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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 569/2023 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. MARIA Parte_1
IS MASCIANA', giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ANGELA MARIA LAGANA', CP_1 giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.06.2022, l'odierno appellante adiva il Giudice del Lavoro del
Tribunale di Reggio Calabria per ottenere il riconoscimento della pensione di reversibilità quale figlio inabile della propria madre deceduta in data 14.2.2022 e già titolare di Persona_1 pensione cat. VO 10018933. CP_1
A tal fine premetteva:
a) che alla data del decesso della propria madre sig.ra , avvenuto in data Persona_1 14.02.2022, era affetto da tali gravi patologie: “Situs viscerum inversus – destrocardia – obesità – cardiopatia ipertensiva – f.a. cronica in nao – ingrandimento atriale sx - lieve dilatazione del ventricolo dx – ectasia radice aortica e aorta a – ipercolesterolemia – depressione maggiore cronicizzata iti di laminectomia L4-L5 – anchilosia rachide lombare – spondiloartrosi diffusa a tutto il rachide – cerviconucalgia da ernie discali – protrusioni discali da L2 a S1 – ernia discale paramediana sx in L4-L5 – stenosi del canale su base prevalentemente discale l3-L4 – coxo e gonartrosi bilaterale – osteoporosi – deficit statico dinamico - BPCO – tiroidite – ipoacusia percettiva bilaterale – labirintite – riduzione del visus Mrge – gastroduodenite cronica – nefrolitiasi bilaterale”;
b) di avere presentato all' in data 31.3.3022 domanda intesa ad ottenere le pensione di CP_1 reversibilità quale figlio inabile, in quanto alla data del decesso del genitore, avvenuto in data
14.02.2022, si trovava “per grave infermità fisica e mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a qualsiasi lavoro”; attestata con decreto di omologa del 29.10.2018 il
Tribunale di Reggio Calabria aveva già accertato la sua inabilità al 100%, secondo le risultanze della CTU del dott. Persona_2
d) che, tuttavia, l' aveva respinto la domanda ritenendo il ricorrente non inabile alla data CP_1 del decesso della madre;
e) che in data 26.5.2022 aveva proposto ricorso amministrativo, rimasto senza riscontro. CP_ Nella resistenza dell' il Giudice di prime cure rigettava il ricorso ritenendo che non fosse stato provato dal ricorrente il requisito della vivenza a carico che, secondo consolidata giurisprudenza, “se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza e neanche con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile” ( Cass., 14 febbraio 2013, n. 3678 e la giurisprudenza ivi richiamata)”.
Ha proposto appello il per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 27 novembre 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il censura la sentenza impugnata, rilevando che il requisito della vivenza a carico Pt_1 deriva dall'accertamento di due condizioni: 1) la non autosufficienza economica, circostanza che viene integrata quando il reddito individuale del superstite inabile non supera l'importo della pensione di inabilità civile (circa € 16.500,00 annui); 2) il mantenimento abituale, condizione che la prassi consolidata ritiene soddisfatta nel caso in cui il figlio inabile conviva con il genitore al momento del suo decesso, e che invece va provata in altro modo solo qualora non vi sia convivenza.
E, nel caso di specie, tali circostanze erano state specificamente dedotte e provate.
Infatti, a pag. 3 del ricorso di primo grado, era stato testualmente dedotto che “il ricorrente, inoltre, era convivente con la propria madre alla data del decesso, così come risulta dallo stato di famiglia storico che si allega agli atti, ed era totalmente a carico della madre, che provvedeva al suo mantenimento, in quanto si trovava in uno stato di bisogno e non era autosufficiente economicamente”.
Lo stato di famiglia storico della madre (allegato n. 7 del fascicolo di I grado) Persona_1 versato in atti, certificava che alla data del decesso egli conviveva solo con la madre e che, pertanto, lei fosse l'unica a poter provvedere al suo mantenimento, non essendoci altri familiari conviventi e non avendo mezzi di sussistenza autonomi;
in calce al ricorso era stato dichiarato che il suo reddito era pari a 8000,00 euro.
Inoltre, la documentazione sanitaria depositata in atti e la CTU redatta dal dott.
[...] nella causa RG 1030/2017 del Tribunale di Reggio Calabria, attestavano uno stato di Persona_2 inabilità totale del sig. sin dal 13.5.2016. Parte_1
CP_ Tali circostanze erano state contestate solo genericamente dall'
L'appello è fondato.
Come correttamente osservato dal giudice di prime cure, la prestazione della pensione da erogarsi in favore dei figli superstiti maggiorenni postula due distinti requisiti: l'uno di carattere sanitario coincidente con l'inabilità al lavoro e l'altro di natura “economica” rappresentato dalla vivenza a carico e dal sostentamento genitoriale.
Nel dettaglio l'art. 13, l. 218/1952, nel testo sostituito dalla L. n. 903 del 1965, art. 22, per effetto del rinvio operato al R.D.L. n. 636 del 1939, art. 13, stabilisce che, ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, “i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro (...) si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”.
Ora il ha dimostrato la sussistenza in relazione al requisito sanitario, avendo prodotto Pt_1
CP_ il decreto di omologa che attestava un grado di invalidità pari al 100% ; l peraltro, non ha riproposto in merito alcuna specifica contestazione.
In relazione al secondo dei due requisiti, ovvero quello della vivenza a carco di osserva quanto segue
Il ha depositato in grado di appello certificazione dell'Agenzia delle entrate che attesta Pt_1 che il suo reddito nel 2020 era pari a € 6.695,78, nel 2021 a € 6.702,41; e nel 2022, a € 8971,77. Tale documentazione viene acquisita ex art 421 c.p.c. essendo indispensabile ai fini della decisone ed essendoci in atti più che una pista probatoria derivante sia dal totale stato di invalidità CP_ del che dallo stato di famigli, a nonchè dalla contestazione quasi di stile operata dall' Pt_1
Ciò posto, si richiama Cass. Sez. L, Sentenza n. 14996 del 03/07/2007: “In tema di pensione di reversibilità in favore del figlio ultradiciottenne inabile (art. 13 legge n. 218 del 1953, come modificato dall'art. 22 legge n. 903 del 1965) e agli effetti del requisito della prevalenza del contributo economico continuativo del genitore nel mantenimento del figlio inabile, ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e
38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono dalla deliberazione dell'istituto previdenziale n.478 del 2000 e al riferimento, ivi enunciato, ad indici stabiliti per legge nonché di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale pari, nell'anno 2007, all'importo di 1187,73 euro mensili (Tale determinazione quantitativa del criterio di prevalenza è stata adottata e fatta propria dalla S.C., in funzione nomofilattica, in quanto ancorata a criteri di legge, certi e validi per tutti i figli maggiorenni inabili, con soluzione provvista di intrinseca razionalità per il riferimento ad un dato normativo pertinente allo stato di inabilità del soggetto - art. 24, comma 6, legge n. 412 del 1986 -, in fattispecie nella quale la Corte, decidendo nel merito, ha riconosciuto a carico del genitore defunto l'inabile ultradiciottenne, titolare nel 2003 di un reddito mensile di euro 573, inferiore alla soglia sopra determinata, con gli aggiustamenti dovuti per i diversi anni di riferimento)”.
Avendo il dimostrato un reddito ampiamente inferiore al limite reddituale previsto Pt_1 dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale pari, nell'anno 2022, anno del decesso della madre del a € 17.050,42 nel 2022, e non essendo emersa, nel considerare la Pt_1 situazione patrimoniale complessiva, la percezione di altre provvidenze, l'appello deve essere CP_ accolto con conseguente condanna dell' al pagamento della pensione richiesta, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda amministrativa del 31/3/22, oltre interessi legali sui singoli ratei maturati da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dal 121° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi.
Le spese di lite di entrambi i gradi giudizio devono essere interamente compensate atteso che la controversia è stata decisa sulla base della documentazione depositata solo nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
1) la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 1032/2023 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in data 24/05/2023, accoglie l'appello e, per l'effetto, riconosce all'appellante
[...]
il diritto alla pensione ai superstiti, ai sensi dell'art. 13 l.
4.4.1952 n. 218, con Parte_2 decorrenza dal 1 aprile 2022;
Condanna l' al pagamento della predetta pensione, oltre interessi legali sui singoli ratei CP_1 maturati da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dal
121° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 28 novembre 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 569/2023 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. MARIA Parte_1
IS MASCIANA', giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ANGELA MARIA LAGANA', CP_1 giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.06.2022, l'odierno appellante adiva il Giudice del Lavoro del
Tribunale di Reggio Calabria per ottenere il riconoscimento della pensione di reversibilità quale figlio inabile della propria madre deceduta in data 14.2.2022 e già titolare di Persona_1 pensione cat. VO 10018933. CP_1
A tal fine premetteva:
a) che alla data del decesso della propria madre sig.ra , avvenuto in data Persona_1 14.02.2022, era affetto da tali gravi patologie: “Situs viscerum inversus – destrocardia – obesità – cardiopatia ipertensiva – f.a. cronica in nao – ingrandimento atriale sx - lieve dilatazione del ventricolo dx – ectasia radice aortica e aorta a – ipercolesterolemia – depressione maggiore cronicizzata iti di laminectomia L4-L5 – anchilosia rachide lombare – spondiloartrosi diffusa a tutto il rachide – cerviconucalgia da ernie discali – protrusioni discali da L2 a S1 – ernia discale paramediana sx in L4-L5 – stenosi del canale su base prevalentemente discale l3-L4 – coxo e gonartrosi bilaterale – osteoporosi – deficit statico dinamico - BPCO – tiroidite – ipoacusia percettiva bilaterale – labirintite – riduzione del visus Mrge – gastroduodenite cronica – nefrolitiasi bilaterale”;
b) di avere presentato all' in data 31.3.3022 domanda intesa ad ottenere le pensione di CP_1 reversibilità quale figlio inabile, in quanto alla data del decesso del genitore, avvenuto in data
14.02.2022, si trovava “per grave infermità fisica e mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a qualsiasi lavoro”; attestata con decreto di omologa del 29.10.2018 il
Tribunale di Reggio Calabria aveva già accertato la sua inabilità al 100%, secondo le risultanze della CTU del dott. Persona_2
d) che, tuttavia, l' aveva respinto la domanda ritenendo il ricorrente non inabile alla data CP_1 del decesso della madre;
e) che in data 26.5.2022 aveva proposto ricorso amministrativo, rimasto senza riscontro. CP_ Nella resistenza dell' il Giudice di prime cure rigettava il ricorso ritenendo che non fosse stato provato dal ricorrente il requisito della vivenza a carico che, secondo consolidata giurisprudenza, “se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza e neanche con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile” ( Cass., 14 febbraio 2013, n. 3678 e la giurisprudenza ivi richiamata)”.
Ha proposto appello il per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 27 novembre 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il censura la sentenza impugnata, rilevando che il requisito della vivenza a carico Pt_1 deriva dall'accertamento di due condizioni: 1) la non autosufficienza economica, circostanza che viene integrata quando il reddito individuale del superstite inabile non supera l'importo della pensione di inabilità civile (circa € 16.500,00 annui); 2) il mantenimento abituale, condizione che la prassi consolidata ritiene soddisfatta nel caso in cui il figlio inabile conviva con il genitore al momento del suo decesso, e che invece va provata in altro modo solo qualora non vi sia convivenza.
E, nel caso di specie, tali circostanze erano state specificamente dedotte e provate.
Infatti, a pag. 3 del ricorso di primo grado, era stato testualmente dedotto che “il ricorrente, inoltre, era convivente con la propria madre alla data del decesso, così come risulta dallo stato di famiglia storico che si allega agli atti, ed era totalmente a carico della madre, che provvedeva al suo mantenimento, in quanto si trovava in uno stato di bisogno e non era autosufficiente economicamente”.
Lo stato di famiglia storico della madre (allegato n. 7 del fascicolo di I grado) Persona_1 versato in atti, certificava che alla data del decesso egli conviveva solo con la madre e che, pertanto, lei fosse l'unica a poter provvedere al suo mantenimento, non essendoci altri familiari conviventi e non avendo mezzi di sussistenza autonomi;
in calce al ricorso era stato dichiarato che il suo reddito era pari a 8000,00 euro.
Inoltre, la documentazione sanitaria depositata in atti e la CTU redatta dal dott.
[...] nella causa RG 1030/2017 del Tribunale di Reggio Calabria, attestavano uno stato di Persona_2 inabilità totale del sig. sin dal 13.5.2016. Parte_1
CP_ Tali circostanze erano state contestate solo genericamente dall'
L'appello è fondato.
Come correttamente osservato dal giudice di prime cure, la prestazione della pensione da erogarsi in favore dei figli superstiti maggiorenni postula due distinti requisiti: l'uno di carattere sanitario coincidente con l'inabilità al lavoro e l'altro di natura “economica” rappresentato dalla vivenza a carico e dal sostentamento genitoriale.
Nel dettaglio l'art. 13, l. 218/1952, nel testo sostituito dalla L. n. 903 del 1965, art. 22, per effetto del rinvio operato al R.D.L. n. 636 del 1939, art. 13, stabilisce che, ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, “i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro (...) si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”.
Ora il ha dimostrato la sussistenza in relazione al requisito sanitario, avendo prodotto Pt_1
CP_ il decreto di omologa che attestava un grado di invalidità pari al 100% ; l peraltro, non ha riproposto in merito alcuna specifica contestazione.
In relazione al secondo dei due requisiti, ovvero quello della vivenza a carco di osserva quanto segue
Il ha depositato in grado di appello certificazione dell'Agenzia delle entrate che attesta Pt_1 che il suo reddito nel 2020 era pari a € 6.695,78, nel 2021 a € 6.702,41; e nel 2022, a € 8971,77. Tale documentazione viene acquisita ex art 421 c.p.c. essendo indispensabile ai fini della decisone ed essendoci in atti più che una pista probatoria derivante sia dal totale stato di invalidità CP_ del che dallo stato di famigli, a nonchè dalla contestazione quasi di stile operata dall' Pt_1
Ciò posto, si richiama Cass. Sez. L, Sentenza n. 14996 del 03/07/2007: “In tema di pensione di reversibilità in favore del figlio ultradiciottenne inabile (art. 13 legge n. 218 del 1953, come modificato dall'art. 22 legge n. 903 del 1965) e agli effetti del requisito della prevalenza del contributo economico continuativo del genitore nel mantenimento del figlio inabile, ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e
38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono dalla deliberazione dell'istituto previdenziale n.478 del 2000 e al riferimento, ivi enunciato, ad indici stabiliti per legge nonché di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale pari, nell'anno 2007, all'importo di 1187,73 euro mensili (Tale determinazione quantitativa del criterio di prevalenza è stata adottata e fatta propria dalla S.C., in funzione nomofilattica, in quanto ancorata a criteri di legge, certi e validi per tutti i figli maggiorenni inabili, con soluzione provvista di intrinseca razionalità per il riferimento ad un dato normativo pertinente allo stato di inabilità del soggetto - art. 24, comma 6, legge n. 412 del 1986 -, in fattispecie nella quale la Corte, decidendo nel merito, ha riconosciuto a carico del genitore defunto l'inabile ultradiciottenne, titolare nel 2003 di un reddito mensile di euro 573, inferiore alla soglia sopra determinata, con gli aggiustamenti dovuti per i diversi anni di riferimento)”.
Avendo il dimostrato un reddito ampiamente inferiore al limite reddituale previsto Pt_1 dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale pari, nell'anno 2022, anno del decesso della madre del a € 17.050,42 nel 2022, e non essendo emersa, nel considerare la Pt_1 situazione patrimoniale complessiva, la percezione di altre provvidenze, l'appello deve essere CP_ accolto con conseguente condanna dell' al pagamento della pensione richiesta, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda amministrativa del 31/3/22, oltre interessi legali sui singoli ratei maturati da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dal 121° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi.
Le spese di lite di entrambi i gradi giudizio devono essere interamente compensate atteso che la controversia è stata decisa sulla base della documentazione depositata solo nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
1) la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 1032/2023 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in data 24/05/2023, accoglie l'appello e, per l'effetto, riconosce all'appellante
[...]
il diritto alla pensione ai superstiti, ai sensi dell'art. 13 l.
4.4.1952 n. 218, con Parte_2 decorrenza dal 1 aprile 2022;
Condanna l' al pagamento della predetta pensione, oltre interessi legali sui singoli ratei CP_1 maturati da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dal
121° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 28 novembre 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)