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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente est. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13824 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. SARNATARO CARMELA presso la quale elettivamente domicilia
E
(c.f. rappresentato e difeso, giusta Parte_2 C.F._2 procura in atti, dall'avv. SARNATARO CARMELA presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/07/2024 e Parte_1 Parte_2 premettendo:
[...] di aver contratto matrimonio in Napoli il 10/10/2019; che dal matrimonio era nata una figlia: nata il [...]; Per_1 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, così come modificate con le note di trattazione scritta depositate in data 29/04/2025:
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. la figlia di anni 5 viene affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Per_1 decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, la stessa vivrà con la madre presso l'abitazione familiare sita in
Napoli alla Via Filippo Maria Briganti n. 56 interno 1;
3. la casa familiare viene assegnata alla signora e la stessa vivrà con la figlia Parte_1
mentre il sig. trasferirà la sua residenza nella casa del fratello Per_1 Parte_2 posta sempre in Via Filippo Maria Briganti n. 56 all'interno 2; Per_2
4. le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute della piccola dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle Per_1 capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
5. il sig. terrà con sé la figlia il martedì e il giovedì dalle ore Parte_2 Per_1
17,00 alle ore 22,00, preleverà la figlia dalla casa in cui vive con la madre e la porterà novamente dalla signora nell'orario indicato;
Parte_1
6. il sig. terrà con sé la figlia nel giorno di Natale ogni anno a Parte_3 Per_1 partire dall'anno 2025 con prelievo alle ore 12,00 pernotto presso la casa paterna e riaccompagnerà la figlia il giorno 26 dicembre presso la casa materna. Nei giorni della Vigilia di
Natale e il 26 dicembre resterà con la madre. Così sarà per ogni anno;
Per_1
7. il primo gennaio di ogni anno sarà prelevata dal padre alle ore 12,00 e farà Per_1 rientro dalla madre alle ore 12,00 del giorno 2 gennaio e così sarà per ogni anno pernottando, quindi, presso la casa paterna il giorno del primo dell'anno dal 2025;
8. il padre terrà con sé la figlia a weekend alternati con la madre, preleverà la figlia alle ore 12:00 del sabato e la riaccompagnerà presso la casa materna alle ore 20:00 della domenica.
I weekend si alterneranno tra i coniugi.
9. il padre terrà con sé 15 giorni all'anno per le vacanze estive del mese di agosto, Per_1
i 15 giorni si alterneranno di anno in anno fra i coniugi e saranno concordate entro il mese di
2 maggio di ogni anno, pertanto il padre dovrà comunicare alla signora quali giorni di Parte_1 vacanza trascorrerà con la figlia, in quale località e quale struttura.
10. il sig. verserà alla signora un assegno di Parte_2 Parte_1 mantenimento dell'importo di euro 350,00 in favore della figlia entro il giorno Persona_3
5 di ogni mese somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese mediche compreso acquisto medicinali, visite oculistiche, scolastiche e sportive, quelle per le gite scolastiche nonché quelle per gli eventi quali la comunione, il diciottesimo e la cresima che saranno concordate con la signora;
Parte_1
11. il sig. corrisponderà alla signora l'importo di euro 100,00 a titolo Pt_2 Parte_1 di mantenimento per la stessa, importo che sarà corrisposto mensilmente entro il giorno cinque e sarà rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat;
12. i coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio del passaporto;
13. essendo la separazione consensuale le spese legali saranno compensate.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 atto n. 59, parte I, S., Sez. G, reg. Atti Matrimonio anno 2019); Parte_2
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
3 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 16/05/2025
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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