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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 28/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. Nr. 1196/2022 R.G.
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1196/2022
Oggi 28/01/2025 , chiamata ad ore 9.15 e fino alle h 9.40, davanti al sottoscritto giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, sono comparsi:
per l'avv Lorenzetti in sostituzione dell'avv Fabbri, CP_1 Parte_1
per nio Gaetano in sostituzione dell'Avv Gagliardi, Controparte_2
per nessuno già contumace, Controparte_3
per già contumace. P_
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti e si riportano alle note conclusionali. Dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della Sentenza.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, alle h 15.20, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da allegato al presente verbale, dandone lettura.
Il Giudice
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Prato
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint
Omer, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1196/2022, promossa da: on l'avv. Nello Fabio Fabbri Parte_2
ATTORE contro on l'avv. Carlo Gagliardi Controparte_2
CONVENUTO
e contro
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
e contro
P_
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Preso atto della discussione e delle conclusioni come precisate a verbale di udienza, il Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nonché del dispositivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato concessionaria della Parte_2 tratta Autostradale A11 Firenze – Pisa, ha convenuto in giudizio dinanzi all'Ecc.mo Tribunale di
Prato la società proprietaria del mezzo targato DT049EE, il conducente del Controparte_3 veicolo, il sig. e la compagnia assicuratrice onde ottenere il P_ Controparte_2 risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice alle strutture autostradali in conseguenza del sinistro avvenuto il 23.11.2018 lungo l'Autostrada A1 Firenze-Pisa Nord al km 15+400 nord, in pagina 2 di 7 direzione Firenze, nel Comune di Prato. Parte attrice deduceva che il signor , alla P_ guida dell'autoarticolato composto da trattore stradale Magirus targato DT049EE e relativo semirimorchio, di proprietà della mentre percorreva l'autostrada A11 in Controparte_3 direzione Firenze, giunto al km 15+400, perdeva il controllo del mezzo che si scontrava con le strutture autostradali, danneggiandole. Dava, peraltro, conto che la convenuta Controparte_2
aveva corrisposto prima del giudizio, ad in data 1°/12/2019,
[...] Parte_2
€9.555,00 a titolo risarcitorio, riconoscendo la piena responsabilità del proprio assicurato;
somma che l'odierna attrice aveva dichiarato di trattenere in acconto al maggior avere. Parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso e di legge, accertata e dichiarata la responsabilità di P_
, conducente dell'autocarro Iveco Magirus targato DT 049 EE, di proprietà di
[...] Controparte_3
nella causazione del sinistro avvenuto in data 23/11/2018 alle ore 12:55 circa, lungo
[...]
l'Autostrada A11 Firenze − Pisa Nord, al chilometro 15+400 nel Comune di Prato, in direzione
Firenze, e dei connessi danni arrecati ad condannare, in solido tra loro, Parte_2
, e queste ultime in persona del legale P_ Controparte_3 Controparte_2 rappresentante pro tempore, a corrispondere a titolo di risarcimento del danno ad Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di €18.532,74 per sorte
[...] capitale, o quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione fino alla data della notifica dell'atto di citazione, così per €20.220,38, oltre interessi legali e rivalutazione dal
1°/4/2022 al dì della notifica del presente atto ed interessi legali ex art. 1284 c.c. IV omma dal dì della notifica al saldo. Con vittoria di competenze professionali, spese, rimborso forfettario, oltre
IVA e C.P.A.”.
Si costituiva in giudizio la (di seguito “ ) contestando la fondatezza Controparte_2 CP_2 della domanda attorea sia in punto di an che di quantum e chiedendo il rigetto della domanda. In particolare, la convenuta eccepiva: 1) in via pregiudiziale, la legittimazione passiva di CP_2 considerato che, sulla base di quanto accertato dagli agenti di Polizia intervenuti sul luogo del sinistro, l'evento veniva causato dalla condotta di un'autovettura rimasta non identificata;
2) che la causazione dell'evento doveva attribuirsi alle cattive condizioni dell'asfalto, considerato che al momento di causazione del sinistro il fondo stradale risultava bagnato e che le condizioni meteorologiche erano di pioggia battente, pertanto se quest'ultimo fosse stato regolarmente manutenuto il veicolo non avrebbe perso aderenza al suolo;
3) la nullità dell'atto di citazione per carenza di causa petendi; 4) in punto di quantum, l'eccessività di quanto richiesto da parte attrice.
pagina 3 di 7 Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione sia di merito che istruttoria, In via preliminare, gradatamente - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
[...] in luogo dell'assicurazione competente quale impresa designata dal Fondo di Garanzia CP_2 per le Vittime della Strada per la Regione Toscana, con conseguente estromissione dal giudizio e con ogni conseguenza di legge;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
[...] in luogo dell'Ente proprietario della strada, con conseguente estromissione CP_2 dell'esponente dal presente giudizio e con ogni conseguenza di legge - accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti degli art. 163 e 164 c.p.c. per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto;
In via definitiva e nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere l'esponente quale legittimata passiva del presente giudizio, rigettare in ogni caso la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché eccessiva e non adeguatamente comprovata, per tutti i motivi esposti in narrativa;
In via subordinata, sempre nel merito, nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa, ed in ogni caso al netto della somma di Euro
9.555,00 già corrisposti da In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre CP_2 rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. nelle misure di legge. Con osservanza.”.
Gli altri convenuti rimanevano assenti e venivano dichiarati contumaci.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale tra cui, il Rapporto di incidente stradale della Polizia di Stato, le foto dei danni ed una CTU estimativa dei danni lamentati da parte attrice.
All'udienza odierna le parti costituite, come da verbale di cui la presente Sentenza è parte integrante, precisavano le conclusioni e procedevano a breve discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto
1. La domanda di parte attrice merita accoglimento.
1.1 in punto di an.
Preliminarmente, mette conto evidenziare che non risulta fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva come formulata dalla parte convenuta costituita, in quanto quest'ultima è la compagnia assicuratrice del mezzo che ha danneggiato materialmente il guard rail di proprietà di parte attrice.
pagina 4 di 7 Come noto, ai sensi del primo comma ex art 2054 cc secondo cui “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” vi è la presunzione di responsabilità in capo al conducente del veicolo.
Nel merito, mette conto rilevare la responsabilità dei convenuti per i danni di cui al presente giudizio, in quanto dalle prove in atti, in particolare dal verbale di accertamento di incidente versato in atti, emerge che il mezzo assicurato ha sbandato ed ha urtato contro il new CP_2 jersey di sinistra per poi abbattere il guard-rail laterale.
Il danneggiante, stante la richiamata presunzione di cui al comma 1 dell'art 2054 cc, per liberarsi da detta responsabilità deve dare prova di aver adottato ogni cautela nella guida e di non aver potuto evitare l'evento che ha determinato il danno. Orbene, la parte convenuta non ha fornito detta prova. La dichiarazione del conducente, come recepita nelle sommarie informazioni in atti, che ha riferito di aver sbandato, urtato il new jersey e poi il guard rail, a causa di un auto che gli avrebbe tagliato la strada, non risulta sufficiente per escludere la responsabilità del danneggiate, innanzitutto perché non vi è altro elemento di prova in ordine a detta auto, rimasta fantasma;
inoltre, perché, in ogni caso, non è stata fornita la prova che il danneggiate/conducente non abbia violato le specifiche regole normative e quelle della diligenza, prudenza e perizia, né che si sia attivato per "fare il possibile" per evitare l'evento, cioè anche manovre di emergenza, in rapporto alla concreta situazione.
La portata della prova liberatoria rispetto alla presunzione della comma 1 dell'art 2054 cc è stato ribadito dalla Sentenza della Corte di Cassazione n 30388/2017, che ha chiarito che “Il significato della presunzione imposta dal legislatore nel primo comma dell'articolo 2054 c.c. - il conducente è responsabile "se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno " - include effettivamente, come il quarto motivo del ricorso sottolinea, sia un elemento negativo, ovvero il non avere violato il conducente le specifiche regole normative e quelle della diligenza, prudenza e perizia, sia un elemento positivo, ovvero l'essersi il conducente attivato per "fare il possibile", cioè anche manovre di emergenza, in rapporto alla concreta situazione. “.
Nessun valido elemento viene allegato e provato dalla convenuta costituita a fondamento del richiamato concorso di colpa a carico del danneggiato ex art 1227 cc, che pertanto risulta infondato.
1.2 In punto di quantum pagina 5 di 7 I danni alle opere autostradali provocati dal veicolo assicurato come denunciati sono: CP_2 danni a lame guard-rail destro più ripristino ciglio, scarpata e fosso acque;
e danni a spartitraffico in cemento New Jersey.
La CTU, che si ritiene condivisibile, ha poi acclarato e confermato il costo di ripristino di quanto danneggiato dall'evento per cui è causa. L'Ing. nominato CTU, ha concluso ritenendo Per_1 congrue le somme richieste da applicando, unicamente, una riduzione del Parte_2
45% sul costo delle lame di guard-rail, evidenziando nella relazione definitiva che: “sembrano legittime le considerazioni fatte sulla miglioria conseguente agli interventi sul guard-rail. Sono accettabili le considerazioni fatte sulla durata che portano ad una detrazione del 45% per le 10 barre nuove su 11 totali. Pertanto, il complesso dei costi per il ripristino del guard-rail ammonta a €
5.048,48 e i 10/11 dell'importo sono interessati alla riduzione del 45%. Pertanto, 5.048,48
x10/11x0,45=2065,5… Pertanto, con la presente confermo la relazione comprensiva degli allegati già depositata con la variazione sopra riportata. Quindi ritengo si possa liquidare 28.087,74 –
2065,50 = 26.022,24” . Da detto importo deve essere detratta la somma di €9555,00 già corrisposta da a parte attrice. A detto importo dovuto, pari ad €16511,24, Controparte_2 trattandosi di debito di valore, dovranno aggiungersi rivalutazione monetaria ed interessi dalla data successiva a ciascun esborso ad oggi. Sulle somme così ottenute matureranno dalla data di domani i soli interessi legali sino all'effettivo soddisfo.
Spese di lite Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, così come le spese di CTU richieste, che dovranno essere rimborsate a parte attrice da parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale adito, definitivamente decidendo:
- in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna i convenuti in solido, al pagamento a favore di parte attrice di €16511,24 oltre rivalutazione e interessi come indicati in parte motiva;
- condanna i convenuti in solido, al rimborso delle spese processuali di parte attrice liquidate in complessivi €.5077,00 di competenze, oltre ad € 274,65 per spese vive, oltre
15 % per rimborso spese generali, IVA e CAP di legge, oltre alle spese di CTU.
Prato 28.01.2025 .
Sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, letta alle ore 15.20 all'esito della Camera di Consiglio, in difetto della presenza dei difensori delle parti ed allegata al Verbale di Udienza
pagina 6 di 7 Il Giudice
dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer
pagina 7 di 7
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1196/2022
Oggi 28/01/2025 , chiamata ad ore 9.15 e fino alle h 9.40, davanti al sottoscritto giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, sono comparsi:
per l'avv Lorenzetti in sostituzione dell'avv Fabbri, CP_1 Parte_1
per nio Gaetano in sostituzione dell'Avv Gagliardi, Controparte_2
per nessuno già contumace, Controparte_3
per già contumace. P_
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti e si riportano alle note conclusionali. Dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della Sentenza.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, alle h 15.20, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da allegato al presente verbale, dandone lettura.
Il Giudice
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Prato
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint
Omer, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1196/2022, promossa da: on l'avv. Nello Fabio Fabbri Parte_2
ATTORE contro on l'avv. Carlo Gagliardi Controparte_2
CONVENUTO
e contro
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
e contro
P_
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Preso atto della discussione e delle conclusioni come precisate a verbale di udienza, il Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nonché del dispositivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato concessionaria della Parte_2 tratta Autostradale A11 Firenze – Pisa, ha convenuto in giudizio dinanzi all'Ecc.mo Tribunale di
Prato la società proprietaria del mezzo targato DT049EE, il conducente del Controparte_3 veicolo, il sig. e la compagnia assicuratrice onde ottenere il P_ Controparte_2 risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice alle strutture autostradali in conseguenza del sinistro avvenuto il 23.11.2018 lungo l'Autostrada A1 Firenze-Pisa Nord al km 15+400 nord, in pagina 2 di 7 direzione Firenze, nel Comune di Prato. Parte attrice deduceva che il signor , alla P_ guida dell'autoarticolato composto da trattore stradale Magirus targato DT049EE e relativo semirimorchio, di proprietà della mentre percorreva l'autostrada A11 in Controparte_3 direzione Firenze, giunto al km 15+400, perdeva il controllo del mezzo che si scontrava con le strutture autostradali, danneggiandole. Dava, peraltro, conto che la convenuta Controparte_2
aveva corrisposto prima del giudizio, ad in data 1°/12/2019,
[...] Parte_2
€9.555,00 a titolo risarcitorio, riconoscendo la piena responsabilità del proprio assicurato;
somma che l'odierna attrice aveva dichiarato di trattenere in acconto al maggior avere. Parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso e di legge, accertata e dichiarata la responsabilità di P_
, conducente dell'autocarro Iveco Magirus targato DT 049 EE, di proprietà di
[...] Controparte_3
nella causazione del sinistro avvenuto in data 23/11/2018 alle ore 12:55 circa, lungo
[...]
l'Autostrada A11 Firenze − Pisa Nord, al chilometro 15+400 nel Comune di Prato, in direzione
Firenze, e dei connessi danni arrecati ad condannare, in solido tra loro, Parte_2
, e queste ultime in persona del legale P_ Controparte_3 Controparte_2 rappresentante pro tempore, a corrispondere a titolo di risarcimento del danno ad Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di €18.532,74 per sorte
[...] capitale, o quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione fino alla data della notifica dell'atto di citazione, così per €20.220,38, oltre interessi legali e rivalutazione dal
1°/4/2022 al dì della notifica del presente atto ed interessi legali ex art. 1284 c.c. IV omma dal dì della notifica al saldo. Con vittoria di competenze professionali, spese, rimborso forfettario, oltre
IVA e C.P.A.”.
Si costituiva in giudizio la (di seguito “ ) contestando la fondatezza Controparte_2 CP_2 della domanda attorea sia in punto di an che di quantum e chiedendo il rigetto della domanda. In particolare, la convenuta eccepiva: 1) in via pregiudiziale, la legittimazione passiva di CP_2 considerato che, sulla base di quanto accertato dagli agenti di Polizia intervenuti sul luogo del sinistro, l'evento veniva causato dalla condotta di un'autovettura rimasta non identificata;
2) che la causazione dell'evento doveva attribuirsi alle cattive condizioni dell'asfalto, considerato che al momento di causazione del sinistro il fondo stradale risultava bagnato e che le condizioni meteorologiche erano di pioggia battente, pertanto se quest'ultimo fosse stato regolarmente manutenuto il veicolo non avrebbe perso aderenza al suolo;
3) la nullità dell'atto di citazione per carenza di causa petendi; 4) in punto di quantum, l'eccessività di quanto richiesto da parte attrice.
pagina 3 di 7 Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione sia di merito che istruttoria, In via preliminare, gradatamente - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
[...] in luogo dell'assicurazione competente quale impresa designata dal Fondo di Garanzia CP_2 per le Vittime della Strada per la Regione Toscana, con conseguente estromissione dal giudizio e con ogni conseguenza di legge;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
[...] in luogo dell'Ente proprietario della strada, con conseguente estromissione CP_2 dell'esponente dal presente giudizio e con ogni conseguenza di legge - accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti degli art. 163 e 164 c.p.c. per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto;
In via definitiva e nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere l'esponente quale legittimata passiva del presente giudizio, rigettare in ogni caso la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché eccessiva e non adeguatamente comprovata, per tutti i motivi esposti in narrativa;
In via subordinata, sempre nel merito, nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa, ed in ogni caso al netto della somma di Euro
9.555,00 già corrisposti da In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre CP_2 rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. nelle misure di legge. Con osservanza.”.
Gli altri convenuti rimanevano assenti e venivano dichiarati contumaci.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale tra cui, il Rapporto di incidente stradale della Polizia di Stato, le foto dei danni ed una CTU estimativa dei danni lamentati da parte attrice.
All'udienza odierna le parti costituite, come da verbale di cui la presente Sentenza è parte integrante, precisavano le conclusioni e procedevano a breve discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto
1. La domanda di parte attrice merita accoglimento.
1.1 in punto di an.
Preliminarmente, mette conto evidenziare che non risulta fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva come formulata dalla parte convenuta costituita, in quanto quest'ultima è la compagnia assicuratrice del mezzo che ha danneggiato materialmente il guard rail di proprietà di parte attrice.
pagina 4 di 7 Come noto, ai sensi del primo comma ex art 2054 cc secondo cui “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” vi è la presunzione di responsabilità in capo al conducente del veicolo.
Nel merito, mette conto rilevare la responsabilità dei convenuti per i danni di cui al presente giudizio, in quanto dalle prove in atti, in particolare dal verbale di accertamento di incidente versato in atti, emerge che il mezzo assicurato ha sbandato ed ha urtato contro il new CP_2 jersey di sinistra per poi abbattere il guard-rail laterale.
Il danneggiante, stante la richiamata presunzione di cui al comma 1 dell'art 2054 cc, per liberarsi da detta responsabilità deve dare prova di aver adottato ogni cautela nella guida e di non aver potuto evitare l'evento che ha determinato il danno. Orbene, la parte convenuta non ha fornito detta prova. La dichiarazione del conducente, come recepita nelle sommarie informazioni in atti, che ha riferito di aver sbandato, urtato il new jersey e poi il guard rail, a causa di un auto che gli avrebbe tagliato la strada, non risulta sufficiente per escludere la responsabilità del danneggiate, innanzitutto perché non vi è altro elemento di prova in ordine a detta auto, rimasta fantasma;
inoltre, perché, in ogni caso, non è stata fornita la prova che il danneggiate/conducente non abbia violato le specifiche regole normative e quelle della diligenza, prudenza e perizia, né che si sia attivato per "fare il possibile" per evitare l'evento, cioè anche manovre di emergenza, in rapporto alla concreta situazione.
La portata della prova liberatoria rispetto alla presunzione della comma 1 dell'art 2054 cc è stato ribadito dalla Sentenza della Corte di Cassazione n 30388/2017, che ha chiarito che “Il significato della presunzione imposta dal legislatore nel primo comma dell'articolo 2054 c.c. - il conducente è responsabile "se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno " - include effettivamente, come il quarto motivo del ricorso sottolinea, sia un elemento negativo, ovvero il non avere violato il conducente le specifiche regole normative e quelle della diligenza, prudenza e perizia, sia un elemento positivo, ovvero l'essersi il conducente attivato per "fare il possibile", cioè anche manovre di emergenza, in rapporto alla concreta situazione. “.
Nessun valido elemento viene allegato e provato dalla convenuta costituita a fondamento del richiamato concorso di colpa a carico del danneggiato ex art 1227 cc, che pertanto risulta infondato.
1.2 In punto di quantum pagina 5 di 7 I danni alle opere autostradali provocati dal veicolo assicurato come denunciati sono: CP_2 danni a lame guard-rail destro più ripristino ciglio, scarpata e fosso acque;
e danni a spartitraffico in cemento New Jersey.
La CTU, che si ritiene condivisibile, ha poi acclarato e confermato il costo di ripristino di quanto danneggiato dall'evento per cui è causa. L'Ing. nominato CTU, ha concluso ritenendo Per_1 congrue le somme richieste da applicando, unicamente, una riduzione del Parte_2
45% sul costo delle lame di guard-rail, evidenziando nella relazione definitiva che: “sembrano legittime le considerazioni fatte sulla miglioria conseguente agli interventi sul guard-rail. Sono accettabili le considerazioni fatte sulla durata che portano ad una detrazione del 45% per le 10 barre nuove su 11 totali. Pertanto, il complesso dei costi per il ripristino del guard-rail ammonta a €
5.048,48 e i 10/11 dell'importo sono interessati alla riduzione del 45%. Pertanto, 5.048,48
x10/11x0,45=2065,5… Pertanto, con la presente confermo la relazione comprensiva degli allegati già depositata con la variazione sopra riportata. Quindi ritengo si possa liquidare 28.087,74 –
2065,50 = 26.022,24” . Da detto importo deve essere detratta la somma di €9555,00 già corrisposta da a parte attrice. A detto importo dovuto, pari ad €16511,24, Controparte_2 trattandosi di debito di valore, dovranno aggiungersi rivalutazione monetaria ed interessi dalla data successiva a ciascun esborso ad oggi. Sulle somme così ottenute matureranno dalla data di domani i soli interessi legali sino all'effettivo soddisfo.
Spese di lite Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, così come le spese di CTU richieste, che dovranno essere rimborsate a parte attrice da parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale adito, definitivamente decidendo:
- in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna i convenuti in solido, al pagamento a favore di parte attrice di €16511,24 oltre rivalutazione e interessi come indicati in parte motiva;
- condanna i convenuti in solido, al rimborso delle spese processuali di parte attrice liquidate in complessivi €.5077,00 di competenze, oltre ad € 274,65 per spese vive, oltre
15 % per rimborso spese generali, IVA e CAP di legge, oltre alle spese di CTU.
Prato 28.01.2025 .
Sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, letta alle ore 15.20 all'esito della Camera di Consiglio, in difetto della presenza dei difensori delle parti ed allegata al Verbale di Udienza
pagina 6 di 7 Il Giudice
dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer
pagina 7 di 7