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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/05/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente est. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1013 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
DI
La sig.ra nata il [...] a [...] (C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PALMA C.F._1
ARMANDO presso cui elettivamente domicilia
E il sig. , nato a [...] il [...], (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. VOLPICELLI ANASTASIA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/01/2025 e , Parte_1 Controparte_1
premettendo: di aver contratto matrimonio in Napoli il 28/09/1998; che dal matrimonio erano nate tre figlie: , nata il [...], maggiorenne ed Per_1 autosufficiente, nata l'[...], e nata il [...], maggiorenni Persona_2 Per_3
non autosufficienti;
1 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. e, raccolte le conclusioni del P.M., il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art. 151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come confermate in sede di udienza cartolare del 3.4.25:
“1) I coniugi espressamente e liberamente consentono alla loro separazione personale dandosi reciproco atto che il presente ricorso è consensuale e concordemente formulato per la loro volontà di chiudere il loro rapporto coniugale, all'insegna del reciproco rispetto e della composizione civile delle loro divergenze;
2)la casa coniugale, sita in Napoli alla Via Mianella n. 46, p.1, in locazione, verrà assegnata alla moglie che la abiterà insieme alle figlie;
Parte_1
3) Il sig. corrisponderà, per il mantenimento della moglie e delle figlie Controparte_1
e un assegno mensile di Euro 500,00, di cui Euro 200,00 mensili per Persona_2 Per_3
, Euro 200,00 mensili per ed Euro 100,00 per la moglie Persona_2 Per_3 [...]
, adeguabili secondo variazione annuale ISTAT;
Parte_1
4) i coniugi corrisponderanno il 50% delle spese straordinarie (spese universitarie, spese sportive, spese sanitarie non coperte da assistenza mutualistica e/o convenzionata, spese ricreative) che si renderanno necessarie, preventivamente concordate;
5) ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del provvedimento pronunciato all'Ufficiale dello Stato civile di competenza per le opportune annotazioni”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n. 56, parte I, s., sez. S, reg. Atti Matrimonio anno 1998; Controparte_1
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/04/2025
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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