincere con univoca chiarezza che fosse disposto a fornire i prodotti CP_1 in questione ai “vecchi prezzi”, cioè a quelli concordati nel luglio 2021.
Quanto alla domanda riconvenzionale del convenuto, avente ad oggetto il pagamento di quattro fatture
-sub docc.22-25 -la stessa dev'essere respinta per le medesime ragioni sopra esposte, dovendosi escludere che vi sia prova idonea a dimostrare che l'attore abbia accettato i nuovi prezzi di fornitura esposti dal convenuto nelle fatture in parola
Superflui, avuto riguardo ai documenti prodotti, e, comunque, inammissibili, poiché generici, sono, infatti, i capitoli per prova orale articolati dalle parti così come, in tutta evidenza logica, superflua è
pagina 7 di 8 l'indagine peritale d'ufficio sollecitata dall'attore per la quantificazione del preteso danno.
Infine, in punto spese di lite, le stesse debbono essere totalmente compensate, stante la reciproca soccombenza. Non si configurano, per quanto precede, i requisiti ex art.96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge tutte le domande dell'attore svolte nei confronti del convenuto Parte_1
e, altresì, la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto medesimo;
Controparte_1
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Milano, 28 marzo 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
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