Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/04/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N.r.g. 3977/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di conIGlio nelle persone dei IGg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott.ssa Francesca CAPUTO Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 3977/2024, avente ad oggetto: “Divorzio – Cessazione effetti civili” e vertente TRA (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gino Parte_1 C.F._1
Gioffredi, procuratore domiciliatario;
-ricorrente-
CONTRO (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Cosimo Controparte_1 C.F._2
Manca, procuratore domiciliatario;
-resistente-
Conclusioni: All'udienza del 10.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa passava in decisione sulle conclusioni delle parti che concordavano le condizioni del divorzio.
Con la partecipazione del P.M.
Fatto e diritto
Preso atto del matrimonio concordatario celebrato da e il Parte_1 Controparte_1
23.10.2008, ritiene il Tribunale che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in questa sede proposta, risulti fondata e vada pertanto accolta, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) L. n. 898/1970.
Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi in Leverano, è intervenuta separazione personale con decreto di omologa del Tribunale di Modena n.
2512/2021 del 10.11.2021. Dal giorno della comparizione delle parti innanzi al Presidente delegato nel giudizio di separazione sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta.
Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. I coniugi, all'udienza del 10.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, chiedevano di definire il presente procedimento alle seguenti condizioni: 1) l'affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Guagnano alla Via Napoli n. 1 o in altra abitazione dove la IG.ra trasferirà la propria residenza;
in relazione al diritto di visita CP_1 stabiliscono quanto segue:
- Il padre potrà tenere i minori con sé, previo accordo con la madre, ogni qualvolta tenuto conto delle eIGenze dei minori;
in ogni caso il diritto di visita è così disciplinato: il
1
16.30 del venerdì pomeriggio sino alle ore 21.00 della domenica successiva. Per gli altri due figli minori, e , il Sig. li terrà con sé, a settimane Persona_2 Per_3 Pt_1 alterne, dalle ore 16.30 del venerdì pomeriggio sino alle ore 21.00 della domenica successiva. Inoltre, nella settimana in cui e non pernotteranno con Persona_2 Per_3 il padre, li terrà con sé dalle ore 16.30 sino alle 21.00 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, con l'obbligo del Sig. di prenderli e riaccompagnarli. Pt_1
- Relativamente alle Festività Natalizie i figli trascorreranno, ad anni alterni, con ciascun genitore alternativamente la Vigilia e il giorno di Natale, la Vigilia e il giorno di Capodanno, parimenti con riguardo al giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, invertendo i giorni di festa l'anno successivo. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre una settimana nel mese di luglio ed una settimana nel mese di agosto (da concordarsi entro il mese di giugno, ai fini della richiesta delle ferie) pernottando presso di lui garantendo comunque in tale periodo che la madre abbia contatti telefonici con i figli. In ordine, infine, al giorno del compleanno dei figli, le parti concordemente e compatibilmente con le eIGenze dei minori stabiliranno le modalità di organizzazione della ricorrenza in questione e la ripartizione delle spese relative. In mancanza di accordo vigerà il criterio dell'alternanza nel rispetto delle eIGenze dei minori.
2) In ordine al mantenimento:
- Il OR verserà l'assegno di mantenimento in favore della IG.ra , Parte_1 CP_1
a titolo di concorso ordinario al mantenimento dei tre figli, per complessivi € 500,00 mensili (€ 166,66 ciascuno), da versarsi entro il 15 del mese corrente;
le spese straordinarie nell'interesse dei figli tra il IG. e la IG.ra , saranno suddivise Pt_1 CP_1 nella misura del 70% a carico del IG. e del 30% a carico della IG.ra (e Pt_1 CP_1 secondo il protocollo del Tribunale di Lecce) con la precisazione che le spese straordinarie per i figli dovranno essere preventivamente comunicate ad entrambi i coniugi e in ogni caso sempre documentate;
- nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento in favore della ORa;
CP_1
- il OR autorizza, sin d'ora, la IG.ra a richiedere, in via esclusiva, Pt_1 CP_1 l'assegno unico relativamente alla prole come per legge. 3) I ORi e si concedono vicendevolmente il consenso per Parte_1 Controparte_1
l'espatrio. Ritiene il Tribunale che le condizioni poste dalle parti a fondamento dell'accordo siano tali da soddisfare le eIGenze delle stesse e di quello preminente della prole, oltre ad essere rispettose del principio della bigenitorialità. Tenuto conto dell'esito del giudizio e dei rapporti tra le parti, appare opportuno compensare integralmente le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, eccezione o deduzione disattendendo, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato Parte_1
a Copertino il 22.12.1978, e nata a [...] il [...] (Atto di Controparte_1 matrimonio n. 54, Parte II, Serie A, Anno 2008), alle condizioni indicate in parte motiva;
- spese del presente procedimento tutte compensate. Manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Leverano. Lecce, 1.04.2025
Il giudice estensore La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE
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