Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 21/01/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00131/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00268/2024 REG.RIC.
N. 00430/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 268 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in ER, alla via SS. Martiri Salernitani, 31;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio De Filippo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marcello Fortunato in ER, alla via SS. Martiri Salernitani, 31;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio De Filippo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 268 del 2024:
a - della determina n. -OMISSIS- successivamente notificata, con la quale il -OMISSIS- ha respinto l'istanza di condono depositata del ricorrente in data -OMISSIS- -OMISSIS-
b - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. -OMISSIS-, recante la comunicazione dei motivi ostativi;
c - ove e per quanto occorra, della relazione istruttoria prot. n. -OMISSIS-
d - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali;
quanto al ricorso n. -OMISSIS-:
- della determina n. -OMISSIS-4, successivamente notificata, con la quale il -OMISSIS- ha respinto l'istanza di condono depositata del ricorrente in data -OMISSIS- -OMISSIS-
b – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. -OMISSIS-, recante la comunicazione dei motivi ostativi;
c - ove e per quanto occorra, della relazione istruttoria prot. n. -OMISSIS-, richiamata nel provvedimento sub a), non conosciuta;
d - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Roberto Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno edificato un fabbricato composto da piano seminterrato e piano rialzato all’interno del -OMISSIS-, in località -OMISSIS-o, alla -OMISSIS- n. -OMISSIS- Segnatamente, per quanto risulta dalle istanze di condono, mentre il sig. -OMISSIS- ha realizzato il piano seminterrato e terraneo dell’edificio, il sig. -OMISSIS-ha costruito il piano sovrastante.
1.1 Il manufatto, a dire dei proprietari, è stato realizzato tra il -OMISSIS- ed è incontroverso che l’edificazione sia avvenuta in assenza di titolo abilitativo. Dalla documentazione in atti, secondo quanto rilevato dal Comune, la costruzione dell’edificio risultava avviata ma non conclusa allorquando, al momento dell’alluvione che colpì il -OMISSIS- e segnatamente la stessa località di -OMISSIS-o nel -OMISSIS-, venne emesso il provvedimento di vincolo per la cd. “ Zona rossa ”.
1.2 In particolare l’area su cui sorge l’edificio era stata ricompresa all’interno della predetta area di cui all'ordinanza commissariale di governo n° -OMISSIS- -OMISSIS-, la quale individuava le zone ad elevato rischio idrogeologico dei territori dei Comuni di Bracigliano, San Felice a Cancello, Sarno, Siano e Quindici, colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi franosi del 5 e 6 maggio 1998.
2. A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 32 del DL n. 269/2003, cd. terzo condono, i proprietari avevano presentato due distinte domande di sanatoria per il manufatto. In particolare, mediante l’istanza n. prot. -OMISSIS- il sig. -OMISSIS-aveva chiesto il condono per “ il piano rialzato del fabbricato costituito da n. 18 pilastri di sezione 30x50 ed h. 2,80 a sostegno del solaio di copertura, demarcante una superficie di mq. 139,06 più 103,98 mq. di balconi ”, opere abusive risultanti dalla relazione di accertamento redatta dall’Ufficio tecnico comunale -OMISSIS- Detta istanza è stata respinta con il provvedimento di diniego n. -OMISSIS-- del -OMISSIS- impugnato con il ricorso r.g.n. 268/2024, affidato ai seguenti sette motivi così rubricati “I. Violazione di legge (art. 10 bis l. N. 241/1990) – eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - di istruttoria - erroneità - travisamento - sviamento - arbitrarietà - illogicità) - violazione del giusto procedimento; II Violazione di legge (art. 32 del d.l. 269/2003 - convertito con l. n. 326/2003) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - di istruttoria - erroneita’); III Violazione di legge (artt. 3 l. n. 241/1990; art. 32 del d.l. 269/2003 – convertito con l. n. 326/2003) – eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - di istruttoria – sviamento - erroneità - perplessità); IV Violazione di legge (artt. 3 l. n. 241/1990; art. 32 del d.l. 269/2003 – convertito con l. n. 326/2003) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - di istruttoria - sviamento - erroneità - perplessità - difetto di motivazione); V. Violazione di legge (artt. 32 del d.l. 269/2003 - convertito con l. n. 326/2003) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - di istruttoria - sviamento - erroneità - perplessità - difetto di motivazione); VI. vi - violazione di legge (artt. 32 del d.l. 269/2003 - convertito con l. n. 326/2003) - eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria - del presupposto - sviamento - erroneità - perplessità”: VII. - Violazione di legge (artt. 32 del d.l. 269/2003 - convertito con l. n. 326/2003) - eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria - del presupposto – sviamento – erroneità - perplessità”.
2.1 La seconda istanza di condono, contraddistinta dal n. prot. n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, presentata dal sig. -OMISSIS- aveva riguardato invece “ il piano seminterrato del fabbricato costituito nella sua interezza da n. 18 pilastri di sezione 30x50 ed h. 2,80 a sostegno del solaio di copertura, demarcante una superficie di mq. 139,06 più 103,98 mq. di balconi”, cosi come risulta dalla stessa relazione di accertamento già prima richiamata. Detta istanza è stata respinta con il provvedimento determina n. -OMISSIS-4. Avverso quest’ultima è stato indi proposto il ricorso r.g.n. -OMISSIS-affidato a sette motivi sostanzialmente identici mutatis mutandis a quelli articolati con il ricorso n. 268/2024.
3. L’Amministrazione ha difeso in entrambi i giudizi la legittimità dei provvedimenti comunali con argomentazioni sostanziali: in estrema sintesi ha affermato che l’area interessata dall’edificato abusivo dei ricorrenti, al momento della realizzazione dello stesso, era pienamente inglobata nella “zona rossa” per rischio frane. La difesa comunale ha inoltre rimarcato come le opere oggetto di condono, da considerarsi unitariamente ancorchè parcellizzate nell’ambito di un duplice procedimento di sanatoria, dovessero considerarsi quali opere “primarie” ai sensi della disciplina condonistica ad esse applicabili. Di conseguenza, stante l’appartenenza dell’area alla cd “zona rossa” per rischio frana sia al momento del completamento dell’opera che dell’istanza di sanatoria, avrebbe reso indefettibile il diniego opposto mediante i due ricorsi presentati dal proprietario.
4. All’udienza del 15.1.2025, sentite le parti come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione.
5. L’inerenza delle due istanze di condono respinte al medesimo edificio e la loro sostanziale unitarietà costituiscono sufficienti elementi di connessione idonei a condurre alla riunione dei due giudizi ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm.
6. Venendo al merito delle controversie come riunite, i gravami possono essere congiuntamente trattati perché contengono censure identiche. Gli stessi ricorsi si presentano infondati e devono dunque essere respinti.
7. Prima di accedere alla disamina dei singoli motivi il Collegio premette che gli abusi a monte dell’istanza di condono hanno avuto riguardo alla complessiva realizzazione di un unico edificio. 7.1 Talchè - come correttamente eccepito dalla difesa comunale - la loro parcellizzazione mediante due distinte istanze di condono deve ritenersi artificiosa ed inidonea a condurre a due valutazioni separate: l’entità delle opere contestate va piuttosto stimata unitariamente, nella sua complessiva consistenza e rilevanza. Difatti “ l’opera edilizia abusiva va identificata con riferimento all'immobile, mentre “non è rilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul testo immobiliare unitariamente considerato” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 27/04/2020, n. 1496). Cosicchè, secondo il condiviso orientamento giurisprudenziale, “ ai fini della valutazione di un abuso edilizio è necessaria una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, non essendo possibile scomporne una parte per negare l'assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, ciò in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall'insieme delle opere” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 25/05/2020, n. 1960).
7.2 Parimenti, come rilevato dalla difesa comunale, gli abusi de quibus , a maggior ragione dovendosi considerare unitariamente, sono ex sé qualificabili come interventi cd. “primari” (“ opere abusive rilevanti ”), individuati, ai fini della disamina dell’istanza di condono, all’Allegato 1, tipologie n. 1, 2 e 3, legge 326/2003 sul quale nel prosieguo il Collegio avrà modo di soffermarsi.
8. Va da subito affrontata e respinta la doglianza (contenuta nel primo motivo di entrambi i ricorsi) con la quale i ricorrenti hanno contestato la violazione procedimentale dell’art. 10 bis L. 241/1990. Secondo la prospettazione attorea il Comune non avrebbe puntualmente motivato rispetto a tutte le articolate controdeduzioni svolte in sede di preavviso di diniego.
Sennonchè, svolto l’esame degli atti dei due procedimenti, il Collegio non condivide la censura. In prima battuta le ragioni del diniego erano state già esaustivamente articolate all’interno della comunicazione di preavviso di rigetto.
In disparte ciò, in via generale costituisce ormai acquisizione condivisa in giurisprudenza il fatto che l’onere di riscontro contemplato dall’art. 10 bis non comporti la puntuale confutazione analitica delle argomentazioni svolte dalla parte privata; al contrario, per giustificare il provvedimento conclusivo adottato è sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso, alla luce delle risultanze acquisite. Nella vicenda in esame, peraltro, il provvedimento impugnato conteneva l’esame delle osservazioni dei ricorrenti svolte a seguito della comunicazione del preavviso di diniego, individuandole punto per punto ed effettuando specifiche deduzioni rispetto ad esse. Alla luce delle suesposte considerazioni al Collegio non resta che richiamare il costante orientamento della giurisprudenza in base al quale “ Nel procedimento amministrativo, l'onere di cui all'art. 10-bis della l. n. 241/1990 non comporta la puntuale confutazione analitica delle argomentazioni svolte dalla parte privata; al contrario, per giustificare il provvedimento conclusivo adottato, è sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso, alla luce delle risultanze acquisite, essendo cioè sufficiente che dalla motivazione si evinca, come nel caso di specie, che l'Amministrazione abbia tenuto conto, nel complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà e siano nella sostanza percepibili le ragioni del loro mancato recepimento. E invero non può essere aggravato un procedimento cadenzato dal rispetto di tappe ben precise da obblighi ulteriori oltre quelli "minimi" necessari ad assicurare al privato anticipatamente la conoscenza delle ragioni poste a fondamento del provvedimento finale e di poter interloquire in contraddittorio e collaborare all'istruttoria ” ( ex multis TAR Campania, Napoli, sez. III, n. 6890/2023). Il motivo va dunque senz’altro respinto.
8. Seguendo l’ordine espositivo contenuto nei due ricorsi, oltre che per ragioni di logica conseguenzialità, il Collegio può ora procedere con lo scrutinio della comune doglianza veicolata al secondo ed al terzo motivo di entrambi i gravami, in base alla quale l’area in questione, al momento della realizzazione del manufatto non sarebbe stata interessata dal vincolo “zona rossa” per il rischio frana. La censura non risulta provata in alcun modo dai ricorrenti. Segnatamente, secondo la prospettazione attorea, alla data del 21.5.1998, allorquando fu introdotta la cd “zona rossa” per rischio frana il manufatto sarebbe stato completato.
8.1 L’assunto non è stato in alcun modo suffragato da sufficienti elementi istruttori; anzi, quelli presenti in atti militano invece in senso contrario alla prospettazione dei ricorrenti. In realtà, come si rileva dalla documentazione presente in atti, correttamente considerata dalla difesa del Comune, ancora alla data del -OMISSIS-, allorquando veniva effettuato il sopralluogo a monte dei provvedimenti repressivi che hanno interessato l’edificio, lo stesso non risultava completo ed anzi si riscontrava che “ ...la realizzazione in corso, in assenza di concessione edilizia, di un immobile composto da un piano seminterrato ...” Dal verbale di sopralluogo redatto il giorno precedente risultava poi che il piano rialzato fosse “ al momento completo di getto cementizio ed ancora alloggiato in casseforme lignea sorretta da puntelli metallici, privo di massetto cementizio” .
Non porta argomento alla tesi attorea la circostanza che nel verbale del -OMISSIS- depositato in giudizio la Polizia Municipale aveva rilevato che erano in atto lavori di completamento nonostante il precedente sequestro. Detto verbale, difatti, non dà alcun conto né dell’effettivo completamento dell’edificio né di una sua possibile datazione. In questo quadro istruttorio il motivo deve quindi ritenersi infondato, posto che i ricorrenti hanno fornito elementi del tutto insufficienti a dimostrare la preesistenza del manufatto, funzionalmente completo, rispetto all’apposizione del vincolo. Al contrario “Nei casi in cui l’istanza di sanatoria edilizia, lato sensu intesa, concerna immobili costruiti in aree in cui sia stato apposto un vincolo che esclude tout court l'edificabilità, grava interamente sul privato l'onere della prova circa l'anteriorità dell'opus rispetto all'apposizione del vincolo: è il privato, infatti, che deve provare l'effettiva ricorrenza dei requisiti per fruire delle ipotesi eccezionali di sanatoria previste dall'ordinamento, riespandendosi, altrimenti, le ordinarie e generali regole disciplinanti l'attività edilizia” (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2660/2020) .
8.1.1 Nell’anzidetto frangente temporale così come al momento della presentazione dell’istanza di condono, l’area risultava dunque vincolata per il rischio derivante da eventi franosi, poiché rientrava nella cd. “zona rossa”. Sul punto la Sezione ha già avuto modo di soffermarsi su analoga fattispecie, relativa anch’essa al territorio del -OMISSIS- e ad abusi coevi a quello odierno, sottolineando che: “ Orbene, nel caso di specie risulta che all’epoca dell’abuso (anche ritenendolo ultimato entro il termine del 31 marzo 2003) le opere oggetto di condono ricadevano in area sottoposta a vincolo idrogeologico in quanto ricompresa all’interno della c.d. “Linea Rossa” di cui alla O.P.C.M. 21 maggio 1998, n. 2787, avendo quest’ultima individuato il territorio del -OMISSIS- come area ad elevato rischio idrogeologico” (TAR Campania ER, Sez. II, sent. n. 979/2024; in tal senso anche TAR Campania ER, Sez. II, sent. n. 1940/2024) .
In questo contesto il Collegio, sulla base della disamina della documentazione versata in atti, reputa dunque legittimo l'operato del Comune, considerando che l’intervento abusivo in contestazione è consistito nella costruzione di un edificio collocato in una zona di inedificabilità assoluta (“zona rossa”), preesistente rispetto al completamento dello stesso. E tanto vale già di per sé ad escludere qualsivoglia forma di sanabilità ex D.L. 326/2003 e già sarebbe ampiamente sufficiente a disattendere gli ulteriori motivi di ricorso, stante la considerazione che la preesistenza del manufatto rispetto all’apposizione del vincolo costituisce un presupposto logico-giuridico indefettibile rispetto alla tenuta argomentativa delle ulteriori doglianze articolate nei ricorsi.
8.2 La preesistenza del vincolo rispetto al completamento del manufatto abusivo rende irrilevanti, peraltro, le considerazioni dei ricorrenti svolte al quarto motivo di entrambi i ricorsi riuniti, in ordine alla natura delle opere oggetto di controversia. Difatti, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato “ il condono edilizio di cui al D.L. n. 269/2003, convertito nella L. n. 326/2003, non è consentito se abbia ad oggetto “abusi maggiori” commessi in zona sottoposta, precedentemente alla realizzazione delle opere, a vincolo [....] secondo le previsioni di cui alla L. 326/2003, gli “abusi maggiori” non sono mai condonabili quando commessi in zona sottoposta a vincolo in epoca anteriore alla realizzazione delle opere, indipendentemente che si tratti di vincolo a inedificabilità assoluta o relativa [...] Da ciò discende che in presenza di interventi qualificabili come nuova costruzione e realizzati in area soggetta a vincoli paesaggistici, il diniego di sanatoria edilizia è atto dovuto ai sensi della l. 326/2003” (Consiglio di Stato Sez. VI n. 7979/2022).
8.2.1 Orbene, le opere realizzate abusivamente dai ricorrenti, consistendo, sostanzialmente, nella realizzazione di un intero manufatto rientrano, senza alcun dubbio, tra gli interventi di nuova costruzione nonché tra gli “abusi maggiori”, ai sensi della tabella allegata alla L. n. 326/2003, ragione per cui deve escludersi che le stesse potessero essere condonate.
9. A prescindere dalle circostanze suddette che già sarebbero dirimenti, i provvedimenti gravati resisterebbero alle censure di illegittimità veicolate al quinto motivo dei ricorsi e secondo le quali la preesistenza del vincolo, stante la natura delle opere in contestazione, ne avrebbe consentito la sanatoria. In sostanza, anche lì dove si dovesse porre in disparte la decisiva preesistenza del vincolo costituito dall’appartenenza dell’area alla “zona rossa” rispetto alle opere in ragione della loro consistenza, il provvedimento sarebbe nondimeno legittimo. Difatti l'art. 32 del d.l. n. 269/2003, lett. a del comma 26, stabilisce che: “ sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1 ... numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47"; alla lett. d del comma 27, soggiunge che: "fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora ... siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
Nell’interpretare l’anzidetta disciplina normativa n giurisprudenza il Consiglio di Stato ha evidenziato che “ l'art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla l. n. 326/2003, fissa limiti più stringenti rispetto ai precedenti “primo” e “secondo” condono (leggi nn. 47/1985 e 724/1994), escludendo la possibilità di conseguire il condono nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico qualora sussistano congiuntamente due condizioni ostative: a) il vincolo di inedificabilità sia preesistente all'esecuzione delle opere abusive; b) le opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo non siano conformi alle norme e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. In tal caso l'incondonabilità non è superabile nemmeno con il parere positivo dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo; in termini, Cons. Stato, Sez. IV, 17 settembre 2013 n. 4619, ove si evidenzia che il d.l. n. 269 cit., con riguardo ai vincoli ivi indicati (tra cui quelli a protezione dei beni paesistici, ma anche quello idrogeologico), preclude la sanatoria sulla base della anteriorità del vincolo senza la previsione procedimentale di alcun parere dell'Autorità ad esso preposta, con ciò collocando l'abuso nella categoria delle opere non suscettibili di sanatoria ” (Cons. Stato, Sez. VI, 20 febbraio 2024 n. 1707). E nel seguire questa impostazione la Sezione ha già osservato, di conseguenza, che “ il terzo condono risulta, dunque, operante in riferimento ai soli abusi minori di cui alle tipologie 4, 5 e 6 dell'allegato 1 al d.l. n. 269/2003, realizzati in zone vincolate, se e in quanto conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici; mentre non lo è in riferimento agli abusi maggiori di cui alle tipologie 1, 2 3 del medesimo allegato 1 al d.l. n. 269/2003” (TAR Campania, ER, n. 949/2024), dei quali invece si discute nell’attuale vicenda, ancorchè “ il vincolo sia stato imposto sull'area successivamente alla loro esecuzione e rivesta natura relativa, ed anche se gli interventi risultino conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ” (TAR Campania, ER, sez. II, n. 1940/2024 che richiama stessa Sezione n. 1930/2020; Cons. Stato, sez. IV, 21 febbraio 2017, n. 813; sez. VI, 6 febbraio 2018, n. 755; TAR Lazio, Roma, sez. II, 15 giugno 2018, n. 6695; Cass. pen., sez. III, 20 maggio 2016, n. 40676).
Quanto sopra trova conferma nei più recenti orientamenti del Consiglio di Stato: il Consesso, in vicende simili, ha difatti sottolineato che con riguardo agli abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (ma ceteris paribus il principio è applicabile anche al vincolo qui in esame) “ il condono previsto dall'art. 32 del decreto legge n. 269 cit. è applicabile, esclusivamente, agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del decreto stesso (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo. Non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l'area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti” (Consiglio di Stato, sez. VI n. 4812/2023) . Nel caso di specie, sulla base della situazione data, l’abuso rientra pacificamente in tali categorie escluse, trattandosi di una nuova costruzione, con la conseguenza che i ricorrenti non possono invocarne l’applicazione a loro vantaggio.
9.1 In presenza di questi presupposti è solo per completezza espositiva che può ritenersi poi ininfluente la circostanza valorizzata dai ricorrenti, in base alla quale attualmente l’area risulta interessata da un vincolo idrogeologico di “rischio 1”. Da un lato, infatti, non v’è dubbio che le opere abusive siano rispetto ad esso preesistenti. D’altro canto, come fin qui sottolineato, le realizzazioni contestate, per la loro oggettiva rilevanza, depotenziano il rilievo dell’eventuale impatto che una tipologia di vincolo (a dire dei ricorrenti) meno intenso avrebbe rispetto alla possibilità di ottenere la sanatoria edilizia in base alla disciplina del cd. terzo condono. Del resto, richiamandosi a quanto di recente affermato dalla Sezione in fattispecie analoghe “ Alla stregua di una puntuale interpretazione letterale delle due disposizioni (lett. a del comma 26 e lett. d del comma 27 dell'art. 32 del d.l. n. 269/2003) in combinato disposto con gli artt. 32 e 33 della l. n. 47/1985, si evince che gli interventi sine titulo non sono condonabili: [...] b) ove annoverabili tra gli interventi di maggiore consistenza (nuove costruzioni e ristrutturazioni edilizie) ed eseguiti su immobili assoggettati a vincoli (preesistenti o sopravvenuti) di inedificabilità anche relativa (allorquando imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali), a prescindere dalla loro conformità o meno alla disciplina urbanistica applicabile ...”
9.2 Lo scenario normativo e giurisprudenziale appena delineato conduce il Collegio ad escludere l'operatività del terzo condono nella fattispecie odierna, in ragione dell'insussistenza delle condizioni legalmente previste di sanabilità postuma. Le opere in contestazione, oggetto di richiesta di condono, nelle loro connotazioni descrittive e funzionali, di pregnante consistenza superficiale e volumetrica, sono sussumibili senz’altro nell'alveo categoriale degli interventi di maggiore consistenza (nuove costruzioni e ristrutturazioni edilizie), per i quali, come appena sottolineato, vige la regola generale dell'assoluta insanabilità, trattandosi di abusi vertenti in aree assoggettate a vincoli preesistenti di inedificabilità, indipendentemente dal fatto che gli stessi fossero assoluti o, come affermano i ricorrenti, solo relativi.
10. In via di ulteriore precisazione, poi, il Collegio evidenzia che ai fini della sanabilità delle opere, come illustrato anche nel provvedimento impugnato, è mancato anche il requisito della conformità delle stesse rispetto agli strumenti urbanisitici vigenti. Sul punto il Comune ha difatti correttamente valorizzato il contrasto delle realizzazioni contestate con la zona agricola ed ha altresì rilevato che indipendentemente dalla preesistenza, l’attuale insistenza del vincolo idrogeologico renderebbe inammissibile e quindi infondata la domanda. Difatti, la citata previsione dell’articolo 32 comma 27 lett. DL 326/2003 esclude comunque dal condono le opere rientranti in aree vincolate, qualora non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
11. Infine, la natura degli abusi contestati esclude la rilevanza anche delle ultime due censure veicolate al sesto ed al settimo motivo di ricorso, mediante le quali i ricorrenti hanno affermato che prima di respingere l’istanza di condono il Comune avrebbe dovuto, comunque, chiedere il parere dell’Autorità preposta alla tutela dei vincoli insistenti sull’area. Più volte infatti la giurisprudenza ha sottolineato che (cfr., sul tema, Cons. Stato, Sez. VI, 28 giugno 2021 n. 4888) la necessità del previo parere dell'Autorità preposta alla tutela e alla gestione del vincolo paesaggistico “ si ponga soltanto per le opere minori realizzate in zona vincolata senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria). Diversamente opinando, la richiesta di parere sarebbe del tutto inutile, comportando anzi un illegittimo aggravamento del procedimento, tenuto conto che non sarebbe comunque possibile, in ragione di un divieto sancito in via generale e astratta dall'art. 32, comma 27 cit., procedere alla sanatoria di opere integranti gli estremi della nuova costruzione in zona vincolata; a prescindere, dunque, dalle caratteristiche concrete delle opere abusive, suscettibile di valutazione nel sub procedimento consultivo di competenza dell'ente preposto alla tutela dell'interesse paesaggistico. D’altronde, come è stato precisato dalla Sezione, “se l'esistenza dei presupposti fattuali contemplati dalla norma di disciplina del potere pubblica preclude la possibilità del condono delle opere abusive, non si può ritenere necessaria la fase valutativa di competenza della Soprintendenza” (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. VI, n. 9580/2023 e n. 755/2018).
12.Conclusivamente i ricorsi in epigrafe, previamente riuniti, vanno respinti.
13. La complessità delle questioni controverse conduce il Collegio a disporre, comunque, la compensazione delle spese dei due giudizi riuniti tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di ER (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi come in epigrafe proposti e previa loro riunione, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti, compresa l’indicazione dei provvedimenti di natura penale che li hanno riguardati per come indicati e l’ubicazione del manufatto oggetto di controversia.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
Roberto Ferrari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Ferrari | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.