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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/11/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2646/2024 RG avente ad oggetto: « retribuzione : responsabilità ex art. 29 d.lgs. 276/2003 – art. 1676 c.c.»
TRA
- rappresentato e difeso dall'Avvocato CAMPESAN ALDO ed Parte_1
elettivamente domiciliato come in ricorso,
- ricorrente
E
in persona del legale rappresentate pro tempore – Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avvocati FAZIO CARMELO, FUSO RICCARDO,
, , SE VA, DI TT CP_2 CP_3
AN e DE NI RS ed elettivamente domiciliata
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/12/2024 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha convenuto in giudizio i resistenti chiedendo « 1. Accertarsi
e dichiararsi l'avvenuta stipulazione e comunque la sussistenza tra Controparte_4
e di un contratto di appalto Controparte_5 Controparte_1
e/o subappalto per l'esecuzione di lavori presso i cantieri di Controparte_1
committente, nonché l'esecuzione di prestazioni di lavoro dipendente tra il ricorrente e (all'interno e in esecuzione dei suddetti rapporti di Controparte_4
appalto) per il periodo e con il livello di inquadramento di cui in narrativa;
2.
1 Accertarsi e dichiararsi la sussistenza di un vincolo di solidarietà tra Controparte_4
e ai sensi dell'art. 29 comma 2 Controparte_5 Controparte_1
D. Lgs. n. 276/2003 e/o in ogni caso il diritto al pagamento diretto ai sensi dell'art. 1676 c.c., per la corresponsione al ricorrente, in qualità di lavoratore utilizzato nell'appalto e per i titoli meglio specificati in narrativa;
3. Conseguentemente condannarsi C.F.: , Controparte_4 P.IVA_1 Controparte_5
C.F.: entrambe con sede legale in 80054 Gragnano (NA), Via P.IVA_2
Quarantola n. 29, e C.F.: , con sede legale in 34121 Controparte_1 P.IVA_3
Trieste, Via Genova n. 1, e con unità operativa 30175 Venezia - ER, Via Delle
Industrie n. 18, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro a corrispondere al ricorrente l'importo complessivo di € 47.654,52 al lordo fiscale, di cui € 28.474,95 a titolo di differenze retributive per straordinari, €
16.350,40 a titolo di arretrati retributivi e € 2.829,17 a titolo di elemento perequativo, ovvero le diverse somme, anche maggiori, risultanti di giustizia, o in seguito a C.T.U. contabile 4. Condannarsi in ogni caso le convenute, sempre in solido tra loro o ciascuna pro quota, a corrispondere sugli importi comunque dovuti al ricorrente la rivalutazione e gli interessi di legge dalla maturazione di ogni singolo credito fino al saldo effettivo ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. ovvero a risarcire il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. (quantificabile nella rivalutazione e negli interessi); con la precisazione che per il periodo successivo alla domanda giudiziale il saggio di interesse legale è ex art. 1284, comma 4 c.c., così come modificato dal D.L. n. 132/2014 conv. in Legge n.
162/2014, pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali;
5. Spese e compensi integralmente rifusi. Quanto alla determinazione delle spese legali, se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30% prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n. 37/2018»
Nel costituirsi ha contestato la pretesa del ricorrente Controparte_1
e concluso « ➢ in via principale, nel merito, rigettare la domanda formulata dal
2 ricorrente in quanto inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto;
➢ in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale proposta nei confronti di in accoglimento della CP_1
domanda di manleva e riconvenzionale, accertare e dichiarare che
[...]
in solido e ciascuno autonomamente e per Controparte_6 CP_4
l'intero, sono tenuti a manlevare e garantire da ogni richiesta del Controparte_1
ricorrente e/o accertare e dichiarare il diritto di regresso di nei Controparte_1
confronti, in solido e di ciascuno autonomamente, di Controparte_7
ai sensi del combinato disposto degli art. 1299 c.c. e 29,
[...] comma 2, D.lgs. 276/2003 e, ➢ per l'effetto, condannare
[...]
in solido e ciascuno autonomamente, in persona Controparte_7
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a manlevare e/o rifondere a da quanto e/o quanto la stessa fosse eventualmente tenuta a Controparte_1
corrispondere al ricorrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio».
e non si sono Controparte_4 Controparte_8
costituite e ne è stata dichiarata la contumacia, alla penultima udienza è stata dichiarata l'interruzione del processo nei confronti di dette società essendo state sottoposte a liquidazione giudiziale dal Tribunale di Gorizia con sentenze del 18/4/25.
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, l'esame di alcuni testi addotti da parte ricorrente e dall'interrogatorio libero di quest'ultima.
*** *** ***
1. Il ricorrente espone: di aver lavorato alle dipendenze di dal CP_4
15/9/2018 al 5/8/2024 quando ha rassegnato le dimissioni per giusta causa;
di essere rimasto creditore alla cessazione del rapporto di lavoro delle mensilità di giugno e luglio 2024, del TFR, delle spettanze di fine rapporto, dell'elemento perequativo ex art. 25 ter CCNL Metalmeccanica Industria, della retribuzione per lavoro straordinario e l'indennità di mancato preavviso;
di avere sempre ed esclusivamente lavorato nel cantiere di di Porto ER in un CP_1
3 appalto tra la propria datrice di lavoro e e tra questa e CP_5 CP_1
ed agisce nei confronti della propria datrice di lavoro ed ex artt. 29 d.lgs.
[...]
276/2003 e art. 1676 c.c. nei confronti di e per il Controparte_1 CP_5
pagamento di quanto dovuto.
2. Si è costituita unicamente riconoscendo l'esistenza Controparte_1
dell'appalto e del subappalto e contestando i fatti esposti dal ricorrente e le pretese dallo stesso avanzate, proponendo domanda riconvenzionale nei confronti di e da cui pretende di essere manlevata. CP_5 CP_4
SULLA DOMANDA DI MANLEVA – DOMANDA C.D. TRASVERSALE –
CHIAMATA IN CAUSA
3. La domanda c.d. trasversale svolta da uno dei convenuti nei confronti degli altri deve essere proposta con la forma della chiamata in causa del coevocato (Cass. 12662/2021) e, nel rito del lavoro, la chiamata in causa deve comunque essere autorizzata dal Giudice previo contraddittorio delle parti (vd
Corte Cost. 67/2003).
4. Nel caso in esame non è stata formulata né la richiesta di chiamata in causa ma è stato comunque chiesto lo spostamento d'udienza ex art. 418 c.p.c.
5. Anche qualificata l'istanza quale chiamata in causa la stessa non potrebbe essere autorizzata riguardando rapporti commerciali tra le parti resistenti che, esulando dai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., non sono soggette al rito del lavoro e l'accertamento della cui fondatezza ritarderebbe la definizione del giudizio sia per la necessità di chiamare in causa i coevocati, nemmeno costituiti (quindi con ogni rischio sul buon fine delle notifiche) sia per la necessità di affrontare questioni che non attengono al rapporto di lavoro ma ai rapporti commerciali, magari con necessità di complessa istruttoria a seguito delle difese dei chiamati in causa/coevi ( per esempio con necessità di CTU).
6. Non potrebbe nemmeno essere autorizzata la chiamata in causa per la domanda di regresso posto che questa ai sensi dell'art. 1299 c.c. presuppone l'intervenuto pagamento del debito;
PROVA DEL RAPPORTO DI OR e DELL'IMPIEGO NELL'APPALTO
7. Deve ritenersi provata la sussistenza del rapporto di lavoro con CP_4
per il periodo, con la qualifiche indicate in ricorso alla luce della
[...]
4 documentazione prodotta dal ricorrente ( buste paga e modello Unilav di comunicazione delle dimissioni).
8. In particolare, data l'obbligatorietà, penalmente sanzionata, del loro contenuto e della corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite sui libri-paga ed equipollenti (artt. 2 e 5 della legge 5 gennaio 1953 n. 4), i prospetti-paga, approntati sotto qualsiasi forma accolta dalla prassi aziendale per la documentazione e la quietanza dei compensi corrisposti al lavoratore (prospetti- paga, buste-paga, strisce-paga), fanno fede nei confronti del datore di lavoro per quanto riguarda gli elementi in essi indicati ( Cass. 364/1989, Conf. 1074/86, Conf.
5807/81), ed anche nei confronti del coobbligato determinano una presunzione di corrispondenza della realtà fattuale con quanto in esse attestato, che il coobbligato in solido può vincere con adeguate allegazioni.
9. Deve, altresì, ritenersi provato l'impiego del ricorrente nel subappalto con tra la propria datrice di lavoro e Controparte_8
e quindi nell'appalto con alla luce delle prove testimoniali Controparte_1
che hanno confermato che il ricorrente ha sempre lavorato all'interno del cantiere i ER (vd. deposizioni testimoniali). CP_1
10. A ciò si aggiunga la contestazione generica ed inefficace di ulla predetta circostanza allegata dal ricorrente. Non può dirsi che CP_1
la circostanza dell'impiego del ricorrente in appalto o subappalto di CP_1
non rientri nella sua sfera di conoscibilità (vd ex plurimis Dunque. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022) atteso che è emerso nel presente giudizio – ed
è un dato acquisito da molti altri simili giudizi – come l'accesso al cantiere di sia consentito solo a seguito di autorizzazione di quest'ultima la CP_1
quale rilascia apposito tesserino, sicché è non solo in grado di CP_1
contestare specificamente la circostanza ma anche di offrire prova contraria.
11. Il ricorrente interrogato ha ribadito di avere sempre lavorato a
ER ed ha anche prodotto copia del tesserino utilizzato per accedere al cantiere.
12. OR STRAORDINARIO
13. L'istruttoria svolta ha provato lo svolgimento sistematico da parte del ricorrente di lavoro straordinario nei termini di seguito indicati:
5 14. - il ricorrente ha riferito « (…) l'orario di lavoro era quasi sempre di 9 ore da lunedì a venerdì, dalle 7:00 alle 16:30 con mezz'ora di pausa la cui collocazione variava a seconda della confusione in Mensa poi si lavorava anche il sabato, raramente non si lavorava di sabato, dalle 6:00 alle 12:00 questo ci consentiva di ricevere il buono pasto, bisognava fare almeno 6 ore. (…) era il mio capo CP_9
squadra e era un operaio come me sempre elettricista, quando io sono Pt_2
arrivato il ricorrente era già in azienda invece è arrivato dopo, non CP_9 Pt_2
ricordo quando. (…) anche AG e hanno sempre lavorato in Pt_2 CP_1
nel cantiere di ER. E hanno svolto il mio stesso orario. (…) l'orario che ho riferito era l'orario di lavoro effettivo, (…)»;
15. – il teste (teste ricorrente) ha dichiarato «nel periodo Testimone_1
in cui ho lavorato alle dipendenze di ho sempre lavorato nel cantere di Pt_3
di Porto ER. era una ditta che faceva parte del consorzio CP_1 Pt_3
prendeva l'appalto, gli ordini da e poi li gestiva tra le CP_5 CP_5 CP_1
varie aziende del consorzio. Il titolare era comunque sempre . (…) il nostro Pt_4
orario di lavoro era normalmente di 9 ore al giorno raramente di 8 ore, si arrivava anche a 10 ore al giorno da lunedì' a venerdì, l'orario dipendeva dalle stagioni o dall'avanzamento del progetto, quindi si iniziava alle 7:00 e finivamo alle 16:30 oppure dalle 6:30 alle 16:00 con mezz'ora di pausa pranzo. Lavoravamo sempre il sabato anche se a turni ma eravamo sempre presenti in cantiere con orario normalmente dalle 6:00 alle 12:00 o dalle 7:00 alle 14:00. (…) il ricorrente Pt_1
lavorava per ma lavoravamo tutti insieme perché eravamo tutti dipedenti delle CP_4
società del consorzio (…) l'orario di lavoro che ho riferito per me valeva CP_5
anche per il ricorrente (…) il ricorrente nel periodo in cui ha lavorato per ha CP_4
sempre lavorato in nel cantiere di ER. (….)»; CP_1
16. ( teste ricorrente) ha dichiarato « (…) del Controparte_10 CP_11
facevano parte EC SE e …) avevamo tutti la stessa divisa
[...] CP_4 Pt_3
con il logo e lavoravamo tutti insieme indipendentemente dalla ditta datrice CP_5
di lavoro. (…) gli orari sono stati cambiati più volte ma comunque si iniziava alle
7:00 e si lavorava o fino alle 16:30 con mezz'ora di pausa o fino alle 17.00 con un'ora di pausa, questo era l'orario da lunedì a venerdì, il sabato si lavorava 6 ore dalle 6:00 alle 12:00. (…) si lavorava quasi tutti i sabati o meglio eccezionalmente non si
6 lavorava di sabato. (…) questo era l'orario che ho fatto io ma anche il ricorrente e tutta la ditta cioè (…)». CP_5
17. Deve dunque ritenersi provato che il ricorrente ha sempre svolto un orario di lavoro dalle 7:00 alle 16:30 con 30 minuti di pausa pranzo e quindi 9 ore al giorno da lunedì a venerdì oltre al sabato dalle 6:00 alle 12:00 tutti i sabati, tendenzialmente.
18. Secondo la consolidata giurisprudenza della S.C. sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del Giudice ( Cass. L., 16150 del
19/06/2018), avendo poi l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso ( ex plurimis Cass. L., n. 4076 del 20/02/2018).
19. Seppur non è possibile provare giorno per giorno il superamento dell'orario normale di lavoro è comunque stato provato lo svolgimento sistematico di un orario di almeno 9 ore al giorno dal lunedì a venerdì, dalle 7:00 alle 16:30 con 30 minuti di pausa pranzo e il sabato dalle 6:00 alle 12:00. Nella giornata di sabato la società lavorava ma i lavoratori erano liberi anche di non lavorare, comunque è stato provato che il ricorrente ha sempre lavorato, come dallo stesso riferito e confermato dai testi.
SPECIFICI EMOLUMENTI
20. Quanto all'elemento perequativo, l'Art. 13 - Sez. IV, Titolo IV - CCNL per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti - Metalmeccanica Aziende Industriali 2021 prevede che «A decorrere dal 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l.
(lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi
7 retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 260 euro, onnicomprensiva e non incidente sul t.f.r. ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal c.c.n.l., in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. A decorrere dal 1° gennaio 2011
l'importo sopra riportato è elevato a 455 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2014
l'Elemento perequativo è elevato a 485 euro. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell'elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.
L'elemento perequativo come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto».
21. Successivamente l'art.25 ter - Elemento perequativo e welfare aziendale CCNL Addetti all'Industria Metalmeccanica privata e alla Installazione
Impianti 2024 ha previsto che «1. Le imprese prive di contrattazione aziendale dovranno corrispondere ai dipendenti in forza al 1° gennaio di ogni anno un importo pari ad euro 485,00 unitamente alla retribuzione del mese di giugno.
Tale importo sarà proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time ed in base ai mesi di anzianità di ogni lavoratore nell'anno precedente. I dipendenti che abbiano comunque percepito a qualsiasi titolo importi aggiuntivi rispetto ai minimi contrattuali, riceveranno la somma suddetta fino a concorrenza. (….)
22. Nel caso in esame non essendosi costituita la datrice di lavoro non ha provato che vi sia stata una contrattazione aziendale. Le norme contrattuali fanno comunque riferimento a « lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione» o al percepimento « a qualsiasi titolo importi aggiuntivi rispetto ai minimi contrattuali», pertanto non essendo stato specificato nulla sul punto, sembra dunque debba detrarsi il riconosciuto premio di produzione.
8 DI AT
23. Dunque con la produzione delle buste paga, del CCNL, dei conteggi elaborati dal Sindacato e con la prova dello svolgimento di lavoro straordinario il ricorrente ha provato di andare creditore dei seguenti importi: 4.360,04 per retribuzioni giugno e luglio 2024, € 1.379,86 per indennità mancato preavviso, €
428,28 per ferie non godute, € 1.316,64 per ROL, € 8.865,58 per TFR, € 2.829,17 per elemento perequativo detratto quanto percepito per premio produzione nel periodo (fino a concorrenza del predetto importo), € 26.511,16 per lavoro straordinario ed € 1.963,79 per incidenza straordinario su TFR.
24. Il ricorrente ha invero diritto alla indennità di preavviso avendo rassegnato le dimissioni per giusta causa per il mancato pagamento delle mensilità di giugno e luglio.
25. Costituisce principio consolidato quello secondo il quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (vd. ex plurimis Cass. S.U. 30/10/2001 n. 13533).
26. Mentre il ricorrente ha provato le proprie pretese e ha allegato l'inadempimento né la datrice di lavoro né hanno provato il loro CP_1
adempimento.
27. RESPONSABILITA' EX ART. 29 D.LGS. 276/2003 - EMOLUMENTI
RIENTRANTI NELLA GARANZIA EX ART. 29 CIT.
28. L'art. 29 d.lgs. 276/2003 è limitato agli emolumenti di natura strettamente retributiva ( Cass. L., 28517/2019; Cass. L., 23303/19) con esclusione dell' indennità sostitutiva ferie e dei permessi non goduti (Cass. 15958/2021 che richiama . Cass. 16/7/1992 n. 8627, Cass. 13/3/1997 n. 2231, Cass. 29/8/1997 n. 8212,
v. anche Cass. 24/12/1997 n. 13039, Cass. 7/3/2002 n. 3298), con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso (Cass. 8717/1990, 7109/1990, 4081/1990; in senso contrario Cass. n. 27140/2024 alla quale questa sezione allo stato non intende aderire in quanto fondata sul rilievo della «natura indennitaria e
9 retributiva e non risarcitoria» dell'indennità di preavviso mentre la costante giurisprudenza di legittimità fa riferimento alla nozione di «natura strettamente retributiva» e quindi con esclusione di quegli emolumenti che hanno una componente anche indennitaria o risarcitoria), con inclusione, invece, dei ROL per riduzione orario di lavoro (Cass. L., 10354/2016), mentre sono inclusi 13^, EAR
(= Elemento Aggiuntivo della Retribuzione), straordinario, retribuzione ordinaria,
TFR, elemento perequativo – avente natura chiaramente retributiva come da declaratoria contrattuale – festività lavorate.
29. Dalla responsabilità ex art. 29 d.lgs. 276/2003 è altresì escluso il pagamento di retribuzioni non corrisposte per l'unilaterale sospensione del rapporto. In tal senso si veda infatti ex plurimis Cass. L., 28517/2019 «in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione
"trattamenti retributivi", contenuta nell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del
2003, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, con conseguente esclusione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno per illegittima unilaterale riduzione dell'orario lavorativo da parte del datore di lavoro».
30. Il committente risponde solamente per i crediti maturati in relazione al periodo del rapporto di lavoro coinvolto dall'appalto ed in particolare della sola quota parte di maturato dal lavoratore nell'ambito dello specifico appalto Pt_5
(Cass, Lav. 444/2019).
31. Anche il rimborso fiscale ha natura retributiva esonero IVS aumenta la retribuzione.
32. Con le limitazioni sopra riportate deve dunque essere CP_1
condannata a corrispondere quanto dovuto per la mensilità di giugno e luglio
2024, TFR, elemento perequativo detratto quanto percepito per premio produzione (nei limiti di concorrenza dell'elemento perequativo medesimo), straordinario e incidenza su TFR, rol.
RESPONSABILITA' EX ART. 1676 C.C.
33. Quanto all'azione ex art. 1676 c.c. tale garanzia copre tutte le pretese maturate dal lavoratore impiegato nell'appalto senza distinzione tra pretese
10 aventi natura retributiva o risarcitoria e ciò fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui il lavoratore propone la domanda tuttavia la disposizione non trova applicazione al caso in esame non essendovi stato un rapporto contrattuale diretto tra società datrice di lavoro e ma avendo la prima lavorato in subappalto di CP_1 CP_1
34. Deve dunque concludersi come in dispositivo.
ACCESSORI
35. Sono dovuti rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c.
e 150 disp. att. c.p.c., dovendosi escludere il riconoscimento degli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. alla luce di Cass. SSUU 12449/2024; si richiama sul punto propria sentenza 183/2025 RG ex art. 118 disp. att. c.p.c.
SPESE DI LITE
36. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM 147/2022
(quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di lavoro € 26.000-52.000 ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che
è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (medie), dei contrasti giurisprudenziali (come riportati), della relativa serialità delle questioni trattate, aumentato del 30% ex art. 1, comma 1, lett. b), DM 37 dell'8.3.2017 atteso che gli atti depositati telematicamente sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione in quanto consentono la ricerca dei documenti allegati.
P.Q.M.
Il giudice ogni contraria istanza eccezione e difesa rigettata definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accertato il rapporto di lavoro con e l'impiego del Controparte_4
ricorrente nel subappalto con e Controparte_8
appalto con come indicato in parte motiva, accertato il Controparte_1
diritto del ricorrente ad € 4.360,04 per retribuzioni giugno e luglio 2024, €
11 1.379,86 per indennità mancato preavviso, € 428,28 per ferie non godute, € Parte 1.316,64 per € 8.865,58 per TFR, € 2.829,17 per elemento perequativo detratto quanto percepito per premio produzione nel periodo (fino a concorrenza del predetto importo), € 26.511,16 per lavoro straordinario ed €
1.963,79 per incidenza straordinario su TFR, condanna quale Controparte_1
responsabile in solido ex art. 29 d.lgs. 276/2003, a corrispondere al ricorrente le predette somme detratte le indennità per ferie non godute e per preavviso, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. C.p.c. dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1
liquida in € 4.650 + 30% (ex comma 1 bis dell'art. 1 DM 55/2014, introdotto dall'art. 1, lett. b) DM 37/2018) per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato corrisposto, con distrazione in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Venezia, all'udienza del 26/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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