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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 21/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
RG n. 2183/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Busto Arsizio
Il Tribunale di Busto Arsizio, III Sezione Civile, nella persona del giudice unico dott. Francesco
Paganini, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2183/2022 del Ruolo Generale promossa da
ISTITUTO CLINICO AT MI CASA DI CURA PRIVATA S.P.A. (C.F. 00340810126 –
P.IVA 10982360967), elettivamente domiciliata in VIA CARLO GOLDONI, 1, MILANO, presso lo studio dell'avv. VINCENZO PALTRINIERI e dall'avv. LUCA PALTRINIERI, dai quali è rappresentata e difesa
- attrice –
contro
LV EL GO (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in
VIA C.G. MERLO, 1, MILANO, presso lo studio dell'avv. ANGELO RIVA e dall'avv. MARIA
GABRIELLA CASCINI, dai quali è rappresentato e difeso e
ND GR (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in VIA
CASTIGLIONI 10, BUSTO ARSIZIO, presso lo studio dell'avv. CESARE FLAVIO CICORELLA, dal quale è rappresentata e difesa e
TA AR (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in VIALE
GIUSEPPE MAZZINI, 131, ROMA, presso lo studio dell'avv. PIERLUIGI NAZZARO e dall'avv.
GIORGIA VILLANI, dai quali è rappresentata e difesa e
- convenuti –
e contro
SA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del procuratore ad negotia dr. Emanuele Guidone, elettivamente domiciliata in VIA PORTA, 3, GALLARATE, presso lo studio dell'avv. MAURO
GIARDINI, dal quale è rappresentata e difesa e
ASSICURATRICE MILANESE S.P.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante pro tempore Avv. Pierluigi Mancuso, elettivamente domiciliata in VIALE
pagina 1 di 21 EMILIO CALDARA, 22, MILANO, presso lo studio dell'avv. FRANCESCO PANNI e dell'avv.
ELENA SCORBATTI, dai quali è rappresentata e difesa e
AMTRUST ASS.NI S.P.A., in persona della procuratrice speciale dott.ssa Elena Rivolta, elettivamente domiciliata in VIA LAMARMORA, 40/A, MILANO, presso lo studio dell'avv. DIEG MUNAFO', dal quale è rappresentata e difesa
- terze chiamate -
conclusioni delle parti
NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA CON PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER
L'ATTRICE ISTITUTO CLINICO AT MI CASA DI CURA PRIVATA S.P.A. La difesa di parte attrice, in ossequio al decreto del 17.6.2024 per lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta, riportandosi ai propri scritti difensivi, precisa le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
In via principale
Per tutti i motivi illustrati in atti, accertata e dichiarata la civile responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dei convenuti nella causazione del decesso del sig. IC IA RT GU, riconosciuta la cessione dei diritti dei danneggiati IA RA NA, AR IA IC
GU, RA GU e TI GU in favore di Istituto Clinico ER MI Casa di Cura
Privata S.p.A., condannare il Dott. AL Emanuele AR, la Dott.ssa RA RO e/o la
Dott.ssa ET ER, in via tra loro solidale e/o concorrente e/o alternativa, a corrispondere all'Istituto Clinico ER MI Casa di Cura Privata S.p.A., quale cessionario dei diritti dei predetti IA RA NA, AR IA IC GU, RA GU e TI GU, l'importo di euro 1.000.000 per le dedotte causali, ovvero quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a tacitazione di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
In via subordinata o alternativa
Per tutti i motivi illustrati in atti, accertata e dichiarata la civile responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dei convenuti nella causazione del decesso del sig. IC IA RT GU, dichiararli obbligati a tenere indenne e manlevare l'odierno attore da ogni conseguenza risarcitoria imputabile alle loro condotte e per l'effetto condannare il Dott. AL Emanuele AR, la
Dott.ssa RA RO e/o la Dott.ssa ET ER, in via tra loro solidale e/o concorrente
e/o alternativa, a corrispondere all'Istituto Clinico ER MI Casa di Cura Privata S.p.A., in via di manleva e/o di regresso ex artt. 1299 e/o 2055 Cod. Civ. e/o di rivalsa ex art. 9 l. 24/17, l'importo di euro 1.000.000, pari a quanto corrisposto in via transattiva ai sigg.ri IA RA NA,
AR IA IC GU, RA GU e TI GU, ovvero il diverso maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso spese generali.
In via istruttoria
pagina 2 di 21 Ove ritenuto necessario, darsi ordine ex art. 210 c.p.c. ai convenuti di esibire in giudizio le rispettive dichiarazioni dei redditi relative alle annualità 2017, 2018 e 2019”.
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO DOTT.
LV EL GO
Nel merito: respingere tutte le domande attoree nei confronti del dr. AL Emanuele AR, per tutti i motivi esposti in atti, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Nel merito e in via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità a carico del convenuto per i fatti dedotti nella presente causa, previa determinazione del grado di tale eventuale e contestata responsabilità e dell'esatto ammontare del risarcimento eventualmente dovuto e comunque nei limiti dell'art. 9 comma 5 L. 24/2017 dichiarare UnipolSai Assicurazioni S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore tenuta a garantire e manlevare il dr. AL Emanuele AR, in forza del rapporto assicurativo in essere, per ogni conseguenza pregiudizievole dei fatti dedotti, compresi interessi e rivalutazione monetaria con condanna della stessa compagnia assicuratrice a provvedere al pagamento diretto delle somme eventualmente accertate in favore della parte attrice, e comunque a rimborsare all'esponente tutto quanto fosse tenuto a corrispondere in proprio ivi comprese le anticipazioni ed i costi della propria costituzione e difesa.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio e ristoro delle spese anticipate per i C.T.U. nonché quelle per i propri C.T.P.
In via istruttoria: si chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice voglia ordinare a ER MI ai sensi dell'art. 210 c.p.c. la produzione dei seguenti documenti:
a) Audit clinico sul decesso di IC IA RT GU predisposto il 6.3.2018 (per errore 2017) o, in subordine, che autorizzi il deducente a produrre la “BOZZA RISERVATA” dell'Audit, ricevuta da
Fiorentina Frattolillo di ER MI il 17.2.2019;
Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova, con i testi ivi indicati: 1) “Vero che il giorno 7.1.2018 verso le 15.21 il dr. AR, persistendo le difficoltà respiratorie del paziente IC IA RT GU, suggeriva all'anestesista dr.ssa RO, l'opportunità di praticare una rinobroncoscopia, rendendosi pure disponibile ad usare direttamente l'apparecchiatura, che però era in dotazione alla terapia intensiva, ed inviava l'infermiere PP NO al prelievo dello strumento”.
(teste: PP NO, presso Ospedale di Legnano, via Papa Giovanni Paolo II)
2) “Vero che la dr.ssa RO, dopo essersi consultata col dr. IC Barbara, responsabile di anestesia e rianimazione, fermava l'infermiere NO in quanto il primario anestesista ne aveva vietato l'uso, adducendo come motivazione il possibile danneggiamento dello strumento, come in precedenza successo in un caso in cui il dispositivo, a detta del dr. Barbara, era stato danneggiato dal dr. Toro, medico di P.S.”
(teste: PP NO;
dr. IC Barbara c/o ER MI)
3) “Vero che la dr.ssa ER, giunta in P.S. verso le ore 16.00 del 7.1.2018 ivi rimaneva consentendo alla dr.ssa RO di portare la paziente con embolia polmonare a sottoporsi ad una tac con MDC e fare ritorno al P.S. dopo circa 10/15 minuti”
(teste: PP NO)
4) “Vero che la dr.ssa ER e la dr.ssa RO, salvo l'accesso in radiologia, sono sempre rimaste in
P.S. a presidiare il paziente GU” pagina 3 di 21 (teste: PP NO)
5) “Vero che verso le ore 17.15, informato dalle anestesiste dr.ssa RO e dr.ssa ER della ricomparsa della sintomatologia di sofferenza respiratoria del paziente GU, il dr. AR rinnovava alle anestesiste la necessità di procedere a rinobroncoscopia”
(teste: PP NO)
6) “Vero che le anestesiste verso le 17.30 si recavano in reparto di terapia intensiva e ritornavano in
P.S. con il video-laringo-scopio per intubazione in contemporanea con la crisi respiratoria del paziente
GU”
(teste: PP NO)
7) “Vero che verso le 17.40 le anestesiste e l'infermiere PP NO accompagnavano il paziente GU in sala codici rossi, anche con l'infermiera RA MA, per praticare l'intubazione del paziente”
(teste: PP NO;
RA MA presso ER MI)
8) “Vero che durante i tentativi di intubazione la dr.ssa RO richiedeva la presenza di reperibilità del chirurgo dr. Pietro Militello, per eseguire una cricotomia al paziente GU, poi eseguita dal dr.
AR, accorso in sala rossa”
(teste: PP NO + RA MA)
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELLA
DOTTORESSA ND GR
L'avvocato Cesare Flavio Cicorella, nell'interesse della propria patrocinata, precisa le conclusioni come segue:
NEL MERITO: respingere la domanda attrice così come formulata, perché infondata in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: in denegata ipotesi di accertamento di responsabilità, a carico della convenuta, nella causazione dei danni lamentati dalle parti attrici, previa determinazione del grado di tale eventuale e contestata responsabilità e dell'esatto ammontare del risarcimento eventualmente dovuto, dichiarare
ASSICURATRICE MILANESE S.P.A., codice fiscale 02983670361, in persona del legale pro tempore, con sede in 41018 S. Cesario sul Panaro, Corso Libertà, 53, tenuta a garantire e manlevare la dottoressa RA RO, in esecuzione del rapporto assicurativo con la stessa intercorrente, per ogni conseguenza pregiudizievole del fatto per cui è causa, compreso l'eventuale accollo di interessi e rivalutazione monetaria, con condanna della stessa impresa assicuratrice a provvedere al pagamento diretto delle somme eventualmente accertate a credito di parte attrice, ovvero a rimborsare all'esponente tutto quanto fosse tenuta a corrispondere in proprio.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ordinare a Istituto Clinico ER MI l'esibizione di copia della polizza assicurativa stipulata, a termini dell'art. 10 della Legge 24/2017, a copertura di danni eventualmente causato dal proprio personale sanitario;
pagina 4 di 21 - ordinare a Istituto Clinico ER MI l'esibizione di copia del registro relativo ai turni di presenze e di reperibilità del personale medico presso il servizio di pronto soccorso per la data del 7 gennaio
2018;
- ordinare a Istituto Clinico ER MI l'esibizione di copia dell'organigramma del reparto di anestesia e rianimazione alla data del 7 gennaio 2018.
NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE DELL'UDIENZA PER LA DOTT.SSA TA
AR (AVV. PIERLUIGI NAZZARO E GIORGIA VILLANI)
Ecc.mo Tribunale, mediante il deposito delle presenti note la difesa della convenuta Dott.ssa ET ER partecipa all'udienza richiamando tutti i propri scritti di causa da intendersi qui integralmente riportati e trascritti, dichiara di non accettare il contraddittorio su domande e/o allegazioni nuove e/o tardive e insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati nella comparsa di costituzione e nella memoria 183/2 c.p.c.
e non ammessi chiedendo, in subordine, che la causa sia trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Precisa le proprie conclusioni come segue:
“Piaccia all'adito Tribunale di Busto Arsizio contrariis reiectis,
1) in rito: autorizzare la chiamata in causa del terzo e fissare nuova udienza ex art. 269 c.p.c. per consentire la chiamata in causa della compagnia Am Trust Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano 20121, Via Clerici, n. 14 C.F. e P.IVA 01917540518 nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. nel merito:
2) rigettare tutte le domande proposte contro la Dott.ssa ET ER perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate accertando e dichiarando che la Dott.ssa
ET ER non ha responsabilità alcuna per il decesso del Sig. IC IA GU, avvenuto il
7.01.2018;
3) in subordine ed in caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea ove accertata una eventuale responsabilità della convenuta Dott.ssa ET ER, graduandone previamente la colpa, dichiarare che il chiamato in causa Am Trust Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano 20121, via Clerici, n. 14 CF. e P.IVA 01917540518, è tenuto a manlevare la convenuta Dott.ssa ET ER da ogni pretesa attorea e, per l'effetto, condannare la stessa a rifondere all'attore quanto sarà eventualmente tenuta a pagare la Dott.ssa
ET ER;
4) in ogni caso condannare l'attore ai sensi dell'art. 96, comma 1 e 3, c.p.c. al risarcimento del danno ed alle spese aggravate in favore della convenuta Dott.ssa ET ER liquidandone l'importo in via equitativa anche in misura pari ad un multiplo delle spese legali liquidate;
in ogni caso dichiarare tenuta e pertanto condannare la Compagnia Am Trust Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano 20121, Via Clerici, n. 14 CF. e
P.IVA 01917540518, ove occorra previa declaratoria di nullità della clausola di patto di gestione della lite ex art.
6.2 cond. gen., al pagamento delle spese di resistenza della convenuta Dott.ssa ET
ER ex art. 1917, comma 3 c.p.c.;
pagina 5 di 21 5) in ogni caso con condanna dell'attore e comunque dei soccombenti in solido al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio oltre alle spese di CTU in favore della convenuta Dott.ssa
ET ER”.
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Il procuratore di SA Assicurazioni S.p.A. visto il provvedimento del 16.6.24, nel declinare il contraddittorio nei confronti di domande nuove formulate per la prima volta in questa sede, si riporta alle conclusioni già depositate in data 17.6.24, che in questa sede si richiamano: conclusioni
Piaccia al Tribunale Ill.mo ogni contraria istanza disattesa: dato atto che la comparente ha eccepito la tardività e comunque non accetta il contraddittorio in ordine alla domanda nuova, formulata dal proprio chiamante in causa, nella sua memoria 15.2.23
• dichiarare la polizza assicurativa n. 122/132243388, non operativa nei limiti e per i motivi illustrati in narrativa e quindi, per le ragioni tutte indicate,
• nel merito, respingere tutte le domande formulate nei confronti della comparente, anche dichiarando, incidenter tantum, la nullità della clausola contrattuale del contratto di lavoro inter partes indicata in narrativa, ovvero la avvenuta liberazione dei garanti, e
• comunque escludere ogni vincolo di solidarietà tra i convenuti, se del caso, accertando le specifiche e dirette responsabilità e l'eventuale grado di colpa, a ciascuno imputabile
Vinte le spese.
NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA PER ASSICURAZIONE MILANESE S.P.A. PER
L'UDIENZA DEL 1 OTTOBRE 2024 In ottemperanza a quanto disposto dall'ordinanza 22.03.2024 e dal decreto 17.06.2024, Assicuratrice Milanese, nel chiedere all'Ill.mo Giudice l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, precisa le proprie conclusioni come segue:
1 – in via principale, rigettare tutte le domande proposte dalla ER MI nei confronti della dott.ssa
RO in quanto inammissibili e/o infondate per le ragioni opposte in giudizio dall'Assicurata e per i motivi esposti dalla Compagna al paragrafo 1 della propria comparsa di costituzione e risposta.
2 – in via principale alternativa, rigettare la Domanda di Garanzia proposta dalla dott.ssa RO verso
Assicuratrice Milanese per la prescrizione ex art. 2952, 2o e 30 comma, c.c. del diritto di garanzia della stessa dott.ssa RO per i motivi esposti dalla Compagnia al paragrafo 2 della propria comparsa di costituzione e risposta.
3 – in via subordinata, per la denegata ipotesi di ritenuta, da un lato, accoglibilità delle domande proposte dalla ER MI nei confronti della dott.ssa RO e, dall'altro lato, non accoglibilità dell'eccezione di prescrizione ex art. 2952, 2o e 30 comma, c.c., rigettare la Domanda di Garanzia per la non operatività della copertura assicurativa prestata da Assicuratrice Milanese ai sensi dell'art. 1892
c.c., per i motivi esposti dalla Compagnia al paragrafo 3 della propria comparsa di costituzione e risposta.
4 – in via estremamente subordinata, per la recisamente denegata duplice ipotesi di ritenuta non accoglibilità sia delle domande proposte dalla ER MI nei confronti della dott.ssa RO che della Domanda di Garanzia e per i motivi esposti dalla Compagnia al paragrafo 4 della propria comparsa di costituzione e risposta: pagina 6 di 21 4a – con riferimento all'Azione di Rivalsa:
• essa può essere accolta unicamente rispetto alla quota di responsabilità non direttamente imputabile alla Casa di Cura, e dunque, al massimo, rispetto alla residua quota del 50% della somma pagata di euro 1.000.000,00;
• essa può essere accolta unicamente per la quota di responsabilità diretta della dott.ssa RO, e non anche per le quote di responsabilità diretta di altri medici, convenuti o non convenuti in giudizio;
• in ogni caso, la misura della rivalsa non può superare una somma pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo.
4 b – con riferimento alla Domanda di Garanzia, dichiarare Assicurazione Milanese tenuta ad indennizzare la dott.ssa grosso nei seguenti limiti:
• della quota di responsabilità diretta dell'Assicurata, con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantele in via di solidarietà;
• in via specificamente subordinata al mancato accoglimento dell'eccezione ex art. 1892 c.c. do cui al precedente punto 3, per la ritenuta non imputabilità della reticenza della dott.ssa RO a dolo o colpa grave, bensì a colpa lieve, ridurre l'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 1892, 2o comma, c.c. in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose;
riduzione da quantificarsi in una misura percentuale non inferiore al 50% dell'indennizzo dovuto;
• fino a concorrenza del massimale assicurato, unico per sinistro e per anno assicurativo, di euro 2.500.000,00.
Con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre a rimborso spese generali (15%),
C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
In via istruttoria, dichiariamo l'adesione di Assicuratrice Milanese alle istanze:
a) della dott.ssa RO e di Am Trust di disposizione, a carico della ER MI, di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi da essa contratta anche a favore dei propri medici dipendenti ed operante in relazione alla vicenda per cui è causa in quanto pienamente ammissibili e rilevanti per i motivi esposti dalle parti istanti;
sul punto totalmente infondata, e palesemente strumentale, è, infatti, la opposizione formulata dalla ER MI laddove riporta la massima della sentenza Cass. n. 30314/2019, totalmente inconferente rispetto al caso di specie;
invero, la polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi contratta dalla Struttura Sanitaria anche a favore dei propri medici dipendenti è polizza che garantisce personalmente i medici dipendenti, riconoscendo a ciascuno di essi un proprio personale diritto di garanzia azionabile verso la Compagna stipulante (con conseguente totale inconferenza del principio statuito dalla Suprema Corte secondo cui “la polizza a copertura della responsabilità civile del medico garantisce un rischio ontologicamente diverso rispetto a quello garantito dall'eventuale polizza a copertura della responsabilità civile della struttura ospedaliera”);
b) della dott.ssa grosso di disposizione, a carico della ER MI, di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del “registro relativo ai turni di presenze e di reperibilità del personale medico presso il servizio di pronto soccorso per la data del 7 Gennaio 2018” e “dell'organigramma del pagina 7 di 21 reparto di anestesia e rianimazione alla data del 7 Gennaio 2018” in quanto pienamente ammissibili e rilevanti per i motivi esposti dalla parte istante.
CONCLUSIONI PER AMTRUST ASS.NI S.P.A.
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
Nel merito
In via principale, rigettare ogni domanda svolta nei confronti di AmTrust, poiché infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via subordinata, limitare l'onere di indennizzo gravante su AmTrust a quanto ritenuto di giustizia, in ragione delle specifiche responsabilità della dott.ssa ET ER, senza alcun vincolo di solidarietà con gli altri convenuti e comunque nei termini ed entro i limiti contrattualmente previsti.
Sempre con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria
• Ordinarsi a ER MI, in persona del suo l.r.p.t., ex art. 210 c.p.c., l'esibizione della polizza stipulata a garanzia della responsabilità civile dei medici dipendenti.
Motivi della decisione
Con atto di citazione notificato in data 13.05.2019 i sig.ri IA RA NA, AR IA
IC GU, RA GU e TI GU (nel prosieguo “gli eredi”) convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Busto Arsizio l'Istituto Clinico ER MI Casa di Cura Privata S.p.A. (nel prosieguo “ER MI”) onde sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti iure proprio e iure hereditario in conseguenza del decesso del proprio congiunto sig. IC IA RT GU, avvenuto in data 07.01.2018 ed imputabile a profili di malpractice dei sanitari della struttura ospedaliera convenuta.
Esponevano gli eredi che alle ore 13.30 del giorno 07.01.2018 il GU, a seguito di improvvisa insorgenza di dispnea, veniva condotto in autoambulanza presso il P.S. di ER MI, ove veniva accettato con codice giallo.
I medici che lo presero in cura erravano nella diagnosi e nella conseguente somministrazione della terapia, sospettando una irritazione delle alte vie aeree postprandiale da reflusso gastro-esofageo o reazione allergica pur in presenza dei sintomi di un'epiglottide acuta.
Soltanto alle 17.33, a fronte di un peggioramento della condizione clinica, il paziente veniva trasferito in sala emergenza per l'esecuzione di broncoscopia ed eventuale intubazione sotto guida endoscopica.
Durante le manovre, compariva arresto respiratorio e cardio-circolatorio, motivo per cui i sanitari procedevano ad un tentativo di intubazione in laringoscopia diretta, che tuttavia non dava buon esito per la presenza di una massa occludente l'aditus laringeo.
Si provvedeva ad una cricotiroidectomia, che comunque non evitava il decesso.
Gli eredi agivano dunque contro la struttura nosocomiale, reclamando il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti, imputabili a fatto e colpa dei sanitari.
pagina 8 di 21 Si costituiva tempestivamente in giudizio ER MI per contestare le domande avversarie sia in punto di an che in punto di quantum debeatur.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., all'udienza del 18.11.2020, celebrata con le modalità del rito cartolare, il Giudice ammetteva C.T.U. medico legale.
Nelle more le parti addivenivano ad una definizione stragiudiziale della vertenza: ER MI, per il tramite della propria mandataria Sipromed S.r.l., si impegnava a corrispondere agli attori a tacitazione definitiva di tutti i danni di cui alle rispettive richieste, diretti e indiretti, presenti e futuri, materiali e immateriali, iure proprio e iure hereditario, patrimoniali e non patrimoniali, ivi inclusi il danno da perdita del rapporto parentale ed il danno biologico terminale, nonché a tacitazione delle spese di
C.T.P. e di C.T.U., la complessiva somma di euro 920.000,00, da suddividersi in eguale misura tra di essi (e quindi euro 230.000,00 in favore di ciascuno), oltre a un contributo spese legali corrisposto direttamente in favore del loro difensore pari ad euro 80.000,00, già comprensivo di I.V.A., C.P.A., spese generali e ogni ulteriore accessorio e da cui detrarsi la ritenuta d'acconto; d'altra parte, gli eredi rinunciavano ad ogni ulteriore pretesa in relazione ai fatti de quibus e cedevano ogni loro diritto nei confronti di eventuali terzi responsabili a ER MI.
Il giudizio tra gli eredi e ER MI si estingueva.
ER MI, per il tramite della mandataria Sipromed, provvedeva quindi ad onorare la transazione, effettuando in data 15.10.2021 il pagamento degli importi concordati;
comunicava, poi, ai sanitari in servizio presso la propria struttura ritenuti responsabili del decesso del GU l'avventa cessione dei diritti degli eredi, chiedendo loro di rimborsare il complessivo importo di euro 1.000.000,00 sia in forza di cessione dei crediti risarcitori che, comunque, in via di regresso/rivalsa.
Non ricevendo positivo riscontro, ER MI attivava procedura di mediazione avanti l'Organismo di Conciliazione c/o Fondazione Forense di Busto Arsizio nei confronti del dott. AL Emanuele
AR, della dott.ssa ET ER e della dott.ssa RA RO.
Al primo incontro di mediazione in data 15.03.2022, nonostante la rituale convocazione di tutte le parti, comparivano esclusivamente ER MI e la dott.ssa RO.
La procedura di mediazione si concludeva comunque con esito negativo, motivo per cui ER MI riteneva necessario introdurre il presente giudizio.
Con atto di citazione del 02.05.2022, la struttura nosocomiale evocava quindi innanzi al Tribunale di
Busto Arsizio il dott. AL Emanuele AR, la dott.ssa RA RO e la dott.ssa ET
ER, sanitari – a suo dire - responsabili dell'exitus del GU, per essere stati addetti al P.S. all'epoca dei fatti, deducendo di essere divenuta cessionaria del credito vantato dagli eredi e chiedendo dunque condanna solidale al pagamento di euro 1.000.000,00 versata a titolo di risarcimento del danno.
In subordine, dichiarava di agire in via di garanzia, regresso, rivalsa per la medesima somma.
Si costituivano tutti i medici convenuti opponendosi alla domanda attorea, pur dichiarando di voler chiamare in causa le rispettive compagnie assicuratrici onde essere manlevati nella denegata ipotesi di condanna.
Più nel dettaglio, il dott. AR eccepiva che alcuna condotta negligente, imprudente ed imperita potesse essergli ascritta, essendo logico sospettare in un corretto approccio ex ante che il GU manifestasse una reazione allergica con laringospasmo o un episodio di reflusso e dovendosi pertanto ritenere la terapia farmacologica somministrata adeguata.
pagina 9 di 21 Le condizioni del paziente, poi, non imponevano - quanto meno in una prima fase - il ricorso alla ventilazione in maschera con ossigeno;
né sussistevano segni che inducessero a pensare ad un improvviso e preoccupante peggioramento.
Le condotte omissive ed attendiste addebitate dai consulenti nominati nell'ambito del giudizio promosso dagli eredi
contro
ER MI, comunque non opponibili per estraneità alla causa, dovevano ritenersi giustificate in ragione dell'affidamento di GU alle cure degli anestesisti, medici specialisti delle vie aeree, nonché delle carenze organizzative della struttura ospedaliera.
Nella denegata ipotesi di accertamento delle suddette responsabilità, il sanitario chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la propria Compagnia assicuratrice, onde essere manlevato.
Ottenuta l'autorizzazione alla chiamata del terzo con decreto del 09.09.2022, si costituiva in giudizio SA Assicurazioni S.p.A., la quale si associava anzitutto alla richiesta dell'assicurato di reiezione della domanda attorea.
In particolare, la Compagnia eccepiva l'inammissibilità della domanda di surroga, essendosi il diritto dei danneggiati estinto per l'adempimento della struttura sanitaria alle obbligazioni assunte con la scrittura transattiva, nonché per la conseguente confusione ingeneratasi tra la posizione debitoria e la posizione creditoria dell'ente. SA si opponeva poi alla domanda di garanzia, evidenziando come l'obbligazione contrattualmente assunta dal proprio assicurato nei confronti della struttura nosocomiale fosse affetta da nullità ex art. 1229 c.c. e per violazione di norme imperative (L. 24/2017).
Del pari, l'azione di regresso proposta da ER MI doveva dichiararsi inammissibile, in quanto ipotizzabile nel solo caso di obbligazione solidale, nella vicenda clinica de quo da escludersi per la natura oggettiva della responsabilità facente capo all'azienda ospedaliera ex art. 1228 c.c. Quanto alla rivalsa, la Compagnia assicuratrice eccepiva l'improponibilità della domanda, presupponendo la stessa l'imputabilità di una condotta dolosa o gravemente colposa eziologicamente determinante, rimasta indimostrata.
Le valutazioni della C.T.U. espletata nel giudizio promosso dagli eredi
contro
ER MI non erano infatti opponibili al proprio assicurato, essendovi questo rimasto estraneo.
In ogni caso, alcuna negligenza, imperizia o imprudenza poteva ascriversi al dott. AR, il quale aveva correttamente individuato e trattato l'insufficienza respiratoria del GU, in un contesto emergenziale difficilmente fronteggiabile per le carenze organizzative della struttura, la cui responsabilità era dunque esclusiva.
Nella denegata ipotesi di riconoscimento di una quota di responsabilità del medico, secondo la
Compagnia assicuratrice si sarebbero poi dovuti richiamare i limiti di cui all'art. 9, comma 6, L.
24/2017, con la conseguenza che la domanda promossa da ER MI in via di rivalsa si appalesava inammissibile anche sotto questo profilo, pretendendo l'azienda sanitaria il rimborso dell'intero importo versato agli eredi del GU.
Contestato l'an della responsabilità risarcitoria del proprio assistito per tutte le ragioni suesposte, SA si doleva anche del quantum debeatur, evidenziando l'incongruità degli importi corrisposti da ER MI agli eredi del GU a seguito del raggiunto accordo transattivo, comunque non opponibile al sanitario assicurato per esservi lo stesso rimasto estraneo.
In ogni caso, l'Assicuratrice chiedeva di dichiararsi l'inoperatività della polizza n. 122/132243388, in quanto prestata a secondo rischio ed esclusivamente per responsabilità derivanti dalla legge personalmente e direttamente imputabili al proprio cliente. pagina 10 di 21 A tutte le suindicate prospettazioni difensive, si opponeva la dott.ssa RO, la quale eccepiva che la gestione del paziente non rientrasse nelle proprie esclusive competenze, bensì in quelle del responsabile di P.S., dovendosi ritenere le prestazioni sanitarie eventualmente rese da altri specialisti solo consulenziali.
Sotto tale profilo, all'anestesista non poteva ascriversi alcuna colpa, non essendo la stessa incorsa in alcun errore ed in alcuna omissione: nonostante fosse impegnata in altra urgenza, la convenuta non aveva mancato di prestare la propria collaborazione;
le indicazioni fornite erano sempre state ratificate dal primario di reparto e dal responsabile senior, interpellati telefonicamente;
il GU era stato costantemente monitorato;
tutti i possibili sviluppi del percorso terapeutico erano stati pianificati in aderenza alle linee guida.
Le condotte omissive e dilatorie contestate dalla consulenza disposta d'ufficio nel giudizio promosso dagli eredi nei confronti di ER MI, comunque prive di rilievo probatorio nel presente giudizio, si giustificavano alla luce delle carenze organizzative della struttura sanitaria.
Invero, anche a voler ravvisare errori nella gestione dell'urgenza, certamente gli stessi non potevano ascriversi a colpa grave, con conseguente inapplicabilità dell'art. 9 L. 24/2017.
Nella denegata ipotesi di operatività della norma, poi, la convenuta eccepiva la sussistenza dei limiti quantitativi imposti dalla stessa all'esperibilità della rivalsa.
A ciò si aggiunga che il quantum della pretesa risarcitoria non risultava in ogni caso provato, non essendo la transazione intervenuta tra ER MI e gli eredi opponibile alla sanitaria convenuta.
Ciò precisato, la dott.ssa RO chiamava quindi in causa la propria Compagnia assicuratrice, onde essere – se del caso – manlevata.
Si costituiva Assicuratrice Milanese S.p.A., in ragione della polizza n. 130/17/1657 di assicurazione della responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio della professione di Medico Dipendente di
Struttura Sanitaria Privata.
Preliminarmente, la Compagnia riteneva che ER MI potesse ammettersi esclusivamente all'azione di rivalsa, la cui carenza di presupposti avrebbe comunque dovuto far propendere per la dichiarazione di infondatezza.
La pretesa della struttura nosocomiale era sfornita di supporto probatorio, difettando un accertamento giudiziale della responsabilità risarcitoria dei medici convenuti per quanto occorso al GU.
Anche a voler ritenere assolto l'onere della prova, poi, la responsabilità risarcitoria doveva intendersi almeno paritariamente ripartita tra la struttura nosocomiale ed il medico, con la conseguenza che oggetto di eventuale rivalsa poteva essere la sola quota di responsabilità imputabile a ER MI.
A ciò si aggiunga che ai fini della rivalsa era sì necessario dimostrare la sussistenza di una responsabilità facente capo al sanitario, ma ciò non poteva dirsi sufficiente, essendo necessaria anche la prova dell'imputabilità di tale responsabilità a colpa grave, tuttavia non ravvisantesi nel caso di specie. In via principale alternativa, Assicuratrice Milanese eccepiva poi l'infondatezza della domanda di garanzia per prescrizione ex art. 2952, secondo e terzo comma, c.c. del diritto di garanzia dell'assicurata, essendo decorsi ben due anni dal giorno in cui ER MI aveva chiesto alla dott.ssa
RO il rimborso delle somme versate agli eredi del GU a titolo di risarcimento del danno.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta accoglibilità della domanda dell'azienda sanitaria e di non accoglibilità dell'eccezione di prescrizione, la Compagnia chiedeva di dichiararsi l'inoperatività della polizza ex art. 1892 c.c., con conseguente annullamento della garanzia e decadenza dell'assicurata dal diritto all'indennizzo. pagina 11 di 21 Alle doglianze della dott.ssa RO e della relativa Assicuratrice, si univano quelle della dott.ssa
ER, che eccepiva, anzitutto, l'ascrivibilità della responsabilità in merito allo scadimento delle condizioni del paziente unicamente al dott. AR, avendo questo preso in carico il GU sino al momento del decesso.
La seconda anestesista precisava poi di non avere partecipato ad alcuna attività diagnostica, valutativa, decisionale ed in generale alla gestione del GU, essendo medico in turno di reperibilità giunto in struttura a seguito di chiamata della dott.ssa RO, la quale voleva assicurare adeguata copertura al reparto di Terapia Intensiva nel mentre che si occupava di un'urgenza. Tant'è che all'arrivo in P.S., la ER, confortata dalle dichiarazioni dei colleghi circa il miglioramento del degente a seguito di terapia farmacologica, si determinava a raggiungere il reparto di rianimazione, ove vi rimaneva sino all'aggravamento del paziente.
Alcuna condotta negligente, imprudente ed imperita poteva quindi ascriversi alla stessa, la quale, per altro, agiva correttamente al verificarsi della situazione emergenziale.
Nè la valutazione della C.T.U. espletata nel giudizio promosso dagli eredi
contro
ER MI le era opponibile, non avendo la convenuta preso parte al suddetto giudizio.
ER evidenziava poi come, a volerle comunque ascrivere una condotta negligente, imprudente ed imperita, la stessa non potesse dirsi connotata da colpa grave, né eziologicamente determinante;
nella denegata ipotesi contraria, la rivalsa integrale era comunque esclusa, non sussistendo alcun vincolo di solidarietà tra i convenuti e dovendosi anzi graduare le rispettive colpe, compresa quella di ER
MI, responsabile di lacune organizzative.
Ciò contestato in punto di an, la seconda anestesista si doleva anche della quantificazione delle somme riconosciute da ER MI agli eredi del GU in sede transattiva, fase rispetto alla quale era per altro rimasta estranea.
Chiedeva infine l'autorizzazione a chiamare in causa la propria Compagnia assicuratrice, onde essere – se del caso - manlevata.
Ottenuta l'autorizzazione all'estensione del contraddittorio, si costituiva in giudizio AmTrust Ass.ni
S.p.A., la quale preliminarmente chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, l'Assicuratrice contestava l'azione di surroga promossa dalla struttura nosocomiale, rilevando come la stessa avesse il solo scopo di conseguire un vantaggio in termini probatori, potendosi
ER MI limitare alla sola dimostrazione della colpa semplice ed eziologicamente determinante dei sanitari ai fini dell'ottenimento del rimborso delle somme pagate agli eredi del de cuius. Riteneva, infatti, che l'azienda ospedaliera dovesse rispondere dell'operato dei propri medici senza sottrarsi agli obblighi normativi su di lei gravanti, a nulla rilevando il subentro in conseguenza della transazione nella medesima posizione processuale e sostanziale degli eredi del GU.
AmTrust eccepiva, poi, la carenza dei presupposti che potessero giustificare l'azione della struttura sanitaria a titolo di rivalsa/regresso/manleva, non avendo ER MI fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza di specifiche responsabilità qualificabili come gravi della dott.ssa ER, nonché del nesso causale tra la condotta dell'anestesista e l'exitus del GU. L'operato dei medici doveva andare esente da critiche, posto che la condizione del paziente al momento dell'accesso in P.S. non era tale da giustificare il sospetto di epiglottite grave né da richiedere l'immediata intubazione, con precedenza rispetto ad ogni valutazione diagnostica ed alla somministrazione di qualsivoglia terapia farmacologica. pagina 12 di 21 L'omissione di esami poi rivelatosi indispensabili, quale la fibroscopia, doveva imputarsi esclusivamente a carenze organizzative della struttura e, comunque, la stessa non appariva giustificata a fronte del miglioramento della sintomatologia a seguito della terapia somministrata e del riferito miglioramento soggettivo dal paziente.
Il GU veniva costantemente monitorato dai sanitari che lo avevano in cura, in un contesto pronto a fronteggiare eventuali urgenze.
Con specifico riguardo alla condotta della dott.ssa ER, poi, la Compagnia assicuratrice evidenziava che la stessa si era limitata ad intervenire soltanto in una fase marginale e tardiva della vicenda clinica,
a titolo di mero supporto anestesiologico-rianimatorio, sicché l'erronea diagnosi iniziale e le successive scelte terapeutiche non le erano comunque ascrivibili.
La cliente, in turno di reperibilità, era stata inoltre contattata dalla dott.ssa RO già presente in struttura al solo fine di assicurare la presenza di un professionista nel reparto di Terapia Intensiva, e non certo per occuparsi del GU, dovendosi la dott.ssa RO allontanare dal reparto per gestire altra emergenza.
Nella denegata ipotesi di ascrivibilità di condotta gravemente colposa alla dott.ssa ER, AmTrust eccepiva l'operatività della polizza solo nel caso ed entro i limiti previsti dalla legge.
La Compagnia evidenziava, inoltre, la necessità di una sentenza passata in giudicato che accertasse la responsabilità o corresponsabilità per colpa grave dell'assistita. L'Assicuratrice precisava, poi, che la garanzia doveva intendersi a copertura dei soli danni che, in negativo, non fossero conseguenza dell'inottemperanza a quanto previsto dal Capo IV del Codice di
Deontologia Medica e che, in positivo, fossero riconducibili a specifiche responsabilità della dott.ssa
ER, dovendosi escludere le somme eventualmente dovute in ragione del vincolo di solidarietà.
Tutto ciò precisato con riguardo alle posizioni attoree e difensive, la causa veniva istruita mediante
C.T.U. medico-legale; veniva altresì ordinata esibizione di Audit clinico sul decesso di IC IA
RT GU eseguito in data 06.03.2018 ed elenco dei turni dei medici ed infermieri presenti in P.S. il
07.01.2018.
Rigettata l'istanza di ricusazione dei consulenti tecnici sollevata dalla convenuta ER e modificata parzialmente l'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note a trattazione scritta, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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E' emerso con chiarezza, e non è confutato da alcun elemento apprezzabile in senso contrario, che il decesso del GU è stato cagionato da un'insufficienza respiratoria per occlusione completa delle vie respiratorie determinata da un'epiglottite acuta.
Domandando parte attrice il rimborso delle somme corrisposte agli eredi del de cuius in forza di accordo transattivo a tacitazione di tutti i danni subiti, in via principale quale cessionaria di tutti i diritti spettanti agli eredi ed in via subordinata a titolo di rivalsa/regresso/manleva, si controverte, dunque, in ordine all'eziologia del danno sofferto dal paziente ed alla configurabilità o meno di un coefficiente di attribuibilità soggettiva, sub specie di colpa professionale. pagina 13 di 21 Sull'azione surrogatoria.
In via principale, ER MI promuoveva il giudizio in scrutinio facendo leva sui fatti predetti e sul contenuto della transazione, assumendo in particolare di avere titolo di agire nei confronti dei sanitari convenuti in ragione della surrogazione volontaria nei diritti degli eredi del GU.
Con la surrogazione volontaria disposta nella transazione del 07.10.2021 le parti avevano infatti inteso trasferire in capo a ER MI il diritto, già spettante agli eredi, di far valere la pretesa del risarcimento del danno disceso dal decesso del GU verso i sanitari ritenuti responsabili.
La domanda di condanna sollevata dell'istituto nosocomiale nei confronti dei propri medici non può tuttavia trovare ingresso, attesa la mancanza di un elemento costitutivo della fattispecie, ravvisabile nella già avvenuta soddisfazione della pretesa creditoria in conseguenza dell'accordo transattivo, nonché la conseguente rinuncia degli attori “a proporre o proseguire qualsivoglia azione e/o pretesa verso chicchessia dedotta e/o deducibile in qualsiasi sede, inclusa quella civile, penale e amministrativa, che possa trovare ragione e/o fondamento nei fatti meglio esposti in premessa, nonché ad ogni eventuale pretesa economica eventualmente azionabile per i danni riferiti al procedimento civile in precedenza indicato” (punto 4 dell'accordo transattivo, pag. 3 doc. 40 fascicolo attoreo). La doglianza dell'azienda ospedaliera secondo la quale gli eredi avrebbero ceduto alla stessa ogni diritto nei confronti di eventuali terzi responsabili (punto 6 dell'accordo transattivo, pag. 4 doc. 40 fascicolo attoreo) è priva di pregio, dovendosi osservare che, per quanto la giurisprudenza ammetta pacificamente la cedibilità dei crediti risarcitori (Cass. civ., Sez. III, 03.10.2023, n. 27892; Trib. Roma,
08.03.2010, n. 7412; Cass. civ., n. 11095/2009; Trib. Milano, n. 69/2008; Cass. civ., n. 21192/2004),
l'accordo transattivo veniva siglato “a tacitazione totale e definitiva (…) di ogni e qualsiasi proprio diritto e pretesa riferibile ai fatti oggetto del procedimento civile (…) e alle richieste risarcitorie formulate”, non avendosi “più nulla a che pretendere per qualsiasi titolo, ragione e/o causa dall'Istituto Clinico ER MI Casa di Cura Privata S.p.A., dai suoi sanitari e da eventuali coobbligati/cointeressati per qualsivoglia titolo di danno, accessori e spese di ogni natura”, dunque rinunciando “a proporre o proseguire qualsivoglia azione e/o pretesa verso chicchessia” (punto 4 dell'accordo transattivo, pag. 3 doc. 40 fascicolo attoreo).
Nè i sanitari in forza presso ER MI al momento della vicenda per cui è causa possono qualificarsi come “terzi responsabili”, potendosi ritenere, al più, corresponsabili dell'exitus, unitamente all'attrice. Ed invero, “è stato progressivamente chiarito il principio per cui nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico di cui quella si sia avvalsa, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo dev'essere di regola ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo dell'art. 1298 c.c., comma 2, e art. 2055 c.c., comma 3, in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inesecusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che
è oggetto dell'obbligazione (Cass. civ., 11.11.2019, n. 28987)”. Per l'effetto, “se la struttura si avvale della collaborazione dei sanitari persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno): la pagina 14 di 21 responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa in eligendo degli ausiliari o in vigilando circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (Cass. civ., 27.03.2015, n. 6243), realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (Cass. civ., 06.06.2014, n. 12833); ne consegue (…) l'impredicabilità di un diritto di rivalsa integrale della struttura nei confronti del medico, in quanto, diversamente opinando, l'assunzione del rischio d'impresa per la struttura si sostanzierebbe, in definitiva, nel solo rischio d'insolvibilità del medico così convenuto dalla stessa (…) per ritenere superata la presunzione di divisione paritaria pro quota dell'obbligazione solidale evincibile, quale principio generale, dagli artt. 1298 e 2055 c.c., non basta, pertanto, escludere la corresponsabilità della struttura sanitaria sulla base della considerazione che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidamente del proprio operato, sicchè sarà onere del solvens dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni (…) l'accertamento del fatto di inadempimento imputato al sanitario non fa venire meno i presupposti né della responsabilità della struttura ai sensi dell'art. 1228 c.c. (posto che l'illecito dell'ausiliario è requisito costitutivo della responsabilità del debitore), né della responsabilità della stessa struttura ai sensi dell'art. 1218 c.c., spettando alla struttura l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”
(Cass. civ., 11.11.2019, n. 28987).
In caso di malpractice, la responsabilità tra medico e struttura è dunque solidale, potendo poi l'azienda sanitaria esperire l'azione di rivalsa prevista dall'art. 9 L. 24/2017, unico rimedio ammesso dall'ordinamento, se non altro per il carattere inopponibile di eventuali accordi transattivi ai sanitari
(art. 9, comma 4, L. 24/2017; art. 1304 c.c.).
Non può infatti ritenersi che la cessione dei crediti risarcitori esima l'attrice dall'accertamento dei presupposti di legge per l'esercizio dell'azione di rivalsa, ciò che si concreterebbe nell'elusione di norme di legge, nonché nell'affievolimento delle garanzie riconosciute da una lex specialis quale la L.
24/2017 a beneficio dei sanitari.
Tali conclusioni sono avvalorate dai summenzionati indirizzi nomofilattici, avendo la Suprema Corte osservato come all'azienda ospedaliera che si avvalga di personale medico quale strumento di attuazione della propria obbligazione contrattuale verso il paziente sia preclusa, attesa la natura giuridica di ente, “ogni possibilità di adempimento diretto” (Cass. civ., n. 28987/2019).
Sull'azione di rivalsa.
Preliminarmente, deve rammentarsi l'applicabilità delle disposizioni della L. 24/2017, essendo state rese le prestazioni sanitarie riconducibili ai professionisti odierni convenuti dopo l'entrata in vigore della stessa.
Per l'effetto, la decisione sulla domanda di parte attrice deve tenere conto delle disposizioni previste dagli artt. 9 ss. L. 24/2017, così richiedendo l'accertamento dei presupposti del dolo o della colpa grave del sanitario. pagina 15 di 21 Sempre in via preliminare, deve precisarsi che lo scrivente ritiene di aderire alle conclusioni degli accertamenti peritali condotti nel presente giudizio, in quanto frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondate sull'applicazione di criteri tecnici esenti da censure e sorrette da congrua motivazione.
Ciò premesso, nel caso in esame, sulla scorta della produzione documentale e delle risultanze della relazione tecnica, non risulta raggiunta la prova degli elementi dell'illecito ascritto ai medici convenuti.
In particolare, non possono ritenersi integrati i presupposti necessari a configurare la condotta dei sanitari in termini di colpa grave.
A carico del dott. AR risultano certamente configurabili plurime condotte colpose, avendo il sanitario sottovalutato il rischio intrinseco al quadro clinico, sì da pervenire ad ipotesi patologiche incongrue ed a conseguente impostazione di terapia farmacologica di dubbia efficacia, omettendo di programmare misure di sicurezza volte a mantenere la pervietà delle vie aeree in paziente con evidente difficoltà respiratoria ed infezione batterica in atto, non curandosi dell'effettiva esecuzione dell'esame broncoscopico nonchè adottando ingiustificabili condotte dilatorie.
Del pari, il comportamento della dott.ssa RO è censurabile, essendole imputabile la mancata esecuzione di una valutazione critica ed autonoma delle condizioni del GU con conseguente rivalutazione dell'iniziale ipotesi diagnostica e della terapia somministrata, l'omessa adozione di presidi di sicurezza onde mantenere la pervietà delle vie aeree in paziente con evidente insufficienza respiratoria, nonché l'adozione di una condotta passiva ed attendista.
La doglianza della convenuta in merito alla marginalità del proprio ruolo, circoscritto alla prestazione di mera attività consulenziale, è priva di pregio, trattandosi di circostanza contestata, nonché smentita dalla documentazione in atti.
Ed invero, dalla refertazione prodotta dalle parti risulta che l'anestesista assisteva il GU (pag. 3 doc.
1 bis fascicolo attoreo;
pag. 19 fascicolo attoreo;
pag. 1 doc. 8 fascicolo AR).
E' agli atti che l'attività prestata della RO travalicasse i confini della mera consulenza, avendo la convenuta assunto in più occasioni un ruolo decisionale ed operativo (dibatteva con il dott. AR in merito alla necessità dell'esame brancoscopico e fibroscopico, contattava il proprio superiore ed i colleghi in reperibilità, visitava il paziente e ne monitorava la condizione;
gestiva in contemporanea due urgenze;
cfr. pagg. 3,19 e 20 doc. 1 bis fascicolo attoreo, pag. 5 comparsa AR, pagg. 1 e 2 doc. 8 fascicolo AR, pag. 6 comparsa RO, pag. 9 conclusionale RO).
Diversamente, a doversi ritenere privo di portata decisionale ed operativa è il ruolo assunto dalla dott.ssa ER, peraltro rimasto circoscritto alla sola fase terminale della vicenda clinica.
La funzione accessoria della ER è documentale, avendo ammesso la RO che “la chiamata in reperibilità era cautelativa, perché, se il paziente GU fosse peggiorato in acuto, vi sarebbe stato comunque un anestesista pronto ad assisterlo” (pag. 7 memoria n. 2 RO).
Il difetto di contributo decisionale ed operativo è accertato dalla relazione tecnica, dalla quale si evince che “la dott.ssa ER giungeva in Ospedale ad ore 15.53, dopo che la dott.ssa RO aveva anche contattato il dott. TO, anestesista senior, che non aveva accolto la necessità di broncoscopia ed in un momento di miglioramento delle condizioni cliniche del signor GU, dopo la prima crisi dispnoica.
La dott.ssa ER si portava quindi nel reparto di Terapia Intensiva fino alle 17.33” (pag. 17 dell'elaborato peritale).
pagina 16 di 21 Le risultanze della c.t.u. medico legale trovano conforto negli atti di causa, da cui non emerge il benchè minimo elemento di colpa a carico della seconda anestesista, tanto più che non può meritare condivisione l'incidenza causale della sua condotta. Certamente non può riconoscersi alla convenuta un ruolo decisionale ed operativo rispetto all'esame brancoscopico, essendo provato che la ER raggiungeva la struttura nosocomiale alle ore 15.53 (doc.
84 del fascicolo attoreo), dunque in un momento successivo rispetto alla ravvisata necessità di indagare le vie aeree del paziente e quando ormai il superiore della RO e l'anestesista senior, contattati telefonicamente, si erano espressi in termini di diniego.
Nè risulta un maggiore coinvolgimento della seconda anestesista nella fase terminale della vicenda clinica, essendo quanto dedotto dalla RO in merito alla partecipazione della ER al processo decisionale sulla necessità di fibroscopia laringea o fibrolaringoscopia (pag. 8 comparsa RO) rimasto sfornito di supporto probatorio (p. 20 doc. 1 bis fascicolo attoreo;
p. 2 doc. 8 fascicolo
AR).
Diversamente, può ritenersi provato che al momento dell'ingresso in P.S. della convenuta le condizioni del paziente fossero stabili ed in via di miglioramento, tanto da determinare la stessa a raggiungere il reparto di Terapia Intensiva (pag. 20 doc. 1 bis fascicolo attoreo;
pag. 2 doc. 8 fascicolo AR).
Per l'effetto, non può essere utilmente invocata la giurisprudenza richiamata dall'attrice (Cass. civ., n. 25772/2023, pag. 30 conclusionale ER MI) onde provare l'erroneità delle motivazioni assunte dal Collegio Peritale per escludere le responsabilità della dott.ssa ER.
In un caso sottoposto alla sua attenzione, la Suprema Corte osservava infatti che la circostanza secondo la quale “l'anestesista poco sapesse della paziente è solo una constatazione di fatto, non un giudizio sulla diligenza (…)” e che “occorreva stabilire se era esigibile la prestazione che invece mancò; da questa regola discende, per corollario, che il medico di turno (specie se notturno o festivo), dinanzi a sintomi che lascino presumere una situazione di emergenza o di pericolo per il paziente, tiene una condotta negligente se trascura di seguire lo sviluppo della situazione, ovvero si limita a dare istruzioni generiche senza verificarne gli effetti, al fine di correggere la terapia” (Cass. civ., n.
25772/2023).
Il rimando a simile orientamento nomofilattico è inconferente laddove si osservi che la vicenda sottoposta al Supremo Collegio aveva avuto a riguardo la situazione di un sanitario in turno (e non già in turno di reperibilità) posto innanzi ad un quadro sintomatolgico chiaramente preannunciante un'evoluzione pericolosa od emergenziale per il paziente.
Del pari irrilevante è la ricostruzione difensiva offerta dal dott. AR, in base alla quale entrambe le anestesiste coinvolte nella vicenda de quo sarebbero sempre rimaste in P.S. a presidiare il GU (pagg.
5-6 memoria 2 AR).
Per l'effetto, anche la circostanza secondo la quale sarebbe stata proprio la dott.ssa ER ad informare il dott. AR intorno alle 17.15-17.20 circa lo scadimento delle condizioni del degente è priva di pregio (pag. 5 memoria 2 AR).
Smentite quindi le ricostruzioni attoree e difensive per come su esposto, non può condividersi l'assunto per cui anche la ER, alla luce delle competenze specialistiche, avrebbe dovuto rendersi conto dell'errore commesso dal dott. AR nella diagnostica e nell'impostazione della terapia farmacologica, porre rimedio allo stesso, attuare le misure di sicurezza, apportare un proprio contributo decisionale ed operativo anziché attendere l'evoluzione del quadro clinico.
pagina 17 di 21 Escluso che la condotta della seconda anestesista sia stata concausale al decesso del GU, occorre pertanto soffermarsi sui comportamenti tenuti dagli altri sanitari convenuti, evidenziando come gli stessi abbiano anzitutto configurato una violazione delle regole di perizia, manifestando un evidente scostamento dalle linee guida e dalle buone pratiche mediche.
Le decisioni assunte dal dott. AR e dalla dott.ssa RO devono ritenersi altresì difformi rispetto ai canoni della prudenza e della diligenza, censurabili per immotivati errori, dilazioni ed omissioni.
Le osservazioni svolte dai consulenti dei convenuti non consentono di pervenire a diverse conclusioni, in quanto non sufficienti ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova liberatoria dell'esecuzione delle prestazioni sanitarie nel rispetto delle linee guida e delle regole dell'arte, nonché della derivazione dell'evento dannoso da causa non imputabile. Tuttavia, deve pure osservarsi che “le condotte dei sanitari coinvolti, in considerazione delle rispettive specializzazioni, della assenza di uno specialista otorinolaringoiatra e della mancanza in Pronto
Soccorso della strumentazione per effettuare la broncoscopia non possono ritenersi connotate da colpa grave” (pag. 16 elaborato peritale).
Ed invero, pur volendo valutare la diligenza, prudenza, perizia in modo più rigoroso rispetto ai criteri normali dell'illecito aquiliano, in relazione, quindi, alla diligenza del buon professionista ex art. 1176, comma secondo, c.c. ed art. 2236 c.c., anche in ultima tale ipotesi, è richiesto che la “colpa grave” si sostanzi in una condotta caratterizzata da palese incuria, disattenzione, inesperienza professionale o grossolana ignoranza di cognizioni tecniche, insomma in una macroscopica deviazione della condotta dall'osservanza di regole solidamente standardizzate (Trib. Lecce, n. 2179/2023). Nel caso de quo, l'errore, certamente commesso, fu una imperdonabile imprudenza, più che la violazione inconsapevole di precise e fondamentali nozioni tecniche di base, non potendosi immaginare la contestuale ignoranza di tutti i presenti.
Del resto, non risulta addebitato alcun errore nell'esecuzione della procedura di accettazione del paziente e nelle manovre attuate nella fase terminale della vicenda clinica;
le omissioni ed i ritardi accertati tra l'ingresso del paziente in P.S. e l'exitus sono invece dipesi dall'iniziale errore diagnostico, comunque non del tutto censurabile, e dalle indicazioni dell'anestesista senior, in sintonia con le risultanze peritali (“la terapia inappropriata è comunque ininfluente in mancanza di un approccio diagnostico corretto”, pag. 15 elaborato peritale;
“il mancato accoglimento della broncoscopia da parte del dott. TO ha sicuramente giocato un ruolo fondamentale in quella che è poi stata
l'imprudente e negligente condotta attendista” pag. 17 elaborato peritale).
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve dunque ritenersi che non ricorrono i presupposti per l'esercizio dell'azione di rivalsa.
Sull'azione di regresso.
ER MI agisce in via subordinata nei confronti dei sanitari a titolo di regresso.
Va tuttavia rilevato che la domanda di regresso presuppone la configurabilità e declaratoria di responsabilità solidale tra le parti, a norma dell'art. 2055 c.c., che nella specie risultano precluse.
La C.T.U. medico-legale conclude infatti che “si ritiene che il decesso del signor GU sia da ascriversi fondamentalmente ad una carenza e disfunzionalità organizzativa della struttura, ovvero alla mancata presenza dello specialista otorinolaringoiatra nell'organizzazione del Pronto Soccorso dell'Istituto Clinico ER MI nei giorni festivi. La presenza dello specialista otorinolaringoiatra pagina 18 di 21 nella vicenda del signor GU sarebbe stata fondamentale sia in fase diagnostica che terapeutica”
(pag. 17 elaborato peritale).
Profili di corresponsabilità possono ravvisarsi, al più, con riferimento alla condotta dell'anestesista senior, dando atto la consulenza tecnica di come “connotata da colpa grave è solo la condotta del dott.
TO, senior anestesista in turno di reperibilità quel 7 Gennaio 2018, limitatosi a condividere telefonicamente la diagnosi e la strategia terapeutica, peraltro errate, dai colleghi e non recatosi in struttura pur chiamato alle 15.30 dalla collega a supporto, nella gestione di un paziente in gravi condizioni che necessitava di un approccio specialistico rianimatorio nonché ORL salvavita realizzato da medici esperti nella gestione delle ostruzioni delle vie respiratorie superiori” (pag. 16 elaborato peritale); tuttavia il dott. TO non risulta parte del presente giudizio.
Dalla relazione peritale, pare che le carenze organizzative della struttura e la condotta tenuta dall'anestesista senior siano dunque stati i soli fattori concausali e determinanti l'exitus della vicenda clinica, dovendosi a maggior ragione ritenere i comportamenti omissivi ed attendisti tenuti dagli altri sanitari convenuti certamente censurabili, ma non già in termini di gravità.
Ed invero, “censurabile per negligenza è il comportamento del dr TO, senior anestesista, in turno di reperibilità, per non essersi recato in Pronto Soccorso alla richiesta di supporto della collega dr
RO, assistente anestesista in turno di Guardia. Imprudentemente e negligentemente a questo punto poi sia il dott. AR che la dott.ssa RO adottarono una condotta attendista, non procedettero con uno stretto monitoraggio del paziente e delle sue funzioni vitali, mancando di questo qualsiasi riscontro documentale, e non ritennero di indagare in alcun modo la pervietà delle vie aeree” (pag. 15 elaborato peritale).
Vero è che, quanto meno sotto il profilo delle carenze organizzative, la struttura nosocomiale tentava di esentarsi da responsabilità eccependo profili di contraddittorietà nelle conclusioni tecniche, sub specie evidenziando come i periti di nomina giudiziale avessero indicato quale ragione dell'assenza di colpa grave nella condotta dei sanitari convenuti l'assenza della strumentazione necessaria all'esame brancoscopico (pag. 16 elaborato peritale), quando in altra sede avevano invece dichiarato che la stessa era presente in reparto di anestesia e rianimazione (pag. 12 elaborato peritale).
Tale doglianza è priva di pregio, dovendosi ribadire la correttezza delle rilevazioni peritali, immuni da contraddizioni e vizi logici, nonchè sorrette da congrue motivazioni.
Ed invero, i tecnici evidenziavano la carenza della strumentazione necessaria all'esame brancoscopico con specifico riferimento alla sede del P.S., circostanza avvalorata dalle dichiarazioni dei sanitari convenuti, in particolare dal dott. AR (pag. 9 conclusionale AR) e dalla dott.ssa RO (pag.
17 conclusionale RO), ciò che smentisce ulteriormente la ricostruzione attorea secondo la quale alcuno dei medici avrebbe chiamato il reparto di anestesia e rianimazione onde procurarsi l'attrezzatura o vi si fosse recato personalmente a prenderla.
Del pari, non vale a mandare esente da responsabilità la circostanza allegata dall'attrice secondo cui la presenza dell'otorinolaringoiatra non fosse necessaria, avendo il proprio personale medico tutte le competenze necessarie ad eseguire l'esame brancoscopico, tant'è che lo stesso veniva poi effettuato alle ore 17.33.
La relazione peritale ha acclarato che il giorno 07.01.2018 presso il P.S. dell'istituto nosocomiale “non era presente personale medico che potesse, o volesse, tempestivamente eseguire una tracheostomia
d'urgenza, abitualmente di competenza dell'otorinolaringoiatra o del rianimatore provvisto, come di dovere, delle necessarie competenze”, tant'è che “la cricotiroidectomia venne infine eseguita da un pagina 19 di 21 medico di turno del Pronto Soccorso, che non è comunque la figura abitualmente preposta all'uopo, se non in teatri molto diversi da quello in oggetto (extraospedialieri)”.
Proprio le specializzazioni dei sanitari coinvolti nella vicenda clinica hanno concorso, unitamente all'assenza dello specialista otorinolaringoiatra ed alla mancanza in P.S. della strumentazione utile all'esame brancoscopico, ad escludere la connotazione della condotta in termini di colpa grave. Ad arricchire ulteriormente il compendio probatorio in ordine alle carenze organizzative dell'azienda sanitaria, contribuisce la parziale contraddittorietà della ricostruzione attorea, la quale – eccependo la possibilità per i sanitari convenuti di indirizzare l'assistito ad altra struttura – ha implicitamente confermato le proprie mancanze.
Sull'azione di manleva.
ER MI agisce in via subordinata nei confronti dei medici convenuti a titolo di manleva.
L'ipotesi di manleva deve tuttavia ritenersi esclusa, non essendo configurabile una posizione di garanzia dei sanitari convenuti nei confronti del datore di lavoro.
Per l'effetto, le clausole di manleva invocate dalla struttura nosocomiale (art. 6 doc. 54 fascicolo attoreo;
art. 12 doc. 55 fascicolo attoreo) devono dichiararsi nulle per contrarietà all'art. 1229 c.c., in quanto contrarie ad obblighi derivanti da norme di ordine pubblico, ricomprendenti quelle inerenti alla responsabilità dei danni alla persona, miranti alla tutela dell'altrui integrità fisica o morale (Trib.
Milano, n. 4840/2024; Trib. Milano, n. 14326/2022).
Inoltre, considerato che il caso in esame ricade nell'ambito di applicazione della L. 24/2017, tale patto non sarebbe in ogni caso idoneo a fare venire meno il carattere precettivo e vincolante dell'art. 7, che sancisce la concorrente responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata.
Sulle domande ed eccezioni delle Compagnie assicurative.
Alla luce delle suesposte considerazioni, restano assorbite tutte le altre eccezioni e domande.
Sulla domanda di lite temeraria.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c.
Conclusioni e spese.
Sulla scorta di tutte le argomentazioni che precedono, la domanda attorea deve essere rigettata e ER
MI, soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, che si liquidano in euro 29.193,00, oltre I.V.A., spese generali e c.p.a e rimborso spese C.T.P., in favore di ciascuno, ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento quello previsto per le controversie tra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000,00, applicati i parametri tariffari medi per ciascuna fase del giudizio.
Circa le spese dei terzi chiamati, si rimanda al consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale “attesa la lata accezione con cui il termine soccombenza è assunto nell'art. 91 c.p.c., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere pagina 20 di 21 posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. civ., n. 23948/2019).
La chiamata da parte dei convenuti delle rispettive Compagnie assicurative non appare palesemente arbitraria;
per l'effetto, l'attrice deve essere condannata altresì al pagamento delle spese di lite in favore delle terze chiamate, che si liquidano in euro 14.598,00, oltre I.V.A., spese generali e c.p.a, in favore di ciascuna, ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento quello previsto per le controversie tra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000,00, applicati i parametri tariffari minimi per ciascuna fase del giudizio, considerata la marginalità delle posizioni in conseguenza dell'assorbimento delle domande di garanzia.
Le spese di C.T.U., già liquidate come da separato provvedimento, vengono, in definitiva, poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge le domande dell'attrice nei confronti dei convenuti e, per l'effetto, dichiara assorbite le domande di manleva e garanzia presentate in causa;
- respinge la domanda di condanna di parte attrice al risarcimento dei danni da lite temeraria;
- pone le spese di C.T.U. e di C.T.P. integralmente a carico di parte attrice;
- condanna parte attrice a rifondere le spese di lite liquidate in euro 29.193,00, oltre I.V.A., spese generali e c.p.a, in favore di ciascun convenuto;
- condanna parte attrice a rifondere le spese di lite liquidate in euro 14.598,00 oltre I.V.A., spese generali e c.p.a. in favore di ciascuna terza chiamata.
Busto Arsizio, il 21/01/2025
Il Giudice
Francesco Paganini
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Busto Arsizio
Il Tribunale di Busto Arsizio, III Sezione Civile, nella persona del giudice unico dott. Francesco
Paganini, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2183/2022 del Ruolo Generale promossa da
ISTITUTO CLINICO AT MI CASA DI CURA PRIVATA S.P.A. (C.F. 00340810126 –
P.IVA 10982360967), elettivamente domiciliata in VIA CARLO GOLDONI, 1, MILANO, presso lo studio dell'avv. VINCENZO PALTRINIERI e dall'avv. LUCA PALTRINIERI, dai quali è rappresentata e difesa
- attrice –
contro
LV EL GO (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in
VIA C.G. MERLO, 1, MILANO, presso lo studio dell'avv. ANGELO RIVA e dall'avv. MARIA
GABRIELLA CASCINI, dai quali è rappresentato e difeso e
ND GR (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in VIA
CASTIGLIONI 10, BUSTO ARSIZIO, presso lo studio dell'avv. CESARE FLAVIO CICORELLA, dal quale è rappresentata e difesa e
TA AR (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in VIALE
GIUSEPPE MAZZINI, 131, ROMA, presso lo studio dell'avv. PIERLUIGI NAZZARO e dall'avv.
GIORGIA VILLANI, dai quali è rappresentata e difesa e
- convenuti –
e contro
SA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del procuratore ad negotia dr. Emanuele Guidone, elettivamente domiciliata in VIA PORTA, 3, GALLARATE, presso lo studio dell'avv. MAURO
GIARDINI, dal quale è rappresentata e difesa e
ASSICURATRICE MILANESE S.P.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante pro tempore Avv. Pierluigi Mancuso, elettivamente domiciliata in VIALE
pagina 1 di 21 EMILIO CALDARA, 22, MILANO, presso lo studio dell'avv. FRANCESCO PANNI e dell'avv.
ELENA SCORBATTI, dai quali è rappresentata e difesa e
AMTRUST ASS.NI S.P.A., in persona della procuratrice speciale dott.ssa Elena Rivolta, elettivamente domiciliata in VIA LAMARMORA, 40/A, MILANO, presso lo studio dell'avv. DIEG MUNAFO', dal quale è rappresentata e difesa
- terze chiamate -
conclusioni delle parti
NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA CON PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER
L'ATTRICE ISTITUTO CLINICO AT MI CASA DI CURA PRIVATA S.P.A. La difesa di parte attrice, in ossequio al decreto del 17.6.2024 per lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta, riportandosi ai propri scritti difensivi, precisa le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
In via principale
Per tutti i motivi illustrati in atti, accertata e dichiarata la civile responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dei convenuti nella causazione del decesso del sig. IC IA RT GU, riconosciuta la cessione dei diritti dei danneggiati IA RA NA, AR IA IC
GU, RA GU e TI GU in favore di Istituto Clinico ER MI Casa di Cura
Privata S.p.A., condannare il Dott. AL Emanuele AR, la Dott.ssa RA RO e/o la
Dott.ssa ET ER, in via tra loro solidale e/o concorrente e/o alternativa, a corrispondere all'Istituto Clinico ER MI Casa di Cura Privata S.p.A., quale cessionario dei diritti dei predetti IA RA NA, AR IA IC GU, RA GU e TI GU, l'importo di euro 1.000.000 per le dedotte causali, ovvero quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a tacitazione di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
In via subordinata o alternativa
Per tutti i motivi illustrati in atti, accertata e dichiarata la civile responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dei convenuti nella causazione del decesso del sig. IC IA RT GU, dichiararli obbligati a tenere indenne e manlevare l'odierno attore da ogni conseguenza risarcitoria imputabile alle loro condotte e per l'effetto condannare il Dott. AL Emanuele AR, la
Dott.ssa RA RO e/o la Dott.ssa ET ER, in via tra loro solidale e/o concorrente
e/o alternativa, a corrispondere all'Istituto Clinico ER MI Casa di Cura Privata S.p.A., in via di manleva e/o di regresso ex artt. 1299 e/o 2055 Cod. Civ. e/o di rivalsa ex art. 9 l. 24/17, l'importo di euro 1.000.000, pari a quanto corrisposto in via transattiva ai sigg.ri IA RA NA,
AR IA IC GU, RA GU e TI GU, ovvero il diverso maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso spese generali.
In via istruttoria
pagina 2 di 21 Ove ritenuto necessario, darsi ordine ex art. 210 c.p.c. ai convenuti di esibire in giudizio le rispettive dichiarazioni dei redditi relative alle annualità 2017, 2018 e 2019”.
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO DOTT.
LV EL GO
Nel merito: respingere tutte le domande attoree nei confronti del dr. AL Emanuele AR, per tutti i motivi esposti in atti, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Nel merito e in via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità a carico del convenuto per i fatti dedotti nella presente causa, previa determinazione del grado di tale eventuale e contestata responsabilità e dell'esatto ammontare del risarcimento eventualmente dovuto e comunque nei limiti dell'art. 9 comma 5 L. 24/2017 dichiarare UnipolSai Assicurazioni S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore tenuta a garantire e manlevare il dr. AL Emanuele AR, in forza del rapporto assicurativo in essere, per ogni conseguenza pregiudizievole dei fatti dedotti, compresi interessi e rivalutazione monetaria con condanna della stessa compagnia assicuratrice a provvedere al pagamento diretto delle somme eventualmente accertate in favore della parte attrice, e comunque a rimborsare all'esponente tutto quanto fosse tenuto a corrispondere in proprio ivi comprese le anticipazioni ed i costi della propria costituzione e difesa.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio e ristoro delle spese anticipate per i C.T.U. nonché quelle per i propri C.T.P.
In via istruttoria: si chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice voglia ordinare a ER MI ai sensi dell'art. 210 c.p.c. la produzione dei seguenti documenti:
a) Audit clinico sul decesso di IC IA RT GU predisposto il 6.3.2018 (per errore 2017) o, in subordine, che autorizzi il deducente a produrre la “BOZZA RISERVATA” dell'Audit, ricevuta da
Fiorentina Frattolillo di ER MI il 17.2.2019;
Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova, con i testi ivi indicati: 1) “Vero che il giorno 7.1.2018 verso le 15.21 il dr. AR, persistendo le difficoltà respiratorie del paziente IC IA RT GU, suggeriva all'anestesista dr.ssa RO, l'opportunità di praticare una rinobroncoscopia, rendendosi pure disponibile ad usare direttamente l'apparecchiatura, che però era in dotazione alla terapia intensiva, ed inviava l'infermiere PP NO al prelievo dello strumento”.
(teste: PP NO, presso Ospedale di Legnano, via Papa Giovanni Paolo II)
2) “Vero che la dr.ssa RO, dopo essersi consultata col dr. IC Barbara, responsabile di anestesia e rianimazione, fermava l'infermiere NO in quanto il primario anestesista ne aveva vietato l'uso, adducendo come motivazione il possibile danneggiamento dello strumento, come in precedenza successo in un caso in cui il dispositivo, a detta del dr. Barbara, era stato danneggiato dal dr. Toro, medico di P.S.”
(teste: PP NO;
dr. IC Barbara c/o ER MI)
3) “Vero che la dr.ssa ER, giunta in P.S. verso le ore 16.00 del 7.1.2018 ivi rimaneva consentendo alla dr.ssa RO di portare la paziente con embolia polmonare a sottoporsi ad una tac con MDC e fare ritorno al P.S. dopo circa 10/15 minuti”
(teste: PP NO)
4) “Vero che la dr.ssa ER e la dr.ssa RO, salvo l'accesso in radiologia, sono sempre rimaste in
P.S. a presidiare il paziente GU” pagina 3 di 21 (teste: PP NO)
5) “Vero che verso le ore 17.15, informato dalle anestesiste dr.ssa RO e dr.ssa ER della ricomparsa della sintomatologia di sofferenza respiratoria del paziente GU, il dr. AR rinnovava alle anestesiste la necessità di procedere a rinobroncoscopia”
(teste: PP NO)
6) “Vero che le anestesiste verso le 17.30 si recavano in reparto di terapia intensiva e ritornavano in
P.S. con il video-laringo-scopio per intubazione in contemporanea con la crisi respiratoria del paziente
GU”
(teste: PP NO)
7) “Vero che verso le 17.40 le anestesiste e l'infermiere PP NO accompagnavano il paziente GU in sala codici rossi, anche con l'infermiera RA MA, per praticare l'intubazione del paziente”
(teste: PP NO;
RA MA presso ER MI)
8) “Vero che durante i tentativi di intubazione la dr.ssa RO richiedeva la presenza di reperibilità del chirurgo dr. Pietro Militello, per eseguire una cricotomia al paziente GU, poi eseguita dal dr.
AR, accorso in sala rossa”
(teste: PP NO + RA MA)
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELLA
DOTTORESSA ND GR
L'avvocato Cesare Flavio Cicorella, nell'interesse della propria patrocinata, precisa le conclusioni come segue:
NEL MERITO: respingere la domanda attrice così come formulata, perché infondata in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: in denegata ipotesi di accertamento di responsabilità, a carico della convenuta, nella causazione dei danni lamentati dalle parti attrici, previa determinazione del grado di tale eventuale e contestata responsabilità e dell'esatto ammontare del risarcimento eventualmente dovuto, dichiarare
ASSICURATRICE MILANESE S.P.A., codice fiscale 02983670361, in persona del legale pro tempore, con sede in 41018 S. Cesario sul Panaro, Corso Libertà, 53, tenuta a garantire e manlevare la dottoressa RA RO, in esecuzione del rapporto assicurativo con la stessa intercorrente, per ogni conseguenza pregiudizievole del fatto per cui è causa, compreso l'eventuale accollo di interessi e rivalutazione monetaria, con condanna della stessa impresa assicuratrice a provvedere al pagamento diretto delle somme eventualmente accertate a credito di parte attrice, ovvero a rimborsare all'esponente tutto quanto fosse tenuta a corrispondere in proprio.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ordinare a Istituto Clinico ER MI l'esibizione di copia della polizza assicurativa stipulata, a termini dell'art. 10 della Legge 24/2017, a copertura di danni eventualmente causato dal proprio personale sanitario;
pagina 4 di 21 - ordinare a Istituto Clinico ER MI l'esibizione di copia del registro relativo ai turni di presenze e di reperibilità del personale medico presso il servizio di pronto soccorso per la data del 7 gennaio
2018;
- ordinare a Istituto Clinico ER MI l'esibizione di copia dell'organigramma del reparto di anestesia e rianimazione alla data del 7 gennaio 2018.
NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE DELL'UDIENZA PER LA DOTT.SSA TA
AR (AVV. PIERLUIGI NAZZARO E GIORGIA VILLANI)
Ecc.mo Tribunale, mediante il deposito delle presenti note la difesa della convenuta Dott.ssa ET ER partecipa all'udienza richiamando tutti i propri scritti di causa da intendersi qui integralmente riportati e trascritti, dichiara di non accettare il contraddittorio su domande e/o allegazioni nuove e/o tardive e insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati nella comparsa di costituzione e nella memoria 183/2 c.p.c.
e non ammessi chiedendo, in subordine, che la causa sia trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Precisa le proprie conclusioni come segue:
“Piaccia all'adito Tribunale di Busto Arsizio contrariis reiectis,
1) in rito: autorizzare la chiamata in causa del terzo e fissare nuova udienza ex art. 269 c.p.c. per consentire la chiamata in causa della compagnia Am Trust Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano 20121, Via Clerici, n. 14 C.F. e P.IVA 01917540518 nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. nel merito:
2) rigettare tutte le domande proposte contro la Dott.ssa ET ER perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate accertando e dichiarando che la Dott.ssa
ET ER non ha responsabilità alcuna per il decesso del Sig. IC IA GU, avvenuto il
7.01.2018;
3) in subordine ed in caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea ove accertata una eventuale responsabilità della convenuta Dott.ssa ET ER, graduandone previamente la colpa, dichiarare che il chiamato in causa Am Trust Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano 20121, via Clerici, n. 14 CF. e P.IVA 01917540518, è tenuto a manlevare la convenuta Dott.ssa ET ER da ogni pretesa attorea e, per l'effetto, condannare la stessa a rifondere all'attore quanto sarà eventualmente tenuta a pagare la Dott.ssa
ET ER;
4) in ogni caso condannare l'attore ai sensi dell'art. 96, comma 1 e 3, c.p.c. al risarcimento del danno ed alle spese aggravate in favore della convenuta Dott.ssa ET ER liquidandone l'importo in via equitativa anche in misura pari ad un multiplo delle spese legali liquidate;
in ogni caso dichiarare tenuta e pertanto condannare la Compagnia Am Trust Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano 20121, Via Clerici, n. 14 CF. e
P.IVA 01917540518, ove occorra previa declaratoria di nullità della clausola di patto di gestione della lite ex art.
6.2 cond. gen., al pagamento delle spese di resistenza della convenuta Dott.ssa ET
ER ex art. 1917, comma 3 c.p.c.;
pagina 5 di 21 5) in ogni caso con condanna dell'attore e comunque dei soccombenti in solido al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio oltre alle spese di CTU in favore della convenuta Dott.ssa
ET ER”.
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Il procuratore di SA Assicurazioni S.p.A. visto il provvedimento del 16.6.24, nel declinare il contraddittorio nei confronti di domande nuove formulate per la prima volta in questa sede, si riporta alle conclusioni già depositate in data 17.6.24, che in questa sede si richiamano: conclusioni
Piaccia al Tribunale Ill.mo ogni contraria istanza disattesa: dato atto che la comparente ha eccepito la tardività e comunque non accetta il contraddittorio in ordine alla domanda nuova, formulata dal proprio chiamante in causa, nella sua memoria 15.2.23
• dichiarare la polizza assicurativa n. 122/132243388, non operativa nei limiti e per i motivi illustrati in narrativa e quindi, per le ragioni tutte indicate,
• nel merito, respingere tutte le domande formulate nei confronti della comparente, anche dichiarando, incidenter tantum, la nullità della clausola contrattuale del contratto di lavoro inter partes indicata in narrativa, ovvero la avvenuta liberazione dei garanti, e
• comunque escludere ogni vincolo di solidarietà tra i convenuti, se del caso, accertando le specifiche e dirette responsabilità e l'eventuale grado di colpa, a ciascuno imputabile
Vinte le spese.
NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA PER ASSICURAZIONE MILANESE S.P.A. PER
L'UDIENZA DEL 1 OTTOBRE 2024 In ottemperanza a quanto disposto dall'ordinanza 22.03.2024 e dal decreto 17.06.2024, Assicuratrice Milanese, nel chiedere all'Ill.mo Giudice l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, precisa le proprie conclusioni come segue:
1 – in via principale, rigettare tutte le domande proposte dalla ER MI nei confronti della dott.ssa
RO in quanto inammissibili e/o infondate per le ragioni opposte in giudizio dall'Assicurata e per i motivi esposti dalla Compagna al paragrafo 1 della propria comparsa di costituzione e risposta.
2 – in via principale alternativa, rigettare la Domanda di Garanzia proposta dalla dott.ssa RO verso
Assicuratrice Milanese per la prescrizione ex art. 2952, 2o e 30 comma, c.c. del diritto di garanzia della stessa dott.ssa RO per i motivi esposti dalla Compagnia al paragrafo 2 della propria comparsa di costituzione e risposta.
3 – in via subordinata, per la denegata ipotesi di ritenuta, da un lato, accoglibilità delle domande proposte dalla ER MI nei confronti della dott.ssa RO e, dall'altro lato, non accoglibilità dell'eccezione di prescrizione ex art. 2952, 2o e 30 comma, c.c., rigettare la Domanda di Garanzia per la non operatività della copertura assicurativa prestata da Assicuratrice Milanese ai sensi dell'art. 1892
c.c., per i motivi esposti dalla Compagnia al paragrafo 3 della propria comparsa di costituzione e risposta.
4 – in via estremamente subordinata, per la recisamente denegata duplice ipotesi di ritenuta non accoglibilità sia delle domande proposte dalla ER MI nei confronti della dott.ssa RO che della Domanda di Garanzia e per i motivi esposti dalla Compagnia al paragrafo 4 della propria comparsa di costituzione e risposta: pagina 6 di 21 4a – con riferimento all'Azione di Rivalsa:
• essa può essere accolta unicamente rispetto alla quota di responsabilità non direttamente imputabile alla Casa di Cura, e dunque, al massimo, rispetto alla residua quota del 50% della somma pagata di euro 1.000.000,00;
• essa può essere accolta unicamente per la quota di responsabilità diretta della dott.ssa RO, e non anche per le quote di responsabilità diretta di altri medici, convenuti o non convenuti in giudizio;
• in ogni caso, la misura della rivalsa non può superare una somma pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo.
4 b – con riferimento alla Domanda di Garanzia, dichiarare Assicurazione Milanese tenuta ad indennizzare la dott.ssa grosso nei seguenti limiti:
• della quota di responsabilità diretta dell'Assicurata, con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantele in via di solidarietà;
• in via specificamente subordinata al mancato accoglimento dell'eccezione ex art. 1892 c.c. do cui al precedente punto 3, per la ritenuta non imputabilità della reticenza della dott.ssa RO a dolo o colpa grave, bensì a colpa lieve, ridurre l'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 1892, 2o comma, c.c. in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose;
riduzione da quantificarsi in una misura percentuale non inferiore al 50% dell'indennizzo dovuto;
• fino a concorrenza del massimale assicurato, unico per sinistro e per anno assicurativo, di euro 2.500.000,00.
Con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre a rimborso spese generali (15%),
C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
In via istruttoria, dichiariamo l'adesione di Assicuratrice Milanese alle istanze:
a) della dott.ssa RO e di Am Trust di disposizione, a carico della ER MI, di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi da essa contratta anche a favore dei propri medici dipendenti ed operante in relazione alla vicenda per cui è causa in quanto pienamente ammissibili e rilevanti per i motivi esposti dalle parti istanti;
sul punto totalmente infondata, e palesemente strumentale, è, infatti, la opposizione formulata dalla ER MI laddove riporta la massima della sentenza Cass. n. 30314/2019, totalmente inconferente rispetto al caso di specie;
invero, la polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi contratta dalla Struttura Sanitaria anche a favore dei propri medici dipendenti è polizza che garantisce personalmente i medici dipendenti, riconoscendo a ciascuno di essi un proprio personale diritto di garanzia azionabile verso la Compagna stipulante (con conseguente totale inconferenza del principio statuito dalla Suprema Corte secondo cui “la polizza a copertura della responsabilità civile del medico garantisce un rischio ontologicamente diverso rispetto a quello garantito dall'eventuale polizza a copertura della responsabilità civile della struttura ospedaliera”);
b) della dott.ssa grosso di disposizione, a carico della ER MI, di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del “registro relativo ai turni di presenze e di reperibilità del personale medico presso il servizio di pronto soccorso per la data del 7 Gennaio 2018” e “dell'organigramma del pagina 7 di 21 reparto di anestesia e rianimazione alla data del 7 Gennaio 2018” in quanto pienamente ammissibili e rilevanti per i motivi esposti dalla parte istante.
CONCLUSIONI PER AMTRUST ASS.NI S.P.A.
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
Nel merito
In via principale, rigettare ogni domanda svolta nei confronti di AmTrust, poiché infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via subordinata, limitare l'onere di indennizzo gravante su AmTrust a quanto ritenuto di giustizia, in ragione delle specifiche responsabilità della dott.ssa ET ER, senza alcun vincolo di solidarietà con gli altri convenuti e comunque nei termini ed entro i limiti contrattualmente previsti.
Sempre con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria
• Ordinarsi a ER MI, in persona del suo l.r.p.t., ex art. 210 c.p.c., l'esibizione della polizza stipulata a garanzia della responsabilità civile dei medici dipendenti.
Motivi della decisione
Con atto di citazione notificato in data 13.05.2019 i sig.ri IA RA NA, AR IA
IC GU, RA GU e TI GU (nel prosieguo “gli eredi”) convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Busto Arsizio l'Istituto Clinico ER MI Casa di Cura Privata S.p.A. (nel prosieguo “ER MI”) onde sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti iure proprio e iure hereditario in conseguenza del decesso del proprio congiunto sig. IC IA RT GU, avvenuto in data 07.01.2018 ed imputabile a profili di malpractice dei sanitari della struttura ospedaliera convenuta.
Esponevano gli eredi che alle ore 13.30 del giorno 07.01.2018 il GU, a seguito di improvvisa insorgenza di dispnea, veniva condotto in autoambulanza presso il P.S. di ER MI, ove veniva accettato con codice giallo.
I medici che lo presero in cura erravano nella diagnosi e nella conseguente somministrazione della terapia, sospettando una irritazione delle alte vie aeree postprandiale da reflusso gastro-esofageo o reazione allergica pur in presenza dei sintomi di un'epiglottide acuta.
Soltanto alle 17.33, a fronte di un peggioramento della condizione clinica, il paziente veniva trasferito in sala emergenza per l'esecuzione di broncoscopia ed eventuale intubazione sotto guida endoscopica.
Durante le manovre, compariva arresto respiratorio e cardio-circolatorio, motivo per cui i sanitari procedevano ad un tentativo di intubazione in laringoscopia diretta, che tuttavia non dava buon esito per la presenza di una massa occludente l'aditus laringeo.
Si provvedeva ad una cricotiroidectomia, che comunque non evitava il decesso.
Gli eredi agivano dunque contro la struttura nosocomiale, reclamando il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti, imputabili a fatto e colpa dei sanitari.
pagina 8 di 21 Si costituiva tempestivamente in giudizio ER MI per contestare le domande avversarie sia in punto di an che in punto di quantum debeatur.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., all'udienza del 18.11.2020, celebrata con le modalità del rito cartolare, il Giudice ammetteva C.T.U. medico legale.
Nelle more le parti addivenivano ad una definizione stragiudiziale della vertenza: ER MI, per il tramite della propria mandataria Sipromed S.r.l., si impegnava a corrispondere agli attori a tacitazione definitiva di tutti i danni di cui alle rispettive richieste, diretti e indiretti, presenti e futuri, materiali e immateriali, iure proprio e iure hereditario, patrimoniali e non patrimoniali, ivi inclusi il danno da perdita del rapporto parentale ed il danno biologico terminale, nonché a tacitazione delle spese di
C.T.P. e di C.T.U., la complessiva somma di euro 920.000,00, da suddividersi in eguale misura tra di essi (e quindi euro 230.000,00 in favore di ciascuno), oltre a un contributo spese legali corrisposto direttamente in favore del loro difensore pari ad euro 80.000,00, già comprensivo di I.V.A., C.P.A., spese generali e ogni ulteriore accessorio e da cui detrarsi la ritenuta d'acconto; d'altra parte, gli eredi rinunciavano ad ogni ulteriore pretesa in relazione ai fatti de quibus e cedevano ogni loro diritto nei confronti di eventuali terzi responsabili a ER MI.
Il giudizio tra gli eredi e ER MI si estingueva.
ER MI, per il tramite della mandataria Sipromed, provvedeva quindi ad onorare la transazione, effettuando in data 15.10.2021 il pagamento degli importi concordati;
comunicava, poi, ai sanitari in servizio presso la propria struttura ritenuti responsabili del decesso del GU l'avventa cessione dei diritti degli eredi, chiedendo loro di rimborsare il complessivo importo di euro 1.000.000,00 sia in forza di cessione dei crediti risarcitori che, comunque, in via di regresso/rivalsa.
Non ricevendo positivo riscontro, ER MI attivava procedura di mediazione avanti l'Organismo di Conciliazione c/o Fondazione Forense di Busto Arsizio nei confronti del dott. AL Emanuele
AR, della dott.ssa ET ER e della dott.ssa RA RO.
Al primo incontro di mediazione in data 15.03.2022, nonostante la rituale convocazione di tutte le parti, comparivano esclusivamente ER MI e la dott.ssa RO.
La procedura di mediazione si concludeva comunque con esito negativo, motivo per cui ER MI riteneva necessario introdurre il presente giudizio.
Con atto di citazione del 02.05.2022, la struttura nosocomiale evocava quindi innanzi al Tribunale di
Busto Arsizio il dott. AL Emanuele AR, la dott.ssa RA RO e la dott.ssa ET
ER, sanitari – a suo dire - responsabili dell'exitus del GU, per essere stati addetti al P.S. all'epoca dei fatti, deducendo di essere divenuta cessionaria del credito vantato dagli eredi e chiedendo dunque condanna solidale al pagamento di euro 1.000.000,00 versata a titolo di risarcimento del danno.
In subordine, dichiarava di agire in via di garanzia, regresso, rivalsa per la medesima somma.
Si costituivano tutti i medici convenuti opponendosi alla domanda attorea, pur dichiarando di voler chiamare in causa le rispettive compagnie assicuratrici onde essere manlevati nella denegata ipotesi di condanna.
Più nel dettaglio, il dott. AR eccepiva che alcuna condotta negligente, imprudente ed imperita potesse essergli ascritta, essendo logico sospettare in un corretto approccio ex ante che il GU manifestasse una reazione allergica con laringospasmo o un episodio di reflusso e dovendosi pertanto ritenere la terapia farmacologica somministrata adeguata.
pagina 9 di 21 Le condizioni del paziente, poi, non imponevano - quanto meno in una prima fase - il ricorso alla ventilazione in maschera con ossigeno;
né sussistevano segni che inducessero a pensare ad un improvviso e preoccupante peggioramento.
Le condotte omissive ed attendiste addebitate dai consulenti nominati nell'ambito del giudizio promosso dagli eredi
contro
ER MI, comunque non opponibili per estraneità alla causa, dovevano ritenersi giustificate in ragione dell'affidamento di GU alle cure degli anestesisti, medici specialisti delle vie aeree, nonché delle carenze organizzative della struttura ospedaliera.
Nella denegata ipotesi di accertamento delle suddette responsabilità, il sanitario chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la propria Compagnia assicuratrice, onde essere manlevato.
Ottenuta l'autorizzazione alla chiamata del terzo con decreto del 09.09.2022, si costituiva in giudizio SA Assicurazioni S.p.A., la quale si associava anzitutto alla richiesta dell'assicurato di reiezione della domanda attorea.
In particolare, la Compagnia eccepiva l'inammissibilità della domanda di surroga, essendosi il diritto dei danneggiati estinto per l'adempimento della struttura sanitaria alle obbligazioni assunte con la scrittura transattiva, nonché per la conseguente confusione ingeneratasi tra la posizione debitoria e la posizione creditoria dell'ente. SA si opponeva poi alla domanda di garanzia, evidenziando come l'obbligazione contrattualmente assunta dal proprio assicurato nei confronti della struttura nosocomiale fosse affetta da nullità ex art. 1229 c.c. e per violazione di norme imperative (L. 24/2017).
Del pari, l'azione di regresso proposta da ER MI doveva dichiararsi inammissibile, in quanto ipotizzabile nel solo caso di obbligazione solidale, nella vicenda clinica de quo da escludersi per la natura oggettiva della responsabilità facente capo all'azienda ospedaliera ex art. 1228 c.c. Quanto alla rivalsa, la Compagnia assicuratrice eccepiva l'improponibilità della domanda, presupponendo la stessa l'imputabilità di una condotta dolosa o gravemente colposa eziologicamente determinante, rimasta indimostrata.
Le valutazioni della C.T.U. espletata nel giudizio promosso dagli eredi
contro
ER MI non erano infatti opponibili al proprio assicurato, essendovi questo rimasto estraneo.
In ogni caso, alcuna negligenza, imperizia o imprudenza poteva ascriversi al dott. AR, il quale aveva correttamente individuato e trattato l'insufficienza respiratoria del GU, in un contesto emergenziale difficilmente fronteggiabile per le carenze organizzative della struttura, la cui responsabilità era dunque esclusiva.
Nella denegata ipotesi di riconoscimento di una quota di responsabilità del medico, secondo la
Compagnia assicuratrice si sarebbero poi dovuti richiamare i limiti di cui all'art. 9, comma 6, L.
24/2017, con la conseguenza che la domanda promossa da ER MI in via di rivalsa si appalesava inammissibile anche sotto questo profilo, pretendendo l'azienda sanitaria il rimborso dell'intero importo versato agli eredi del GU.
Contestato l'an della responsabilità risarcitoria del proprio assistito per tutte le ragioni suesposte, SA si doleva anche del quantum debeatur, evidenziando l'incongruità degli importi corrisposti da ER MI agli eredi del GU a seguito del raggiunto accordo transattivo, comunque non opponibile al sanitario assicurato per esservi lo stesso rimasto estraneo.
In ogni caso, l'Assicuratrice chiedeva di dichiararsi l'inoperatività della polizza n. 122/132243388, in quanto prestata a secondo rischio ed esclusivamente per responsabilità derivanti dalla legge personalmente e direttamente imputabili al proprio cliente. pagina 10 di 21 A tutte le suindicate prospettazioni difensive, si opponeva la dott.ssa RO, la quale eccepiva che la gestione del paziente non rientrasse nelle proprie esclusive competenze, bensì in quelle del responsabile di P.S., dovendosi ritenere le prestazioni sanitarie eventualmente rese da altri specialisti solo consulenziali.
Sotto tale profilo, all'anestesista non poteva ascriversi alcuna colpa, non essendo la stessa incorsa in alcun errore ed in alcuna omissione: nonostante fosse impegnata in altra urgenza, la convenuta non aveva mancato di prestare la propria collaborazione;
le indicazioni fornite erano sempre state ratificate dal primario di reparto e dal responsabile senior, interpellati telefonicamente;
il GU era stato costantemente monitorato;
tutti i possibili sviluppi del percorso terapeutico erano stati pianificati in aderenza alle linee guida.
Le condotte omissive e dilatorie contestate dalla consulenza disposta d'ufficio nel giudizio promosso dagli eredi nei confronti di ER MI, comunque prive di rilievo probatorio nel presente giudizio, si giustificavano alla luce delle carenze organizzative della struttura sanitaria.
Invero, anche a voler ravvisare errori nella gestione dell'urgenza, certamente gli stessi non potevano ascriversi a colpa grave, con conseguente inapplicabilità dell'art. 9 L. 24/2017.
Nella denegata ipotesi di operatività della norma, poi, la convenuta eccepiva la sussistenza dei limiti quantitativi imposti dalla stessa all'esperibilità della rivalsa.
A ciò si aggiunga che il quantum della pretesa risarcitoria non risultava in ogni caso provato, non essendo la transazione intervenuta tra ER MI e gli eredi opponibile alla sanitaria convenuta.
Ciò precisato, la dott.ssa RO chiamava quindi in causa la propria Compagnia assicuratrice, onde essere – se del caso – manlevata.
Si costituiva Assicuratrice Milanese S.p.A., in ragione della polizza n. 130/17/1657 di assicurazione della responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio della professione di Medico Dipendente di
Struttura Sanitaria Privata.
Preliminarmente, la Compagnia riteneva che ER MI potesse ammettersi esclusivamente all'azione di rivalsa, la cui carenza di presupposti avrebbe comunque dovuto far propendere per la dichiarazione di infondatezza.
La pretesa della struttura nosocomiale era sfornita di supporto probatorio, difettando un accertamento giudiziale della responsabilità risarcitoria dei medici convenuti per quanto occorso al GU.
Anche a voler ritenere assolto l'onere della prova, poi, la responsabilità risarcitoria doveva intendersi almeno paritariamente ripartita tra la struttura nosocomiale ed il medico, con la conseguenza che oggetto di eventuale rivalsa poteva essere la sola quota di responsabilità imputabile a ER MI.
A ciò si aggiunga che ai fini della rivalsa era sì necessario dimostrare la sussistenza di una responsabilità facente capo al sanitario, ma ciò non poteva dirsi sufficiente, essendo necessaria anche la prova dell'imputabilità di tale responsabilità a colpa grave, tuttavia non ravvisantesi nel caso di specie. In via principale alternativa, Assicuratrice Milanese eccepiva poi l'infondatezza della domanda di garanzia per prescrizione ex art. 2952, secondo e terzo comma, c.c. del diritto di garanzia dell'assicurata, essendo decorsi ben due anni dal giorno in cui ER MI aveva chiesto alla dott.ssa
RO il rimborso delle somme versate agli eredi del GU a titolo di risarcimento del danno.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta accoglibilità della domanda dell'azienda sanitaria e di non accoglibilità dell'eccezione di prescrizione, la Compagnia chiedeva di dichiararsi l'inoperatività della polizza ex art. 1892 c.c., con conseguente annullamento della garanzia e decadenza dell'assicurata dal diritto all'indennizzo. pagina 11 di 21 Alle doglianze della dott.ssa RO e della relativa Assicuratrice, si univano quelle della dott.ssa
ER, che eccepiva, anzitutto, l'ascrivibilità della responsabilità in merito allo scadimento delle condizioni del paziente unicamente al dott. AR, avendo questo preso in carico il GU sino al momento del decesso.
La seconda anestesista precisava poi di non avere partecipato ad alcuna attività diagnostica, valutativa, decisionale ed in generale alla gestione del GU, essendo medico in turno di reperibilità giunto in struttura a seguito di chiamata della dott.ssa RO, la quale voleva assicurare adeguata copertura al reparto di Terapia Intensiva nel mentre che si occupava di un'urgenza. Tant'è che all'arrivo in P.S., la ER, confortata dalle dichiarazioni dei colleghi circa il miglioramento del degente a seguito di terapia farmacologica, si determinava a raggiungere il reparto di rianimazione, ove vi rimaneva sino all'aggravamento del paziente.
Alcuna condotta negligente, imprudente ed imperita poteva quindi ascriversi alla stessa, la quale, per altro, agiva correttamente al verificarsi della situazione emergenziale.
Nè la valutazione della C.T.U. espletata nel giudizio promosso dagli eredi
contro
ER MI le era opponibile, non avendo la convenuta preso parte al suddetto giudizio.
ER evidenziava poi come, a volerle comunque ascrivere una condotta negligente, imprudente ed imperita, la stessa non potesse dirsi connotata da colpa grave, né eziologicamente determinante;
nella denegata ipotesi contraria, la rivalsa integrale era comunque esclusa, non sussistendo alcun vincolo di solidarietà tra i convenuti e dovendosi anzi graduare le rispettive colpe, compresa quella di ER
MI, responsabile di lacune organizzative.
Ciò contestato in punto di an, la seconda anestesista si doleva anche della quantificazione delle somme riconosciute da ER MI agli eredi del GU in sede transattiva, fase rispetto alla quale era per altro rimasta estranea.
Chiedeva infine l'autorizzazione a chiamare in causa la propria Compagnia assicuratrice, onde essere – se del caso - manlevata.
Ottenuta l'autorizzazione all'estensione del contraddittorio, si costituiva in giudizio AmTrust Ass.ni
S.p.A., la quale preliminarmente chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, l'Assicuratrice contestava l'azione di surroga promossa dalla struttura nosocomiale, rilevando come la stessa avesse il solo scopo di conseguire un vantaggio in termini probatori, potendosi
ER MI limitare alla sola dimostrazione della colpa semplice ed eziologicamente determinante dei sanitari ai fini dell'ottenimento del rimborso delle somme pagate agli eredi del de cuius. Riteneva, infatti, che l'azienda ospedaliera dovesse rispondere dell'operato dei propri medici senza sottrarsi agli obblighi normativi su di lei gravanti, a nulla rilevando il subentro in conseguenza della transazione nella medesima posizione processuale e sostanziale degli eredi del GU.
AmTrust eccepiva, poi, la carenza dei presupposti che potessero giustificare l'azione della struttura sanitaria a titolo di rivalsa/regresso/manleva, non avendo ER MI fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza di specifiche responsabilità qualificabili come gravi della dott.ssa ER, nonché del nesso causale tra la condotta dell'anestesista e l'exitus del GU. L'operato dei medici doveva andare esente da critiche, posto che la condizione del paziente al momento dell'accesso in P.S. non era tale da giustificare il sospetto di epiglottite grave né da richiedere l'immediata intubazione, con precedenza rispetto ad ogni valutazione diagnostica ed alla somministrazione di qualsivoglia terapia farmacologica. pagina 12 di 21 L'omissione di esami poi rivelatosi indispensabili, quale la fibroscopia, doveva imputarsi esclusivamente a carenze organizzative della struttura e, comunque, la stessa non appariva giustificata a fronte del miglioramento della sintomatologia a seguito della terapia somministrata e del riferito miglioramento soggettivo dal paziente.
Il GU veniva costantemente monitorato dai sanitari che lo avevano in cura, in un contesto pronto a fronteggiare eventuali urgenze.
Con specifico riguardo alla condotta della dott.ssa ER, poi, la Compagnia assicuratrice evidenziava che la stessa si era limitata ad intervenire soltanto in una fase marginale e tardiva della vicenda clinica,
a titolo di mero supporto anestesiologico-rianimatorio, sicché l'erronea diagnosi iniziale e le successive scelte terapeutiche non le erano comunque ascrivibili.
La cliente, in turno di reperibilità, era stata inoltre contattata dalla dott.ssa RO già presente in struttura al solo fine di assicurare la presenza di un professionista nel reparto di Terapia Intensiva, e non certo per occuparsi del GU, dovendosi la dott.ssa RO allontanare dal reparto per gestire altra emergenza.
Nella denegata ipotesi di ascrivibilità di condotta gravemente colposa alla dott.ssa ER, AmTrust eccepiva l'operatività della polizza solo nel caso ed entro i limiti previsti dalla legge.
La Compagnia evidenziava, inoltre, la necessità di una sentenza passata in giudicato che accertasse la responsabilità o corresponsabilità per colpa grave dell'assistita. L'Assicuratrice precisava, poi, che la garanzia doveva intendersi a copertura dei soli danni che, in negativo, non fossero conseguenza dell'inottemperanza a quanto previsto dal Capo IV del Codice di
Deontologia Medica e che, in positivo, fossero riconducibili a specifiche responsabilità della dott.ssa
ER, dovendosi escludere le somme eventualmente dovute in ragione del vincolo di solidarietà.
Tutto ciò precisato con riguardo alle posizioni attoree e difensive, la causa veniva istruita mediante
C.T.U. medico-legale; veniva altresì ordinata esibizione di Audit clinico sul decesso di IC IA
RT GU eseguito in data 06.03.2018 ed elenco dei turni dei medici ed infermieri presenti in P.S. il
07.01.2018.
Rigettata l'istanza di ricusazione dei consulenti tecnici sollevata dalla convenuta ER e modificata parzialmente l'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note a trattazione scritta, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
E' emerso con chiarezza, e non è confutato da alcun elemento apprezzabile in senso contrario, che il decesso del GU è stato cagionato da un'insufficienza respiratoria per occlusione completa delle vie respiratorie determinata da un'epiglottite acuta.
Domandando parte attrice il rimborso delle somme corrisposte agli eredi del de cuius in forza di accordo transattivo a tacitazione di tutti i danni subiti, in via principale quale cessionaria di tutti i diritti spettanti agli eredi ed in via subordinata a titolo di rivalsa/regresso/manleva, si controverte, dunque, in ordine all'eziologia del danno sofferto dal paziente ed alla configurabilità o meno di un coefficiente di attribuibilità soggettiva, sub specie di colpa professionale. pagina 13 di 21 Sull'azione surrogatoria.
In via principale, ER MI promuoveva il giudizio in scrutinio facendo leva sui fatti predetti e sul contenuto della transazione, assumendo in particolare di avere titolo di agire nei confronti dei sanitari convenuti in ragione della surrogazione volontaria nei diritti degli eredi del GU.
Con la surrogazione volontaria disposta nella transazione del 07.10.2021 le parti avevano infatti inteso trasferire in capo a ER MI il diritto, già spettante agli eredi, di far valere la pretesa del risarcimento del danno disceso dal decesso del GU verso i sanitari ritenuti responsabili.
La domanda di condanna sollevata dell'istituto nosocomiale nei confronti dei propri medici non può tuttavia trovare ingresso, attesa la mancanza di un elemento costitutivo della fattispecie, ravvisabile nella già avvenuta soddisfazione della pretesa creditoria in conseguenza dell'accordo transattivo, nonché la conseguente rinuncia degli attori “a proporre o proseguire qualsivoglia azione e/o pretesa verso chicchessia dedotta e/o deducibile in qualsiasi sede, inclusa quella civile, penale e amministrativa, che possa trovare ragione e/o fondamento nei fatti meglio esposti in premessa, nonché ad ogni eventuale pretesa economica eventualmente azionabile per i danni riferiti al procedimento civile in precedenza indicato” (punto 4 dell'accordo transattivo, pag. 3 doc. 40 fascicolo attoreo). La doglianza dell'azienda ospedaliera secondo la quale gli eredi avrebbero ceduto alla stessa ogni diritto nei confronti di eventuali terzi responsabili (punto 6 dell'accordo transattivo, pag. 4 doc. 40 fascicolo attoreo) è priva di pregio, dovendosi osservare che, per quanto la giurisprudenza ammetta pacificamente la cedibilità dei crediti risarcitori (Cass. civ., Sez. III, 03.10.2023, n. 27892; Trib. Roma,
08.03.2010, n. 7412; Cass. civ., n. 11095/2009; Trib. Milano, n. 69/2008; Cass. civ., n. 21192/2004),
l'accordo transattivo veniva siglato “a tacitazione totale e definitiva (…) di ogni e qualsiasi proprio diritto e pretesa riferibile ai fatti oggetto del procedimento civile (…) e alle richieste risarcitorie formulate”, non avendosi “più nulla a che pretendere per qualsiasi titolo, ragione e/o causa dall'Istituto Clinico ER MI Casa di Cura Privata S.p.A., dai suoi sanitari e da eventuali coobbligati/cointeressati per qualsivoglia titolo di danno, accessori e spese di ogni natura”, dunque rinunciando “a proporre o proseguire qualsivoglia azione e/o pretesa verso chicchessia” (punto 4 dell'accordo transattivo, pag. 3 doc. 40 fascicolo attoreo).
Nè i sanitari in forza presso ER MI al momento della vicenda per cui è causa possono qualificarsi come “terzi responsabili”, potendosi ritenere, al più, corresponsabili dell'exitus, unitamente all'attrice. Ed invero, “è stato progressivamente chiarito il principio per cui nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico di cui quella si sia avvalsa, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo dev'essere di regola ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo dell'art. 1298 c.c., comma 2, e art. 2055 c.c., comma 3, in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inesecusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che
è oggetto dell'obbligazione (Cass. civ., 11.11.2019, n. 28987)”. Per l'effetto, “se la struttura si avvale della collaborazione dei sanitari persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno): la pagina 14 di 21 responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa in eligendo degli ausiliari o in vigilando circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (Cass. civ., 27.03.2015, n. 6243), realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (Cass. civ., 06.06.2014, n. 12833); ne consegue (…) l'impredicabilità di un diritto di rivalsa integrale della struttura nei confronti del medico, in quanto, diversamente opinando, l'assunzione del rischio d'impresa per la struttura si sostanzierebbe, in definitiva, nel solo rischio d'insolvibilità del medico così convenuto dalla stessa (…) per ritenere superata la presunzione di divisione paritaria pro quota dell'obbligazione solidale evincibile, quale principio generale, dagli artt. 1298 e 2055 c.c., non basta, pertanto, escludere la corresponsabilità della struttura sanitaria sulla base della considerazione che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidamente del proprio operato, sicchè sarà onere del solvens dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni (…) l'accertamento del fatto di inadempimento imputato al sanitario non fa venire meno i presupposti né della responsabilità della struttura ai sensi dell'art. 1228 c.c. (posto che l'illecito dell'ausiliario è requisito costitutivo della responsabilità del debitore), né della responsabilità della stessa struttura ai sensi dell'art. 1218 c.c., spettando alla struttura l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”
(Cass. civ., 11.11.2019, n. 28987).
In caso di malpractice, la responsabilità tra medico e struttura è dunque solidale, potendo poi l'azienda sanitaria esperire l'azione di rivalsa prevista dall'art. 9 L. 24/2017, unico rimedio ammesso dall'ordinamento, se non altro per il carattere inopponibile di eventuali accordi transattivi ai sanitari
(art. 9, comma 4, L. 24/2017; art. 1304 c.c.).
Non può infatti ritenersi che la cessione dei crediti risarcitori esima l'attrice dall'accertamento dei presupposti di legge per l'esercizio dell'azione di rivalsa, ciò che si concreterebbe nell'elusione di norme di legge, nonché nell'affievolimento delle garanzie riconosciute da una lex specialis quale la L.
24/2017 a beneficio dei sanitari.
Tali conclusioni sono avvalorate dai summenzionati indirizzi nomofilattici, avendo la Suprema Corte osservato come all'azienda ospedaliera che si avvalga di personale medico quale strumento di attuazione della propria obbligazione contrattuale verso il paziente sia preclusa, attesa la natura giuridica di ente, “ogni possibilità di adempimento diretto” (Cass. civ., n. 28987/2019).
Sull'azione di rivalsa.
Preliminarmente, deve rammentarsi l'applicabilità delle disposizioni della L. 24/2017, essendo state rese le prestazioni sanitarie riconducibili ai professionisti odierni convenuti dopo l'entrata in vigore della stessa.
Per l'effetto, la decisione sulla domanda di parte attrice deve tenere conto delle disposizioni previste dagli artt. 9 ss. L. 24/2017, così richiedendo l'accertamento dei presupposti del dolo o della colpa grave del sanitario. pagina 15 di 21 Sempre in via preliminare, deve precisarsi che lo scrivente ritiene di aderire alle conclusioni degli accertamenti peritali condotti nel presente giudizio, in quanto frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondate sull'applicazione di criteri tecnici esenti da censure e sorrette da congrua motivazione.
Ciò premesso, nel caso in esame, sulla scorta della produzione documentale e delle risultanze della relazione tecnica, non risulta raggiunta la prova degli elementi dell'illecito ascritto ai medici convenuti.
In particolare, non possono ritenersi integrati i presupposti necessari a configurare la condotta dei sanitari in termini di colpa grave.
A carico del dott. AR risultano certamente configurabili plurime condotte colpose, avendo il sanitario sottovalutato il rischio intrinseco al quadro clinico, sì da pervenire ad ipotesi patologiche incongrue ed a conseguente impostazione di terapia farmacologica di dubbia efficacia, omettendo di programmare misure di sicurezza volte a mantenere la pervietà delle vie aeree in paziente con evidente difficoltà respiratoria ed infezione batterica in atto, non curandosi dell'effettiva esecuzione dell'esame broncoscopico nonchè adottando ingiustificabili condotte dilatorie.
Del pari, il comportamento della dott.ssa RO è censurabile, essendole imputabile la mancata esecuzione di una valutazione critica ed autonoma delle condizioni del GU con conseguente rivalutazione dell'iniziale ipotesi diagnostica e della terapia somministrata, l'omessa adozione di presidi di sicurezza onde mantenere la pervietà delle vie aeree in paziente con evidente insufficienza respiratoria, nonché l'adozione di una condotta passiva ed attendista.
La doglianza della convenuta in merito alla marginalità del proprio ruolo, circoscritto alla prestazione di mera attività consulenziale, è priva di pregio, trattandosi di circostanza contestata, nonché smentita dalla documentazione in atti.
Ed invero, dalla refertazione prodotta dalle parti risulta che l'anestesista assisteva il GU (pag. 3 doc.
1 bis fascicolo attoreo;
pag. 19 fascicolo attoreo;
pag. 1 doc. 8 fascicolo AR).
E' agli atti che l'attività prestata della RO travalicasse i confini della mera consulenza, avendo la convenuta assunto in più occasioni un ruolo decisionale ed operativo (dibatteva con il dott. AR in merito alla necessità dell'esame brancoscopico e fibroscopico, contattava il proprio superiore ed i colleghi in reperibilità, visitava il paziente e ne monitorava la condizione;
gestiva in contemporanea due urgenze;
cfr. pagg. 3,19 e 20 doc. 1 bis fascicolo attoreo, pag. 5 comparsa AR, pagg. 1 e 2 doc. 8 fascicolo AR, pag. 6 comparsa RO, pag. 9 conclusionale RO).
Diversamente, a doversi ritenere privo di portata decisionale ed operativa è il ruolo assunto dalla dott.ssa ER, peraltro rimasto circoscritto alla sola fase terminale della vicenda clinica.
La funzione accessoria della ER è documentale, avendo ammesso la RO che “la chiamata in reperibilità era cautelativa, perché, se il paziente GU fosse peggiorato in acuto, vi sarebbe stato comunque un anestesista pronto ad assisterlo” (pag. 7 memoria n. 2 RO).
Il difetto di contributo decisionale ed operativo è accertato dalla relazione tecnica, dalla quale si evince che “la dott.ssa ER giungeva in Ospedale ad ore 15.53, dopo che la dott.ssa RO aveva anche contattato il dott. TO, anestesista senior, che non aveva accolto la necessità di broncoscopia ed in un momento di miglioramento delle condizioni cliniche del signor GU, dopo la prima crisi dispnoica.
La dott.ssa ER si portava quindi nel reparto di Terapia Intensiva fino alle 17.33” (pag. 17 dell'elaborato peritale).
pagina 16 di 21 Le risultanze della c.t.u. medico legale trovano conforto negli atti di causa, da cui non emerge il benchè minimo elemento di colpa a carico della seconda anestesista, tanto più che non può meritare condivisione l'incidenza causale della sua condotta. Certamente non può riconoscersi alla convenuta un ruolo decisionale ed operativo rispetto all'esame brancoscopico, essendo provato che la ER raggiungeva la struttura nosocomiale alle ore 15.53 (doc.
84 del fascicolo attoreo), dunque in un momento successivo rispetto alla ravvisata necessità di indagare le vie aeree del paziente e quando ormai il superiore della RO e l'anestesista senior, contattati telefonicamente, si erano espressi in termini di diniego.
Nè risulta un maggiore coinvolgimento della seconda anestesista nella fase terminale della vicenda clinica, essendo quanto dedotto dalla RO in merito alla partecipazione della ER al processo decisionale sulla necessità di fibroscopia laringea o fibrolaringoscopia (pag. 8 comparsa RO) rimasto sfornito di supporto probatorio (p. 20 doc. 1 bis fascicolo attoreo;
p. 2 doc. 8 fascicolo
AR).
Diversamente, può ritenersi provato che al momento dell'ingresso in P.S. della convenuta le condizioni del paziente fossero stabili ed in via di miglioramento, tanto da determinare la stessa a raggiungere il reparto di Terapia Intensiva (pag. 20 doc. 1 bis fascicolo attoreo;
pag. 2 doc. 8 fascicolo AR).
Per l'effetto, non può essere utilmente invocata la giurisprudenza richiamata dall'attrice (Cass. civ., n. 25772/2023, pag. 30 conclusionale ER MI) onde provare l'erroneità delle motivazioni assunte dal Collegio Peritale per escludere le responsabilità della dott.ssa ER.
In un caso sottoposto alla sua attenzione, la Suprema Corte osservava infatti che la circostanza secondo la quale “l'anestesista poco sapesse della paziente è solo una constatazione di fatto, non un giudizio sulla diligenza (…)” e che “occorreva stabilire se era esigibile la prestazione che invece mancò; da questa regola discende, per corollario, che il medico di turno (specie se notturno o festivo), dinanzi a sintomi che lascino presumere una situazione di emergenza o di pericolo per il paziente, tiene una condotta negligente se trascura di seguire lo sviluppo della situazione, ovvero si limita a dare istruzioni generiche senza verificarne gli effetti, al fine di correggere la terapia” (Cass. civ., n.
25772/2023).
Il rimando a simile orientamento nomofilattico è inconferente laddove si osservi che la vicenda sottoposta al Supremo Collegio aveva avuto a riguardo la situazione di un sanitario in turno (e non già in turno di reperibilità) posto innanzi ad un quadro sintomatolgico chiaramente preannunciante un'evoluzione pericolosa od emergenziale per il paziente.
Del pari irrilevante è la ricostruzione difensiva offerta dal dott. AR, in base alla quale entrambe le anestesiste coinvolte nella vicenda de quo sarebbero sempre rimaste in P.S. a presidiare il GU (pagg.
5-6 memoria 2 AR).
Per l'effetto, anche la circostanza secondo la quale sarebbe stata proprio la dott.ssa ER ad informare il dott. AR intorno alle 17.15-17.20 circa lo scadimento delle condizioni del degente è priva di pregio (pag. 5 memoria 2 AR).
Smentite quindi le ricostruzioni attoree e difensive per come su esposto, non può condividersi l'assunto per cui anche la ER, alla luce delle competenze specialistiche, avrebbe dovuto rendersi conto dell'errore commesso dal dott. AR nella diagnostica e nell'impostazione della terapia farmacologica, porre rimedio allo stesso, attuare le misure di sicurezza, apportare un proprio contributo decisionale ed operativo anziché attendere l'evoluzione del quadro clinico.
pagina 17 di 21 Escluso che la condotta della seconda anestesista sia stata concausale al decesso del GU, occorre pertanto soffermarsi sui comportamenti tenuti dagli altri sanitari convenuti, evidenziando come gli stessi abbiano anzitutto configurato una violazione delle regole di perizia, manifestando un evidente scostamento dalle linee guida e dalle buone pratiche mediche.
Le decisioni assunte dal dott. AR e dalla dott.ssa RO devono ritenersi altresì difformi rispetto ai canoni della prudenza e della diligenza, censurabili per immotivati errori, dilazioni ed omissioni.
Le osservazioni svolte dai consulenti dei convenuti non consentono di pervenire a diverse conclusioni, in quanto non sufficienti ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova liberatoria dell'esecuzione delle prestazioni sanitarie nel rispetto delle linee guida e delle regole dell'arte, nonché della derivazione dell'evento dannoso da causa non imputabile. Tuttavia, deve pure osservarsi che “le condotte dei sanitari coinvolti, in considerazione delle rispettive specializzazioni, della assenza di uno specialista otorinolaringoiatra e della mancanza in Pronto
Soccorso della strumentazione per effettuare la broncoscopia non possono ritenersi connotate da colpa grave” (pag. 16 elaborato peritale).
Ed invero, pur volendo valutare la diligenza, prudenza, perizia in modo più rigoroso rispetto ai criteri normali dell'illecito aquiliano, in relazione, quindi, alla diligenza del buon professionista ex art. 1176, comma secondo, c.c. ed art. 2236 c.c., anche in ultima tale ipotesi, è richiesto che la “colpa grave” si sostanzi in una condotta caratterizzata da palese incuria, disattenzione, inesperienza professionale o grossolana ignoranza di cognizioni tecniche, insomma in una macroscopica deviazione della condotta dall'osservanza di regole solidamente standardizzate (Trib. Lecce, n. 2179/2023). Nel caso de quo, l'errore, certamente commesso, fu una imperdonabile imprudenza, più che la violazione inconsapevole di precise e fondamentali nozioni tecniche di base, non potendosi immaginare la contestuale ignoranza di tutti i presenti.
Del resto, non risulta addebitato alcun errore nell'esecuzione della procedura di accettazione del paziente e nelle manovre attuate nella fase terminale della vicenda clinica;
le omissioni ed i ritardi accertati tra l'ingresso del paziente in P.S. e l'exitus sono invece dipesi dall'iniziale errore diagnostico, comunque non del tutto censurabile, e dalle indicazioni dell'anestesista senior, in sintonia con le risultanze peritali (“la terapia inappropriata è comunque ininfluente in mancanza di un approccio diagnostico corretto”, pag. 15 elaborato peritale;
“il mancato accoglimento della broncoscopia da parte del dott. TO ha sicuramente giocato un ruolo fondamentale in quella che è poi stata
l'imprudente e negligente condotta attendista” pag. 17 elaborato peritale).
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve dunque ritenersi che non ricorrono i presupposti per l'esercizio dell'azione di rivalsa.
Sull'azione di regresso.
ER MI agisce in via subordinata nei confronti dei sanitari a titolo di regresso.
Va tuttavia rilevato che la domanda di regresso presuppone la configurabilità e declaratoria di responsabilità solidale tra le parti, a norma dell'art. 2055 c.c., che nella specie risultano precluse.
La C.T.U. medico-legale conclude infatti che “si ritiene che il decesso del signor GU sia da ascriversi fondamentalmente ad una carenza e disfunzionalità organizzativa della struttura, ovvero alla mancata presenza dello specialista otorinolaringoiatra nell'organizzazione del Pronto Soccorso dell'Istituto Clinico ER MI nei giorni festivi. La presenza dello specialista otorinolaringoiatra pagina 18 di 21 nella vicenda del signor GU sarebbe stata fondamentale sia in fase diagnostica che terapeutica”
(pag. 17 elaborato peritale).
Profili di corresponsabilità possono ravvisarsi, al più, con riferimento alla condotta dell'anestesista senior, dando atto la consulenza tecnica di come “connotata da colpa grave è solo la condotta del dott.
TO, senior anestesista in turno di reperibilità quel 7 Gennaio 2018, limitatosi a condividere telefonicamente la diagnosi e la strategia terapeutica, peraltro errate, dai colleghi e non recatosi in struttura pur chiamato alle 15.30 dalla collega a supporto, nella gestione di un paziente in gravi condizioni che necessitava di un approccio specialistico rianimatorio nonché ORL salvavita realizzato da medici esperti nella gestione delle ostruzioni delle vie respiratorie superiori” (pag. 16 elaborato peritale); tuttavia il dott. TO non risulta parte del presente giudizio.
Dalla relazione peritale, pare che le carenze organizzative della struttura e la condotta tenuta dall'anestesista senior siano dunque stati i soli fattori concausali e determinanti l'exitus della vicenda clinica, dovendosi a maggior ragione ritenere i comportamenti omissivi ed attendisti tenuti dagli altri sanitari convenuti certamente censurabili, ma non già in termini di gravità.
Ed invero, “censurabile per negligenza è il comportamento del dr TO, senior anestesista, in turno di reperibilità, per non essersi recato in Pronto Soccorso alla richiesta di supporto della collega dr
RO, assistente anestesista in turno di Guardia. Imprudentemente e negligentemente a questo punto poi sia il dott. AR che la dott.ssa RO adottarono una condotta attendista, non procedettero con uno stretto monitoraggio del paziente e delle sue funzioni vitali, mancando di questo qualsiasi riscontro documentale, e non ritennero di indagare in alcun modo la pervietà delle vie aeree” (pag. 15 elaborato peritale).
Vero è che, quanto meno sotto il profilo delle carenze organizzative, la struttura nosocomiale tentava di esentarsi da responsabilità eccependo profili di contraddittorietà nelle conclusioni tecniche, sub specie evidenziando come i periti di nomina giudiziale avessero indicato quale ragione dell'assenza di colpa grave nella condotta dei sanitari convenuti l'assenza della strumentazione necessaria all'esame brancoscopico (pag. 16 elaborato peritale), quando in altra sede avevano invece dichiarato che la stessa era presente in reparto di anestesia e rianimazione (pag. 12 elaborato peritale).
Tale doglianza è priva di pregio, dovendosi ribadire la correttezza delle rilevazioni peritali, immuni da contraddizioni e vizi logici, nonchè sorrette da congrue motivazioni.
Ed invero, i tecnici evidenziavano la carenza della strumentazione necessaria all'esame brancoscopico con specifico riferimento alla sede del P.S., circostanza avvalorata dalle dichiarazioni dei sanitari convenuti, in particolare dal dott. AR (pag. 9 conclusionale AR) e dalla dott.ssa RO (pag.
17 conclusionale RO), ciò che smentisce ulteriormente la ricostruzione attorea secondo la quale alcuno dei medici avrebbe chiamato il reparto di anestesia e rianimazione onde procurarsi l'attrezzatura o vi si fosse recato personalmente a prenderla.
Del pari, non vale a mandare esente da responsabilità la circostanza allegata dall'attrice secondo cui la presenza dell'otorinolaringoiatra non fosse necessaria, avendo il proprio personale medico tutte le competenze necessarie ad eseguire l'esame brancoscopico, tant'è che lo stesso veniva poi effettuato alle ore 17.33.
La relazione peritale ha acclarato che il giorno 07.01.2018 presso il P.S. dell'istituto nosocomiale “non era presente personale medico che potesse, o volesse, tempestivamente eseguire una tracheostomia
d'urgenza, abitualmente di competenza dell'otorinolaringoiatra o del rianimatore provvisto, come di dovere, delle necessarie competenze”, tant'è che “la cricotiroidectomia venne infine eseguita da un pagina 19 di 21 medico di turno del Pronto Soccorso, che non è comunque la figura abitualmente preposta all'uopo, se non in teatri molto diversi da quello in oggetto (extraospedialieri)”.
Proprio le specializzazioni dei sanitari coinvolti nella vicenda clinica hanno concorso, unitamente all'assenza dello specialista otorinolaringoiatra ed alla mancanza in P.S. della strumentazione utile all'esame brancoscopico, ad escludere la connotazione della condotta in termini di colpa grave. Ad arricchire ulteriormente il compendio probatorio in ordine alle carenze organizzative dell'azienda sanitaria, contribuisce la parziale contraddittorietà della ricostruzione attorea, la quale – eccependo la possibilità per i sanitari convenuti di indirizzare l'assistito ad altra struttura – ha implicitamente confermato le proprie mancanze.
Sull'azione di manleva.
ER MI agisce in via subordinata nei confronti dei medici convenuti a titolo di manleva.
L'ipotesi di manleva deve tuttavia ritenersi esclusa, non essendo configurabile una posizione di garanzia dei sanitari convenuti nei confronti del datore di lavoro.
Per l'effetto, le clausole di manleva invocate dalla struttura nosocomiale (art. 6 doc. 54 fascicolo attoreo;
art. 12 doc. 55 fascicolo attoreo) devono dichiararsi nulle per contrarietà all'art. 1229 c.c., in quanto contrarie ad obblighi derivanti da norme di ordine pubblico, ricomprendenti quelle inerenti alla responsabilità dei danni alla persona, miranti alla tutela dell'altrui integrità fisica o morale (Trib.
Milano, n. 4840/2024; Trib. Milano, n. 14326/2022).
Inoltre, considerato che il caso in esame ricade nell'ambito di applicazione della L. 24/2017, tale patto non sarebbe in ogni caso idoneo a fare venire meno il carattere precettivo e vincolante dell'art. 7, che sancisce la concorrente responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata.
Sulle domande ed eccezioni delle Compagnie assicurative.
Alla luce delle suesposte considerazioni, restano assorbite tutte le altre eccezioni e domande.
Sulla domanda di lite temeraria.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c.
Conclusioni e spese.
Sulla scorta di tutte le argomentazioni che precedono, la domanda attorea deve essere rigettata e ER
MI, soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, che si liquidano in euro 29.193,00, oltre I.V.A., spese generali e c.p.a e rimborso spese C.T.P., in favore di ciascuno, ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento quello previsto per le controversie tra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000,00, applicati i parametri tariffari medi per ciascuna fase del giudizio.
Circa le spese dei terzi chiamati, si rimanda al consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale “attesa la lata accezione con cui il termine soccombenza è assunto nell'art. 91 c.p.c., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere pagina 20 di 21 posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. civ., n. 23948/2019).
La chiamata da parte dei convenuti delle rispettive Compagnie assicurative non appare palesemente arbitraria;
per l'effetto, l'attrice deve essere condannata altresì al pagamento delle spese di lite in favore delle terze chiamate, che si liquidano in euro 14.598,00, oltre I.V.A., spese generali e c.p.a, in favore di ciascuna, ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento quello previsto per le controversie tra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000,00, applicati i parametri tariffari minimi per ciascuna fase del giudizio, considerata la marginalità delle posizioni in conseguenza dell'assorbimento delle domande di garanzia.
Le spese di C.T.U., già liquidate come da separato provvedimento, vengono, in definitiva, poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge le domande dell'attrice nei confronti dei convenuti e, per l'effetto, dichiara assorbite le domande di manleva e garanzia presentate in causa;
- respinge la domanda di condanna di parte attrice al risarcimento dei danni da lite temeraria;
- pone le spese di C.T.U. e di C.T.P. integralmente a carico di parte attrice;
- condanna parte attrice a rifondere le spese di lite liquidate in euro 29.193,00, oltre I.V.A., spese generali e c.p.a, in favore di ciascun convenuto;
- condanna parte attrice a rifondere le spese di lite liquidate in euro 14.598,00 oltre I.V.A., spese generali e c.p.a. in favore di ciascuna terza chiamata.
Busto Arsizio, il 21/01/2025
Il Giudice
Francesco Paganini
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