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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/10/2025, n. 9366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9366 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica e in persona del Giudice Onorario dr.ssa Maria Corvino ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 29722/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto impugnativa del provvedimento di ingiunzione di pagamento, pendente
TRA
, nella qualità di legale rappresentante ed amministratore della Parte_1 società , rappresentato e difeso, giusta procura Parte_2 in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Paolo Passarelli ( in sostituzione del precedente difensore) elettivamente domiciliato in Sant'Arpino (CE) alla via Censorino n. 47;
ATTORE
E
in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura generale ad lites, dall'Avv. Elena Lauritano dell'Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente in Napoli, alla via S. Lucia n.81
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dare atto che l'udienza ex art. 281 sexies .p.c. del 13.10.2025 si è svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. 10/10/ 2022 n. 149 che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle predette note.
Pertanto, preso atto della comparizione delle parti all'udienza mediante il deposito delle note di trattazione scritta del 13.10.2025 e che nessuna delle parti ha richiesto la trattazione in presenza, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita - ai sensi del citato art. 127 ter c.p.c. - dal deposito di note, decide la causa con la presente sentenza.
Deve altresì premettersi che il Giudice ha ricevuto il presente procedimento già nella fase della decisione dopo che il precedente GI ha ammesso l'istruttoria documentale delle parti relativamente al giudizio intrapreso da , nella qualità di legale rappresentante Parte_1 ed amministratore della società , contro la Parte_2 CP_1
[...]
In fatto la ditta attrice ha dedotto di essere risultata beneficiaria, nell'ambito delle attività di
Formazione Professionale inserite nel progetto AIFA, di un contributo di € 92.400,00, e di aver convenuto in giudizio la chiedendo, previa sospensione dell'efficacia Controparte_1 esecutiva del provvedimento impugnato, l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento n.0556670 dell'11.11.2022 di € 21.196,94 - di cui € 17.683,88 a titolo di revoca parziale del contributo precedentemente erogato ed € 3.513,06 per interessi - notificato dalla CP_1 alla (già ).
[...] Controparte_2 Controparte_3
Nel premettere di non aver mai ricevuto comunicazione del provvedimento della CP_1 di revoca parziale del contributo concesso così come degli esiti della verifica effettuata
[...] dallo STAP (Settore Tecnico Amministrativo Provinciale) di Napoli alla base del taglio - nella misura di € 17.683,88 - del finanziamento già liquidato, l'odierno istante, lamentando la mancata notifica dell' ingiunzione di pagamento quale legittimata passiva al pagamento stesso ancorché garantita da polizza fideiussoria, eccepiva l'illegittimità del provvedimento, emesso, a suo avviso, in assenza di uno specifico atto amministrativo di revoca motivato, in violazione del principio dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi di cui agli artt. 1 e 3 della legge
241/1990.
Evidenziava, altresì, come il provvedimento di revoca fosse stato assunto senza che lo stesso istante avesse partecipato quale controinteressata all'attività procedimentale posta in essere dalla deduceva, quindi, l'illegittimità e l'arbitrarietà del recupero Controparte_1 dell'importo da parte della attraverso l'escussione della polizza fideiussoria Controparte_1 garantita dalla (in nome della fallita . Controparte_2 CP_3
Ciò posto concludeva chiedendo di sospendere l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento, costituendo a suo avviso l'attivata procedura di recupero coattivo danno grave ed irreparabile per la ditta , impossibilitata, nel caso, a poter contestare l'atto Parte_2 di restituzione delle somme erogate in eccedenza al finanziamento concesso;
nel merito, ed in accoglimento dell'opposizione, di accertare e dichiarare la nullità del provvedimento di ingiunzione notificato alla per l'escussione della polizza fideiussoria n. Controparte_2
4313914 per violazione e falsa applicazione della legge 241/1990 e della legge 15/2005 stante l'assenza di un atto amministrativo motivato e, per l'effetto di revocare il provvedimento, con vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge.
Con comparsa di costituzione e risposta del 03.04.2023, si costituiva in giudizio la CP_1 che, contestata sinteticamente la domanda attorea, ne chiedeva il rigetto in quanto,
[...]
a suo avviso, improponibile, improcedibile, inammissibile ed infondata in fatto e in diritto. Preliminarmente la convenuta eccepiva la carenza di legittimazione attiva della società
per aver riguardato la procedura di ingiunzione di pagamento solo la Parte_2 società garante.
Sul punto, ed a conferma della legittimità del suo operato, rimarcava come la polizza fideiussoria rilasciata rientrasse nell'ambito delle “c.d. garanzie autonome”, caratterizzate dall'impegno del garante a pagare, senza alcuna facoltà di opporre al creditore beneficiario eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista, in deroga agli artt. 1936, 1941 e 1945 cod. civ.; a riprova dell'autonomia del contratto l'intervenuto pagamento, in data
21.12.2022, dell'importo dovuto da parte della Controparte_2
Tanto precisato, la convenuta eccepiva l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda proposta dall' attrice precisando che:
• a seguito dell'avviso pubblico per la presentazione di progetti per la realizzazione di attività formative volte all'inserimento lavorativo, denominato “Progetto AIFA”, con repertorio n. 0837 del 02.09.2003 era stato stipulato l'Atto di Concessione relativo al progetto codice ufficio n.° 276 con il soggetto beneficiario Parte_2
e con il medesimo atto di concessione era stato assegnato un finanziamento pari ad
€ 92.400,00;
• del predetto importo era stata già erogata la somma di € 73.920,00 a titolo di I° e II° acconto e la Ditta beneficiaria, a garanzia dell'importo erogato a titolo di II° acconto pari ad € 36.960,00, aveva prestato a favore della la polizza Controparte_1 fideiussoria n.
4.313.914HH del 29.06.2004 emessa dalla Controparte_3
oggi
[...] Controparte_4
• con l'indicata polizza, il garante si era obbligato, irrevocabilmente ed incondizionatamente, a rimborsare alla l'importo garantito Controparte_1 qualora il contraente la polizza non avesse restituito l'importo stesso entro 15 gg dalla data di ricezione della richiesta formulata dalla e si era impegnato CP_1 altresì ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta, a nulla rilevando, a tal fine, eventuale eccezione e/o opposizione proposta dal contraente.
Ciò posto la convenuta riferiva che la non aveva CP_1 Parte_3 ottemperato ad alcuni tra gli obblighi previsti dall'atto di concessione come accertato dalla verifica effettuata in data 30.09.2009 dal Settore T.A.P. di Napoli previa ammissibilità delle spese pari ad € 56.236,12, ma con un taglio di € 17.683,88 sul finanziamento liquidato, da cui discendeva
• l'avvio, con nota prot. 0863326 del 09.10.2009, indirizzata anche alla Società Uni
One Assicurazioni S.p.A., alle procedure volte alla revoca dell'agevolazione concessa
– conclusasi poi con l'emissione del D.D. n. 45 del 15.02.2011, notificato con nota prot. 0145389 del 23.02.2011- con contestuale richiesta della restituzione dell'importo di € 17.683,88 già erogato, oltre interessi e rivalutazione;
• le successive note dell'Avvocatura Regionale prot. 0371864 dell'11.05.2011 e prot.
0172432 del 18.03.2019 con le quali era stata reiterata la richiesta di restituzione degli importi erogati in eccedenza.
• l'emissione da parte della dell'ingiunzione di pagamento non Controparte_1 avendo la società assicuratrice provveduto al pagamento di quanto richiesto.
Ricostruita negli anzidetti termini l'intera vicenda, la convenuta contestava CP_1
l'avanzata eccezione di nullità dell'ingiunzione dedotta da controparte per violazione e falsa applicazione della legge 241/90 assumendo che il decreto di revoca non era un atto amministrativo ma di costituzione in mora e, pertanto, non soggetto al procedimento di cui alla richiamata normativa.
Né era possibile per l'attuale attore eccepire un presunto difetto di motivazione del Decreto
Dirigenziale di revoca, dovendo, di contro, fornire la prova del suo esatto adempimento a tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'atto di concessione, fermo restando che nel citato decreto di revoca, a suo parere, erano ampiamente motivate le ragioni della revoca parziale.
Nell'opporsi, infine, all'istanza di sospensione dell'ingiunzione non ricorrendone, a suo parere, i presupposti di legge stante l'infondatezza della pretesa e l'assenza del pregiudizio imminente ed irreparabile, concludeva per la carenza di legittimazione attiva dell'opponente e nel merito, di rigettare l'opposizione proposta perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Successivamente nelle memorie difensive, entrambe le parti si riportavano, sostanzialmente, agli atti e alle domande, conclusioni già rassegnate.
Tali essendo, in sintesi, i fatti per cui è causa, è ora possibile passare all'esame della controversia esaminando, preliminarmente, le questioni di carattere pregiudiziale.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di parte convenuta circa l'eccepito difetto di legittimazione attiva dell'attore ad agire nel presente giudizio sull'assunto che l'ingiunzione di pagamento è stata notificata esclusivamente alla società garante.
Sul punto, deve ritenersi regolare la procedura dell'Amministrazione avuto riguardo della qualificazione giuridica della polizza fideiussoria n.
4.313.914HH del 29.06.2004 stipulata dalla società con la in favore della Parte_2 Controparte_3 CP_1 se le condizioni generali di polizza, nella parte in cui precludono al garante la
[...] possibilità di opporre all'Ente beneficiario alcuna eccezione e rendono esigibile la garanzia per effetto di una semplice richiesta scritta da parte dello stesso, depongono inequivocabilmente per un contratto autonomo di garanzia: elemento caratteristico della fattispecie negoziale in esame è quello di “autonomizzare” il rapporto di garanzia, che impegna a pagare illico et immediate l'indennizzo e/o risarcimento previsto dalla polizza senza alcuna facoltà per il garante – ed a fortiori per il debitore principale – di opporre al creditore beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista (cfr. Cass.,
Sez. Un., 18.02.2010 n. 3947; Cass., Sez. I, 31.10.2019 n. 28204) “Nella fattispecie del contratto autonomo di garanzia viene meno ogni vincolo di accessorietà tra l'obbligazione del garante e quella del garantito, con l'ovvia conseguenza che se il primo è tenuto ad adempiere di regola senza eccezioni l'obbligazione inadempiuta del secondo, nessuna eccezione potrà perciò essere opposta riguardo alla prova del credito” (cfr. anche Cass., Sez. I , 21.01.2020
n. 1186).
Il principio di diritto è rintracciabile nelle SS.UU. Cass. n. 3947/2020, in cui la Suprema
Corte ha ritenuto che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, escluso il caso in cui vi sia una evidente discrasia dell'intero contenuto della convenzione negoziale rispetto al contratto autonomo di garanzia.
Nel momento in cui il garante versa l'importo a seguito dell'escussione del beneficiario della polizza, questi ha diritto di rivalsa nei confronti del mandante.
Quest'ultimo, se ritiene il pagamento non dovuto, può contare sull'azione di ripetizione nei confronti del creditore che abbia escusso il pagamento senza averne diritto.
Proprio in forza dell'autonomia di tale garanzia, neanche il garante può opporre circostanze di fatto o eccezioni inerenti il rapporto principale, ma può esclusivamente contestare al beneficiario eventuali condotte immediatamente abusive o fraudolenti, quali exceptio doli, valutate in chiave oggettiva.
In estrema sintesi, il Contraente di una polizza assicurativa a prima e semplice richiesta scritta – come nel caso di specie - non può impugnare direttamente l'ingiunzione di pagamento notificata alla sola società assicuratrice garante poiché garanzia prestata è divenuta un contratto autonomo di garanzia, diverso da quello sottostante.
Cionondimeno, il contraente può agire contro il beneficiario (o l'assicuratrice) solo dopo che il pagamento è avvenuto, per contestare il diritto al rimborso se dovesse ritenere che l'escussione della polizza sia stata illegittima così come potrebbe anche agire in regresso contro il beneficiario per ottenere il rimborso se dovesse ritenere l'escussione ingiusta.
Su tali premesse, a nulla rilevando la comunicazione della alla Parte_2 società di non erogare l'importo garantito dalla polizza fideiussoria in difetto degli CP_2 elementi di diritto in capo all'Ente, non viene comunque in dubbio la possibilità per la ditta
(contraente) di poter, successivamente, agire legalmente contro la Controparte_1 (beneficiaria) per contestare il diritto al rimborso donde la sussistenza, nel presente giudizio, della legittimazione attiva della Parte_4
Passando ora al merito della vicenda, deve rilevarsi che la domanda della parte attrice in quanto infondata non merita accoglimento.
In effetti, quale unico motivo di impugnativa parte attrice ha addotto, per quello che rileva in questa sede, la presunta illegittimità e nullità del provvedimento ingiuntivo per la mancanza di motivazione nel provvedimento di parziale revoca del finanziamento erogato, tanto in violazione della legge 241/90.
Orbene, pur non condividendosi l'assunto di parte convenuta secondo il quale un provvedimento di revoca non è atto amministrativo per cui non sarebbe necessario seguire il procedimento amministrativo, si osserva tuttavia che tanto nelle note indirizzate dalla alla con richiesta di restituzione del Controparte_1 Parte_4 maggior importo quanto nel Decreto Dirigenziale n. 45 del 15.02.2011 – presuntivamente notificato all'istante con nota prot. n. 0145389 del 23.02.2011 - di revoca parziale del finanziamento assegnato, viene fatto esplicito riferimento, a giustificazione della decurtazione operata, alle attività di verifica della certificazione finale effettuata in data
30.09.2009 dal Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di Napoli a seguito delle quali, in ragione dell'inottemperanza da parte della ad alcuni obblighi Parte_2 previsti nell'atto di concessione, erano state riconosciute giustificate le spese solo per €
56.236,12 con un taglio di altre spese per l' importo € 17.683,88 sul finanziamento già liquidato.
Quanto alla prova dell' inadempimento a base della decurtazione del finanziamento concesso, si osserva che, in generale, nel rapporto contrattuale, l'onere di provare l'inadempimento spetta al creditore (l'ente pubblico) ma in questo caso specifico, vertendosi in materia di revoca parziale di finanziamento, si applica la regola opposta in quanto è
l'impresa che si trova nella posizione di dover giustificare l' attività preordinata delle spese e l' esatto adempimento degli obblighi previsti per evitare di subite la revoca del beneficio.
In altri termini, l'onere della prova per l' accertamento dell' illegittimità della revoca parziale di finanziamenti, secondo consolidata giurisprudenza, grava sull'impresa beneficiaria, tenuta a dimostrare ( potendolo fare anche in questa sede di accertamento), di aver correttamente adempiuto tutti gli obblighi contrattuali ed a quelli previsti nel bando, mentre l'Ente pubblico ha dedotto e attestato il mancato assolvimento degli obblighi previsti in capo al beneficiario con l' allegata documentazione amministrativa tale da legittimare la parziale escussione della polizza.
In tal senso, e da ultimo, l'Ordinanza della Cassazione Civile, Sez. 1, n. 20300 del 2025 con la quale è stato chiarito che, in tema di accesso a finanziamenti pubblici, spetta all'Impresa beneficiaria, e non all'ente erogatore, dimostrare di aver adempiuto correttamente a tutti gli impegni previsti dal bando e che legittimino l'erogazione del finanziamento, e che attestino l' illegittimità della revoca della polizza.
Peraltro in un rapporto di natura contrattuale come quello derivante dalla concessione di un finanziamento, il creditore ha solo l'obbligo di allegare l'inadempimento della controparte;
spetta invece al debitore (la società beneficiaria) dimostrare di aver adempiuto esattamente alle proprie obbligazioni o che l'inadempimento è dovuto a cause a lui non imputabili, se intende dedurre l' illegittimità della revoca operata dalla CP_1
Secondo la decisione della Suprema Corte, in caso di contenzioso non è sufficiente contestare genericamente la pretesa dell'ente erogatore potendo in questo giudizio di accertamento invece fornire una prova positiva e rigorosa del corretto adempimento di ogni singolo obbligo previsto dal bando e dal provvedimento di concessione al fine di dimostrare l' illegittimità dell' adozione del provvedimento di revoca.
Nel caso che ci occupa, posto che la ha provato la fonte negoziale del Controparte_1 suo diritto allegando gli atti della procedura del finanziamento e i documenti attinenti alla revoca che hanno riguardato l'inadempienza degli obblighi della , Parte_2 come attestati dall' organismo di controllo, spettava a quest'ultima l'onere di provare il fatto estintivo impeditivo dell'altrui pretesa costituito dall'esatto adempimento, o dimostrare l' exceptio doli della beneficiaria tale da invalidare l' anticipata escussione della garanzia.
Appare pertanto dilatoria l' ulteriore richiesta da parte della ditta opponente di rinviare la decisione della causa per consentire la proposizione della querela per la falsità della firma relativa alla comunicazione della revoca del finanziamento, che avrebbe inficiato la procedura dell' escussione della polizza, sia perchè il merito del giudizio presuppone anche implicitamente l' accertamento della revoca, sia perché la querela relativa alla falsità del documento relativo alla comunicazione dell' atto poteva essere presentata dall' opponente anche in modo autonomo e principale e nel corso del giudizio pendente e che al momento non risulta essere stata proposta.
In ogni caso la , ha avuto anche successivamente conoscenza della Parte_2 determinazione della nel 2019 ( cfr pec di avvenuta consegna del Controparte_1
18.03.2019 ( all.8), e non ha mai formulato alcuna contestazione e/o eccezione, o anche una mera richiesta di accesso agli atti per conoscere i motivi della revoca e provare il corretto ed esatto adempimento degli obblighi concessori che le sono stati contestati.
Pertanto allo stato la domanda della parte attrice non può essere accolta.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse, in applicazione del principio della soccombenza, considerata la peculiarità della materia e l' attività difensionale svolta dalle parti, devono essere compensate per 1/3 e per il residuo vanno poste a carico dell'attore nella misura indicata in dispositivo in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n.°55 del 2014 come modificato dal D.M. 147 del 2022 per lo scaglione di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00 in considerazione della natura prevalentemente documentale della causa, senza alcuna attività istruttoria ulteriore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, X sezione civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria
Corvino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. n. 29722/2022 del
R.G.A.C., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1.respinge la domanda dell' attore per le motivazioni esposte;
2.compensa tra le parti le spese e competenze di lite per 1/3 e per il residuo condanna
, nella sua qualità, alla refusione delle spese di giudizio in favore della Parte_1
in persona del Presidente p.t., che liquida in € 1500,00 oltre spese Controparte_1 generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, li 19.10.2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Corvino