Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/04/2025, n. 2244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2244 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9143/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9143/2024 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. SIMONA C.F._1
FILIPPA D'AGATA, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
nato a [...] il Controparte_1
02/08/1969 (C.F.: ); C.F._2
- resistente contumace -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege –
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.09.2024 ha Parte_1
adito questo Tribunale chiedendo la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Catania il 05.09.1990 con
, trascritto nel Registro di Stato Civile del Controparte_1
Comune di Catania, Anno 1990, Atto n. 1020, Parte II, Serie A, dal quale sono nati i figli (12/07/1986), Per_1 Per_2
(05/11/1988) e (23/01/1995), tutti maggiorenni ed Per_3
economicamente indipendenti.
Ha dedotto, a fondamento della domanda, di essersi separata dal marito giusta sentenza n. 2793/2011 del 10.08.2011 di questo
Tribunale e che dalla data di comparizione personale davanti al
Presidente i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Il resistente non si è costituito in giudizio, Controparte_1
nonostante la regolarità della notifica.
All'udienza di comparizione è comparso anche il resistente, sebbene non costituito, il quale ha dichiarato di associarsi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
______________
In via preliminare va dichiarata la contumacia di parte convenuta.
Nel merito, la domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
va accolta in quanto ricorrono le condizioni previste CP_1
dagli artt. 2 e 3 n 2 lett. B l n 898/1970.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2., l. I dicembre 1970, n. 898 e succ. modif., la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il
2 tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70, come modificato da ultimo dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ... . /In tutti i predetti casi,
per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi
protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella
procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di
separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi
(sentenza n. 2739/2011 del 10/08/2011 di questo Tribunale).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla quale il Pubblico Ministero non si è opposto.
Su nessun'altra domanda è chiamato a pronunciarsi il Tribunale, non essendo stata avanzata nessun tipo di pretesa di natura economica ed essendo i figli maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, in assenza di opposizione alla domanda e in difetto di una parte soccombente.
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P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9143/2024 R.G.;
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Catania il 05/09/1990 tra e Parte_1 [...]
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del CP_1
comune di Catania, Atto n. 1020, Parte II, Serie A, anno 1990;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Catania in data 17.04.2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
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