CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXI, sentenza 07/01/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 113/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 31, riunita in udienza il 16/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SS DE RA NC, Presidente
AMURA AR, LA
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice
in data 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3692/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. Di Ricorrente_2 E Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_3 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
AP Obiettivo LO S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1753991631 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1753991631 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1753991631 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1753991631 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14929/2025 depositato il
17/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso presentato dalla società Ricorrente_1 s.n.c. di Ricorrente_2 e Ricorrente_3 alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AP riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento esecutivo
TARI per gli anni d'imposta 2020, 2021, 2022 e 2023, notificato il 27 dicembre 2024 dalla società AP
Obiettivo LO S.r.l., concessionaria delle entrate tributarie ed extra-tributarie del Comune di AP.
L'importo richiesto ammontava a €10.531,00, comprensivo di tributo, sanzioni e interessi.
Il ricorso si fonda su diversi motivi di illegittimità.
In primo luogo, viene eccepita la nullità dell'avviso per carenza di potere della società concessionaria, in quanto priva dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 53 del d.lgs. 446/1997, requisito essenziale per svolgere attività di accertamento e riscossione. Tale questione è oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, poiché si discute se una “società di progetto”, come AP Obiettivo LO, possa operare legittimamente in virtù dei requisiti posseduti dalla società aggiudicataria Municipia S.p.A.
In secondo luogo, si contesta l'erronea qualificazione dei cespiti ai fini TARI: i locali oggetto di accertamento sono stati classificati come “Bar, Caffè, Pasticceria”, con applicazione delle relative tariffe, mentre in realtà si tratta di depositi/magazzini senza vendita diretta, categoria catastale C/2, privi di licenza e impianti idrici.
Tale errore ha comportato l'applicazione di tariffe più elevate rispetto a quelle dovute.
Un ulteriore motivo riguarda la carenza del presupposto impositivo per il cespite di Vico Satriano 5, che la società ha detenuto solo fino al 30 giugno 2022.
L'avviso, invece, ha calcolato la TARI per l'intero anno 2022 e anche per il 2023, quando il locale non era più occupato. Infine, si evidenzia l'omessa applicazione delle riduzioni tariffarie previste dalle delibere comunali n. 495/2020 e n. 552/2021 per le annualità 2020 e 2021, emanate a seguito dell'emergenza
Covid-19.
Il ricorso conclude chiedendo la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Cassazione sulla legittimazione del concessionario e, nel merito, la rideterminazione degli importi dovuti con applicazione delle tariffe corrette, oltre alla condanna alle spese di lite.
Con le note integrative depositate successivamente parte ricorrente ha evidenziato come la fondatezza delle doglianze avesse dato luogo, nelle more del giudizio, ad un atto di riliquidazione dell'imposta, riducendosi la pretesa originaria da oltre €10.500 a € 1.285,00, importo effettivamente dovuto mai contestato.
Ha, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna della controparte alla refusione delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Conformemente alla richiesta di parte ricorrente, va dichiarata cessata la materia del contendere in quanto la resistente AP OB LO (non costituitasi in giudizio) ha, in ogni caso, adottato un atto di riliquidazione dell'imposta, accogliendo integralmente tutti i rilievi mossi dalla ricorrente con il presente ricorso.
Tali circostanze giustificano la condanna della resistente alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, ciò in applicazione del criterio della cd. soccombenza virtuale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di NAPOLI Sezione 31, definitivamente pronunziando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
condanna parte resistente Municipia S.p.A. alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in euro 1.800,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari ed accessori di legge se dovuti.
Così deciso in NAPOLI, lì 16 SETTEMBRE 2025.
IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Russo De Cerame)
IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE
(dott. Marcello Amura)
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 31, riunita in udienza il 16/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SS DE RA NC, Presidente
AMURA AR, LA
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice
in data 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3692/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. Di Ricorrente_2 E Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_3 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
AP Obiettivo LO S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1753991631 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1753991631 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1753991631 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1753991631 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14929/2025 depositato il
17/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso presentato dalla società Ricorrente_1 s.n.c. di Ricorrente_2 e Ricorrente_3 alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AP riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento esecutivo
TARI per gli anni d'imposta 2020, 2021, 2022 e 2023, notificato il 27 dicembre 2024 dalla società AP
Obiettivo LO S.r.l., concessionaria delle entrate tributarie ed extra-tributarie del Comune di AP.
L'importo richiesto ammontava a €10.531,00, comprensivo di tributo, sanzioni e interessi.
Il ricorso si fonda su diversi motivi di illegittimità.
In primo luogo, viene eccepita la nullità dell'avviso per carenza di potere della società concessionaria, in quanto priva dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 53 del d.lgs. 446/1997, requisito essenziale per svolgere attività di accertamento e riscossione. Tale questione è oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, poiché si discute se una “società di progetto”, come AP Obiettivo LO, possa operare legittimamente in virtù dei requisiti posseduti dalla società aggiudicataria Municipia S.p.A.
In secondo luogo, si contesta l'erronea qualificazione dei cespiti ai fini TARI: i locali oggetto di accertamento sono stati classificati come “Bar, Caffè, Pasticceria”, con applicazione delle relative tariffe, mentre in realtà si tratta di depositi/magazzini senza vendita diretta, categoria catastale C/2, privi di licenza e impianti idrici.
Tale errore ha comportato l'applicazione di tariffe più elevate rispetto a quelle dovute.
Un ulteriore motivo riguarda la carenza del presupposto impositivo per il cespite di Vico Satriano 5, che la società ha detenuto solo fino al 30 giugno 2022.
L'avviso, invece, ha calcolato la TARI per l'intero anno 2022 e anche per il 2023, quando il locale non era più occupato. Infine, si evidenzia l'omessa applicazione delle riduzioni tariffarie previste dalle delibere comunali n. 495/2020 e n. 552/2021 per le annualità 2020 e 2021, emanate a seguito dell'emergenza
Covid-19.
Il ricorso conclude chiedendo la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Cassazione sulla legittimazione del concessionario e, nel merito, la rideterminazione degli importi dovuti con applicazione delle tariffe corrette, oltre alla condanna alle spese di lite.
Con le note integrative depositate successivamente parte ricorrente ha evidenziato come la fondatezza delle doglianze avesse dato luogo, nelle more del giudizio, ad un atto di riliquidazione dell'imposta, riducendosi la pretesa originaria da oltre €10.500 a € 1.285,00, importo effettivamente dovuto mai contestato.
Ha, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna della controparte alla refusione delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Conformemente alla richiesta di parte ricorrente, va dichiarata cessata la materia del contendere in quanto la resistente AP OB LO (non costituitasi in giudizio) ha, in ogni caso, adottato un atto di riliquidazione dell'imposta, accogliendo integralmente tutti i rilievi mossi dalla ricorrente con il presente ricorso.
Tali circostanze giustificano la condanna della resistente alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, ciò in applicazione del criterio della cd. soccombenza virtuale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di NAPOLI Sezione 31, definitivamente pronunziando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
condanna parte resistente Municipia S.p.A. alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in euro 1.800,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari ed accessori di legge se dovuti.
Così deciso in NAPOLI, lì 16 SETTEMBRE 2025.
IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Russo De Cerame)
IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE
(dott. Marcello Amura)