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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/05/2025, n. 2208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2208 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE
ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 19402/2024 R.G.Oggi 6 maggio 2025 h.
14.40 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono:
per parte ricorrente: avv. RAMPANTI SALVATORE
per parte convenuta: avv. AMELOTTI DANILA e dott.ssa FEDERICA
CATENA ai fini della pratica forense
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa
Le parti precisano le conclusioni come segue:
parte attrice: richiama le conclusioni in atti parte convenuta: richiama le conclusioni in atti
Le parti discutono la causa: parte ricorrente evidenzia che non è contestato che il recesso è avvenuto il 21 dicembre 2023 con cessazione anticipata il 21 giugno 2024 ma il canone di locazione deve essere corrisposto solo fino al 30 giugno 2024. Richiama l'art. 4 legge 392 del 1978 e il recesso ha avuto esecuzione e cita Tribunale Bari, sentenza 2106 del 2021 e altre e il regime di vigenza il canone annuale era da parte in rate mensili anticipate. Ribadisce di aver corrisposto tutti i canoni fino al 21 giugno 2024.
Contesta pt 10 della memoria di controparte.
Su richiesta di chiarimenti del giudice parte opposta conferma che l'importo richiesto in fase monitoria è fino al 30 giugno 2024 e non fino al 21 giugno
2024.
Parte opposta conferma e richiama la comparsa e ribadisce che si tratta di locazione commerciale con autonomia contrattuale e il contratto precisa che la rata è mensile anticipata. Il riconoscimento del debito fino a fine giudice è addirittura nel verbale di riconsegna (doc. 3).
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice Ivana Peila,
all'esito della camera di consiglio;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 19402/2024 R.G.,
promossa da:
elettivamente domiciliata in Torino alla via Dante Di Nanni n. Parte_1
48 presso lo studio dell'avv. Salvatore Rampanti che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte opponente contro elettivamente domiciliata in Torino alla via Vassalli Controparte_1
Eandi n. 18 lo studio dell'avv. Danila Amelotti che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte opposta
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo in materia di pagamento di canoni di locazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte opponente: “accertare e dichiarare nullo e/o illegittimo e, comunque, privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto ovvero procedere al suo annullamento per i motivi meglio evidenziati in atti e, per l'effetto, disporne la revoca poiché del tutto infondato sia in fatto, che in diritto, con ogni conseguente statuizione del caso. Accertare e dichiarare che la Pt_1
nulla deve alla società opposta per i motivi meglio evidenziati in atti e,
[...]
per l'effetto, rigettare ogni e qualsiasi istanza ex adverso formulata in giudizio nei confronti dell'ingiunta/opponente poiché del tutto infondata sia in fatto, che in diritto, con ogni conseguente statuizione del caso. Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande, nel merito ed in via subordinata: accertare e dichiarare l'esatto ed effettivo ammontare di quanto eventualmente dovuto dalla per i Parte_1
titoli dedotti in giudizio per i motivi meglio evidenziati in atti e, per l'effetto, dichiararla tenuta e condannarla al pagamento nei confronti della società opposta solo di quanto giusto e provato in corso di causa. In ogni caso: accertare e Dichiarare l'ingiustificata gravatorietà dell'antagonista azione giudiziaria e la temerarietà del comportamento processuale di controparte per i motivi meglio evidenziati in atti e, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare la al pagamento in favore della società Controparte_2
opponente di una somma risarcitoria ex art. 96, comma 3 c.p.c. da determinarsi/liquidarsi in via equitativa nella misura ritenuta di giustizia.
In ogni caso, con il favore delle spese, competenze ed onorari di lite, anche per l'attività di assistenza e consulenza stragiudiziale (Cfr. Doc. 22), oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% ex D.M. n. 55/2014,
C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, sulle parti imponibili, come per legge”.
* * *
Per parte convenuta opposta: “respingere tutte le domande formulata dalla confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 5233/2024 Parte_1
opposto; dichiarare tenuto e condannare la al pagamento in favore Parte_1
della di una somma risarcitoria ex art. 96, comma 3 Controparte_2
c.p.c., da determinarsi/liquidarsi in via equitativa nella misura ritenuta di giustizia;
dichiarare in ogni caso tenuta e condannare la al Parte_1
pagamento in favore della dell'importo di Euro Controparte_2
791,02, o della diversa somma in corso di causa accertata, oltre gli interessi di mora dalla scadenza della fattura sino al saldo, oltre alle spese di procedura liquidate in Euro 473,00, oltre rimborso forfettario 15% CPA ed IVA, oltre ad Euro 76,00 per esposti non imponibili.
Con il favore delle spese di lite”.
* * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Condizione di procedibilità. La domanda giudiziale è proponibile avendo le parti esperito senza esito positivo, la procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 comma primo bis del d. lgs n. 28 del 2010 e s.m.i.
2. Riferimenti normativi e giurisprudenziali.
2.1 Opposizione a decreto ingiuntivo.
Si ricorda il principio di diritto secondo il quale “nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, in cui il contraddittorio è eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti. Precisamente, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore ed all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, e ciò esplica i suoi effetti anche in tema di onere della prova” (Cass. civ., Sez. VI-III, 11 marzo 2011, n. 5915; Cass.
Civ., Sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718), con la conseguenza che incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ., Sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807). Per contro, “il convenuto che non si limiti a contestare genericamente l'assunto attoreo, ma contrapponga ad esso una difesa articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda, propone un'eccezione in senso sostanziale, di cui è tenuto a fornire la dimostrazione, ex art. 2697 c.c., restando, invece, sottratto all'assolvimento di tale onere probatorio allorquando, pur arricchendo e colorando i fatti narrati dall'attore, si limiti a negare l'esistenza del rapporto con quest'ultimo, senza fornirne una ricostruzione alternativa” (Cass. civ.,
Sez. II, 11 gennaio 2017, n. 440).
2.2 Recesso.
L'art. 27, comma ottavo, della legge n. 392 del 1978 dispone che
“indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata”.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “ove il conduttore si avvalga della facoltà di recesso per gravi motivi, è comunque tenuto al pagamento del canone fino alla scadenza del termine semestrale di preavviso, indipendentemente dal fatto che il rilascio sia avvenuto in data anteriore”
(Cass. civ., Sez. VI-III, 24 maggio 2017, n. 13092; Id., Sez. III, 14 giugno
2016, n. 12157 secondo cui “nel caso di recesso del conduttore ex art. 27, ultimo comma, della l. n. 392 del 1978, l'effetto risolutivo della locazione si produce al momento del compimento del periodo di preavviso, sicché i canoni devono essere corrisposti sino alla scadenza del termine semestrale indipendentemente dal momento di materiale rilascio dell'immobile”) e che
“le parti, nella loro autonomia negoziale, possono fissare un termine di preavviso inferiore a quello semestrale previsto dall'art. 27 della legge n. 392 del 1978 per il recesso del conduttore, il cui esercizio fa sorgere l'obbligo di corrispondere i canoni sino al compimento del periodo di preavviso come convenzionalmente stabilito” (Cass. civ., Sez. VI-III, 19 settembre 2019, n.
23424).
3. Considerazioni in fatto ed in diritto.
Fin dalla fase monitoria, la difesa del locatore ha prodotto sia il contratto di locazione regolarmente registrato che la comunicazione di recesso inviata dal conduttore in data 21 dicembre 2023 (doc. 1-2) nonché il verbale di rilascio dell'immobile avvenuto in data 10 giugno 2024 (doc. 3) ed ha richiesto ed ottenuto il d.i. opposto per la morosità di € 791,02 relativa alla residua parte del canone del mese di giugno 2024.
Secondo la tesi di parte opponente, tale somma non è dovuta poiché
l'efficacia del contratto è cessata alla scadenza dei sei mesi dalla comunicazione del recesso avvenuta il 21 dicembre 2023, ossia in data 21 giugno 2024 con rilascio anticipato dell'immobile in data 10 giugno 2024.
Come correttamente argomentato dalla difesa di parte opposta, tale tesi è destituita di fondamento poiché le parti nel contratto avevano espressamente richiamato il termine di legge per il c.d. preavviso di mesi sei ed il canone era stato previsto nella misura annua di € 22.800,00 oltre iva, da corrispondere in rate mensili anticipate di € 1.900,00 oltre iva.
Sulla base di principi di diritto costantemente ribaditi dal Supremo Collegio e sopra citati, il conduttore deve corrispondere il canone di locazione sino alla scadenza del termine semestrale indipendentemente dal momento di materiale rilascio dell'immobile.
Il recesso del conduttore deve tuttavia avvenire entro il termine semestrale della scadenza del contratto e, nel caso di specie, il contratto era stato stipulato dal 1° novembre 2017 al 31 ottobre 2023, con la conseguenza che il recesso comunicato in data 21 dicembre 2023 deve ritenersi inefficace poiché tardivo, con conseguente rinnovo tacito del contratto.
La società locatrice ha tuttavia acconsentito alla risoluzione anticipata (pur irritualmente richiesta) del contratto, accettando la consegna dell'immobile in data 10 giugno 2024, con espressa indicazione dell'obbligo di pagamento del canone di locazione fino al 30 giugno 2024 e ciò in conformità alla disciplina codicistica richiamata altresì nel contratto secondo cui il canone di locazione deve essere corrisposto per ciascun mese a prescindere dal godimento frazionato.
Per questi motivi
si rigetta l'opposizione e si conferma integralmente il d.i. opposto.
4. Spese di lite.
4.1 Principio della soccombenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo a norma del d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i. (valore della controversia fino ad € 1.100,00, tariffa media).
4.2. Responsabilità aggravata.
La Corte di Cassazione ha evidenziato che “il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111
Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive” (Cass. civ.,
Sez. III, 30 dicembre 2023, n. 36591) e “ricorre quando la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave” (Cass. civ., Sez.
VI-II, 4 marzo 2022, n. 7222).
La domanda di parte convenuta opposta di condanna della controparte alla c.d. responsabilità aggravata ex art. 96, comma terzo, c.p.c. non merita accoglimento per assenza dei presupposti della mala fede e colpa grave e ciò anche avuto riguardo all'omessa chiara esposizione dei fatti (con rilievo della tardività del recesso) da parte del locatore.
p.q.m.
il giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 644 e 429 c.p.c., - rigetta l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
visto l'art. 91 c.p.c.
- dichiara tenuta e condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite a favore di parte opposta che liquida in € 2.258,00 per competenze professionali (fase di mediazione: € 63,00 per attivazione ed € 246,00 per trattazione;
presente giudizio: € 131,00 per fase di studio, € 131,00 per fase introduttiva, € 200,00 per fase istruttoria e di trattazione ed € 200,00 per fase decisionale) ed € 48,80 per le spese della fase di mediazione obbligatoria, oltre accessori di legge come richiesti;
- rigetta la domanda di condanna alla responsabilità aggravata di cui all'art. 96, comma terzo, c.p.c.
Torino, 6 maggio 2025.
Il giudice
Ivana Peila
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE
ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 19402/2024 R.G.Oggi 6 maggio 2025 h.
14.40 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono:
per parte ricorrente: avv. RAMPANTI SALVATORE
per parte convenuta: avv. AMELOTTI DANILA e dott.ssa FEDERICA
CATENA ai fini della pratica forense
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa
Le parti precisano le conclusioni come segue:
parte attrice: richiama le conclusioni in atti parte convenuta: richiama le conclusioni in atti
Le parti discutono la causa: parte ricorrente evidenzia che non è contestato che il recesso è avvenuto il 21 dicembre 2023 con cessazione anticipata il 21 giugno 2024 ma il canone di locazione deve essere corrisposto solo fino al 30 giugno 2024. Richiama l'art. 4 legge 392 del 1978 e il recesso ha avuto esecuzione e cita Tribunale Bari, sentenza 2106 del 2021 e altre e il regime di vigenza il canone annuale era da parte in rate mensili anticipate. Ribadisce di aver corrisposto tutti i canoni fino al 21 giugno 2024.
Contesta pt 10 della memoria di controparte.
Su richiesta di chiarimenti del giudice parte opposta conferma che l'importo richiesto in fase monitoria è fino al 30 giugno 2024 e non fino al 21 giugno
2024.
Parte opposta conferma e richiama la comparsa e ribadisce che si tratta di locazione commerciale con autonomia contrattuale e il contratto precisa che la rata è mensile anticipata. Il riconoscimento del debito fino a fine giudice è addirittura nel verbale di riconsegna (doc. 3).
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice Ivana Peila,
all'esito della camera di consiglio;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 19402/2024 R.G.,
promossa da:
elettivamente domiciliata in Torino alla via Dante Di Nanni n. Parte_1
48 presso lo studio dell'avv. Salvatore Rampanti che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte opponente contro elettivamente domiciliata in Torino alla via Vassalli Controparte_1
Eandi n. 18 lo studio dell'avv. Danila Amelotti che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte opposta
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo in materia di pagamento di canoni di locazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte opponente: “accertare e dichiarare nullo e/o illegittimo e, comunque, privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto ovvero procedere al suo annullamento per i motivi meglio evidenziati in atti e, per l'effetto, disporne la revoca poiché del tutto infondato sia in fatto, che in diritto, con ogni conseguente statuizione del caso. Accertare e dichiarare che la Pt_1
nulla deve alla società opposta per i motivi meglio evidenziati in atti e,
[...]
per l'effetto, rigettare ogni e qualsiasi istanza ex adverso formulata in giudizio nei confronti dell'ingiunta/opponente poiché del tutto infondata sia in fatto, che in diritto, con ogni conseguente statuizione del caso. Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande, nel merito ed in via subordinata: accertare e dichiarare l'esatto ed effettivo ammontare di quanto eventualmente dovuto dalla per i Parte_1
titoli dedotti in giudizio per i motivi meglio evidenziati in atti e, per l'effetto, dichiararla tenuta e condannarla al pagamento nei confronti della società opposta solo di quanto giusto e provato in corso di causa. In ogni caso: accertare e Dichiarare l'ingiustificata gravatorietà dell'antagonista azione giudiziaria e la temerarietà del comportamento processuale di controparte per i motivi meglio evidenziati in atti e, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare la al pagamento in favore della società Controparte_2
opponente di una somma risarcitoria ex art. 96, comma 3 c.p.c. da determinarsi/liquidarsi in via equitativa nella misura ritenuta di giustizia.
In ogni caso, con il favore delle spese, competenze ed onorari di lite, anche per l'attività di assistenza e consulenza stragiudiziale (Cfr. Doc. 22), oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% ex D.M. n. 55/2014,
C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, sulle parti imponibili, come per legge”.
* * *
Per parte convenuta opposta: “respingere tutte le domande formulata dalla confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 5233/2024 Parte_1
opposto; dichiarare tenuto e condannare la al pagamento in favore Parte_1
della di una somma risarcitoria ex art. 96, comma 3 Controparte_2
c.p.c., da determinarsi/liquidarsi in via equitativa nella misura ritenuta di giustizia;
dichiarare in ogni caso tenuta e condannare la al Parte_1
pagamento in favore della dell'importo di Euro Controparte_2
791,02, o della diversa somma in corso di causa accertata, oltre gli interessi di mora dalla scadenza della fattura sino al saldo, oltre alle spese di procedura liquidate in Euro 473,00, oltre rimborso forfettario 15% CPA ed IVA, oltre ad Euro 76,00 per esposti non imponibili.
Con il favore delle spese di lite”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Condizione di procedibilità. La domanda giudiziale è proponibile avendo le parti esperito senza esito positivo, la procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 comma primo bis del d. lgs n. 28 del 2010 e s.m.i.
2. Riferimenti normativi e giurisprudenziali.
2.1 Opposizione a decreto ingiuntivo.
Si ricorda il principio di diritto secondo il quale “nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, in cui il contraddittorio è eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti. Precisamente, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore ed all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, e ciò esplica i suoi effetti anche in tema di onere della prova” (Cass. civ., Sez. VI-III, 11 marzo 2011, n. 5915; Cass.
Civ., Sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718), con la conseguenza che incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ., Sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807). Per contro, “il convenuto che non si limiti a contestare genericamente l'assunto attoreo, ma contrapponga ad esso una difesa articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda, propone un'eccezione in senso sostanziale, di cui è tenuto a fornire la dimostrazione, ex art. 2697 c.c., restando, invece, sottratto all'assolvimento di tale onere probatorio allorquando, pur arricchendo e colorando i fatti narrati dall'attore, si limiti a negare l'esistenza del rapporto con quest'ultimo, senza fornirne una ricostruzione alternativa” (Cass. civ.,
Sez. II, 11 gennaio 2017, n. 440).
2.2 Recesso.
L'art. 27, comma ottavo, della legge n. 392 del 1978 dispone che
“indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata”.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “ove il conduttore si avvalga della facoltà di recesso per gravi motivi, è comunque tenuto al pagamento del canone fino alla scadenza del termine semestrale di preavviso, indipendentemente dal fatto che il rilascio sia avvenuto in data anteriore”
(Cass. civ., Sez. VI-III, 24 maggio 2017, n. 13092; Id., Sez. III, 14 giugno
2016, n. 12157 secondo cui “nel caso di recesso del conduttore ex art. 27, ultimo comma, della l. n. 392 del 1978, l'effetto risolutivo della locazione si produce al momento del compimento del periodo di preavviso, sicché i canoni devono essere corrisposti sino alla scadenza del termine semestrale indipendentemente dal momento di materiale rilascio dell'immobile”) e che
“le parti, nella loro autonomia negoziale, possono fissare un termine di preavviso inferiore a quello semestrale previsto dall'art. 27 della legge n. 392 del 1978 per il recesso del conduttore, il cui esercizio fa sorgere l'obbligo di corrispondere i canoni sino al compimento del periodo di preavviso come convenzionalmente stabilito” (Cass. civ., Sez. VI-III, 19 settembre 2019, n.
23424).
3. Considerazioni in fatto ed in diritto.
Fin dalla fase monitoria, la difesa del locatore ha prodotto sia il contratto di locazione regolarmente registrato che la comunicazione di recesso inviata dal conduttore in data 21 dicembre 2023 (doc. 1-2) nonché il verbale di rilascio dell'immobile avvenuto in data 10 giugno 2024 (doc. 3) ed ha richiesto ed ottenuto il d.i. opposto per la morosità di € 791,02 relativa alla residua parte del canone del mese di giugno 2024.
Secondo la tesi di parte opponente, tale somma non è dovuta poiché
l'efficacia del contratto è cessata alla scadenza dei sei mesi dalla comunicazione del recesso avvenuta il 21 dicembre 2023, ossia in data 21 giugno 2024 con rilascio anticipato dell'immobile in data 10 giugno 2024.
Come correttamente argomentato dalla difesa di parte opposta, tale tesi è destituita di fondamento poiché le parti nel contratto avevano espressamente richiamato il termine di legge per il c.d. preavviso di mesi sei ed il canone era stato previsto nella misura annua di € 22.800,00 oltre iva, da corrispondere in rate mensili anticipate di € 1.900,00 oltre iva.
Sulla base di principi di diritto costantemente ribaditi dal Supremo Collegio e sopra citati, il conduttore deve corrispondere il canone di locazione sino alla scadenza del termine semestrale indipendentemente dal momento di materiale rilascio dell'immobile.
Il recesso del conduttore deve tuttavia avvenire entro il termine semestrale della scadenza del contratto e, nel caso di specie, il contratto era stato stipulato dal 1° novembre 2017 al 31 ottobre 2023, con la conseguenza che il recesso comunicato in data 21 dicembre 2023 deve ritenersi inefficace poiché tardivo, con conseguente rinnovo tacito del contratto.
La società locatrice ha tuttavia acconsentito alla risoluzione anticipata (pur irritualmente richiesta) del contratto, accettando la consegna dell'immobile in data 10 giugno 2024, con espressa indicazione dell'obbligo di pagamento del canone di locazione fino al 30 giugno 2024 e ciò in conformità alla disciplina codicistica richiamata altresì nel contratto secondo cui il canone di locazione deve essere corrisposto per ciascun mese a prescindere dal godimento frazionato.
Per questi motivi
si rigetta l'opposizione e si conferma integralmente il d.i. opposto.
4. Spese di lite.
4.1 Principio della soccombenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo a norma del d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i. (valore della controversia fino ad € 1.100,00, tariffa media).
4.2. Responsabilità aggravata.
La Corte di Cassazione ha evidenziato che “il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111
Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive” (Cass. civ.,
Sez. III, 30 dicembre 2023, n. 36591) e “ricorre quando la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave” (Cass. civ., Sez.
VI-II, 4 marzo 2022, n. 7222).
La domanda di parte convenuta opposta di condanna della controparte alla c.d. responsabilità aggravata ex art. 96, comma terzo, c.p.c. non merita accoglimento per assenza dei presupposti della mala fede e colpa grave e ciò anche avuto riguardo all'omessa chiara esposizione dei fatti (con rilievo della tardività del recesso) da parte del locatore.
p.q.m.
il giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 644 e 429 c.p.c., - rigetta l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
visto l'art. 91 c.p.c.
- dichiara tenuta e condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite a favore di parte opposta che liquida in € 2.258,00 per competenze professionali (fase di mediazione: € 63,00 per attivazione ed € 246,00 per trattazione;
presente giudizio: € 131,00 per fase di studio, € 131,00 per fase introduttiva, € 200,00 per fase istruttoria e di trattazione ed € 200,00 per fase decisionale) ed € 48,80 per le spese della fase di mediazione obbligatoria, oltre accessori di legge come richiesti;
- rigetta la domanda di condanna alla responsabilità aggravata di cui all'art. 96, comma terzo, c.p.c.
Torino, 6 maggio 2025.
Il giudice
Ivana Peila