Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/03/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
3172 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito nella Camera di Consiglio con l'intervento di:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente rel./est.
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice
Dott. Alberto Balzani Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3172/2024 R.G. promossa da nata a [...], il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...] rappresentata e difesa dall'avv. Flavia PIVANO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
- parte ricorrente - nei confronti di nato a [...], l'[...], ( , residente in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Rivarolo (To), via Francesco Le Maire n. 2
- parte convenuta non costituita -
e con l'intervento di
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Ivrea
- parte interveniente -
Oggetto: interdizione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Dichiarare l'interdizione del Sig. nato a [...], l'[...], Controparte_1
( . CodiceFiscale_2
) C.F._1
Per il P.M.:
“V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente come indicata in epigrafe ha adito il Tribunale chiedendo pronunciarsi l'interdizione per infermità di mente di nato a [...], l'[...], Controparte_1
( CodiceFiscale_2
Il ricorso ed il pedissequo decreto sono stati notificati ritualmente alla persona interdicenda.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio e deve, pertanto, essere dichiarata contumace.
All'udienza in data 16.1.2025, presso il Tribunale di Ivrea, si è svolto l'esame della persona interdicenda e la causa, dopo il deposito di note scritte, è stata rimessa al Collegio in data 20.2.2025 per la decisione, con trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni.
* * *
All'esito dell'istruttoria svolta la domanda di interdizione risulta fondata e meritevole di accoglimento.
Le condizioni psico-fisiche della persona interdicenda sono apparse ictu oculi compromesse, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
La parte convenuta ha fornito poche risposte, non ha saputo indicare l'ammontare della sua pensione e comunque ha manifestato espressamente il desiderio di essere aiutato nella gestione dei suoi interessi personali e patrimoniali.
La documentazione medica prodotta con il ricorso (Visita geriatrica e valutazione multidimensionale
), comprova lo stato di totale infermità mentale della persona interdicenda (“Disturbo neurocognitivo insorto su disturbo psicotico con spunti persecutori, in sindrome affettiva bipolare (…).
Deterioramento cognitivo in un quadro di decadimento psico-organico. (…) Il paziente presenta perdita dell'autonomia e necessita di aiuto nelle ADL e IADL” [attività strumentale della vita quotidiana] cfr. doc. 9).
Appare perciò conclamata, sulla base delle risultanze documentali e dell'esame della persona interdicenda, la situazione che impone ai sensi dell'art. 414 c.c. la dichiarazione di interdizione della parte convenuta.
Nella specie, un provvedimento di Amministrazione di Sostegno o di inabilitazione sarebbe infatti del tutto insufficiente a tutelare la parte convenuta in modo adeguato. Osserva il Collegio, con riferimento alla non applicabilità dell'istituto dell'Amministrazione di
Sostegno al caso di specie come, da un lato, all'amministratore non possano essere attribuiti i poteri esercitati dal tutore (sentenza n. 440\05 Corte Costituzionale) e, dall'altro, come l'amministratore non potrebbe sostituirsi alla persona amministrata nelle decisioni di natura personale essendo esclusa dalle disposizioni di cui all'art 411, comma 1 c.p.c. l'estensione all'amministratore di sostegno dei poteri previsti in capo al tutore dagli artt.. 357, 358 e 371 cc.
In tale contesto ed in applicazione dei criteri posti dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
n. 13584\06), nella vicenda in esame, l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione alla parte convenuta in termini di assistenza, cura della persona e di gestione patrimoniale.
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdetta senza l'intervento o con l'assistenza del tutore.
Si dà atto che la sorella ricorrente è disponibile ad essere nominata tutrice.
Non si pongono le spese di lite a carico della parte convenuta non costituita in giudizio, stante il rapporto di parentela fra le parti e la mancata opposizione alla domanda attorea.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al giudice tutelare copia in carta libera della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, viste le conclusioni del P.M., rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
- Dichiara l'interdizione di nato a [...], l'[...], Controparte_1
( ; CodiceFiscale_2
- Nulla in punto spese di lite;
- Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea in data 5.3.2025.
IL PRESIDENTE rel./est.
Alessandro Scialabba