CA
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/10/2025, n. 2654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2654 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1581/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MORI YARI (C.F. Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliat/a in PIAZZALE CADORNA 14 20123 C.F._1
MILANO presso lo Studio dell'Avv. MORI YARI , giusta delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
CP_1 [...]
(C.F. ), Parte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell' AVVOCATURA STATO MILANO, elettivamente domiciliata in VIA
C. FREGUGLIA 1 20122 MILANO presso l'Avv. AVVOCATURA STATO MILANO
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3117/2025, pubblicata il
11/04/2025, notificata il 16.4.2025, in materia di “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte personalmente il 15.5.2025 ed al suo procuratore costituito in primo grado Avv. Carlo Maddaloni il 16.5.2025, ha Pt_1 proposto appello avverso la sentenza sopra rubricata chiedendone la riforma.
In data 4.9.2025 si è costituita l'appellata
[...] chiedendo a propria volta la dichiarazione Controparte_2 di nullità della notifica della citazione per essere stata notificata soltanto alla parte nonché il rigetto dell'impugnazione, con condanna dell'appellante al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Con atto del 25.9.2025, il difensore dell'appellante, munito dei relativi poteri, ha depositato, sul presupposto dell'essere venuto meno in capo a l'interesse ad agire, atto di rinuncia Pt_1 all'appello e agli atti del relativo giudizio.
All'udienza odierna ,svoltasi alla presenza del difensore di quest'ultimo ha dichiarato CP_3 di accettare la rinuncia, chiedendo, peraltro, la condanna di alla rifusione delle spese Pt_1 processuali del grado.
Ritiene dunque la Corte che, a fronte di quanto sopra, debba procedersi alla dichiarazione di intervenuta cessazione della materia del contendere.
Peraltro, fatta applicazione del principio della soccombenza virtuale, va pronunziata la condanna della parte appellante al pagamento delle spese processuali a favore di CP_3
Le stesse vengono liquidate come in dispositivo (fatta applicazione delle vigenti tabelle ministeriali, dei parametri medi per cause di media complessità, avuto riguardo al valore della controversia nonché alle fasi difensive effettivamente espletate, con riduzione della metà per le fasi di discussione orale, priva del deposito degli scritti conclusivi finali).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3117/2025, pubblicata il 11/04/2025, così provvede:
1) dichiarata cessata la materia del contendere;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 3.011,00 di cui € 1.134,00 per la fase di studio della controversia, € 921,00 per la fase pagina 2 di 3 introduttiva ed € 956,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali e accessori dovuti per legge.
Così deciso, in Milano il 07/10/2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Dott. Maria Grazia Federici
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MORI YARI (C.F. Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliat/a in PIAZZALE CADORNA 14 20123 C.F._1
MILANO presso lo Studio dell'Avv. MORI YARI , giusta delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
CP_1 [...]
(C.F. ), Parte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell' AVVOCATURA STATO MILANO, elettivamente domiciliata in VIA
C. FREGUGLIA 1 20122 MILANO presso l'Avv. AVVOCATURA STATO MILANO
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3117/2025, pubblicata il
11/04/2025, notificata il 16.4.2025, in materia di “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte personalmente il 15.5.2025 ed al suo procuratore costituito in primo grado Avv. Carlo Maddaloni il 16.5.2025, ha Pt_1 proposto appello avverso la sentenza sopra rubricata chiedendone la riforma.
In data 4.9.2025 si è costituita l'appellata
[...] chiedendo a propria volta la dichiarazione Controparte_2 di nullità della notifica della citazione per essere stata notificata soltanto alla parte nonché il rigetto dell'impugnazione, con condanna dell'appellante al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Con atto del 25.9.2025, il difensore dell'appellante, munito dei relativi poteri, ha depositato, sul presupposto dell'essere venuto meno in capo a l'interesse ad agire, atto di rinuncia Pt_1 all'appello e agli atti del relativo giudizio.
All'udienza odierna ,svoltasi alla presenza del difensore di quest'ultimo ha dichiarato CP_3 di accettare la rinuncia, chiedendo, peraltro, la condanna di alla rifusione delle spese Pt_1 processuali del grado.
Ritiene dunque la Corte che, a fronte di quanto sopra, debba procedersi alla dichiarazione di intervenuta cessazione della materia del contendere.
Peraltro, fatta applicazione del principio della soccombenza virtuale, va pronunziata la condanna della parte appellante al pagamento delle spese processuali a favore di CP_3
Le stesse vengono liquidate come in dispositivo (fatta applicazione delle vigenti tabelle ministeriali, dei parametri medi per cause di media complessità, avuto riguardo al valore della controversia nonché alle fasi difensive effettivamente espletate, con riduzione della metà per le fasi di discussione orale, priva del deposito degli scritti conclusivi finali).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3117/2025, pubblicata il 11/04/2025, così provvede:
1) dichiarata cessata la materia del contendere;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 3.011,00 di cui € 1.134,00 per la fase di studio della controversia, € 921,00 per la fase pagina 2 di 3 introduttiva ed € 956,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali e accessori dovuti per legge.
Così deciso, in Milano il 07/10/2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Dott. Maria Grazia Federici
pagina 3 di 3